Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2023, proposto da:
LA AN, AE BO, IA BO e SS BO, rappresentati e difesi dall'avvocato SS BO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Milano, via Larga n. 23 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del nuovo P.G.T. del Comune di Seriate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate n. 28 D.D. 13.06.2022, pubblicata nel B.U.R. Lombardia D.D. 5.10.2022, nella parte in cui ha destinato il terreno del ricorrente a tessuto con funzione ecologica o paesaggistica (art. 22 NTA), parte altresì della rete ecologica comunale (art. 37 NTA) soggetta alla disciplina transitoria di cui all'art. 44 NTA e ha respinto le osservazioni presentate dai ricorrenti in data 15.2.22 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seriate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa RA O' e udito per il Comune resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 5 dicembre 2022 e depositato in data 1 gennaio 2023 i ricorrenti impugnano la delibera di C.C. n. 28 del 13 giugno 2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il nuovo PGT, nella parte in cui ha individuato i mappali dei ricorrenti (n. 3144 e 3145) come facenti parte della “ rete ecologica comunale ”, qualificandoli come “ tessuto con funzione ecologica o paesaggistica ”.
2. In particolare, i ricorrenti espongono come con delibera n. 46 del 2021 fosse stata adottata variante generale al PGT del Comune. Avverso tale delibera i ricorrenti avevano presentato osservazioni chiedendo che per i mappali di loro proprietà fosse prevista la destinazione residenziale edificabile.
Tali osservazioni non erano state accolte, in quanto in contrasto con l’obiettivo di conservare il valore paesaggistico del luogo.
Il Comune evidenziava, inoltre, come l’area si collocasse all’interno del corridoio ecologico nord – sud costituente asse fondamentale per la rete ecologica comunale.
Le motivazioni con le quali le osservazioni erano state rigettate sarebbero secondo i ricorrenti palesemente errate, frutto di una scelta illogica e irrazionale, e viziate da travisamento dei fatti.
3. I due lotti dei ricorrenti, entrando a far parte della “ rete ecologica comunale ”, ricadono nella disciplina dell’art. 44 delle NTA, ai sensi del quale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare esistente.
In tal modo, non sarebbe riconosciuta alcuna facoltà edificatoria, poiché sui due lotti in questione non insiste alcun edificio preesistente, e questo nonostante il fatto che i due lotti siano collocati in area residenziale edificata.
4. La scelta urbanistica viene contestata dai ricorrenti con censure che possono essere così sintetizzate:
a) la superficie dei mappali dei ricorrenti, per la maggiore parte, è una piccola ripa molto scoscesa di circa 1.000 mq. I lotti in questione, posti in una zona residenziale completamente urbanizzata ed intensamente antropizzata, sono circondati da edifici, ivi compresi condomini di ampie dimensioni.
Si tratterebbe, pertanto, di un’area priva di qualunque essenza arborea di pregio.
Il Comune stesso avrebbe ripetutamente autorizzato l’eliminazione di tutte le essenze presenti.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 5313/2020 aveva riconosciuto come l’area fosse priva di qualunque valenza paesistico – ambientale. Con tale sentenza il Consiglio di Stato aveva annullato il precedente vincolo di inedificabilità da cui l’area era gravata, avendo destinazione “ E3 – Ambiti soggetti a tutela paesistico - ambientale ”.
Il difetto di interesse paesistico ambientale sarebbe stato riconosciuto implicitamente dallo stesso Comune, che nel PGT previgente del 2012 aveva destinato uno dei mappali dei ricorrenti (n. 3144) ad area di parcheggio pubblico. Più precisamente, l’area era classificata come “ servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti ”. La Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi S. 7 3° inseriva l’area nel “ sistema delle soste ”.
