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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO MA Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa IC AZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 96/2025, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bassi del foro di Milano (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via C.F._1
Crocefisso, 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Parte_2 C.F._2
Buongiorno del foro di Milano (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dello stesso in Milano, Via Barozzi, 6. in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9507/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 4/11/2024.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 4/11/2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n.
9507/2024, Rep. N. 8731/2024, pubblicata il 04/11/2024, emessa dal Tribunale di Milano,
Quinta Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 24774/2021 impugnata con il presente atto ed in accoglimento delle suesposte argomentazioni, così giudicare:
In via principale
Accertare e dichiarare per i motivi in atti, il diritto di ad Parte_1 ottenere le proprie provvigioni in virtù dell'attività svolta in favore del Signor Parte_2
e, quindi, accertare e dichiarare che il convenuto è debitore della Parte_1 dell'importo di € 50.325,00 di cui alla fattura n. 29 del 13/10/2020 o della diversa somma
[...] che il Giudice dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor
a versare in favore della Parte_2 Parte_1
l'importo di € 50.325,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o la diversa
[...] somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che l'On. le Corte di Appello adita, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto idoneo il supporto probatorio in atti, ordini ex art. 210 c.p.c. l'esibizione/produzione dell'accordo transattivo del 18/09/2020, intercorso tra il Sig. ed Pt_2 CP_1
Si contestano, in ogni caso, tutte le richieste istruttorie avversarie, in quanto:
a) i soggetti che controparte vorrebbe chiamare a testimoniare sono inattendibili e/o hanno un interesse giuridico e concreto nella causa e/o vengono chiamati a riferire su circostanze di cui non possono essere a conoscenza. Nello specifico, si evidenzia che la Sig.ra Persona_1
è la madre dell'odierno appellato e possiede unitamente a quest'ultimo la Società Christiane
Rivaux s.a.s., cui sono pure dirette alcune fatture in atti, mentre il Dott. è il suo Per_2 commercialista, il quale, quindi, nulla può riferire in ordine alle circostanze indicate da controparte;
pagina 2 di 16 b) in ogni caso tutti i capitoli di prova sono inammissibili perchè riguardanti circostanze generiche (capp. 1- 11) e/o già oggetto di documentazione in atti e/o da provare documentalmente e/o comunque smentite dalla Sentenza non impugnata da (capp. 1,2, 3, Pt_2
4, 5, 7, 8) e/o formulate in senso negativo (cap. 3, 8, 10 e 11)”.
PARTE APPELLATA
“Nel merito
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
In via principale
- Rigettare l'appello;
- Rigettare, in ogni caso, ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla Parte_1
e per l'effetto confermare l'accoglimento delle domande formulate in primo grado dal
[...]
Sig. di seguito riportate: Parte_2
Nel merito
In via principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che nulla è dovuto dal Sig. Parte_2 alla e, per l'effetto Parte_1
- Rigettare le domande formulate dalla perché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto;
- Tenere indenne il Sig. da ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata. Parte_2
In via istruttoria
Ammettersi i seguenti capitoli di prova orale con i testi indicati:
1) Vero che il Sig. veniva saltuariamente contattato dalla Parte_2 Parte_1
nella persona del Sig. al fine di proporgli la partecipazione ad
[...] CP_2 alcuni programmi televisivi;
2) Vero che i rapporti fra il Sig. e la erano autonomi Parte_2 Parte_1
e venivano di volta in volta differentemente organizzati e pattuiti anche in relazione ad eventuali compensi a favore della Parte_1
3) Vero che ogni contratto proposto dalla aveva natura autonoma, in Parte_1 quanto il Sig. non conferiva alcun incarico con o senza rappresentanza alla medesima Pt_2 società;
pagina 3 di 16 NT 4) Vero che in relazione al contratto fra il Sig. e la ell'1 settembre 2019, la Pt_2
[...]
NT pattuiva direttamente con la n proprio compenso, che sarebbe stato Parte_1 versato in aggiunta alla retribuzione richiesta dal Sig. Parte_2
NT 5) Vero che in relazione al contratto fra il Sig. e la ell'1 settembre 2019, la Pt_2
[...]
NT pattuiva con a he il pagamento dei propri compensi sarebbe avvenuto Parte_1 in modo mediato, aumentando la somma pagata al Sig. che avrebbe poi girato alla stessa Pt_2 la differenza a fronte di una controfatturazione;
NT
6) Vero che la a seguito dell'inizio della pandemia da Covid, chiedeva la risoluzione del contratto dell' 1 settembre 2019; NT
7) Vero che il Sig. e la con propri legali, dopo trattative, pattuivano di Parte_2 risolvere il contratto dell'1 settembre 2019 a fronte del pagamento di un corrispettivo a favore del Sig. Parte_2
8) Vero che durante le trattative intercorse la non chiedeva per sé Pt_1 Parte_1
NT alcun compenso derivante dalla transazione fra il Sig. e la Parte_2
NT 9) Vero che l'Avv. Raiola seguiva la trattativa con irettamente a favore del Sig. Parte_2
[...]
NT NT 10) Vero che durante le trattative con elative alla risoluzione del contratto con el 1 settembre 2019, alcun compenso veniva richiesto e/o concordato con la Pt_1 [...] in relazione alla eventuale transazione;
Parte_1
11) Vero che il Sig. oralmente e per iscritto, contestava sin da subito la Parte_2 sussistenza di alcun accordo per un compenso a favore della in Parte_1
NT relazione alla transazione intercorsa con
Si indicano in qualità di testimoni:
- Dott. Persona_3
- Sig.ra . Persona_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate, delle quali si chiede nuovamente il rigetto, per i motivi sopra indicati.
Nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento, ancorché parziale, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi testi indicati.”
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di procedura del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno, antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 4 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.5.2021, (di seguito anche Parte_1 [...]
”) conveniva in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle proprie Pt_1 Parte_2
NT provvigioni in relazione al contratto di transazione concluso fra e n data 18.9.2020, allegando Pt_2 che lo stesso era stato stipulato per effetto dell'attività svolta dalla stessa in favore di Parte_1 Pt_2
L'attrice allegava che, nel 2019, si era rivolto ad essa per la conclusione e gestione di diversi Pt_2 progetti contrattuali del Gruppo Mediaset – RTI S.p.A. nonché di altre reti televisive;
allegava quindi NT che, grazie al suo intervento, aveva stipulato in data 13.09.2019 un contratto con er svolgere Pt_2 attività di opinionista sportivo in alcune trasmissioni Mediaset. Il contratto, di durata biennale, prevedeva la partecipazione del convenuto a 76 puntate della trasmissione “IK TA” e ad altre 32 puntate di una o più produzioni sportive aventi a oggetto eventi calcistici. L'attrice allegava, altresì, di aver fatturato i pagamenti regolarmente ricevuti dal convenuto dal novembre 2019 al marzo 2020. Nel NT giugno 2020, tuttavia, la recedeva dal contratto stipulato con l'attrice prestava, quindi, la Pt_2 propria attività in favore dell'odierno appellato per addivenire a una soluzione transattiva, cui si NT perveniva con un accordo in data 18.9.2020, in forza della quale iconosceva al convenuto, oltre ai compensi già percepiti, l'importo di euro 275.000,00.
L'attrice chiedeva, pertanto, il pagamento dell'importo dovuto alla stessa a titolo di provvigioni sulla somma in questione, senza ricevere alcun riscontro. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi in atti, il diritto di ad Parte_1 ottenere le proprie provvigioni in virtù dell'attività svolta in favore del Signor e, quindi, Parte_2 accertare e dichiarare che il convenuto è debitore della dell'importo NTroparte_3 di € 50.325,00 di cui alla fattura n. 29 del 13/10/2020 o della diversa somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor a versare in favore Parte_2 della l'importo di € 50.325,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Parte_1 al saldo o la diversa somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il convenuto Parte_2 eccepiva, in particolare, che tra le parti non era stato concluso alcun contratto di agenzia, in quanto l'attrice non aveva mai svolto a suo favore alcuna attività continuativa, ma si era limitata a fornire NT assistenza durante le trattative per la stipulazione di un accordo con Si era trattato, dunque, di un rapporto occasionale e neppure intercorso direttamente con il convenuto, posto che il medesimo si NT limitava a girare a le provvigioni che quest'ultima aveva concordato direttamente con Parte_1
pagina 5 di 16 Detto accordo era stato, poi, risolto con transazione novativa e l'attrice non aveva dato alcun contributo per la conclusione dell'accordo transattivo del 2020, né era stato concordato alcunché con la stessa a titolo di compenso;
negava, altresì, la partecipazione di un legale di alle trattative per la Parte_1 stipulazione della transazione.
