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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
VA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1345/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Localita' Germ 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202500002653000 notificato da ADER nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13920180005196984000, n. 13920200003493838000 e n. 13920220001511381000 aventi ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2013/2014/2015/2017, chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) la prescrizione del credito;
3) la decadenza;
4) la violazione del principio di proporzionalità tra misura adottata ed importo del debito;
5) la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle;
6) la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990; 7) la nullità della notifica dell'atto impugnato;
8) la violazione del D.L. 69/2013 art. 52 comma 1 lettera m bis.
Con memoria depositata il 15.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SI contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 17.11.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data 13.11.2018, 4.4.2022
e 5.5.2022 delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente), si osserva che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tali cartelle ha notificato al ricorrente, in data 22.4.2024, l'intimazione di pagamento n. 13920249001348789000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella del preavviso di fermo opposto (avvenuta il 16.10.2025) non è decorso il termine triennale.
Ciò detto, non colgono nel segno le ulteriori censure articolate in ricorso.
Ed invero, la doglianza sulla intervenuta decadenza è inammissibile in quanto tardiva in questa sede avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle;
quanto alla asserita violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle è sufficiente rilevare che essendo state dette cartelle, come detto, notificate non vi era alcun obbligo di allegazione in capo ad ADER mentre quanto alla ritenuta violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 - fondata sull'assunto dell'omessa notifica di precedenti atti - vale, appunto, rilevare che il preavviso è stato preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Non meritevole di accoglimento è, poi, la doglianza sulla nullità della notifica del preavviso atteso che l'ipotetico vizio, laddove sussistente, è in ogni caso sanato ex art. 156 c.p.c. in forza del principio del raggiungimento dello scopo essendo l'atto comunque entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Quanto alla violazione del principio di proporzionalità si osserva che non esiste alcun precetto normativo che inserisca un criterio di proporzionalità o di valore tra gli elementi costitutivi e le condizioni richieste per l'emissione del fermo, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
22018/2017) ed infine, relativamente alla dedotta violazione del D.L. 69/2013 art. 52 comma 1 lettera m bis, va rilevato che la norma richiamata non ha affatto, per come dedotto, “[..] statuito che non è possibile iscrivere i fermo amministrativo sugli automezzi utili allo svolgimento delle attività quotidiane [..]” (così in ricorso alla pag. 10) prevedendo, invero, detta disposizione l'inibitoria all'iscrizione del fermo nell'ipotesi di bene mobile strumentale all'attività di impresa o della professione, ipotesi questa non dedotta (e tantomeno provata) nella specie.
Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
VA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1345/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Localita' Germ 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202500002653000 notificato da ADER nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13920180005196984000, n. 13920200003493838000 e n. 13920220001511381000 aventi ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2013/2014/2015/2017, chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) la prescrizione del credito;
3) la decadenza;
4) la violazione del principio di proporzionalità tra misura adottata ed importo del debito;
5) la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle;
6) la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990; 7) la nullità della notifica dell'atto impugnato;
8) la violazione del D.L. 69/2013 art. 52 comma 1 lettera m bis.
Con memoria depositata il 15.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SI contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 17.11.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data 13.11.2018, 4.4.2022
e 5.5.2022 delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente), si osserva che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tali cartelle ha notificato al ricorrente, in data 22.4.2024, l'intimazione di pagamento n. 13920249001348789000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella del preavviso di fermo opposto (avvenuta il 16.10.2025) non è decorso il termine triennale.
Ciò detto, non colgono nel segno le ulteriori censure articolate in ricorso.
Ed invero, la doglianza sulla intervenuta decadenza è inammissibile in quanto tardiva in questa sede avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle;
quanto alla asserita violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle è sufficiente rilevare che essendo state dette cartelle, come detto, notificate non vi era alcun obbligo di allegazione in capo ad ADER mentre quanto alla ritenuta violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 - fondata sull'assunto dell'omessa notifica di precedenti atti - vale, appunto, rilevare che il preavviso è stato preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Non meritevole di accoglimento è, poi, la doglianza sulla nullità della notifica del preavviso atteso che l'ipotetico vizio, laddove sussistente, è in ogni caso sanato ex art. 156 c.p.c. in forza del principio del raggiungimento dello scopo essendo l'atto comunque entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Quanto alla violazione del principio di proporzionalità si osserva che non esiste alcun precetto normativo che inserisca un criterio di proporzionalità o di valore tra gli elementi costitutivi e le condizioni richieste per l'emissione del fermo, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
22018/2017) ed infine, relativamente alla dedotta violazione del D.L. 69/2013 art. 52 comma 1 lettera m bis, va rilevato che la norma richiamata non ha affatto, per come dedotto, “[..] statuito che non è possibile iscrivere i fermo amministrativo sugli automezzi utili allo svolgimento delle attività quotidiane [..]” (così in ricorso alla pag. 10) prevedendo, invero, detta disposizione l'inibitoria all'iscrizione del fermo nell'ipotesi di bene mobile strumentale all'attività di impresa o della professione, ipotesi questa non dedotta (e tantomeno provata) nella specie.
Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.