Al di là dell’errore di aver indicato un’area privata come pubblica, rimaneva il fatto che il Comune aveva destinato il mappale in questione a parcheggio pubblico, non ravvisando evidentemente alcuna significativa componente naturalistica. Pertanto, la sopravvenuta attribuzione di un valore paesistico-ambientale ai lotti in questione sarebbe frutto di un travisamento della situazione dei luoghi, oltre ad essere in contraddizione con i precedenti comportamenti dell’Amministrazione, sia con riferimento alle autorizzazioni al taglio delle essenze arboree sia sotto il profilo della zonizzazione;
b) l’aver incluso le aree di proprietà dei ricorrenti nella “ rete ecologica comunale ” rende applicabile la disciplina dettata dagli artt. 22 e 37 delle NTA in relazione all’art. 44 delle stesse, con il conseguente divieto di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia.
Tali regole, che non interessano gli edifici esistenti, si configurerebbero come un’ingiusta compressione del diritto di proprietà dei ricorrenti, che è l’unico inedificato.
La scelta urbanistica del Comune sarebbe affetta da illogicità ed irrazionalità manifesta, in quanto non salvaguarderebbe un contesto di pregio, ma finirebbe per intercludere un lotto libero e tuttavia inedificabile tra terreni completamente edificati. Le aree collocate oltre via Brusaporto, ovvero la strada con cui confina ad est l’area di proprietà dei ricorrenti, sarebbero infatti tutte residenziali ad alta intensità. Anche sul lato sud i mappali dei ricorrenti confinerebbero con lotti fortemente edificati. Tali aree presenterebbero le medesime caratteristiche dei mappali dei ricorrenti, essendo anch’esse poste sulla medesima ripa scoscesa. I terreni confinanti sul lato ovest, anch’essi tutti edificati, erano classificati nel PGT previgente come residenziali ad alta densità con elevatissimi indici edificatori. Anche nel PGT approvato gli stessi mantengono un’elevata capacità edificatoria e sono classificati come “ tessuto di recente impianto ”, con la disciplina di cui all’art. 23 delle NTA.
Solo sul lato nord i mappali dei ricorrenti confinano con un terreno che nel PGT è classificato come “ tessuto con funzione ecologica o paesaggistica ” e come “ verde privato di carattere urbano ”. Precedentemente questo terreno era classificato “ E3 – Ambiti soggetti a tutela paesistico - ambientale ”. Nonostante le suddette classificazioni, il terreno è integralmente edificato, probabilmente perché in origine era zonizzato “ B1 – residenziale estensivo ”.
Secondo la tesi dei ricorrenti, l’area di proprietà, costituita da una scarpata scoscesa, non sarebbe suscettibile di altro utilizzo che non quello residenziale, come i lotti confinanti. L’unica particolarità è che l’area dei ricorrenti è l’unica totalmente inedificata, e sarebbe ora l’unica inedificabile. Saremmo di fronte ad un fondo intercluso tra aree confinanti completamente edificate.
Tutto questo comporterebbe che l’area dei ricorrenti sia destinata a rimanere una “ scarpata ” senza alcuna possibilità di essere utilizzata, mentre in considerazione della sua natura e della sua conformazione dovrebbe avere la stessa destinazione residenziale delle aree che la circondano.
La destinazione attuale dell’area comporterebbe l’abbandono del bene, e faciliterebbe l’accesso abusivo da parte di terzi, grazie anche a una scala di uso pubblico che attraverserebbe da ovest ad est i due lotti, edificata dal Comune senza consenso della proprietà. Si sarebbero verificati anche fenomeni di abbandono di rifiuti all’interno della proprietà;
c) queste intrusioni sarebbero ora destinate a moltiplicarsi per effetto dell’art. 44.2 lett. f) delle NTA, che impedisce al proprietario la chiusura del fondo con recinzioni munite di fondazioni, essendo evidente che le recinzioni senza fondazioni non sarebbero idonee a garantire seriamente l’inaccessibilità del fondo.
Si configurerebbe un’illegittima compressione del diritto di proprietà che sarebbe del tutto irragionevole ed ingiustificata a danno della sola proprietà dei ricorrenti non ancora recintata.
Vi sarebbe un’evidente irragionevolezza e disparità di trattamento.
L’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 37 e 44 delle NTA, infatti, renderebbe impossibile qualunque utilizzo dei lotti dei ricorrenti, gli unici ad essere privi di edifici esistenti.
5. Il Comune di Seriate, costituitosi con atto di costituzione meramente formale, in vista dell’udienza pubblica del 20 novembre 2025 ha depositato documenti e memoria.
Nella stessa espone che è stata effettuata una valutazione complessiva del verde pubblico con uno studio apposito “ a tutela dell’ambiente e per una visione organica, per evitare la frammentazione in piccoli parchi pubblici e per un uso organico e razionale del verde urbano ”.
Il piano del verde era preordinato alla riduzione dei rischi climatici e all’integrazione delle misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico.
6. Il Comune ha evidenziato inoltre che la Relazione di sintesi del PGT individua, quale obiettivo primario, la riduzione del suolo e la costruzione della rete ecologica.
Tale obiettivo, dal punto di vista della riorganizzazione della struttura urbana, si era tradotto nella costruzione di un ampio anello verde di ricostituzione ecologica diretto a preservare le aree libere esistenti e a limitare, ove possibile, nuovo consumo del suolo.
Si trattava di previsioni integralmente confermate nella Relazione generale al PGT.
Dalla procedura di valutazione ambientale era emersa l’opportunità di creare un secondo corridoio ecologico alberato lungo via Brusaporto.
A seguito dell’adozione della variante i ricorrenti avevano presentato le loro osservazioni, dopo che era decorso il termine per presentarle, chiedendo che all’intera area fosse attribuita destinazione a residenziale edificabile. Le osservazioni erano state ritenute non accoglibili, previa analisi dettagliata delle stesse.
7. Il Comune, passando ai motivi di diritto, in via preliminare afferma che i ricorrenti non avrebbero articolato i motivi di impugnazione in maniera distinta ed organica.
Il ricorso, in ogni caso, doveva ritenersi infondato.
In primo luogo, doveva ricordarsi come secondo consolidata giurisprudenza le scelte dell’Amministrazione, in sede di formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale, sono caratterizzate da amplissima discrezionalità e sindacabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse.
I ricorrenti non avevano fornito elementi fattuali idonei a comprovare, in modo rigoroso, l’inutilità della funzione di ricucitura delle aree a verde impressa al corridoio ecologico alberato di via Brusaporto ove si trovano i mappali di proprietà.
Le scelte pianificatorie del Comune sarebbero in linea con quelle della pianificazione sovracomunale, che impongono di lasciare libere le aree verdi, in modo da evitare la totale urbanizzazione del territorio.
Neppure il precedente giurisprudenziale, intervenuto tra le parti, sarebbe di per sé idoneo a creare una legittima aspettativa qualificata all’accoglimento dell’istanza di ritipizzazione dell’area in residenziale edificatoria. In realtà, il Consiglio di Stato aveva fatto espressamente salvi gli ulteriori atti che l’Amministrazione avesse ritenuto di adottare in sede di riesercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.
La destinazione impressa ai due lotti concorrerebbe dunque legittimamente alla costruzione della rete ecologica comunale. La ripa scoscesa e prevalentemente boscata si porrebbe quale cerniera di connessione, proprio perché circondata da edifici, tra le diverse zone lungo via Brusaporto.
8. Il Comune aggiunge che la variante risponderebbe all’esigenza prioritaria fissata dalla L.R. 31/2014 di minimizzare il consumo del suolo, orientando gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate.
Le contestazioni dei ricorrenti circa la destinazione a parcheggio pubblico di uno dei mappali e lo stesso riferimento alle autorizzazioni al taglio delle essenze arboree sarebbero riferite a scelte pianificatorie ormai superate.
Sarebbe irrilevante anche la circostanza che il lotto di proprietà dei ricorrenti sia circondato da edifici di grandi dimensioni e rimanga l’unico inedificato.
La destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di edificazione non implicherebbe necessariamente la presenza di un’utilizzazione agricola. La destinazione agricola, infatti, potrebbe anche essere motivata dalla necessità di impedire ulteriori edificazioni, non risultando ostativa a tale finalità la circostanza che l’area si trovi in adiacenza ad ambiti del tessuto urbanizzato. La variante risponderebbe appunto ad esigenze di preminente interesse pubblico, e pertanto sarebbe recessiva l’aspettativa alla completa urbanizzazione dei lotti.