Alla prima udienza del 25 novembre 2021, il Tribunale concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
Istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, il giudice faceva precisare le conclusioni alle parti e assegnava termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
All'esito, pronunciava la sentenza impugnata, n. 9507/2024, con la quale il Tribunale di Milano così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
[...] ei confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni Parte_1 Parte_2 ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: I – rigetta la domanda dell'attrice; II – condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ed altri accessori di legge”.
In specie, il Tribunale rilevava che fra le parti non era stato stipulato alcun contratto scritto e che la documentazione prodotta dall'attrice non era sufficiente ad attestare la volontà di dar vita ad un rapporto di agenzia, connotato dalla continuità e stabilità richieste per la configurabilità di detto contratto.
Riqualificando il rapporto come contratto atipico di procacciamento di affari misto a mediazione, il
Tribunale escludeva l'applicabilità allo stesso delle norme in tema di agenzia e, in particolare, escludeva che il convenuto fosse tenuto ex art. 1748, quarto comma, c.c., “a corrispondere all'attrice ulteriori NT provvigioni a seguito della transazione stipulata con oltre a quelle già regolarmente corrisposte in pendenza del contratto del 01.09.2019”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione del Parte_1
13 gennaio 2025, chiedendo, “in via principale, di accertare e dichiarare per i motivi in atti, il diritto di ad ottenere le proprie provvigioni in virtù dell'attività svolta in favore Parte_1 del Signor e, quindi, accertare e dichiarare che il convenuto è debitore della Parte_2 [...] dell'importo di € 50.325,00 di cui alla fattura n. 29 del 13/10/2020 o della diversa Parte_1 somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor
a versare in favore della l'importo di € 50.325,00, oltre Parte_2 Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o la diversa somma che il Tribunale dovesse in ogni caso
pagina 6 di 16 ritenere di Giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi
i gradi di giudizio”.
Si costituiva contestando rilevando l'inammissibilità dell'appello per insufficiente Parte_2 specificità dei motivi e contestando pure nel merito le domande di controparte, con richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 27/05/2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 4/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4/11/2025 e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa motivazione della sentenza di primo grado e la sua illogicità e/o contraddittorietà in ordine alla disciplina applicabile al rapporto oggetto di causa nonché in ordine “al portato della transazione avvenuta tra il Sig. per mezzo di Pt_2 [...]
NT
, e concernente le trasmissioni televisive IK TA e Champions e degli importi incassati a Pt_1 seguito del predetto accordo”. Con lo stesso motivo, lamenta altresì “la violazione e/o falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali… in materia”.
Nello specifico, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, riqualificando il rapporto intercorso fra le parti come procacciamento di affari misto e/o mediazione atipica, avrebbe erroneamente escluso il diritto al compenso spettante a rilevando l'inapplicabilità al rapporto della disciplina Parte_1 relativa al contratto di agenzia. Di contro, l'appellante deduce che sarebbero applicabili anche al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia e in specie quelle di cui all'art. 1748 c.c.; rileva inoltre che, affinché il mediatore o il procacciatore abbiano diritto al compenso, sarebbe sufficiente che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso. Quindi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la natura atipica del rapporto e, in ogni caso, la non riconducibilità dello stesso nell'ambito del contratto di agenzia, non potrebbe comportare -come statuito dal Tribunale- l'esclusione del diritto pagina 7 di 16 dell'odierna appellante a percepire le provvigioni riferibili all'importo incassato da a seguito Pt_2
NT dell'attività svolta per la conclusione dell'accordo transattivo con
L'appellante evidenzia che gli importi corrisposti in sede di transazione a controparte erano stati NT riconosciuti da in aggiunta ai compensi già liquidati” come risultava dal testo della transazione e sugli stessi era stata applicata l'iva e la relativa ritenuta d'acconto. Da tali elementi emergerebbe che le somme in discussione avevano natura di compensi e sugli stessi era dovuta la provvigione a . Parte_1
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta il difetto e/o il vizio di motivazione, nonché
l'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio con riferimento alla natura dell'importo di cui alla fattura n. 9/2020 (doc. 8 fascicolo primo grado di parte attrice). Parte_3
NT Tale fattura, emessa da in relazione all'importo ottenuto dalla transazione con non sarebbe Pt_2 stata debitamente considerata dal primo giudice, mentre proverebbe che la somma percepita dall'appellato aveva natura di compenso e non di risarcimento. In tal senso deporrebbe la dicitura riportata nella fattura emessa da -“prestazioni artistiche come da contratto del 1/09/2019”- nonché Pt_2 il fatto che tale somma veniva assoggettata ad IVA, dovuta ex lege per la cessione servizi e non per le somme ricevute a titolo di risarcimento.
Pertanto, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura del compenso ricevuto da Pt_2 affermando erroneamente che sarebbe, in ogni caso, sorta dalla transazione un'obbligazione nuova e diversa, non riconducibile all'attività di per questo inidonea a far maturare un diritto alla CP_4 provvigione per quest'ultima.
L'appellante assume, invece, che la corretta valutazione della natura giuridica della somma percepita dall'appellato in esito della transazione, sarebbe fondamentale per il riconoscimento del diritto alla provvigione di . Parte_1
In ogni caso ribadisce che sussiste un evidente nesso causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione della transazione, per cui non può essere negato il diritto dell'appellante alla relativa provvigione.
Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia l'omesso esame “di atti e fatti decisivi e la violazione e/o falsa applicazione di legge”, nonché “l'erroneità del rigetto delle istanze probatorie formulate in primo grado”. In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente considerato le istanze istruttorie generiche insuscettibili “di apportare alcun altro elemento oggettivo al compendio documentale in atti” (v. p. 6 sentenza impugnata). Il Tribunale avrebbe, di contro, dovuto accogliere, quanto meno, l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc dell'accordo transattivo fra pagina 8 di 16 NTr ed formulata nell'atto di citazione da e reiterata nei successivi atti, il cui esame, Pt_2 Parte_1 per le ragioni sopra dette, sarebbe risultato decisivo per la definizione della controversia.
Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione del primo giudice sulle spese di lite, insistendo per la riforma della sentenza e la conseguente soccombenza di controparte.
I primi due motivi -che, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente- sono fondati.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dell'appellato, per l'asserito difetto di specificità dell'impugnazione, atteso che le doglianze dell'appellante, invero, appaiono sufficientemente dettagliate e l'atto di appello richiama, di volta in volta, i capi e passaggi della sentenza censurati, illustrando precisamente i motivi per i quali ne viene chiesta la riforma.
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto qualificazione del rapporto oggetto di causa, è opportuno rammentare che il procacciamento di affari è un contratto innominato che si differenzia sotto alcuni profili rispetto al rapporto di agenzia -specie per l'assenza di stabilità del rapporto (Cass. n. 13629/2005)- pur presentando diversi aspetti comuni con quest'ultimo. In particolare, detto contratto atipico si concretizza nello
“svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi”
(Cass. n. n. 26370 del 20.12.2016; Cass. n. 4422 del 24.2.2009), con la precisazione che, nel procacciamento, il promotore, senza vincolo di continuità e stabilità nei confronti del preponente, procura a quest'ultimo uno o più contratti, prestando la sua attività esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
tale figura si differenzia dal mediatore che è invece soggetto imparziale, che mette in contatto due parti (Cass. n. 18489 del 4.9.2020). Si è poi affermato che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni” (Cass. SU n. 19161 del
2.8.2017).
Al procacciatore, come al mediatore, spetta “il diritto alla provvigione…tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – pagina 9 di 16 abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass., n. 21559 del 2018; Cass.
n. 25851 del 2014, Cass. n. 9984 del 2008, Cass. n. 3438 del 2002). In particolare, il diritto al compenso sorge anche laddove all'esito dell'intermediazione non si realizzi “una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare (…) a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativo a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti” (Cass. 25851/2014).
