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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5375/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11632/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 27/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M02352-2024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno di imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 46.092,00 per IVA, di € 78.780,25 per sanzioni e di € 8.379,90 per interessi, per utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti.
In particolare, l'AE sosteneva che il ricorrente aveva effettuato 28 operazioni di acquisto per telefoni, smartphone, batterie per cellulari, accessori di telefonia, cover telefoniche e prodotti per playstation, documentate dalle relative 28 fatture ricevute da Società_1 di Nominativo_1, la quale era da considerarsi una cartiera, per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i quali il Ricorrente_1.
A sostegno del ricorso il contribuente eccepiva:
1. la nullità dell'atto impugnato per omessa istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per estraneità del ricorrente alla frode posta in essere dal fornitore e insussistenza del difetto di diligenza previsto dalla giurisprudenza;
3. violazione degli artt. 56, comma 2, e 54, commi 2 e 5, del d.p.r. 633/1972 – insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
4. insussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrativo-tributarie.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale deduceva la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello il Ricorrente_1, il quale ripropone essenzialmente le doglianze già effettuate in prime cure.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018; conf., tra le tante, Cass. n.
11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del
30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del
20/07/2020; Cass. n. 24471/22).
Orbene, nel caso di specie, se si riguarda l'avviso di accertamento in discussione si evince che lo stesso, dopo aver riportato gli indici che hanno condotto l'amministrazione a ritenere che la “Società_1 di Nominativo_1” avesse unicamente il ruolo di cartiera, si limita a registrare la presenza del Ricorrente_1 fra i soggetti utilizzatori delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Non si deduce alcunché di oggettivo e specifico, invece, in ordine alla circostanza che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale. Tale posizione è stata riproposta anche in sede giudiziale, laddove l'Agenzia non ha dedotto, né tampoco ha provato, alcunché di diverso rispetto agli elementi oggettivi e specifici relativi alla mera fittizietà del fornitore.
Ne deriva che, considerati assorbiti tutti gli altri motivi, l'appello deve essere accolto.
Lo svolgimento complessivo del giudizio consiglia le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5375/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11632/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 27/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M02352-2024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno di imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 46.092,00 per IVA, di € 78.780,25 per sanzioni e di € 8.379,90 per interessi, per utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti.
In particolare, l'AE sosteneva che il ricorrente aveva effettuato 28 operazioni di acquisto per telefoni, smartphone, batterie per cellulari, accessori di telefonia, cover telefoniche e prodotti per playstation, documentate dalle relative 28 fatture ricevute da Società_1 di Nominativo_1, la quale era da considerarsi una cartiera, per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i quali il Ricorrente_1.
A sostegno del ricorso il contribuente eccepiva:
1. la nullità dell'atto impugnato per omessa istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per estraneità del ricorrente alla frode posta in essere dal fornitore e insussistenza del difetto di diligenza previsto dalla giurisprudenza;
3. violazione degli artt. 56, comma 2, e 54, commi 2 e 5, del d.p.r. 633/1972 – insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
4. insussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrativo-tributarie.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale deduceva la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello il Ricorrente_1, il quale ripropone essenzialmente le doglianze già effettuate in prime cure.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018; conf., tra le tante, Cass. n.
11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del
30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del
20/07/2020; Cass. n. 24471/22).
Orbene, nel caso di specie, se si riguarda l'avviso di accertamento in discussione si evince che lo stesso, dopo aver riportato gli indici che hanno condotto l'amministrazione a ritenere che la “Società_1 di Nominativo_1” avesse unicamente il ruolo di cartiera, si limita a registrare la presenza del Ricorrente_1 fra i soggetti utilizzatori delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Non si deduce alcunché di oggettivo e specifico, invece, in ordine alla circostanza che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale. Tale posizione è stata riproposta anche in sede giudiziale, laddove l'Agenzia non ha dedotto, né tampoco ha provato, alcunché di diverso rispetto agli elementi oggettivi e specifici relativi alla mera fittizietà del fornitore.
Ne deriva che, considerati assorbiti tutti gli altri motivi, l'appello deve essere accolto.
Lo svolgimento complessivo del giudizio consiglia le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado.