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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES IN, decidendo quale giudice dell'appello, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del
15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4917/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
3659/2023 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 13/12/2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 rilasciata a margine dell'atto di citazione notificato in data 31.08.2021, dall'Avv. Michele Marino
e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Salerno alla via B. Freda n. 50;
APPELLANTE
E
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio di Milano, dall'Avv. Carlo Gagliardi elettivamente domiciliata presso il domicilio Persona_1 digitale del nominato procuratore all'indirizzo pec Email_1
APPELLATA nonchè
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del
15.10.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 1.Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3659/2023 depositata il 13/12/2023 dal Giudice di Pace di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda attorea perché ritenuta non provata, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
1.1. Premetteva, quanto al ritenuto difetto di prova circa la scopertura assicurativa del veicolo responsabile, che l'incidente si era verificato in data 21.11.1999 e che, pertanto, nelle plurime denunce di sinistro aveva correttamente seguito la disciplina normativa vigente al momento del fatto;
era difatti compito dell'impresa designata verificare la sussistenza dei presupposti di legge e, in caso di verificata copertura assicurativa, respingere la richiesta formulata dall'istante ex art. 19 lett. B) della legge 1969 n. 990, comunicando il nominativo dell'impresa assicurativa che copriva la r.c. del veicolo danneggiante.
1.2. Deduceva, altresì, l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, sostenendo che la dinamica del sinistro, così come indicata nell'atto di citazione, aveva pienamente trovato riscontro nella chiara deposizione resa dal teste escusso.
1.3. Contestava, infine, la mancata ammissione della CTU in primo grado, asserendo che in seguito al sinistro oggetto di causa lo stesso aveva riportato una distorsione del rachide cervicale, rientrante nella categoria del danno biologico permanente ed in quanto tale sempre accertabile.
1.4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare unico responsabile del sinistro de quo il conducente dell'auto Fiat 126 tg.
PI479065 di proprietà della sig.ra ; Controparte_2
2) per l'effetto, condannare la sig.ra e la quale impresa Controparte_2 Controparte_1 designata ex lege per territorio dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te pro tempore, con vincolo solidale tra di loro, al risarcimento in favore del sig. della somma di Euro 5.262,11 ovvero di quella somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo, il tutto sempre e comunque nei limiti della competenza del giudice adito e comunque non oltre la somma di Euro 5.200,00 con espressa rinunzia all'esubero.
3) Condannare, altresì, il sig. e la quale impresa Controparte_2 Controparte_1 designata ex lege per territorio dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te pro tempore, con vincolo solidale tra di loro, al pagamento delle spese e delle competenze professionali dei due gradi del giudizio oltre maggiorazione 15%, CNAP ed IVA come per legge da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2 2. Con comparsa di risposta si costituiva la nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nonché sempre in via preliminare la manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 348
c.p.c., e nel merito riproduceva quanto già dedotto in primo grado circa la mancata prova ad opera della controparte della sussistenza di tutti i presupposti di legge per la chiamata in giudizio del
Fondo; nello specifico ribadiva che la parte attrice non aveva fornito adeguata prova della legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, quale impresa designata alla gestione dei danni del Fondo, poiché non aveva dimostrato che il veicolo Fiat 126 era soggetto all'obbligo dell'assicurazione e che all'epoca del fatto non era assicurato.
2.1. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “In via preliminare, gradatamente: - accertare
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'appello proposto dal Sig. è Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere
l'impugnazione proposta e confermare la sentenza di I grado n. 3659/2023 emessa dal Giudice di Pace di Salerno. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, domanda avversaria, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.10.2025 per la discussione orale.
4. Con nota telematica del 14 ottobre 2025, il difensore di parte appellante depositava “Atto di transazione e quietanza” intercorso tra le parti;
nello specifico, dichiarava di Parte_2 ricevere da nella qualità, la somma di euro 1.500,00 per danni a cose subite Controparte_1 in conseguenza del sinistro accaduto il 21.11.1999 ad opera del veicolo, non assicurato, di proprietà di . Dava atto, altresì, dell'importo di euro 2.325,39, liquidato sempre Controparte_2 da al proprio difensore. Controparte_1
5. All'udienza del 14.10.2025 le parti discutevano la causa e sulle precisate conclusioni il
Tribunale riservava la decisione entro il termine di trenta giorni, ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
***
3 1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche alla luce della Cass. SS.UU.
n.27199/2019, secondo cui “…gli arti. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra riutilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1.1. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Giudice di Pace, fondati sulla errata valutazione dell'onere della prova in tema di scopertura assicurativa e sulla ritenuta non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
Va quindi senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
2. Passando al merito del gravame, deve premettersi che il Giudice di Pace di Salerno ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore ritenendo non raggiunta la prova sia in ordine alla mancanza della copertura assicurativa del veicolo del danneggiante sia in ordine alla verificazione ed alla dinamica del sinistro.
3. L'appello è infondato e va rigettato, seppur con le specificazioni che seguono.
3.1. Quanto alla prova della mancata copertura assicurativa del veicolo, deve trovare applicazione la normativa sostanziale vigente al momento del sinistro;
nello specifico si rimanda alla previsione di cui agli artt. 19 e 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) nel testo in vigore dal 19.5.1995 al 31-12-2005.
L'art. 19 costituiva un Fondo di garanzia per le vittime della strada “…per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.
4 L'art. 22 disciplinava la procedura da seguire, consistente nella mera richiesta di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o alla Consap.
Si riporta stralcio dell'articolo in oggetto:
“Art. 22: L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o ((alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.)), gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada…".
Stante l'epoca del sinistro, non può evidentemente trovare applicazione l'art. 142-bis del D.L.vo n. 209 del 2005 (Informazioni sulla copertura assicurativa) relativo al “diritto del danneggiato di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa”.
Ciò posto, conformemente alla disciplina ratione temporis applicabile, il difensore ha puntualmente dato atto di aver inoltrato plurime raccomandate A/R per conto dall'attrice/appellante al Fondo di Garanzia e, successivamente, anche alla CONSAP;
missive con le quali notiziava del sinistro, ribadendo che lo stesso era ascrivibile al conducente di un'autovettura sprovvista di copertura assicurativa (cft. allegati al fascicolo di primo grado).
A fronte di tali reiterate sollecitazioni, non risulta mai contestata la circostanza relativa al difetto di prova circa l'asserita scopertura del veicolo.
Anche in ragione della normativa vigente all'epoca del sinistro, va fatta corretta applicazione del principio di vicinanza della prova - che rendeva gravante sul Fondo la verifica della copertura assicurativa, avendo esso concreta e maggiore possibilità di indagine, non essendo ancora istituito il Centro di informazione.
Da ultimo, nella sopravvenuta liquidazione dei danni materiali si attesta chiaramente la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.
4. Venendo al merito, va premesso che nel caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, grava sul danneggiato, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto storico, il danno e il collegamento causale tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso. Con maggior
5 impegno esplicativo, in capo a colui che intenda conseguire il risarcimento del danno occorso nella propria sfera giuridica grava l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, sicché, ove il suddetto onere non sia assolto, ne consegue il rigetto della domanda.
4.1. Ciò detto, in primo luogo, va osservato che: 1) l'accadimento per cui è controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto "ricognitivo" redatto dall'Autorità di Polizia nell'immediatezza del sinistro (non risulta esservi stato, infatti, da parte delle FF.OO., alcun intervento idoneo eventualmente ad agevolare e orientare la compiuta ricostruzione dell'incidente e la conseguente attribuzione delle responsabilità soggettive); 2) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro e la posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito dell'impatto, al fine di poter individuare con precisione il tratto di strada in cui esso si sarebbe verificato e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di "tracce ambientali" in loco, in qualche modo riferibili ai veicoli coinvolti nel sinistro (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante); 3) la presenza del teste al momento del Testimone_1 sinistro non risulta neanche dalla constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro versata in atti, non emergendo dal modello C.A.I. in questione la presenza di alcun testimone;
4) la constatazione amichevole depositata in atti dall'appellante risulta sottoscritta solo dall'attore.
Sul punto si osserva che, quando il c.d. CI sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salva, per l'assicuratore, la possibilità di prova contraria. La legge assegna infatti al modulo congiuntamente firmato un'efficacia probatoria che, determinando per l'assicuratore una inversione dell'onere della prova sulla esistenza e la dinamica del sinistro, va oltre quella che gli sarebbe propria per effetto del suo contenuto confessorio posto che la confessione stragiudiziale del conducente, sia esso proprietario o meno del veicolo, potrebbe, al più, spiegare, se il conducente è anche parte nel giudizio, gli effetti della confessione del litisconsorte (art. 2733 c.c.), di per sé liberamente apprezzabile nei confronti dell'assicuratore (o dell'eventuale proprietario, se diverso dal conducente-confitente) e perciò insufficiente per determinare, automaticamente, e cioè senza il filtro dell'apprezzamento del giudice, un'inversione dell'onere della prova per l'assicuratore, al quale non è consentito, come, invece, nei casi di confessione stragiudiziale del litisconsorte, sottrarsi agli effetti della prova semplicemente contestandone la valenza (cfr. Tribunale di Bologna Sez. III sentenza 20.04.2009 n. 2826).
Mentre, il CI sottoscritto da uno solo conducente non ha alcuna efficacia probatoria, neanche come presunzione semplice (cfr sent. n. 4285/2014).
6 In ogni caso, seppur si volesse considerare la documentazione CI prodotta in primo grado, ciò non è sufficiente al fine di ritenere accertato l'an del sinistro, mancando un'attendibile ed analitica possibilità di ricostruzione del sinistro.
4.2. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace, dolendosi dell'errata valutazione della prova testimoniale assunta in giudizio. Sul punto, questo Giudice non ignora l'indirizzo a mente del quale la prova di un fatto storico può essere fornita anche da un solo testimone, considerato il principio del prudente apprezzamento del Giudice nella valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., sebbene sia in tal caso necessario valutare la sua deposizione con particolare rigore, essendo necessario accertare l'attendibilità intrinseca della stessa.
Quindi, qualora si pretenda di provare un determinato fatto mediante l'escussione di un solo testimone, la sua dichiarazione deve essere soggetta ad un rigoroso scrutinio, volto a saggiare la logicità e coerenza interna delle sue dichiarazioni, nonché la compatibilità delle stesse con le altre risultanze processuali.
Ebbene, nel caso in esame, con riferimento alla prova testimoniale resa nel giudizio di primo grado ad opera del testimone , non risultano sussistenti i criteri richiesti per Testimone_1 ritenere la deposizione testimoniale decisiva ai fine della prova del sinistro occorso.
In particolare, il testimone citato ha ricordato che, ossia all'incirca 23 anni prima rispetto alla deposizione, si trovava in Salerno alla località Fratte, nei pressi della caserma dei Carabinieri, allorquando, verso le ore 21.00, assisteva ad un tamponamento tra due veicoli scuri. Una Fiat 126 tamponava il veicolo che precedeva.
Ebbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure il teste (le cui dichiarazioni, si ribadisce, non sono suffragate da ulteriori risultanze istruttorie) premesso di ricordare circostanze verificatesi ben 23 anni addietro, non ha reso dichiarazioni specifiche e puntuali con riguardo al luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, limitandosi ad individuare una località della città di
Salerno; inoltre, ha ricordato il tipo di veicolo che avrebbe tamponato mentre ha fornito dichiarazioni del tutto generiche sul veicolo tamponato.
Inoltre, le generalità del testimone – come già detto - non risultano indicate nell'apposita sezione del modello CAI, prodotto in giudizio dall'attore a sostegno della domanda e la sua presenza sul luogo dell'asserito sinistro non è stata riferita nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti.
Questo nonostante lo stesso testimone abbia dichiarato di aver lasciato “i propri dati al Pt_1
conducente del veicolo tamponato”.
[...]
7 4.3. Va, altresì, rilevato che vi è discrasia anche tra il nominativo del conducente del veicolo che avrebbe tamponato, quale risultante dal CI (tale indirizzo: Via Intendenza Persona_2
Vecchia n.
2 - SA) ed il nominativo che la parte stessa ebbe a fornire in sede di referto medico n.
8799 (tale , abitante in Pontecagnano F. – non meglio identificata); si rimanda Persona_3 agli allegati alla citazione di primo grado.
Sul punto, occorre ribadire che è compito del Giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (Cass. n.15270/2024).
Dunque, nel caso in esame, la sinteticità e la genericità delle dichiarazioni testimoniali rese, unitamente all'incongruenza con gli altri elementi emersi nel corso dell'attività istruttoria espletata, di cui si è dato conto, inducono a ritenere non attendibile la dichiarazione resa dal testimone , sicché il Giudice di primo grado ha correttamente escluso che da Testimone_1 tali dichiarazioni testimoniali sia emersa la prova del sinistro denunciato.
5. Non da ultimo, il Tribunale non può non considerare, come mero dato di fatto, che la sopravvenuta transazione intercorsa tra le parti, seppur riferibile nello specifico ai soli danni materiali riportati nel sinistro in esame, contiene l'espresso riconoscimento del di non Pt_1 aver più nulla a pretendere “per i danni patrimoniali e non, di qualsiasi natura…conseguenti al predetto sinistro” (cft. atto di transazione e quietanza prodotto telematicamente in data
14.10.2025 dall'appellante).
6. L'assenza di prova sul sinistro e sulla sua dinamica, comporta dunque il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, seppur dovendosi integrare/parzialmente riformare la motivazione del rigetto.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi, stante l'obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni affrontate e la necessità di non inasprire i rapporti tra le parti, anche in considerazione dell'atto di transazione di cui si è dato conto.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
8 Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, all'esito del giudizio r.g.t. 4917/2024, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
B) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
C) compensa le spese di lite.
D) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 20.10.2025
Il Giudice
ES IN
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