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del compenso del procacciatore, rileva il fatto che quest'ultimo abbia o meno fornito un apporto causale alla conclusione di uno o più specifici affari. NT Nel caso di specie, è pacifico che e concludevano un primo contratto nel Parte_2 settembre 2019, riguardante la partecipazione del primo a diverse puntate della trasmissione televisiva
IK TA e ad altri programmi televisivi, per un totale di 108 puntate. Tale contratto si era concluso per effetto dell'attività di procacciamento di , che aveva messo in contatto le parti, tanto che era Parte_1 stato pattuito un compenso per la sua intermediazione, da calcolarsi nella percentuale del 22% sul NT corrispettivo pagato da per ogni puntata. Sul punto, è la stessa parte appellata a riconoscere Pt_2 che il ruolo di , rispetto a tale contratto del 2019, era consistito nel creare un “collegamento Parte_1
NT con e che per tale attività IA era stata regolarmente retribuita da così scrive l'appellata sul Pt_2 punto: “fintanto che il rapporto contrattuale è rimasto vigente, i pagamenti sono stati regolarmente svolti
e non sono mai stati contestati” (cfr. p. 8 comparsa di risposta in appello). NT Il ruolo dell'appellante nella conclusione del contratto fra e dell'1.9.2019 è, dunque, Pt_2 dimostrato dal riconoscimento a del compenso provvigionale per ognuna delle puntate, cui Parte_1 ha partecipato. Le provvigioni risultano, infatti, regolarmente corrisposte da Parte_2 Pt_2
NT all'appellante, fintantoché il contratto tra quest'ultimo e non si è interrotto, per iniziativa di quest'ultima, il 24.6.2020. Sotto tale profilo appare, dunque, inconsistente l'affermazione dell'appellato NT secondo cui si limitava a girare a il compenso pattuito tra la stessa ed in quanto, Pt_2 Parte_1 anche fosse vero che la misura di detto compenso era stata concordata con quest'ultima, resta il fatto che fatturava a ed era quest'ultimo che le corrispondeva la provvigione ad ogni puntata, Parte_1 Pt_2 nella misura del 22% del proprio compenso.
Il ruolo dell'appellante in merito al contratto RTI/Vieri del settembre 2019 emerge, del resto, anche dalla corrispondenza intercorsa nell'ottobre 2019 tra di e CP_2 Parte_1 [...]
NT di prodotta dall'appellante in primo grado sub doc. 16, su cui la difesa non ha CP_5 Pt_2 assunto specifica posizione. pagina 10 di 16 Tanto precisato in ordine al contratto concluso nel 2019, la Corte osserva che, anche per il secondo NTr contratto, ossia per la transazione intervenuta fra e n data 18.9.2020, a seguito del recesso Pt_2 di quest'ultima dal primo accordo, risulta che abbia svolto un ruolo determinante, come Parte_1 emerge dai messaggi scambiati fra le parti tra giugno e settembre 2020, riportati nel doc. 14, prodotto dall'attrice in primo grado già con l'atto di citazione.
Anche su detti messaggi la difesa non ha preso posizione. Pt_2
Dalla messaggistica in esame si evince che , sin dal luglio 2020, era in contatto, tramite Parte_1
NT il suo rappresentante con col quale discuteva di trattative da intavolare con CP_2 Pt_2 per una composizione bonaria della lite. In quella sede, procurava a l'assistenza di un legale, Pt_1 Pt_2
NT l'avv. Raiola, affinché seguisse le trattative con doc. 14 attrice, pp 28 e ss.).
A tal proposito, nella conversazione avvenuta in data 26.6.2020 parlando CP_2 dell'avvocato, scriveva a “Lunedì mi dice quando andare, poi ti dico tutto” e rispondeva: Pt_2 Pt_2
“Ok”. Il 29.06.20 si legge che fissava un appuntamento col legale e così scriveva a CP_2 Pt_2
“mercoledì ore 12.00 ho appuntamento con l'avvocato poi ti dico cosa mi dice”, messaggio a cui Pt_2 rispondeva: “ok. Ma che avvocato è questo ???”. MM replicava: “Uno che si è sempre occupato di tutto mercoledì vado”. Il 10.07.20 domandava se vi erano novità e rispondeva: Pt_2 CP_2
“Domani ti giro la lettera che ha fatto l'avvocato e visto l'articolo che è venuto fuori su tikitaka per ora non gli diamo la possibilità di scendere di un euro, li vogliamo tutti, in un secondo tempo scendiamo, mi ha detto. Questo è il consiglio che mi ha dato. Domani ti giro tutto e se va bene devi firmare tu e tua mamma per la società che detiene i diritti”; l'ex calciatore rispondeva: “Ok perfetto, [...] le firmo tutte 2 io, no problem”. Nei messaggi dei giorni successivi si parla dell'invio di questa lettera;
in data 15.7.2020 domandava: “Oggi mandiamo la lettera ???” e poi ancora “Mandato la lettera oggi ????”. Pt_2 [...] rispondeva in pari data: “Credo di sì, domani sento l'avvocato”. Il 16.7.2020 CP_2 CP_2 scriveva a “Ciao la lettera è arrivata ieri a Mediaset, ora attendiamo la risposta”. In seguito, Pt_2 Per_4 in data 29.07.20 comunicava a “Ciao lunedì tarda mattinata o primo CP_2 Pt_2 Per_4 pomeriggio facciamo una chiamata a tre con l'avvocato per decidere come muoverci. Tu quando puoi?”
e rispondeva: “ok no problem. Quando volete per me va bene”. Quindi, l'8.09.20, l'ex calciatore Pt_2 contattava per chiedere aggiornamenti sull'attività dell'avvocato e rispondeva CP_2 CP_2 che quello stesso giorno aveva appuntamento alle 15.00 anche per altre cose sue (doc. 14 p. 32).
Sempre dal doc. 14 dell'appellante (doc. 14 p. 36) emerge che in data 4.8.2020 era stato creato il gruppo “Pratica mediaset”, di cui facevano parte e l'avv.to Raiola. Quest'ultimo, in CP_2 Pt_2 data 14.09.20 scriveva: “Sto aspettando chiamata (…) per ultimissima offerta. Quando ce l'ho ve la riferisco e se volete possiamo vederci/sentirci”. Ancora più esplicito risulta il messaggio del 21/09/20, pagina 11 di 16 NT proveniente dall'Avv. Raiola: “ buongiorno, ci possiamo sentire per la transazione Parte_2
…allora il pagamento in un'unica soluzione è a 30 giorni fine mese dalla data di sottoscrizione della transazione (che vuol dire 30.10.20) mentre l'altro punto l'hanno tolto ... direi bene!”; rispondeva: Pt_2
“OK va bene Avv. dimmi quando devo passare da te per firmare”.
Dal contenuto delle conversazioni sopra richiamate è, pertanto, chiara l'attività di intermediazione svolta da e dal legale della stessa, avv.to Raiola. E' pacifico in atti che Parte_1 CP_2 sia uomo di , tanto che la difesa di si è opposta nella terza memoria ex art. 183 cpc a Parte_1 Pt_2 che fosse sentito come teste, in quanto di parte. Per quanto concerne l'avv.to Raiola, l'appellato in comparsa di costituzione in primo grado aveva negato la presenza, durante le trattative per la conclusione della transazione, di un legale incaricato da , per poi ammettere in memoria istruttoria la Parte_1 partecipazione dell'avv.to Raiola, che però sarebbe stato suo legale di fiducia e non l'avvocato messo a disposizione dall'appellante (cfr cap. 9 memoria 183 n 2 cpc “Vero che l'Avv. Raiola seguiva la Pt_2
NT trattativa con irettamente a favore del Sig. ). In realtà quest'ultimo assunto appare Parte_2 infondato alla luce del tenore dei messaggi sopra trascritti, da cui emerge chiaramente che sino a inizio agosto -quando veniva creato un gruppo whatsapp tra e l'avv.to Raiola- Vieri CP_2 Pt_2 interloquiva solo con il quale lo aggiornava sui contatti con il legale e gli esiti delle CP_2 trattative condotte da quest'ultimo e questa intermediazione del appare incompatibile con un CP_2 incarico diretto da parte di all'avv.to Raiola. Tra l'altro nel messaggio dell'8.9.2020 (doc. 14, p. Pt_2
32), alla domanda di circa aggiornamenti sull'operato dell'avvocato, rispondeva che Pt_2 CP_2 doveva incontrare il legale quello stesso giorno anche per altre cose sue, a conferma che l'avv.to Raiola era il legale di e non quello personale di Né, del resto, l'appellato ha dato Parte_1 Pt_2 dimostrazione, o anche solo dedotto, di aver retribuito il legale in questione per l'attività lavorativa svolta NT al fine di pervenire alla transazione del settembre 2020 con
Accertato il contributo di anche nel promuovere la conclusione dell'accordo transattivo, Parte_1 deve riconoscersi alla stessa un compenso per l'attività concretamente svolta. Infatti, anche escludendo l'inquadramento del rapporto oggetto di causa nel contratto di agenzia, all'appellante, in quanto procacciatore, deve essere, in ogni caso, riconosciuto il compenso per le prestazioni svolte;
come noto, il diritto alla provvigione del procacciatore o dell'intermediario “sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice” (Cass. ord. n. 21559 del 2018; Cass. ord. n. 1915/2015; S.U. n. 4628/2015; Cass. 25851/2014).
Per cui, nel caso di specie, proprio il dimostrato ruolo determinante di nella conclusione Parte_1 del contratto di transazione, fonda il diritto della stessa alla percezione della provvigione pure con riferimento a detto contratto. pagina 12 di 16 D'altra parte, anche l'applicazione analogica delle norme dettate per il contratto di agenzia all'attività del procacciatore d'affari conduce a tale conclusione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica le sole disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto”, mentre non si applicano “quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso,
l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)” (Cass. n. 13629 del
24/06/2005).
Ebbene, nel caso di specie, richiede esattamente le provvigioni spettanti per attività di Parte_1 procacciamento/intermediazione svolta in favore di per cui può trovare applicazione in via Pt_2 analogica la disciplina dettata in tema agenzia per le provvigioni e, in particolare, può richiamarsi l'art. 1748 c.c.
Il quinto comma di quest'ultima disposizione stabilisce che “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
La Suprema Corte ha chiarito che rientra nell'ambito di applicazione della disposizione in esame anche l'ipotesi in cui le parti “hanno concluso transazione con la quale hanno sciolto consensualmente
i contratti che prevedevano forniture periodiche, in forza delle quali sarebbero spettate all'agente provvigioni […] fosse o meno la transazione novativa”, in quanto in ogni caso in cui le parti si accordano perché il contratto iniziale non abbia completa esecuzione, “deve essere tutelato il diritto dell'agente alla provvigione ridotta prevista dalla disposizione in esame”. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che
“La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non
"ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine” (Cass. 12816 del 10.5.2024; Cass. n. 12668 del 15.12.1997).
La disposizione in esame, pertanto, salvaguardia il diritto dell'agente a percepire una provvigione, sia pure ridotta, per il contratto procurato dal medesimo anche nel caso in cui quest'ultimo abbia avuto solo parziale esecuzione. Sotto tale profilo è, dunque, norma che tutela l'attività di intermediazione già svolta dall'agente rispetto ad un determinato contratto concluso per effetto del suo intervento e non ha a che fare, invece, con la stabilità propria del rapporto di agenzia. Pertanto è disposizione applicabile analogicamente anche al procacciatore.
pagina 13 di 16 Detta previsione si attaglia al caso oggetto di causa, posto che, con la transazione del settembre 2020, NT
tenuto conto che la pandemia Covid aveva reso difficile lo svolgimento delle attività sportive Pt_2
e delle trasmissioni televisive connesse, si erano accordati proprio per non dare esecuzione integrale al precedente contratto del 2019, già procacciato da rispetto al quale quest'ultima avrebbe dovuto Pt_1 percepire un compenso per ognuna delle 108 puntate complessivamente pattuite. In particolare veniva in sede transattiva riconosciuto all'appellato l'ulteriore importo di 275.000,00 euro “per prestazioni artistiche come da contratto del 1.9.2019 format “IKtaka e champion” come da accordo transattivo NT firmato in data 19 settembre 2020”, così si legge nella fattura emessa in data 6.10.2020 da a Pt_2
Dunque, nel caso di specie, può rivendicare il diritto alla provvigione sia per aver dato Parte_1 un proprio specifico contributo causale alla conclusione della transazione e quindi per averla procacciata, sia invocando l'applicazione analogica dell'art. 1748, comma quinto, c.c., con riferimento al fatto che il primo contratto del 2019, sicuramente stipulato grazie alla sua intermediazione, ha avuto una “esecuzione NT non ortodossa”, per cui si erano accordati per un'esecuzione solo parziale dei patti iniziali Pt_2
e ha diritto di ottenere una provvigione proporzionata alla parte dell'affare andato a buon Parte_1 fine e quindi parametrata “al risultato economico utile” dello stesso, non rilevando, sotto tale profilo, se la transazione intervenuta sia stata o meno novativa.
Al riguardo, ha dedotto di aver pattuito con controparte, per l'assistenza in fase di transazione, Pt_1 una riduzione del compenso rispetto a quanto originariamente concordato per il primo contratto, tenuto conto del comune danno consistito nell'annullamento di ben 72 puntate di quelle previste in contratto.
Nel caso di partecipazione di a ogni singola puntata era stato, infatti, originariamente previsto un Pt_2 compenso per il procacciatore pari al 22% della somma incassata dall'appellato, regolarmente pagato da come da fatture in atti;
per la transazione, invece, l'appellante ha chiesto una percentuale ridotta, Pt_2 pari al 15% dell'importo transatto.
In merito alla misura della provvigione dovuta in caso di transazione che abbia determinato una riduzione delle prestazioni originariamente concordate l'art. 1748, comma quinto, c.c. autorizza il giudice al ricorso all'equità.
Tenuto conto della natura del rapporto e delle prestazioni eseguite, del valore delle stesse e della percentuale del 22% concordata dalle parti in relazione al contratto originario del 2019, la Corte ritiene che la determinazione della provvigione sull'importo stabilito in sede di transazione nella misura del
15% appare congrua, tanto più che il compenso del procacciatore è liquidato sotto forma di percentuale e non in valore assoluto, per cui, a sua volta, già subisce la riduzione conseguente al minor valore della transazione rispetto al contratto risolto;
sotto tale profilo una maggiore riduzione della percentuale applicabile appare eccessivamente penalizzante per il promotore;
del resto, in ordine alla congruità della pagina 14 di 16 riduzione della percentuale dovuta dal 22% al 15%, la stessa parte appellata non ha sollevato specifiche obiezioni, nulla argomentando in merito.
In conclusione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare equo liquidare il compenso di nella misura richiesta, pari al 15% dell'importo oggetto di transazione fra Parte_1
NT e euro 275.000,00), ossia in euro 41.250,00, oltre IVA, pari a complessivi euro 50.325,00; su Pt_2 detto importo dovranno calcolarsi gli interessi di legge dalla costituzione in mora del 4.2.2021 (doc.10 attore primo grado) alla proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con notifica dell'atto di citazione in data 20.5.2021, e interessi in misura maggiorata ex art. 1284, penult. comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro profilo di censura.
SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede vittoriosa l'appellante, il che comporta la condanna di al Pt_2 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Quest'ultimo deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite sopportate da
[...]
per il primo grado di giudizio, tenendo conto del d.m. 55/14, come aggiornato dal d.m. 147/2022, Pt_1 del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate;
le stesse si liquidano in complessivi euro 7.601,00, di cui euro 1.702,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre di rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge. pagina 15 di 16 L'appellato deve essere, altresì, condannato a rifondere le spese del giudizio di appello che si liquidano, tenendo conto dei medesimi parametri, in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470,00 per la fase decisionale (esclusa, perché assente, la fase istruttoria, oltre di rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9507/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 4/11/2024-ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. condanna a pagare a a titolo di provvigioni, la Parte_2 Parte_1 somma di euro 50.325,00, oltre interessi legali dal 4.2.2021 al 20.5.2021 e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
2. condanna a pagare in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.601,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC AZ LO MA
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO MA Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa IC AZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 96/2025, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bassi del foro di Milano (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via C.F._1
Crocefisso, 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Parte_2 C.F._2
Buongiorno del foro di Milano (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dello stesso in Milano, Via Barozzi, 6. in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9507/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 4/11/2024.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 4/11/2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n.
9507/2024, Rep. N. 8731/2024, pubblicata il 04/11/2024, emessa dal Tribunale di Milano,
Quinta Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 24774/2021 impugnata con il presente atto ed in accoglimento delle suesposte argomentazioni, così giudicare:
In via principale
Accertare e dichiarare per i motivi in atti, il diritto di ad Parte_1 ottenere le proprie provvigioni in virtù dell'attività svolta in favore del Signor Parte_2
e, quindi, accertare e dichiarare che il convenuto è debitore della Parte_1 dell'importo di € 50.325,00 di cui alla fattura n. 29 del 13/10/2020 o della diversa somma
[...] che il Giudice dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor
a versare in favore della Parte_2 Parte_1
l'importo di € 50.325,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o la diversa
[...] somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che l'On. le Corte di Appello adita, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto idoneo il supporto probatorio in atti, ordini ex art. 210 c.p.c. l'esibizione/produzione dell'accordo transattivo del 18/09/2020, intercorso tra il Sig. ed Pt_2 CP_1
Si contestano, in ogni caso, tutte le richieste istruttorie avversarie, in quanto:
a) i soggetti che controparte vorrebbe chiamare a testimoniare sono inattendibili e/o hanno un interesse giuridico e concreto nella causa e/o vengono chiamati a riferire su circostanze di cui non possono essere a conoscenza. Nello specifico, si evidenzia che la Sig.ra Persona_1
è la madre dell'odierno appellato e possiede unitamente a quest'ultimo la Società Christiane
Rivaux s.a.s., cui sono pure dirette alcune fatture in atti, mentre il Dott. è il suo Per_2 commercialista, il quale, quindi, nulla può riferire in ordine alle circostanze indicate da controparte;
pagina 2 di 16 b) in ogni caso tutti i capitoli di prova sono inammissibili perchè riguardanti circostanze generiche (capp. 1- 11) e/o già oggetto di documentazione in atti e/o da provare documentalmente e/o comunque smentite dalla Sentenza non impugnata da (capp. 1,2, 3, Pt_2
4, 5, 7, 8) e/o formulate in senso negativo (cap. 3, 8, 10 e 11)”.
PARTE APPELLATA
“Nel merito
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
In via principale
- Rigettare l'appello;
- Rigettare, in ogni caso, ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla Parte_1
e per l'effetto confermare l'accoglimento delle domande formulate in primo grado dal
[...]
Sig. di seguito riportate: Parte_2
Nel merito
In via principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che nulla è dovuto dal Sig. Parte_2 alla e, per l'effetto Parte_1
- Rigettare le domande formulate dalla perché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto;
- Tenere indenne il Sig. da ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata. Parte_2
In via istruttoria
Ammettersi i seguenti capitoli di prova orale con i testi indicati:
1) Vero che il Sig. veniva saltuariamente contattato dalla Parte_2 Parte_1
nella persona del Sig. al fine di proporgli la partecipazione ad
[...] CP_2 alcuni programmi televisivi;
2) Vero che i rapporti fra il Sig. e la erano autonomi Parte_2 Parte_1
e venivano di volta in volta differentemente organizzati e pattuiti anche in relazione ad eventuali compensi a favore della Parte_1
3) Vero che ogni contratto proposto dalla aveva natura autonoma, in Parte_1 quanto il Sig. non conferiva alcun incarico con o senza rappresentanza alla medesima Pt_2 società;
pagina 3 di 16 NT 4) Vero che in relazione al contratto fra il Sig. e la ell'1 settembre 2019, la Pt_2
[...]
NT pattuiva direttamente con la n proprio compenso, che sarebbe stato Parte_1 versato in aggiunta alla retribuzione richiesta dal Sig. Parte_2
NT 5) Vero che in relazione al contratto fra il Sig. e la ell'1 settembre 2019, la Pt_2
[...]
NT pattuiva con a he il pagamento dei propri compensi sarebbe avvenuto Parte_1 in modo mediato, aumentando la somma pagata al Sig. che avrebbe poi girato alla stessa Pt_2 la differenza a fronte di una controfatturazione;
NT
6) Vero che la a seguito dell'inizio della pandemia da Covid, chiedeva la risoluzione del contratto dell' 1 settembre 2019; NT
7) Vero che il Sig. e la con propri legali, dopo trattative, pattuivano di Parte_2 risolvere il contratto dell'1 settembre 2019 a fronte del pagamento di un corrispettivo a favore del Sig. Parte_2
8) Vero che durante le trattative intercorse la non chiedeva per sé Pt_1 Parte_1
NT alcun compenso derivante dalla transazione fra il Sig. e la Parte_2
NT 9) Vero che l'Avv. Raiola seguiva la trattativa con irettamente a favore del Sig. Parte_2
[...]
NT NT 10) Vero che durante le trattative con elative alla risoluzione del contratto con el 1 settembre 2019, alcun compenso veniva richiesto e/o concordato con la Pt_1 [...] in relazione alla eventuale transazione;
Parte_1
11) Vero che il Sig. oralmente e per iscritto, contestava sin da subito la Parte_2 sussistenza di alcun accordo per un compenso a favore della in Parte_1
NT relazione alla transazione intercorsa con
Si indicano in qualità di testimoni:
- Dott. Persona_3
- Sig.ra . Persona_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate, delle quali si chiede nuovamente il rigetto, per i motivi sopra indicati.
Nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento, ancorché parziale, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi testi indicati.”
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di procedura del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno, antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 4 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.5.2021, (di seguito anche Parte_1 [...]
”) conveniva in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle proprie Pt_1 Parte_2
NT provvigioni in relazione al contratto di transazione concluso fra e n data 18.9.2020, allegando Pt_2 che lo stesso era stato stipulato per effetto dell'attività svolta dalla stessa in favore di Parte_1 Pt_2
L'attrice allegava che, nel 2019, si era rivolto ad essa per la conclusione e gestione di diversi Pt_2 progetti contrattuali del Gruppo Mediaset – RTI S.p.A. nonché di altre reti televisive;
allegava quindi NT che, grazie al suo intervento, aveva stipulato in data 13.09.2019 un contratto con er svolgere Pt_2 attività di opinionista sportivo in alcune trasmissioni Mediaset. Il contratto, di durata biennale, prevedeva la partecipazione del convenuto a 76 puntate della trasmissione “IK TA” e ad altre 32 puntate di una o più produzioni sportive aventi a oggetto eventi calcistici. L'attrice allegava, altresì, di aver fatturato i pagamenti regolarmente ricevuti dal convenuto dal novembre 2019 al marzo 2020. Nel NT giugno 2020, tuttavia, la recedeva dal contratto stipulato con l'attrice prestava, quindi, la Pt_2 propria attività in favore dell'odierno appellato per addivenire a una soluzione transattiva, cui si NT perveniva con un accordo in data 18.9.2020, in forza della quale iconosceva al convenuto, oltre ai compensi già percepiti, l'importo di euro 275.000,00.
L'attrice chiedeva, pertanto, il pagamento dell'importo dovuto alla stessa a titolo di provvigioni sulla somma in questione, senza ricevere alcun riscontro. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi in atti, il diritto di ad Parte_1 ottenere le proprie provvigioni in virtù dell'attività svolta in favore del Signor e, quindi, Parte_2 accertare e dichiarare che il convenuto è debitore della dell'importo NTroparte_3 di € 50.325,00 di cui alla fattura n. 29 del 13/10/2020 o della diversa somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor a versare in favore Parte_2 della l'importo di € 50.325,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Parte_1 al saldo o la diversa somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il convenuto Parte_2 eccepiva, in particolare, che tra le parti non era stato concluso alcun contratto di agenzia, in quanto l'attrice non aveva mai svolto a suo favore alcuna attività continuativa, ma si era limitata a fornire NT assistenza durante le trattative per la stipulazione di un accordo con Si era trattato, dunque, di un rapporto occasionale e neppure intercorso direttamente con il convenuto, posto che il medesimo si NT limitava a girare a le provvigioni che quest'ultima aveva concordato direttamente con Parte_1
pagina 5 di 16 Detto accordo era stato, poi, risolto con transazione novativa e l'attrice non aveva dato alcun contributo per la conclusione dell'accordo transattivo del 2020, né era stato concordato alcunché con la stessa a titolo di compenso;
negava, altresì, la partecipazione di un legale di alle trattative per la Parte_1 stipulazione della transazione.
Alla prima udienza del 25 novembre 2021, il Tribunale concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
Istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, il giudice faceva precisare le conclusioni alle parti e assegnava termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
All'esito, pronunciava la sentenza impugnata, n. 9507/2024, con la quale il Tribunale di Milano così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
[...] ei confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni Parte_1 Parte_2 ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: I – rigetta la domanda dell'attrice; II – condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ed altri accessori di legge”.
In specie, il Tribunale rilevava che fra le parti non era stato stipulato alcun contratto scritto e che la documentazione prodotta dall'attrice non era sufficiente ad attestare la volontà di dar vita ad un rapporto di agenzia, connotato dalla continuità e stabilità richieste per la configurabilità di detto contratto.
Riqualificando il rapporto come contratto atipico di procacciamento di affari misto a mediazione, il
Tribunale escludeva l'applicabilità allo stesso delle norme in tema di agenzia e, in particolare, escludeva che il convenuto fosse tenuto ex art. 1748, quarto comma, c.c., “a corrispondere all'attrice ulteriori NT provvigioni a seguito della transazione stipulata con oltre a quelle già regolarmente corrisposte in pendenza del contratto del 01.09.2019”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione del Parte_1
13 gennaio 2025, chiedendo, “in via principale, di accertare e dichiarare per i motivi in atti, il diritto di ad ottenere le proprie provvigioni in virtù dell'attività svolta in favore Parte_1 del Signor e, quindi, accertare e dichiarare che il convenuto è debitore della Parte_2 [...] dell'importo di € 50.325,00 di cui alla fattura n. 29 del 13/10/2020 o della diversa Parte_1 somma che il Tribunale dovesse in ogni caso ritenere di Giustizia e, per l'effetto, condannare il Signor
a versare in favore della l'importo di € 50.325,00, oltre Parte_2 Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o la diversa somma che il Tribunale dovesse in ogni caso
pagina 6 di 16 ritenere di Giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi
i gradi di giudizio”.
Si costituiva contestando rilevando l'inammissibilità dell'appello per insufficiente Parte_2 specificità dei motivi e contestando pure nel merito le domande di controparte, con richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 27/05/2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 4/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4/11/2025 e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa motivazione della sentenza di primo grado e la sua illogicità e/o contraddittorietà in ordine alla disciplina applicabile al rapporto oggetto di causa nonché in ordine “al portato della transazione avvenuta tra il Sig. per mezzo di Pt_2 [...]
NT
, e concernente le trasmissioni televisive IK TA e Champions e degli importi incassati a Pt_1 seguito del predetto accordo”. Con lo stesso motivo, lamenta altresì “la violazione e/o falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali… in materia”.
Nello specifico, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, riqualificando il rapporto intercorso fra le parti come procacciamento di affari misto e/o mediazione atipica, avrebbe erroneamente escluso il diritto al compenso spettante a rilevando l'inapplicabilità al rapporto della disciplina Parte_1 relativa al contratto di agenzia. Di contro, l'appellante deduce che sarebbero applicabili anche al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia e in specie quelle di cui all'art. 1748 c.c.; rileva inoltre che, affinché il mediatore o il procacciatore abbiano diritto al compenso, sarebbe sufficiente che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso. Quindi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la natura atipica del rapporto e, in ogni caso, la non riconducibilità dello stesso nell'ambito del contratto di agenzia, non potrebbe comportare -come statuito dal Tribunale- l'esclusione del diritto pagina 7 di 16 dell'odierna appellante a percepire le provvigioni riferibili all'importo incassato da a seguito Pt_2
NT dell'attività svolta per la conclusione dell'accordo transattivo con
L'appellante evidenzia che gli importi corrisposti in sede di transazione a controparte erano stati NT riconosciuti da in aggiunta ai compensi già liquidati” come risultava dal testo della transazione e sugli stessi era stata applicata l'iva e la relativa ritenuta d'acconto. Da tali elementi emergerebbe che le somme in discussione avevano natura di compensi e sugli stessi era dovuta la provvigione a . Parte_1
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta il difetto e/o il vizio di motivazione, nonché
l'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio con riferimento alla natura dell'importo di cui alla fattura n. 9/2020 (doc. 8 fascicolo primo grado di parte attrice). Parte_3
NT Tale fattura, emessa da in relazione all'importo ottenuto dalla transazione con non sarebbe Pt_2 stata debitamente considerata dal primo giudice, mentre proverebbe che la somma percepita dall'appellato aveva natura di compenso e non di risarcimento. In tal senso deporrebbe la dicitura riportata nella fattura emessa da -“prestazioni artistiche come da contratto del 1/09/2019”- nonché Pt_2 il fatto che tale somma veniva assoggettata ad IVA, dovuta ex lege per la cessione servizi e non per le somme ricevute a titolo di risarcimento.
Pertanto, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura del compenso ricevuto da Pt_2 affermando erroneamente che sarebbe, in ogni caso, sorta dalla transazione un'obbligazione nuova e diversa, non riconducibile all'attività di per questo inidonea a far maturare un diritto alla CP_4 provvigione per quest'ultima.
L'appellante assume, invece, che la corretta valutazione della natura giuridica della somma percepita dall'appellato in esito della transazione, sarebbe fondamentale per il riconoscimento del diritto alla provvigione di . Parte_1
In ogni caso ribadisce che sussiste un evidente nesso causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione della transazione, per cui non può essere negato il diritto dell'appellante alla relativa provvigione.
Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia l'omesso esame “di atti e fatti decisivi e la violazione e/o falsa applicazione di legge”, nonché “l'erroneità del rigetto delle istanze probatorie formulate in primo grado”. In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente considerato le istanze istruttorie generiche insuscettibili “di apportare alcun altro elemento oggettivo al compendio documentale in atti” (v. p. 6 sentenza impugnata). Il Tribunale avrebbe, di contro, dovuto accogliere, quanto meno, l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc dell'accordo transattivo fra pagina 8 di 16 NTr ed formulata nell'atto di citazione da e reiterata nei successivi atti, il cui esame, Pt_2 Parte_1 per le ragioni sopra dette, sarebbe risultato decisivo per la definizione della controversia.
Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione del primo giudice sulle spese di lite, insistendo per la riforma della sentenza e la conseguente soccombenza di controparte.
I primi due motivi -che, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente- sono fondati.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dell'appellato, per l'asserito difetto di specificità dell'impugnazione, atteso che le doglianze dell'appellante, invero, appaiono sufficientemente dettagliate e l'atto di appello richiama, di volta in volta, i capi e passaggi della sentenza censurati, illustrando precisamente i motivi per i quali ne viene chiesta la riforma.
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto qualificazione del rapporto oggetto di causa, è opportuno rammentare che il procacciamento di affari è un contratto innominato che si differenzia sotto alcuni profili rispetto al rapporto di agenzia -specie per l'assenza di stabilità del rapporto (Cass. n. 13629/2005)- pur presentando diversi aspetti comuni con quest'ultimo. In particolare, detto contratto atipico si concretizza nello
“svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi”
(Cass. n. n. 26370 del 20.12.2016; Cass. n. 4422 del 24.2.2009), con la precisazione che, nel procacciamento, il promotore, senza vincolo di continuità e stabilità nei confronti del preponente, procura a quest'ultimo uno o più contratti, prestando la sua attività esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
tale figura si differenzia dal mediatore che è invece soggetto imparziale, che mette in contatto due parti (Cass. n. 18489 del 4.9.2020). Si è poi affermato che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni” (Cass. SU n. 19161 del
2.8.2017).
Al procacciatore, come al mediatore, spetta “il diritto alla provvigione…tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – pagina 9 di 16 abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass., n. 21559 del 2018; Cass.
n. 25851 del 2014, Cass. n. 9984 del 2008, Cass. n. 3438 del 2002). In particolare, il diritto al compenso sorge anche laddove all'esito dell'intermediazione non si realizzi “una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare (…) a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativo a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti” (Cass. 25851/2014).
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del compenso del procacciatore, rileva il fatto che quest'ultimo abbia o meno fornito un apporto causale alla conclusione di uno o più specifici affari. NT Nel caso di specie, è pacifico che e concludevano un primo contratto nel Parte_2 settembre 2019, riguardante la partecipazione del primo a diverse puntate della trasmissione televisiva
IK TA e ad altri programmi televisivi, per un totale di 108 puntate. Tale contratto si era concluso per effetto dell'attività di procacciamento di , che aveva messo in contatto le parti, tanto che era Parte_1 stato pattuito un compenso per la sua intermediazione, da calcolarsi nella percentuale del 22% sul NT corrispettivo pagato da per ogni puntata. Sul punto, è la stessa parte appellata a riconoscere Pt_2 che il ruolo di , rispetto a tale contratto del 2019, era consistito nel creare un “collegamento Parte_1
NT con e che per tale attività IA era stata regolarmente retribuita da così scrive l'appellata sul Pt_2 punto: “fintanto che il rapporto contrattuale è rimasto vigente, i pagamenti sono stati regolarmente svolti
e non sono mai stati contestati” (cfr. p. 8 comparsa di risposta in appello). NT Il ruolo dell'appellante nella conclusione del contratto fra e dell'1.9.2019 è, dunque, Pt_2 dimostrato dal riconoscimento a del compenso provvigionale per ognuna delle puntate, cui Parte_1 ha partecipato. Le provvigioni risultano, infatti, regolarmente corrisposte da Parte_2 Pt_2
NT all'appellante, fintantoché il contratto tra quest'ultimo e non si è interrotto, per iniziativa di quest'ultima, il 24.6.2020. Sotto tale profilo appare, dunque, inconsistente l'affermazione dell'appellato NT secondo cui si limitava a girare a il compenso pattuito tra la stessa ed in quanto, Pt_2 Parte_1 anche fosse vero che la misura di detto compenso era stata concordata con quest'ultima, resta il fatto che fatturava a ed era quest'ultimo che le corrispondeva la provvigione ad ogni puntata, Parte_1 Pt_2 nella misura del 22% del proprio compenso.
Il ruolo dell'appellante in merito al contratto RTI/Vieri del settembre 2019 emerge, del resto, anche dalla corrispondenza intercorsa nell'ottobre 2019 tra di e CP_2 Parte_1 [...]
NT di prodotta dall'appellante in primo grado sub doc. 16, su cui la difesa non ha CP_5 Pt_2 assunto specifica posizione. pagina 10 di 16 Tanto precisato in ordine al contratto concluso nel 2019, la Corte osserva che, anche per il secondo NTr contratto, ossia per la transazione intervenuta fra e n data 18.9.2020, a seguito del recesso Pt_2 di quest'ultima dal primo accordo, risulta che abbia svolto un ruolo determinante, come Parte_1 emerge dai messaggi scambiati fra le parti tra giugno e settembre 2020, riportati nel doc. 14, prodotto dall'attrice in primo grado già con l'atto di citazione.
Anche su detti messaggi la difesa non ha preso posizione. Pt_2
Dalla messaggistica in esame si evince che , sin dal luglio 2020, era in contatto, tramite Parte_1
NT il suo rappresentante con col quale discuteva di trattative da intavolare con CP_2 Pt_2 per una composizione bonaria della lite. In quella sede, procurava a l'assistenza di un legale, Pt_1 Pt_2
NT l'avv. Raiola, affinché seguisse le trattative con doc. 14 attrice, pp 28 e ss.).
A tal proposito, nella conversazione avvenuta in data 26.6.2020 parlando CP_2 dell'avvocato, scriveva a “Lunedì mi dice quando andare, poi ti dico tutto” e rispondeva: Pt_2 Pt_2
“Ok”. Il 29.06.20 si legge che fissava un appuntamento col legale e così scriveva a CP_2 Pt_2
“mercoledì ore 12.00 ho appuntamento con l'avvocato poi ti dico cosa mi dice”, messaggio a cui Pt_2 rispondeva: “ok. Ma che avvocato è questo ???”. MM replicava: “Uno che si è sempre occupato di tutto mercoledì vado”. Il 10.07.20 domandava se vi erano novità e rispondeva: Pt_2 CP_2
“Domani ti giro la lettera che ha fatto l'avvocato e visto l'articolo che è venuto fuori su tikitaka per ora non gli diamo la possibilità di scendere di un euro, li vogliamo tutti, in un secondo tempo scendiamo, mi ha detto. Questo è il consiglio che mi ha dato. Domani ti giro tutto e se va bene devi firmare tu e tua mamma per la società che detiene i diritti”; l'ex calciatore rispondeva: “Ok perfetto, [...] le firmo tutte 2 io, no problem”. Nei messaggi dei giorni successivi si parla dell'invio di questa lettera;
in data 15.7.2020 domandava: “Oggi mandiamo la lettera ???” e poi ancora “Mandato la lettera oggi ????”. Pt_2 [...] rispondeva in pari data: “Credo di sì, domani sento l'avvocato”. Il 16.7.2020 CP_2 CP_2 scriveva a “Ciao la lettera è arrivata ieri a Mediaset, ora attendiamo la risposta”. In seguito, Pt_2 Per_4 in data 29.07.20 comunicava a “Ciao lunedì tarda mattinata o primo CP_2 Pt_2 Per_4 pomeriggio facciamo una chiamata a tre con l'avvocato per decidere come muoverci. Tu quando puoi?”
e rispondeva: “ok no problem. Quando volete per me va bene”. Quindi, l'8.09.20, l'ex calciatore Pt_2 contattava per chiedere aggiornamenti sull'attività dell'avvocato e rispondeva CP_2 CP_2 che quello stesso giorno aveva appuntamento alle 15.00 anche per altre cose sue (doc. 14 p. 32).
Sempre dal doc. 14 dell'appellante (doc. 14 p. 36) emerge che in data 4.8.2020 era stato creato il gruppo “Pratica mediaset”, di cui facevano parte e l'avv.to Raiola. Quest'ultimo, in CP_2 Pt_2 data 14.09.20 scriveva: “Sto aspettando chiamata (…) per ultimissima offerta. Quando ce l'ho ve la riferisco e se volete possiamo vederci/sentirci”. Ancora più esplicito risulta il messaggio del 21/09/20, pagina 11 di 16 NT proveniente dall'Avv. Raiola: “ buongiorno, ci possiamo sentire per la transazione Parte_2
…allora il pagamento in un'unica soluzione è a 30 giorni fine mese dalla data di sottoscrizione della transazione (che vuol dire 30.10.20) mentre l'altro punto l'hanno tolto ... direi bene!”; rispondeva: Pt_2
“OK va bene Avv. dimmi quando devo passare da te per firmare”.
Dal contenuto delle conversazioni sopra richiamate è, pertanto, chiara l'attività di intermediazione svolta da e dal legale della stessa, avv.to Raiola. E' pacifico in atti che Parte_1 CP_2 sia uomo di , tanto che la difesa di si è opposta nella terza memoria ex art. 183 cpc a Parte_1 Pt_2 che fosse sentito come teste, in quanto di parte. Per quanto concerne l'avv.to Raiola, l'appellato in comparsa di costituzione in primo grado aveva negato la presenza, durante le trattative per la conclusione della transazione, di un legale incaricato da , per poi ammettere in memoria istruttoria la Parte_1 partecipazione dell'avv.to Raiola, che però sarebbe stato suo legale di fiducia e non l'avvocato messo a disposizione dall'appellante (cfr cap. 9 memoria 183 n 2 cpc “Vero che l'Avv. Raiola seguiva la Pt_2
NT trattativa con irettamente a favore del Sig. ). In realtà quest'ultimo assunto appare Parte_2 infondato alla luce del tenore dei messaggi sopra trascritti, da cui emerge chiaramente che sino a inizio agosto -quando veniva creato un gruppo whatsapp tra e l'avv.to Raiola- Vieri CP_2 Pt_2 interloquiva solo con il quale lo aggiornava sui contatti con il legale e gli esiti delle CP_2 trattative condotte da quest'ultimo e questa intermediazione del appare incompatibile con un CP_2 incarico diretto da parte di all'avv.to Raiola. Tra l'altro nel messaggio dell'8.9.2020 (doc. 14, p. Pt_2
32), alla domanda di circa aggiornamenti sull'operato dell'avvocato, rispondeva che Pt_2 CP_2 doveva incontrare il legale quello stesso giorno anche per altre cose sue, a conferma che l'avv.to Raiola era il legale di e non quello personale di Né, del resto, l'appellato ha dato Parte_1 Pt_2 dimostrazione, o anche solo dedotto, di aver retribuito il legale in questione per l'attività lavorativa svolta NT al fine di pervenire alla transazione del settembre 2020 con
Accertato il contributo di anche nel promuovere la conclusione dell'accordo transattivo, Parte_1 deve riconoscersi alla stessa un compenso per l'attività concretamente svolta. Infatti, anche escludendo l'inquadramento del rapporto oggetto di causa nel contratto di agenzia, all'appellante, in quanto procacciatore, deve essere, in ogni caso, riconosciuto il compenso per le prestazioni svolte;
come noto, il diritto alla provvigione del procacciatore o dell'intermediario “sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice” (Cass. ord. n. 21559 del 2018; Cass. ord. n. 1915/2015; S.U. n. 4628/2015; Cass. 25851/2014).