La realizzazione di un secondo corridoio ecologico alberato lungo via Levata e via Brusaporto, ampliato dal parco urbano a est di nuova previsione, si collegherebbe inoltre all’esigenza di creare un’importante saldatura tra la rete ecologica di scala sovracomunale posta a nord e a sud del territorio di Seriate.
Quanto alle limitazioni allo ius aedificandi sui mappali dei ricorrenti, il Comune sottolinea che la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente in rete con paletti infissi al suolo senza fondazione, ammessa dall’art. 44 delle NTA, sarebbe finalizzata ad evitare la definitiva trasformazione del suolo.
9. A proposito della lamentata inidoneità della motivazione elaborata in risposta alle osservazioni dei ricorrenti, secondo il Comune non vi sarebbe un obbligo per l’Amministrazione di prendere puntuale posizione su ogni aspetto delle richieste. Le osservazioni, infatti, sarebbero un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici.
10. In vista dell’udienza pubblica del 20 novembre 2025 anche parte ricorrente depositava documenti e memoria.
Entrambe le parti depositavano memorie di replica.
Il Comune nella propria memoria di replica eccepiva la tardività del deposito tanto dei documenti quanto della memoria depositata dalla parte ricorrente.
All’udienza veniva eccepita anche la tardività della memoria di replica.
Sull’eccezione di genericità del ricorso
11. Il Comune resistente sostiene che parte ricorrente non avrebbe articolato i motivi di ricorso in maniera distinta e organica.
12. A fronte di tale rilievo è doveroso valutare se il ricorso non violi, in qualche modo, il disposto dell’art. 40 comma 1 lett. d) cpa (specificità dei motivi), con conseguente inammissibilità del ricorso o dei singoli motivi.
13. La risposta, però, deve essere negativa.
A questo proposito, infatti, è sufficiente ricordare che i motivi di ricorso non devono necessariamente essere “ rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa ”, purché siano “ esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13.05.2023, n. 8219) ” (cfr. TAR Lombardia, Sez. IV, 21 luglio 2025 n. 2736).
14. Nel caso di specie, i motivi di ricorso, pur non essendo strutturati in maniera tradizionale, in quanto è stata adottata una tecnica di redazione che alterna considerazioni in fatto e in diritto, consentono in realtà di comprendere agevolmente gli argomenti in base ai quali gli atti impugnati dovrebbero ritenersi illegittimi.
La stessa difesa del Comune, nel formulare le repliche, mostra di aver individuato perfettamente il contenuto e la portata delle tesi avversarie, confermando indirettamente come le doglianze avanzate dai ricorrenti siano caratterizzate da un sufficiente grado di specificità.
Sull’eccezione di tardività dei documenti e delle memorie ex art. 73 cpa
15. Sempre preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione avanzata dal Comune sulla tardività del deposito dei documenti e delle memorie depositati ai sensi dell’art. 73 cpa.
La stessa è fondata e deve essere accolta.
A questo proposito, occorre rilevare come il deposito in vista dell’udienza pubblica del 20 novembre 2025 sia avvenuto in data 15 ottobre 2025, quanto ai documenti, e in data 24 ottobre 2025, per quanto riguarda la memoria.
In entrambi i casi risultano, pertanto, non rispettati i termini di cui all’art. 73 comma 1 cpa, a mente del quale “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
I termini sopra richiamati, per orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025 n. 8032) devono ritenersi perentori e il loro mancato rispetto comporta che quanto depositato in loro violazione non possa essere utilizzato dal Collegio ai fini della decisione.
Risulta tardiva anche la successiva memoria di replica depositata in data 4 novembre 2025 e, pertanto, ben oltre il termine di venti giorni liberi.
