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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1451/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4485/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8093/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239025695312 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140111165416000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150014719543000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150045289047000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150060986841000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160082180211000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190005822001000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200082283142000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AL04413/2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di intimazione n 07120239025695312 relativo a n 7 cartelle di pagamento non tutte di competenza tributaria e avviso di accertamento n TF 501AL04413/2017 per un importo totale di € 227.939,69.
Il ricorrente deduceva 1) Nullità dell'Intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici presupposti;
2) Chiarezza e trasparenza dell'intimazione di pagamento;
concludendo per il totale annullamento dell'intimazione di pagamento. Chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate IS deducendo la regolare, notifica degli atti prodromici: cartelle di pagamento e avviso di accertamento. Chiedeva il rigetto del ricorso
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale II di Napoli- Ufficio legale, deducendo preliminarmente che avverso la medesima intimazione di pagamento erano stati esperiti due ricorsi (Rg15242/2023 e 15441/2023), chiedeva la riunione dei procedimenti, aventi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento, le medesime doglianze avanzate dal ricorrente, nel merito eccepiva la previa regolare notifica degli atti prodromici suddetti e il pieno rispetto del termine prescrizionale decennale vigente in materia. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 8093/2024 sez 33 accoglieva i ricorsi riuniti e condannava le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del difensore.
L'Agenzia Entrate IS proponeva gravame avverso la sentenza , deducendo in punto di fatto e in punto di diritto. Chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo, eccepiva la manifesta infondatezza per i seguenti motivi : 1) regolare notifica delle cartelle di pagamento (cartella n 07120140111165416000 notificata il
1/02/2015; n 07120150014719543000 notificata il 06/05/2015, n 07120150045289047000 notificata il
29/09/2015, n 07120150060986841000 notificata il 02/07/2015, n 0712016008218021000 notificata il
20/04/2017, n 07120190005822001000 notificata il 01/08/2019,n07120200082283142000 notificata il
23/02/2022, e avviso di accertamento n TF 501AL04413/2017 , cfr documentazione allegata) ; 2) mancato decorso del termine di prescrizione;
3) illegittimità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese;
4) il difetto di giurisdizione e la mancata pronuncia in tal senso in riferimento a tre cartelle esattoriali la n
07120140111165416000; n 07120150014719543000; n 07120150060986841000 . In conclusione non avendo la ricorrente contestato gli atti ricevuti regolarmente, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 D.lgs 546/92, aveva reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria;
la mancata impugnazione dell'atto presupposto, aveva precluso al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, principio affermato dalla Corte di Cassazione. ( cfr Cassazione ordinanza n. 714 del 2022 ; Cass ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020; Cass. Ord. n. 8198/2022). Comunque la prescrizione non era maturata, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Le disposizioni urgenti emanate nel periodo emergenziale, contenute nel primo “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nella Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n 73/2021), hanno determinato la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agenzia della IS in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva l'Agenzia Entrate DPII deducendo la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento n.
TF501AL04413/2017 avvenuta il 3.11.2017 presso l'indirizzo di residenza dell'appellato; chiedeva l'accoglimento dell'appello principale conseguente riforma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello incidentale e la conferma della pretesa dell'Ufficio, la condanna al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio.
Non si costituiva parte contribuente
All'udienza odierna sentito il relatore il collegio decideva dome da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle: n 07120140111165416000;
n 07120150014719543000; n 07120150060986841000.
L'accertamento veniva notificato al padre che deve ritenersi legittimo consegnatario in quanto rinvenuto presso la residenza del sig. Resistente_1. In vero qualora non sia possibile l'esecuzione della notificazione ai sensi dell'articolo 138 c.p.c., la stessa può essere effettuata, all'indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a determinati soggetti, individuati all'articolo 139 c.p.c., , in rigoroso ordine:a) una “persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda”, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
b) in mancanza di dette persone, il “portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”; c) quando anche il portiere manca, “un vicino di casa che accetti” di ricevere l'atto.
Va in particolare sottolineato che le persone individuate dall'articolo 139 c.p.c. acquisiscono lo status di legittimi consegnatari solo nel caso in cui siano rinvenute determinati luoghi, previsti dalla legge, si considerano nulle.
Nel caso di specie, come si può constatare dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria, tra l'altro non oggetto di contestazione, il luogo di consegna della notifica coincide con quello di residenza del destinatario dell'accertamento, del contribuente appellato.
Il requisito della convivenza non è espressamente menzionato dall'articolo 139 richiamato, pertanto risulta sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità, appunto) tale da giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario. (Cass., n. 9371/2019,; 6924/2019; n. 30393/2018;
n. 18716/2018).
La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi, presso il recapito del destinatario, ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore , il quale non ha alcun obbligo di accertare l'identità del consegnatario, essendo rilevante quanto dichiarato nella relata di notifica, incombendo sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario.
Ogniqualvolta il consegnatario dell'atto tributario non è il destinatario, l'agente notificatore “consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso”. In questi casi, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo “dà notizia dell'avvenuta notificazione” dell'atto o dell'avviso al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata semplice.
La notifica in esame, avvenuta nelle mani del padre del destinatario presso l'indirizzo di residenza del destinatario, con l'indicazione della raccomandata informativa (cosiddetta Comunicazione di Avvenuta
Notificazione) è perfettamente valida.
L'atto di intimazione è stato preceduto dalla regolare notifica sia delle cartelle di pagamento sia dell'atto di accertamento presupposto.
Le cartelle presupposte all'atto di intimazione, sono state notificate ritualmente e precisamente le cartelle :
n 07120140111165416000 notificata il 1/02/2015; n 07120150014719543000 notificata il 06/05/2015, n
07120150045289047000 notificata il29/09/2015, n 07120150060986841000 notificata il 02/07/2015, n
0712016008218021000 notificata il 20/04/2017, n 07120190005822001000 notificata il 01/08/2019, n
07120200082283142000 notificata il 23/02/2022, e avviso di accertamento n TF 501AL04413/2017 (cfr documentazione allegata)
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione con le sentenze sopra richiamate.
Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso la possibilità di presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio, ( Cass ord n 3005/2020; n. 714/2022; n.8198/2022 )
La ricorrente, pertanto non avendo contestato gli atti ricevuti regolarmente, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 D.lgs 546/92, ha reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria, tardivo ed inammissibile il ricorso proposto pertanto sul punto va accolto il proposto appello.
Anche infondata appare l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria., in quanto come dimostrato, il termine di prescrizione, è stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nelle date indicate.
L'asserita prescrizione ricadente nell' anno 2020, non risulta comunque affatto maturata, in virtù della disciplina emergenziale COVID-19. Le disposizioni urgenti emanate nel periodo emergenziale, contenute nel primo “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nella Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto
Sostegni-bis” (DL n 73/2021), hanno determinato la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agenzia della IS in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo al 31 agosto
2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Per quanto esposto accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'affetto dichiara la legittimità dell'atto di intimazione opposto n 07120239025695312 e delle cartelle e dell'avviso di accertamento ad esso collegato, emesse dall'Agenzia delle Entrate IS, nei modi e nei termini di legge.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle: n 07120140111165416000; n
07120150014719543000; n 07120150060986841000
Accoglie appello principale e l'appello incidentale;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per Agenzia delle Entrate D P II in € 2.800.00 per il primo grado e in €2.900,00 per questo grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per l'Agenzia della IS in 3.000,00 per il primo grado oltre 15% spese forfettarie ed oneri accessori. e 3.900,00 per il presente grado di giudizio oltre
15% spese forfettarie ed oneri accessori.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4485/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8093/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239025695312 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140111165416000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150014719543000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150045289047000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150060986841000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160082180211000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190005822001000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200082283142000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AL04413/2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di intimazione n 07120239025695312 relativo a n 7 cartelle di pagamento non tutte di competenza tributaria e avviso di accertamento n TF 501AL04413/2017 per un importo totale di € 227.939,69.
Il ricorrente deduceva 1) Nullità dell'Intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici presupposti;
2) Chiarezza e trasparenza dell'intimazione di pagamento;
concludendo per il totale annullamento dell'intimazione di pagamento. Chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate IS deducendo la regolare, notifica degli atti prodromici: cartelle di pagamento e avviso di accertamento. Chiedeva il rigetto del ricorso
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale II di Napoli- Ufficio legale, deducendo preliminarmente che avverso la medesima intimazione di pagamento erano stati esperiti due ricorsi (Rg15242/2023 e 15441/2023), chiedeva la riunione dei procedimenti, aventi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento, le medesime doglianze avanzate dal ricorrente, nel merito eccepiva la previa regolare notifica degli atti prodromici suddetti e il pieno rispetto del termine prescrizionale decennale vigente in materia. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 8093/2024 sez 33 accoglieva i ricorsi riuniti e condannava le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del difensore.
L'Agenzia Entrate IS proponeva gravame avverso la sentenza , deducendo in punto di fatto e in punto di diritto. Chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo, eccepiva la manifesta infondatezza per i seguenti motivi : 1) regolare notifica delle cartelle di pagamento (cartella n 07120140111165416000 notificata il
1/02/2015; n 07120150014719543000 notificata il 06/05/2015, n 07120150045289047000 notificata il
29/09/2015, n 07120150060986841000 notificata il 02/07/2015, n 0712016008218021000 notificata il
20/04/2017, n 07120190005822001000 notificata il 01/08/2019,n07120200082283142000 notificata il
23/02/2022, e avviso di accertamento n TF 501AL04413/2017 , cfr documentazione allegata) ; 2) mancato decorso del termine di prescrizione;
3) illegittimità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese;
4) il difetto di giurisdizione e la mancata pronuncia in tal senso in riferimento a tre cartelle esattoriali la n
07120140111165416000; n 07120150014719543000; n 07120150060986841000 . In conclusione non avendo la ricorrente contestato gli atti ricevuti regolarmente, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 D.lgs 546/92, aveva reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria;
la mancata impugnazione dell'atto presupposto, aveva precluso al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, principio affermato dalla Corte di Cassazione. ( cfr Cassazione ordinanza n. 714 del 2022 ; Cass ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020; Cass. Ord. n. 8198/2022). Comunque la prescrizione non era maturata, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Le disposizioni urgenti emanate nel periodo emergenziale, contenute nel primo “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nella Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n 73/2021), hanno determinato la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agenzia della IS in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva l'Agenzia Entrate DPII deducendo la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento n.