Per cui, nel caso di specie, proprio il dimostrato ruolo determinante di nella conclusione Parte_1 del contratto di transazione, fonda il diritto della stessa alla percezione della provvigione pure con riferimento a detto contratto. pagina 12 di 16 D'altra parte, anche l'applicazione analogica delle norme dettate per il contratto di agenzia all'attività del procacciatore d'affari conduce a tale conclusione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica le sole disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto”, mentre non si applicano “quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso,
l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)” (Cass. n. 13629 del
24/06/2005).
Ebbene, nel caso di specie, richiede esattamente le provvigioni spettanti per attività di Parte_1 procacciamento/intermediazione svolta in favore di per cui può trovare applicazione in via Pt_2 analogica la disciplina dettata in tema agenzia per le provvigioni e, in particolare, può richiamarsi l'art. 1748 c.c.
Il quinto comma di quest'ultima disposizione stabilisce che “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
La Suprema Corte ha chiarito che rientra nell'ambito di applicazione della disposizione in esame anche l'ipotesi in cui le parti “hanno concluso transazione con la quale hanno sciolto consensualmente
i contratti che prevedevano forniture periodiche, in forza delle quali sarebbero spettate all'agente provvigioni […] fosse o meno la transazione novativa”, in quanto in ogni caso in cui le parti si accordano perché il contratto iniziale non abbia completa esecuzione, “deve essere tutelato il diritto dell'agente alla provvigione ridotta prevista dalla disposizione in esame”. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che
“La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non
"ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine” (Cass. 12816 del 10.5.2024; Cass. n. 12668 del 15.12.1997).
La disposizione in esame, pertanto, salvaguardia il diritto dell'agente a percepire una provvigione, sia pure ridotta, per il contratto procurato dal medesimo anche nel caso in cui quest'ultimo abbia avuto solo parziale esecuzione. Sotto tale profilo è, dunque, norma che tutela l'attività di intermediazione già svolta dall'agente rispetto ad un determinato contratto concluso per effetto del suo intervento e non ha a che fare, invece, con la stabilità propria del rapporto di agenzia. Pertanto è disposizione applicabile analogicamente anche al procacciatore.
pagina 13 di 16 Detta previsione si attaglia al caso oggetto di causa, posto che, con la transazione del settembre 2020, NT
tenuto conto che la pandemia Covid aveva reso difficile lo svolgimento delle attività sportive Pt_2
e delle trasmissioni televisive connesse, si erano accordati proprio per non dare esecuzione integrale al precedente contratto del 2019, già procacciato da rispetto al quale quest'ultima avrebbe dovuto Pt_1 percepire un compenso per ognuna delle 108 puntate complessivamente pattuite. In particolare veniva in sede transattiva riconosciuto all'appellato l'ulteriore importo di 275.000,00 euro “per prestazioni artistiche come da contratto del 1.9.2019 format “IKtaka e champion” come da accordo transattivo NT firmato in data 19 settembre 2020”, così si legge nella fattura emessa in data 6.10.2020 da a Pt_2
Dunque, nel caso di specie, può rivendicare il diritto alla provvigione sia per aver dato Parte_1 un proprio specifico contributo causale alla conclusione della transazione e quindi per averla procacciata, sia invocando l'applicazione analogica dell'art. 1748, comma quinto, c.c., con riferimento al fatto che il primo contratto del 2019, sicuramente stipulato grazie alla sua intermediazione, ha avuto una “esecuzione NT non ortodossa”, per cui si erano accordati per un'esecuzione solo parziale dei patti iniziali Pt_2
e ha diritto di ottenere una provvigione proporzionata alla parte dell'affare andato a buon Parte_1 fine e quindi parametrata “al risultato economico utile” dello stesso, non rilevando, sotto tale profilo, se la transazione intervenuta sia stata o meno novativa.
Al riguardo, ha dedotto di aver pattuito con controparte, per l'assistenza in fase di transazione, Pt_1 una riduzione del compenso rispetto a quanto originariamente concordato per il primo contratto, tenuto conto del comune danno consistito nell'annullamento di ben 72 puntate di quelle previste in contratto.
Nel caso di partecipazione di a ogni singola puntata era stato, infatti, originariamente previsto un Pt_2 compenso per il procacciatore pari al 22% della somma incassata dall'appellato, regolarmente pagato da come da fatture in atti;
per la transazione, invece, l'appellante ha chiesto una percentuale ridotta, Pt_2 pari al 15% dell'importo transatto.
In merito alla misura della provvigione dovuta in caso di transazione che abbia determinato una riduzione delle prestazioni originariamente concordate l'art. 1748, comma quinto, c.c. autorizza il giudice al ricorso all'equità.
Tenuto conto della natura del rapporto e delle prestazioni eseguite, del valore delle stesse e della percentuale del 22% concordata dalle parti in relazione al contratto originario del 2019, la Corte ritiene che la determinazione della provvigione sull'importo stabilito in sede di transazione nella misura del
15% appare congrua, tanto più che il compenso del procacciatore è liquidato sotto forma di percentuale e non in valore assoluto, per cui, a sua volta, già subisce la riduzione conseguente al minor valore della transazione rispetto al contratto risolto;
sotto tale profilo una maggiore riduzione della percentuale applicabile appare eccessivamente penalizzante per il promotore;
del resto, in ordine alla congruità della pagina 14 di 16 riduzione della percentuale dovuta dal 22% al 15%, la stessa parte appellata non ha sollevato specifiche obiezioni, nulla argomentando in merito.
In conclusione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare equo liquidare il compenso di nella misura richiesta, pari al 15% dell'importo oggetto di transazione fra Parte_1
NT e euro 275.000,00), ossia in euro 41.250,00, oltre IVA, pari a complessivi euro 50.325,00; su Pt_2 detto importo dovranno calcolarsi gli interessi di legge dalla costituzione in mora del 4.2.2021 (doc.10 attore primo grado) alla proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con notifica dell'atto di citazione in data 20.5.2021, e interessi in misura maggiorata ex art. 1284, penult. comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro profilo di censura.
SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede vittoriosa l'appellante, il che comporta la condanna di al Pt_2 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Quest'ultimo deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite sopportate da
[...]
per il primo grado di giudizio, tenendo conto del d.m. 55/14, come aggiornato dal d.m. 147/2022, Pt_1 del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate;
le stesse si liquidano in complessivi euro 7.601,00, di cui euro 1.702,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre di rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge. pagina 15 di 16 L'appellato deve essere, altresì, condannato a rifondere le spese del giudizio di appello che si liquidano, tenendo conto dei medesimi parametri, in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470,00 per la fase decisionale (esclusa, perché assente, la fase istruttoria, oltre di rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9507/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 4/11/2024-ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. condanna a pagare a a titolo di provvigioni, la Parte_2 Parte_1 somma di euro 50.325,00, oltre interessi legali dal 4.2.2021 al 20.5.2021 e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
2. condanna a pagare in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.601,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC AZ LO MA
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