Art. 1.
La legge 10 agosto 1964, n. 664 , concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463 , in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, e' prorogata fino al 30 giugno 1965. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 giugno 1965, n. 724 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400 , e' prorogato al 31 dicembre 1965."
La legge 10 agosto 1964, n. 664 , concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463 , in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, e' prorogata fino al 30 giugno 1965. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 giugno 1965, n. 724 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400 , e' prorogato al 31 dicembre 1965."