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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2302/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2302/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BIGI GLORIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 26/08/1996 a OR RE NE (Kosovo). Dal matrimonio sono nati i figli (15/10/1996 - 29 Per_1 anni) e (23/02/2001 - 24 anni), maggior economicamente Per_2 autosufficienti. La casa coniugale è di proprietà dei coniugi, è sita a Casina (RE) via del Predale n. 30 ed è gravata da mutuo ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di essersi sempre occupata della cura e della gestione della famiglia;
▶che il marito le ha inflitto vessazioni fisiche e verbali;
▶che sussiste una disparità reddituale tra le parti, dal momento che lei ha iniziato a lavorare part-time con un contratto a tempo determinato solo a partire dal mese di settembre 2024, mentre il marito ha sempre lavorato, occupandosi in via prevalente del mantenimento della famiglia. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al resistente e che il marito le versi un assegno di mantenimento di € 300. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non gli è addebitabile, in quanto la crisi coniugale è stata causata dall'infedeltà della moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con il suo datore di lavoro;
▶che la moglie lavora da anni e condivide le spese con i figli conviventi;
▶che le sue spese sono aumentate in quanto ha dovuto lasciare la casa coniugale. Ha, pertanto, chiesto a sua volta l'addebito della separazione alla moglie per infedeltà e il rigetto delle altre domande della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). La ricorrente ha accusato il marito di averle inflitto violenze verbali e fisiche nel corso della convivenza matrimoniale, e tale ricostruzione risulta suffragata da evidenti elementi di prova. È stato infatti acquisito il fascicolo relativo al procedimento penale n. 6601/2024 R.G.N.R., nell'ambito del quale il resistente è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Risulta da tale documentazione che le accuse della ricorrente sono state confermate dai figli della coppia, i quali hanno riferito di aver assistito agli episodi lamentati dalla ricorrente. A titolo riassuntivo, si riproducono i condivisibili argomenti contenuti nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 2/1/2025: “Gli elementi probatori indicati consentono, invero, per la loro consistenza e per l'attendibilità delle fonti da cui promanano, di prevedere che saranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'indagato circa l'accusa a suo carico, sebbene potendosi apprezzare l'abitualità anche solo con riferimento ai maltrattamenti psichici ripetuti per dieci anni almeno, con intensificazione negli ultimi tre anni anche delle modalità vessatorie di tipo fisico e aggressivo. […] Sotto il profilo della oggettiva attendibilità, il racconto della donna è perciò logico, privo di contraddizioni e supportato da riscontri nelle testimonianze di persone legate altrettanto strettamente all'indagato che alla vittima, ossia ambedue i figli che, conformemente tra loro hanno offerto racconti sovrapponibili circa il quadro del ménage famigliare insopportabile cui la madre era costretta, anche riferendo di specifici episodi (coerenti con il racconto della persona offesa) cui personalmente avevano assistito. Lo stesso fratello della vittima ha ribadito la medesima tipologia di fatti e comportamenti, sia per quanto appreso de relato, che per quanto direttamente percepito da lui stesso. Appare difficile ipotizzare mutamenti della situazione processuale in ordine alla gravità indiziaria o in ogni modo acquisizione d'emergenze in grado di offrire interpretazioni alternative ai fatti così come ricostruiti o diverse ricostruzioni dei medesimi”. Si tratta di un quadro probatorio certamente sufficiente ai fini della domanda di addebito, dal momento che – per consolidata giurisprudenza di legittimità – le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. 7388/17). In tale prospettiva, la circostanza che nei confronti del resistente non sia stata emessa una sentenza definitiva di assoluzione o condanna non ha rilevanza. È rimasta, inoltre, del tutto sfornita di prova la controdomanda del resistente, che ha accusato la moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo. Non sono stati, infatti, forniti dettagli né è stata chiesta l'ammissione di prove orali o documentali.
2. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, le condizioni dei coniugi sono sostanzialmente incontestate, e possono essere così ricostruite: 1) la ricorrente, nata nel 1972, lavora, dal mese di settembre 2024, come addetta alle pulizie part-time presso la Parrocchia S. Maria Assunta Mater Dei di Castelnovo né Monti, con un contratto a tempo determinato e una retribuzione di circa € 950 (cfr. doc. 10 e 15). Ha riferito di aver svolto, in passato (dal 2007), soltanto lavori saltuari, poiché era il marito a provvedere in via prevalente al mantenimento della famiglia. Tale circostanza risulta pacifica, dal momento che lo stesso resistente ha confermato che le parti erano cointestatarie di un unico conto corrente sul quale egli versava la propria retribuzione e dal quale la moglie poteva operare anche per le proprie spese personali (“Si aggiunga infine che il sig. , a differenza CP_1 della ricorrente, non dispone di conti correnti personali, ma solo di un conto cointestato con la moglie, al quale quest'ultima ha sempre avuto pieno accesso e dal quale ha liberamente attinto, anche per spese personali.” p. 7 comparsa di costituzione e risposta;
“La sig.ra negli Pt_1 anni di matrimonio, ha potuto godere di un costante apporto economico del marito, il quale ha versato esclusivamente le proprie entrate sul conto corrente cointestato, dal quale la stessa ha sempre potuto attingere liberamente. Ciò ha consentito alla ricorrente di accantonare risorse nel tempo, senza doversi fare carico delle principali spese familiari.” p. 3 memoria II ex art. 473 bis 17 cpc); 2) il resistente, nato nel 1963, lavora come camionista presso la società Geomilk Soc. Coop. e dalle dichiarazioni dei redditi depositate, relative agli anni dal 2020 al 2023, risultano entrate nette medie per circa € 23.568, che corrispondo a un'entrate mensile, calcolata su dodici mensilità, pari a circa
€ 1.950 (doc. 20a, 20b, 20c, 20d). Ha, inoltre, allegato di sostenere spese di alloggio presso strutture alberghiere, per € 420 mensili, poiché la casa coniugale è rimasta nella disponibilità della moglie;
nonché di essere gravato da un finanziamento di
€ 436,60. Tuttavia, quest'ultima spesa non risulta adeguatamente documentata, rendendo impossibile valutarne la natura e la rilevanza. 3) le parti sono, inoltre, comproprietarie della casa coniugale su cui grava un mutuo con rata mensile di € 652,19 (doc. 7). Ciò posto, considerata la durata del matrimonio (29 anni), e considerato che il resistente, nell'opporsi alla domanda di mantenimento, vorrebbe valorizzare una circostanza (la disponibilità della casa familiare in capo alla ricorrente, che le consentirebbe di risparmiare spese abitative) che però è destinata a venir meno con la presente sentenza, non essendovi i presupposti per assegnare l'immobile alla moglie, il Collegio ritiene equo attribuirle un assegno di mantenimento di € 300.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione delle parti che avevano contratto matrimonio il 26/08/1996 a OR RE NE (Kosovo);
-addebita la separazione al resistente;
-rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 11/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2302/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BIGI GLORIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 26/08/1996 a OR RE NE (Kosovo). Dal matrimonio sono nati i figli (15/10/1996 - 29 Per_1 anni) e (23/02/2001 - 24 anni), maggior economicamente Per_2 autosufficienti. La casa coniugale è di proprietà dei coniugi, è sita a Casina (RE) via del Predale n. 30 ed è gravata da mutuo ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di essersi sempre occupata della cura e della gestione della famiglia;
▶che il marito le ha inflitto vessazioni fisiche e verbali;
▶che sussiste una disparità reddituale tra le parti, dal momento che lei ha iniziato a lavorare part-time con un contratto a tempo determinato solo a partire dal mese di settembre 2024, mentre il marito ha sempre lavorato, occupandosi in via prevalente del mantenimento della famiglia. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al resistente e che il marito le versi un assegno di mantenimento di € 300. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non gli è addebitabile, in quanto la crisi coniugale è stata causata dall'infedeltà della moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con il suo datore di lavoro;
▶che la moglie lavora da anni e condivide le spese con i figli conviventi;
▶che le sue spese sono aumentate in quanto ha dovuto lasciare la casa coniugale. Ha, pertanto, chiesto a sua volta l'addebito della separazione alla moglie per infedeltà e il rigetto delle altre domande della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). La ricorrente ha accusato il marito di averle inflitto violenze verbali e fisiche nel corso della convivenza matrimoniale, e tale ricostruzione risulta suffragata da evidenti elementi di prova. È stato infatti acquisito il fascicolo relativo al procedimento penale n. 6601/2024 R.G.N.R., nell'ambito del quale il resistente è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Risulta da tale documentazione che le accuse della ricorrente sono state confermate dai figli della coppia, i quali hanno riferito di aver assistito agli episodi lamentati dalla ricorrente. A titolo riassuntivo, si riproducono i condivisibili