Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA06 7 3 3 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZI Risarciment банк Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9456/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere Consigliere Cron. 19193 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep.1452 Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 04/12/01- Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig." per diritti € 1.55 RA NC MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA il 2002 IL CANCELLIERE VIA ASIAGO 9, presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO BERNARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 0.77 1.1500 TOSARELLI MELCHIORRE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, che lo difende anche disgiuntamente agli BALLARINI, ALBERTO BOMBI, giustaavvocati GIUSEPPE delega in atti;
2001 - controricorrente 2091 avverso la sentenza n. 1756/99 del Tribunale di BOLOGNA, Sezione I I Civile, emessa il 02/06/99 e depositata il 28/07/99 (R.G. 307/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Roberto BERNARDINI;
udito l'Avvocato Stanilao AURELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 24.7.95 AI Ma- rio AN conveniva dinanzi il Pretore di Bologna To- sarelli OR per sentirlo condannare al risarci- mento dei danni con cancellazione della ipotesa iscrit- ta sulla base della sentenza del Tribunale di Bologna n. 847/90. Esponeva l'attore in citazione che a seguito di si- nistro stradale aveva cagionato al TO lesioni per le quali era stato convenuto in giudizio unitamente alla sua assicuratrice AS. In tale giudizio, era rimasto contumace e nel luglio 1986 la detta assicura- trice gli aveva inviato copia della transazione conclu- sa con il TO che dichiarava di non avere altro a pretendere nei confronti del responsabile e della stes- sa assicuratrice con contestuale impegno ad abbandonare 2 la causa dinanzi il Tribunale di Bologna, causa che aveva, al contrario, proseguito nei confronti di esso istante che veniva condannato al pagamento della somma di lire 19.059.027, oltre interessi. In forza di tale sentenza il TO aveva iscritto ipoteca su di un immobile di esso attore. Riferiva, ancora, in citazione l'istante che in data 30.6.95 aveva informato il OS relli e la AS di volersi avvalere degli effetti della transazione stipulata anche nel suo interesse (art. 130 .c130 cc) Radicatosi il contraddittorio, il TO assume- va che la scrittura anzidetta aveva contenuto non tran- sattivo e che non era stato sottoscritto nella parte in cui era previsto l'effetto liberatorio per entrambi coobligati. Il Pretore con sentenza del 17.7.96 accoglieva la domanda condannando il TO alla cancellazione della ipoteca ed al pagamento della somma di lire tre milioni, oltre spese. A seguito di impugnazione della parte soccombente TO, il Tribunale di Bologna sentenza del 28.7.99 accoglieva il gravame riget-con tando la domanda del AI che condannava al pagamento delle spese. Motivava, tra l'altro, il Tribunale che doveva ritenersi fondata la eccezione di giudicato sol- levata dal TO in primo grado, onde le doglianze 3 del AI in ordine al mancato adempimento da parte del TO dell'impegno assunto con la predetta scrittura dovevano essere fatte valere in sede di ар- pello avverso la sentenza di condanna о in sede di eventuale revocazione e non in autonomo giudizio con conseguente violazione del giudicato e della sua effi- cacia esecutiva. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il AI affidandolo ad unico motivo. Ha resistito con controricorso il TO, che ha presentano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il AI censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione laddove ha ritenuto che la transazione intervenuta tra le parti in data 21.7.86 non potesse costituire valido fondamen- to della richiesta di danni proposta da esso ricorren- te, in quanto le sue doglianze in ordine al mancato adempimento da parte del TO dell'impegno assunto con la predetta transazione dovevano essere fatte vale- re in sede di gravame avversO la sentenza di condanna con la ulteriore conseguenza che il giudicato formatosi ha coperto il dedotto ed il deducibile (censura formu- lata ex art. 360 n. 5 c.p.c.). La doglianza è priva di fondamento. 4 Va premesso in fatto che nel febbraio 1979 il OS relli era rimasto vittima di un incidente stradale per cui aveva citato in giudizio il AI e l'assicuratore AS per ottenere il risarcimento dei danni. In tale giudizio il AI era rimasto contumace e nelle more, luglio 1986, tra il TO e la AS era interve- nuto un accordo in forza del quale la AS corri- spondeva al TO il massimale. Il TO, dopo avere rinunciato alla domanda nei confronti dell Rail della AS, proseguiva il giudizio nei confronti del Rails per ottenere i maggiori danni che gli venivano ricono- sciuti con sentenza 874/90 nell'importo di lire 19.059.027. Dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza il TO aveva iscritto ipoteca su di un immobile del AI che successivamente, in sede giudiziaria, chiedeva i danni evidenziando che la con- dotta del TO costituiva grave inadempimento del- la conclusa transazione. Ha rilevato, ora, correttamente e con appagante mo- tivazione il Tribunale di Bologna che il giudicato for- matosi sulla sentenza 874/90 ha determinato tra le par- ti la certezza del rapporto giuridico oggetto di causa ed ha coperto il dedotto ed il deducibile per cui la scrittura transattiva del 21.7.86 non può costituire valido fondamento della pretesa risarcitoria del AI in quanto le sue doglianze in ordine al mancato adempi- 5 mento da parte del TO dell'impegno assunto con la detta scrittura andavano fatte valere in sede di ap- pello avverso la sentenza di condanna о in eventuale sede di revocazione e non in diverso giudizio, come in concreto con conseguenziale limitazione della efficacia esecutiva del giudicato. Conclusivamente, può ritenersi non meritevole della proposta censura la sentenza impugnata che ha ritenuto del tutto legittima l'azione giudiziaria del TO che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del AI, aveva garantito in via ipotecaria il credito riconosciutogli dai giudici bolognesi. Sussistono giusti motivi per compensare le spese Agenzia delle Entrate del giudizio di cassazione tra le parti. 14.35.12 Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 12/1400
P.Q.M.
Art. n. оф La corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma il 4.12.2001. IL CONSIGLIERE EST.coll go favaria IL PRESIDENTE Fiducia _Gaña 10.05.02 10T 129.11 Depositota in Cancelieria MEST 2066 6 2. A 14977