Il merito del ricorso
16. Può a questo punto passarsi a scrutinare il merito del ricorso.
Lo stesso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Oggetto del ricorso
17. Prima di iniziare l’analisi dei motivi, è opportuno chiarire quale sia l’oggetto del ricorso, sia per ragioni di maggiore chiarezza espositiva sia per meglio identificare gli aspetti di fatto che caratterizzano la presente fattispecie.
18. I ricorrenti lamentano, essenzialmente, inclusione dei loro mappali all’interno del “ corridoio ecologico ” lungo via Brusaporto, nonostante gli stessi, costituiti sostanzialmente da una ripa scoscesa di circa 1.000 mq., siano circondati su tutti i lati da zone interamente edificate.
Viene contestato in definitiva un grave errore nella lettura della situazione dei luoghi.
I limiti di sindacabilità delle scelte pianificatorie del Comune
19. Per giurisprudenza consolidata “ le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l'amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10731/2022; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 780/2021 e n. 927/2020) ” (cfr. ex multis in termini TAR Veneto, Sez. II, 30 maggio 2024 n. 1238).
Rientra quindi nei limiti del sindacato giurisdizionale la verifica di errori di analisi o di metodo che conducono a soluzioni pianificatorie palesemente irragionevoli.
Gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione contestata
20. Nel caso in esame, il Comune, esercitando il proprio potere pianificatorio, ha individuato una serie di obiettivi e strategie che possono rinvenirsi nella Relazione generale al PGT (doc. 3.2 Comune).
A pag. 45 della stessa (punto 8.1) tra gli obiettivi di carattere generale del piano vengono indicati la riduzione del consumo di suolo e la costruzione della rete ecologica.
Alla successiva pag. 48 viene indicata quale obiettivo specifico la costruzione “ di una maglia verde urbana in grado di ricucire i verdi interstiziali e i vuoti urbani al fine della loro messa a sistema rispetto alla più ampia rete resistente ”.
Immediatamente dopo viene fatto riferimento alla “ costruzione di un anello verde di connessione ecologica interno all’area urbana ”.
Il Comune, pertanto, quando si propone di realizzare un “ corridoio ecologico ” prende come riferimento le zone non edificate con caratteristiche tali da poter costituire “ una maglia verde urbana ”, sul presupposto che esista una sostanziale continuità tra le stesse zone.
Del resto, in tal modo il corridoio ecologico viene rappresentato nella stessa Relazione generale al PGT (cfr. ad es. pag. 22 figura 22 – Schema delle connessioni verdi e degli itinerari ciclabili doc. 3.2 Comune).
21. Sempre nella Relazione generale al PGT viene identificato (pag. 46 doc. 3.2. Comune) l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo e della costruzione della rete ecologica “ quale insieme di azioni indirizzate a costruire la rete verde urbana e a rafforzare la sua connessione con la rete verde di scala sovracomunale. Tale obiettivo comporta un esteso progetto di ricucitura delle aree a verde oggi esistenti […] si traduce nella costruzione di un ampio anello verde di ricostituzione ecologica che mira a preservare le aree libere esistenti, a limitare ove possibile nuovo consumo di suolo, a costruire uno spazio continuo di distribuzione delle funzioni pubbliche e collettive ”.
Nella rappresentazione del Comune, pertanto, la salvaguardia del verde esistente è associata a una fruizione collettiva dello stesso in un contesto privo di soluzioni di continuità.
La situazione di fatto dei lotti dei ricorrenti
22. Fatte queste premesse, la scelta pianificatoria relativa ai mappali dei ricorrenti deve essere operata confrontando gli obiettivi stabiliti dal Comune con la situazione di fatto che caratterizza i luoghi, al fine di verificare se possano configurarsi il travisamento o gli aspetti di manifesta illogicità e irrazionalità lamentati nel ricorso.
23. A questo proposito, assume particolare rilievo la circostanza che le aree confinanti con i mappali dei ricorrenti risultino tutte intensamente edificate (cfr. le immagini fotografiche di cui al ricorso pagg. 11, 12 e 13).
Questa condizione riguarda, in primo luogo, le aree confinanti ad est. I mappali dei ricorrenti confinano ad est con via Brusaporto, che per questa parte non presenta neppure le caratteristiche di un viale alberato, mentre le aree situate oltre la strada sono caratterizzate dalla presenza di case e condomini.
Condomini e case sono presenti anche a sud dei mappali, così come sul lato ovest, seppure caratterizzato dalla presenza di immobili con giardini.
Infine, il lato nord, nonostante sia classificato nel PGT come “ tessuto con funzione ecologica e paesaggistica ”, è anch’esso integralmente edificato.
24. In altri termini, come del resto confermato dallo stesso Comune nelle proprie difese (ma cfr. anche fotografia a pag. 14 del ricorso), l’area in cui sono collocati i mappali dei ricorrenti è interamente circondata da aree intensivamente edificate.
Pertanto, è ben difficile sostenere che i mappali in questione abbiano caratteristiche tali da configurare un corridoio ecologico o, comunque, sufficienti a giustificare un’aggregazione.
In effetti, nell’area in cui sono inseriti i mappali dei ricorrenti non sussiste alcuna continuità con “ l’anello verde ”, configurandosi invece una evidente cesura con le aree verdi che compongono tale anello ed una altrettanto evidente estraneità rispetto alle stesse.
25. E’ parimenti difficile qualificare la “ ripa ” formata dai mappali sopra richiamati come “ cerniera di connessione ”. La predominante concentrazione di edifici all’intorno esclude che il terreno possa svolgere una qualche funzione “ per il collegamento tra le diverse zone lungo la via Brusaporto a prevalente carattere ambientale e naturalistico ”, come invece sostenuto dal Comune (cfr. memoria del 20 ottobre 2025, pag. 6).
Sui vizi dell’esercizio della discrezionalità pianificatoria
26. Le scelte pianificatorie del Comune, pur caratterizzate da ampia discrezionalità, sembrano quindi aver ignorato il reale stato dei luoghi.
Con la variante urbanistica si è artificialmente inserita in quello che è stato definito “ anello verde ” o “ corridoio ecologico ” una zona ormai del tutto edificata, ed è stato attribuito ai mappali dei ricorrenti, i soli non ancora edificati, un ruolo di connessione rispetto a elementi naturalistici non più sussistenti.
27. Il Comune nelle proprie difese sottolinea che uno degli obiettivi della variante al PGT è quello di minimizzare il consumo del suolo, in conformità alla L.R. 31/2014. Questa è una diversa motivazione della scelta urbanistica, in quanto non presuppone un corridoio ecologico e una funzione di connessione attribuita ai mappali dei ricorrenti, ma si basa semplicemente sull’affermazione che un’area verde è sempre preferibile a un’area edificata.
28. Tuttavia, in mancanza un obiettivo di preservazione o di ricostituzione di un ambito ancora dotato di caratteri di naturalità, un divieto di edificazione formulato in questi termini si espone al rischio di irragionevolezza, in quanto impedisce, senza un sottostante interesse pubblico, che l’attività edificatoria si indirizzi verso il suo sbocco naturale, ossia quegli ambiti di completamento che sono tali proprio perché caratterizzati dalla vicinanza con aree ad elevata urbanizzazione. Gli ambiti di completamento non sono in contrasto con un’impostazione rivolta ad economizzare l’utilizzo del suolo, ma ne costituiscono piuttosto una delle condizioni di equilibrio, in quanto non azzerano l’attività di nuova edificazione ma la distolgono dal suolo effettivamente integro e non ancora toccato dai riflessi delle vicine urbanizzazioni.
Sulle vicende pregresse
29. Sotto altro profilo può rilevarsi come sia corretto quanto affermato dal Comune in ordine al fatto che la destinazione a parcheggio pubblico di uno dei mappali dei ricorrenti attenga a scelte pianificatorie ormai superate.
Si osserva però che la destinazione a parcheggio pubblico conferma da una prospettiva storica la rappresentazione dei luoghi data dai ricorrenti, disegnando una connessione con gli edifici circostanti e non con elementi naturalistici.
30. Nello stesso senso ha statuito la sentenza del Consiglio di Stato n. 5313/2020, intervenuta tra le parti, che ha ravvisato “ una contraddizione tra la destinazione impressa all’area controversa con gli atti impugnati da un lato e i criteri regionali di valutazione paesistico ambientale e l’esigenza di evitare l’imposizione di vincoli suscettibili di provocare l’abbandono dei beni vincolati dall’altro ”.
La decisione ha “ fatti salvi gli ulteriori atti che l’Amministrazione riterrà di adottare in sede di riesercizio del potere ”. Tali atti, però, in ragione del vincolo conformativo, non possono certo reiterare la contraddizione rilevata dal giudice, e neppure ignorare ancora una volta la situazione di fatto in concreto esistente.
Sui vincoli all’attività di pianificazione
31. Riassumendo quanto esposto sopra, l’amministrazione non può trascurare la circostanza che nessuno dei lati dei mappali è libero da costruzioni, e che non si tratta di edifici nel verde ma di costruzioni impattanti, tra cui alcuni condomini di considerevoli dimensioni.
Altrettanto non può ignorarsi che i mappali formano una ripa scoscesa con forti rischi di degrado (ma su questo specifico punto si v. anche infra ), né quanto si è visto sopra circa l’estraneità dell’area all’obiettivo di “ costruzione della rete ecologica ”.
32. Le scelte pianificatorie del Comune risultano dunque inficiate da profili di travisamento, e da aspetti di illogicità e irragionevolezza.
Ne consegue che non può dirsi adeguatamente motivata la limitazione allo ius aedificandi subita dai ricorrenti .
Sugli incentivi avversi derivanti dalla pianificazione
33. La limitazione dei diritti edificatori sembra comportare conseguenze pregiudizievoli anche per l’interesse pubblico.
A questo proposito, può ricordarsi come nelle aree ricomprese nella “ Rete ecologica comunale ” l’art. 44 delle NTA preveda che “ nelle more dell’attuazione delle previsioni ” sia vietata qualsiasi attività se non di manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazione e reintegrazione di recinzioni esistenti.
Poiché i mappali dei ricorrenti non sono edificati, sempre in virtù dell’art. 44 delle NTA è esclusa anche la possibilità di realizzare una recinzione che non sia quella costituita esclusivamente da paletti infissi al suolo, ma senza alcuna fondazione.
In tal modo, viene riprodotta una situazione del tutto analoga a quella ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato, e che ha quale conseguenza ultima “ l’abbandono dei beni ” resi sostanzialmente inutilizzabili.
34. In altri termini, la pianificazione ha come conseguenza prevedibile l’esposizione del terreno al degrado. Viene, così, a realizzarsi un effetto del tutto opposto e in contrasto con quello indicato dalla Relazione generale del PGT, che pone tra i propri obiettivi proprio quello di preservare le aree libere esistenti.
Tale obiettivo, infatti, secondo i canoni dell’urbanistica moderna, non può essere inteso esclusivamente come inedificabilità fine a se stessa, ma anche come necessità di incentivare i proprietari a utilizzare i propri beni in modo da migliorare l’aspetto percepito del tessuto urbano, evitando fenomeni di degrado.
35. Anche alla luce di tale ultimo aspetto deve ritenersi l’illegittimità delle scelte pianificatorie del Comune in relazione ai mappali di proprietà dei ricorrenti.
Conclusioni
36. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla classificazione dei mappali dei ricorrenti.
Effetto conformativo della pronuncia
37. L’effetto conformativo della presente sentenza vincola il Comune, in sede di riesercizio del potere, ad analizzare la concreta situazione dei luoghi, nel rispetto delle indicazioni esposte ai punti precedenti, e a imprimere ai mappali dei ricorrenti una destinazione che sia coerente con tale situazione ed eviti il rischio di incentivare fenomeni di degrado.
Per il riesame, tenendo conto della necessità di intervenire su una variante urbanistica, è fissato il termine ragionevole di sei mesi dal deposito della presente sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio
38. Per ciò che concerne le spese di giudizio, la particolarità della vicenda e la delicatezza degli interessi coinvolti ne giustificano la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA O', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA O' | RO PE |
IL SEGRETARIO