argomenti contenuti nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 2/1/2025: “Gli elementi probatori indicati consentono, invero, per la loro consistenza e per l'attendibilità delle fonti da cui promanano, di prevedere che saranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'indagato circa l'accusa a suo carico, sebbene potendosi apprezzare l'abitualità anche solo con riferimento ai maltrattamenti psichici ripetuti per dieci anni almeno, con intensificazione negli ultimi tre anni anche delle modalità vessatorie di tipo fisico e aggressivo. […] Sotto il profilo della oggettiva attendibilità, il racconto della donna è perciò logico, privo di contraddizioni e supportato da riscontri nelle testimonianze di persone legate altrettanto strettamente all'indagato che alla vittima, ossia ambedue i figli che, conformemente tra loro hanno offerto racconti sovrapponibili circa il quadro del ménage famigliare insopportabile cui la madre era costretta, anche riferendo di specifici episodi (coerenti con il racconto della persona offesa) cui personalmente avevano assistito. Lo stesso fratello della vittima ha ribadito la medesima tipologia di fatti e comportamenti, sia per quanto appreso de relato, che per quanto direttamente percepito da lui stesso. Appare difficile ipotizzare mutamenti della situazione processuale in ordine alla gravità indiziaria o in ogni modo acquisizione d'emergenze in grado di offrire interpretazioni alternative ai fatti così come ricostruiti o diverse ricostruzioni dei medesimi”. Si tratta di un quadro probatorio certamente sufficiente ai fini della domanda di addebito, dal momento che – per consolidata giurisprudenza di legittimità – le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. 7388/17). In tale prospettiva, la circostanza che nei confronti del resistente non sia stata emessa una sentenza definitiva di assoluzione o condanna non ha rilevanza. È rimasta, inoltre, del tutto sfornita di prova la controdomanda del resistente, che ha accusato la moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo. Non sono stati, infatti, forniti dettagli né è stata chiesta l'ammissione di prove orali o documentali.
2. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, le condizioni dei coniugi sono sostanzialmente incontestate, e possono essere così ricostruite: 1) la ricorrente, nata nel 1972, lavora, dal mese di settembre 2024, come addetta alle pulizie part-time presso la Parrocchia S. Maria Assunta Mater Dei di Castelnovo né Monti, con un contratto a tempo determinato e una retribuzione di circa € 950 (cfr. doc. 10 e 15). Ha riferito di aver svolto, in passato (dal 2007), soltanto lavori saltuari, poiché era il marito a provvedere in via prevalente al mantenimento della famiglia. Tale circostanza risulta pacifica, dal momento che lo stesso resistente ha confermato che le parti erano cointestatarie di un unico conto corrente sul quale egli versava la propria retribuzione e dal quale la moglie poteva operare anche per le proprie spese personali (“Si aggiunga infine che il sig. , a differenza CP_1 della ricorrente, non dispone di conti correnti personali, ma solo di un conto cointestato con la moglie, al quale quest'ultima ha sempre avuto pieno accesso e dal quale ha liberamente attinto, anche per spese personali.” p. 7 comparsa di costituzione e risposta;
“La sig.ra negli Pt_1 anni di matrimonio, ha potuto godere di un costante apporto economico del marito, il quale ha versato esclusivamente le proprie entrate sul conto corrente cointestato, dal quale la stessa ha sempre potuto attingere liberamente. Ciò ha consentito alla ricorrente di accantonare risorse nel tempo, senza doversi fare carico delle principali spese familiari.” p. 3 memoria II ex art. 473 bis 17 cpc); 2) il resistente, nato nel 1963, lavora come camionista presso la società Geomilk Soc. Coop. e dalle dichiarazioni dei redditi depositate, relative agli anni dal 2020 al 2023, risultano entrate nette medie per circa € 23.568, che corrispondo a un'entrate mensile, calcolata su dodici mensilità, pari a circa
€ 1.950 (doc. 20a, 20b, 20c, 20d). Ha, inoltre, allegato di sostenere spese di alloggio presso strutture alberghiere, per € 420 mensili, poiché la casa coniugale è rimasta nella disponibilità della moglie;
nonché di essere gravato da un finanziamento di
€ 436,60. Tuttavia, quest'ultima spesa non risulta adeguatamente documentata, rendendo impossibile valutarne la natura e la rilevanza. 3) le parti sono, inoltre, comproprietarie della casa coniugale su cui grava un mutuo con rata mensile di € 652,19 (doc. 7). Ciò posto, considerata la durata del matrimonio (29 anni), e considerato che il resistente, nell'opporsi alla domanda di mantenimento, vorrebbe valorizzare una circostanza (la disponibilità della casa familiare in capo alla ricorrente, che le consentirebbe di risparmiare spese abitative) che però è destinata a venir meno con la presente sentenza, non essendovi i presupposti per assegnare l'immobile alla moglie, il Collegio ritiene equo attribuirle un assegno di mantenimento di € 300.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione delle parti che avevano contratto matrimonio il 26/08/1996 a OR RE NE (Kosovo);
-addebita la separazione al resistente;
-rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 11/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli