Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2037/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2037/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.11.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], Cod. Fis. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...], Cod. Fis. Parte_2
, entrambi residenti in [...]C.F._2
(PT), Via Dante Alighieri n. 32/G, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Sonia Tripi e Francesca Ariodante ed elettivamente domiciliati in
Pistoia, Via Cosimo Trinci n. 2, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 12.06.1994 in Quarrata (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (in data 18.06.1999). CP_1
Le parti evidenziavano peraltro che il rapporto coniugale si deteriorava e la convivenza tra i coniugi diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
• “ i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
• i SI.ri e si dichiarano Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti, avendo ciascuno una propria occupazione, pertanto rinunciano al reciproco mantenimento;
• i coniugi dichiarano di avere conti correnti separati e che non vi sono questioni economiche pendenti tra di loro, se non per quel che concerne l'abitazione coniugale, sulla quale verrà operato il trasferimento della quota pari al 50% della piena proprietà dalla SI.ra al SI. nei termini di cui in appresso, quale Parte_1 Pt_2 funzione compensativa e solutoria della crisi familiare insorta.
• Riguardo al figlio , maggiorenne attualmente CP_1 economicamente autosufficiente, egli manterrà la residenza presso l'abitazione che sinora è stata coniugale, in Serravalle Pistoiese
(PT), Via Dante Alighieri n. 32/G, con il padre. manterrà i CP_1 rapporti con la madre e con i nonni e parenti materni, che potrà vedere liberamente.
• La SI.ra ha già di fatto trasferito i propri interessi Parte_1 lavorativi e personali nella città di Cascina, intendendo lì trasferire la propria residenza, anche in considerazione del fatto che ivi si trova l'anziana madre a cui la medesima deve prestare assistenza, pertanto l'abitazione coniugale, acquistata da entrambi i coniugi in
2 costanza di matrimonio, verrà trasferita pro quota parte al SI.
che qui manterrà la propria residenza unitamente al figlio Pt_2 maggiorenne. Le parti specificano sin da ora che il presente accordo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile costituente casa coniugale costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare a beneficio della moglie. Le parti altresì dichiarano la volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento immediato della quota di proprietà con contestuale accettazione come di seguito specificato:
• La SI.ra , nata a [...] il [...], Cod. Parte_1
Fis. e residente in [...], C.F._1
Via Dante Alighieri n. 32/G, cede al prezzo di € 75.000,00
(euro settantacinquemila,00) al SI. , nato a [...]
Pistoia il 23.09.1960, Cod. Fis. , entrambi C.F._2 residenti in [...]G, che accetta, il diritto di piena proprietà pari a 1/2 sulla casa coniugale costituita dal seguente compendio immobiliare:
Appartamento ad uso di civile abitazione, facente parte di più ampio edificio condominiale che si sviluppa su tre piani fuori terra, che comprende altri appartamenti, oltre rimesse, ubicato in
Serravalle Pistoiese, loc. Casalguidi (PT), Via Dante Alighieri n.
32/G, piano primo, con accesso esterno, previo attraversamento di corte condominiale, oltre resedi e scale, con terrazzo ed ingresso esclusivi.
L'appartamento è composto da: ingresso- soggiorno, cucina – pranzo, disimpegno notte, bagno, tre camere da letto, oltre due terrazzi, locale ad uso cantina con accesso indipendente ed autorimessa al piano terra.
La rimessa, con accesso indipendente dal piazzale condominiale sul lato ovest, è la prima sulla sinistra guardando la facciata principale.
Il tutto comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti di uso comune (resedi cortilizi, frontale e tergale, etc.) dell'edificio di cui è parte.
3 La superficie esterna lorda, comprese mura esterne ed interne, è di circa 78 mq, con antistante resede esclusivo di circa 35 mq, oltre due terrazzi di complessivi 18 mq circa, cantina di circa 10 mq e rimessa di circa 16 mq.
Identificazione catastale: gli immobili sono così rappresentati al
Catasto Fabbricati del Comune di Serravalle Pistoiese:
- foglio di mappa 38, Particella 1246, Subalterno 4, Cat. A3,
Classe 4 Consistenza Vani 6,5, rendita € 503,55;
- foglio di mappa 38, Particella 1246, Subalterno 11, Cat. C6,
Classe 4 Consistenza 14 mq, rendita € 44,83;
- le parti condominiali (resedi di accesso alla rimesse e piazzali ad uso parcheggio) sono rappresentate al foglio 38, particella 1246,
Subalterno 1 (b.c.n.c. ai Subalterni 4,5,13,14,15), Subalterno 2
(b.c.n.c. ai Subalterni 4,5,6,7,8,9, 10,11,12,16,17);
- il resede tergale a comune, striscia di sterrato a margine del
Fosso di Casale, è rappresentata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune in Foglio 38, Particella 1509, Subalterno 1, area urbana, Categoria F1, mq 38 senza redditi.
Confini: per quanto noto il tutto confina con parti condominiali, proprietà – , proprietà Parte_3 Parte_4 Per_1
, s.s.a.
[...]
Regolarità urbanistica e catastale: Il tutto risulta realizzato in conseguenza dei seguenti Titoli autorizzativi:
- Concessione Edilizia n. 4/93 rilasciata dal Comune di Serravalle
P.se il 30/06/1993;
- Variante n. 276/94 del 09/09/1994;
- Variante n. 390/96 del 29/10/1996;
- Certificazione di Abitabilità richiesta il 21/12/1996.
Le planimetrie catastali rispecchiano lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 19 del D.L. 78/2010.
L'immobile ai sensi del d. lgs. 192/2005 e ss.mm. è dotato di
Attestato di prestazione energetica e rientra nella “classe energetica E” (A.P.E. allegato).
Provenienza: il compendio risulta di piena proprietà per la quota di ½ ciascuno dei SInori , nata a [...] il Parte_1
4 13.06.1968, Cod. Fis. e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], Cod. Fis. , C.F._2 coniugati in regime di comunione dei beni, ed è pervenuto loro mediante atto di compravendita Notaio in Persona_2
Località Pistoia, del 13/12/1996, Rep. n. 57261 Fasc. 20113, registrato a Pistoia il 08/01/1997 al n. 12 serie V, trascritto presso i Registri immobiliari della Conservatoria di Pistoia in data
07/01/1997 al n. 81 R.G. e n. 65 R.P.
Il compendio è libero da gravami. Le parti dichiarano di rinunciare alla iscrizione di ipoteca legale. Non si rilevano servitù apparenti, salvo quelle nascenti dal condominio e dal frazionamento della proprietà nonché dal rogito notarile di provenienza.
L'immobile oggetto di vendita è conforme sia catastalmente, che urbanisticamente, risulta pienamente commerciabile.
È compresa altresì nella presente promessa di vendita, la proprietà indivisa pro-quota sulle parti condominiali e sugli impianti d'uso comune e tutto quanto altro per natura, uso e destinazione debba intendersi condominiale per legge o per consuetudine ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile.
Quanto sopra viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, conosciuto ed accettato dalla parte cessionaria, e comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive con le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni.
Le parti dichiarano che è stata verificata altresì la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
Il prezzo viene versato nella misura pari ad €. 75.000,00
(settantacinquemila/00) contestualmente all'udienza fissata per la comparazione delle parti mediante consegna alla SInora dell'assegno circolare non Parte_1 trasferibile a lei intestato identificato come a verbale di udienza.
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare dell'abitazione costituente la prima casa costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare a beneficio della moglie e del figlio, sebbene maggiorenne, con conseguente
5 richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dalla imposta di registro, ipotecaria,catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/1987 e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti sono consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.
Le parti altresì si impegnano espressamente a procedere autonomamente alla trascrizione dell'accordo presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale, esonerando la cancelleria da ogni possibile onere anche fiscale conseguente e relativo, con impegno a comunicare alla stessa cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti.
In ogni caso opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, con i relativi oneri a carico delle parti adottata dal Tribunale di Pistoia e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 23.10.2024.
A tal proposito le parti dichiarano di essere consapevoli che il cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione alla esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo;
Le spese per l'acquisto dell'immobile, ivi comprese le eventuali imposte, le spese tecniche, e quant'altro si renderà necessario e conseguente al trasferimento sono concordemente poste a carico di entrambi in ragione della metà ciascuno.
Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore.
6 All'udienza del 26.02.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_2
Pistoia il 23.09.1960, che hanno contratto matrimonio in data
12.06.1994 in Quarrata (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
35, P. II, S.A, anno 1994);
7 - spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 28.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8