TF501AL04413/2017 avvenuta il 3.11.2017 presso l'indirizzo di residenza dell'appellato; chiedeva l'accoglimento dell'appello principale conseguente riforma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello incidentale e la conferma della pretesa dell'Ufficio, la condanna al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio.
Non si costituiva parte contribuente
All'udienza odierna sentito il relatore il collegio decideva dome da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle: n 07120140111165416000;
n 07120150014719543000; n 07120150060986841000.
L'accertamento veniva notificato al padre che deve ritenersi legittimo consegnatario in quanto rinvenuto presso la residenza del sig. Resistente_1. In vero qualora non sia possibile l'esecuzione della notificazione ai sensi dell'articolo 138 c.p.c., la stessa può essere effettuata, all'indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a determinati soggetti, individuati all'articolo 139 c.p.c., , in rigoroso ordine:a) una “persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda”, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
b) in mancanza di dette persone, il “portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”; c) quando anche il portiere manca, “un vicino di casa che accetti” di ricevere l'atto.
Va in particolare sottolineato che le persone individuate dall'articolo 139 c.p.c. acquisiscono lo status di legittimi consegnatari solo nel caso in cui siano rinvenute determinati luoghi, previsti dalla legge, si considerano nulle.
Nel caso di specie, come si può constatare dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria, tra l'altro non oggetto di contestazione, il luogo di consegna della notifica coincide con quello di residenza del destinatario dell'accertamento, del contribuente appellato.
Il requisito della convivenza non è espressamente menzionato dall'articolo 139 richiamato, pertanto risulta sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità, appunto) tale da giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario. (Cass., n. 9371/2019,; 6924/2019; n. 30393/2018;
n. 18716/2018).
La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi, presso il recapito del destinatario, ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore , il quale non ha alcun obbligo di accertare l'identità del consegnatario, essendo rilevante quanto dichiarato nella relata di notifica, incombendo sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario.
Ogniqualvolta il consegnatario dell'atto tributario non è il destinatario, l'agente notificatore “consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso”. In questi casi, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo “dà notizia dell'avvenuta notificazione” dell'atto o dell'avviso al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata semplice.
La notifica in esame, avvenuta nelle mani del padre del destinatario presso l'indirizzo di residenza del destinatario, con l'indicazione della raccomandata informativa (cosiddetta Comunicazione di Avvenuta
Notificazione) è perfettamente valida.
L'atto di intimazione è stato preceduto dalla regolare notifica sia delle cartelle di pagamento sia dell'atto di accertamento presupposto.
Le cartelle presupposte all'atto di intimazione, sono state notificate ritualmente e precisamente le cartelle :
n 07120140111165416000 notificata il 1/02/2015; n 07120150014719543000 notificata il 06/05/2015, n
07120150045289047000 notificata il29/09/2015, n 07120150060986841000 notificata il 02/07/2015, n
0712016008218021000 notificata il 20/04/2017, n 07120190005822001000 notificata il 01/08/2019, n
07120200082283142000 notificata il 23/02/2022, e avviso di accertamento n TF 501AL04413/2017 (cfr documentazione allegata)
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione con le sentenze sopra richiamate.
Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso la possibilità di presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio, ( Cass ord n 3005/2020; n. 714/2022; n.8198/2022 )
La ricorrente, pertanto non avendo contestato gli atti ricevuti regolarmente, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 D.lgs 546/92, ha reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria, tardivo ed inammissibile il ricorso proposto pertanto sul punto va accolto il proposto appello.
Anche infondata appare l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria., in quanto come dimostrato, il termine di prescrizione, è stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nelle date indicate.
L'asserita prescrizione ricadente nell' anno 2020, non risulta comunque affatto maturata, in virtù della disciplina emergenziale COVID-19. Le disposizioni urgenti emanate nel periodo emergenziale, contenute nel primo “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nella Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto
Sostegni-bis” (DL n 73/2021), hanno determinato la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agenzia della IS in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo al 31 agosto
2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Per quanto esposto accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'affetto dichiara la legittimità dell'atto di intimazione opposto n 07120239025695312 e delle cartelle e dell'avviso di accertamento ad esso collegato, emesse dall'Agenzia delle Entrate IS, nei modi e nei termini di legge.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle: n 07120140111165416000; n
07120150014719543000; n 07120150060986841000
Accoglie appello principale e l'appello incidentale;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per Agenzia delle Entrate D P II in € 2.800.00 per il primo grado e in €2.900,00 per questo grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per l'Agenzia della IS in 3.000,00 per il primo grado oltre 15% spese forfettarie ed oneri accessori. e 3.900,00 per il presente grado di giudizio oltre
15% spese forfettarie ed oneri accessori.