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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
9.6.2025, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
l.r.p.t., Sig. - (P.I. ) – Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Francesca Gagliardi, per mandato in atti;
attrice
e
– (c.f. – rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
Oreste Via, per mandato in atti;
convenuto nonché
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Controparte_4
Lombardi, per mandato in atti;
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha evocato in giudizio l'avv. al fine di sentir accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le motivazioni dedotte in narrativa, la responsabilità professionale l convenuto professionista nella causazione dell'occorso a danno della
e per l'effetto, Condannare il convenuto al Controparte_5 risarcimento, in favore dell'odierna società attrice, del danno patrimoniale subito, pari all'importo del monitorio n. 85/2021 del Tribunale di Cosenza poi reso esecutivo per come quantificato nell'atto di precetto del 18/01/2022, pari ad €. 115.962,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, per le motivazioni e per come calcolati in narrativa, ovvero altra e diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda, ha allegato che in data 23/06/2020, la Sezione Lavoro del
Tribunale di Cosenza aveva pronunciato sentenza n.903/2020, che, nell'accogliere il ricorso proposto da - il quale lamentava la mancata assunzione alle Parte_1
dipendenze del costituito dalle Società Controparte_6
e aggiudicatario, nell'anno 2016, Controparte_1 Controparte_7 della gestione del servizio catering presso l , nell'ambito Controparte_8
del quale il lavoratore già aveva operato, e sino al subentro del costituito raggruppamento, alle dipendenze della precedente gestione della Società – aveva dichiarato “il CP_9 diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze dell'associazione temporanea di imprese
– La nell'appalto relativo al servizio di CP_1 CP_1 Controparte_7 ristorazione presso l'A.O. di con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con CP_8
inquadramento nel IV livello già posseduto...”, condannando l'R.T.I. alla liquidazione di una indennità risarcitoria in favore del lavoratore, “…corrispondente all'importo delle retribuzioni maturate dal 28/06/2017 e sino alla data odierna…”.
Ha evidenziato che, in ragione di tale indeterminatezza e sulla scorta di più specifica quantificazione ottenuta in sede peritale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo in Parte_1
confronto delle compagini costituenti l'R.T.I., e tanto per l'importo complessivo di €.
113.094,89, oltre interessi ed ulteriori accessori e che il convenuto, cui era stato conferito mandato di spiegare opposizione avverso l'ingiunzione, aveva omesso di allegare il file contenente la procura alle liti rilasciatagli dall'assistito, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del monitorio opposto.
Tribunale di Cosenza.
Ha chiesto, quindi, condannarsi il procuratore, per la condotta sopra evidenziata, al risarcimento dei danni conseguenti alla negligenza occorsa.
Il convenuto si è costituito, ammettendo la propria responsabilità ed ha chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia di , in forza della garanzia Controparte_4
assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale “Tua Professione” nr. 40014612000360 stipulata con decorrenza dal 15.02.2017 al 15.02.2018 e soggetta a tacito rinnovo articolando, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni:
“Per l'effetto riconoscere e dichiarare operante, per come dedotto nei precedenti scritti difensivi,
l'obbligo di manleva e garanzia della Compagnia Assicurativa terza chiamata in causa e, per
l'effetto, condannare la chiamata in causa – l.r.p.t. – a garantire, Controparte_4
tenere indenne, rifondere e rivalere direttamente il convenuto concludente di ogni e qualsivoglia onere, spesa o somma cui dovesse risultare obbligato in ordine ai fatti e pretese risarcitorie per cui è giudizio, in ipotesi di soccombenza per ravvisata tenutezza risarcitoria verso l'attore e per l'entità corrispondente, nei limiti del massimale della Polizza n. 40014612000360, con ogni accessorio di legge e fino al soddisfo”.
Si è, quindi, costituita la compagnia assicuratrice, eccependo l'insussistenza dell'avvocato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza nr. CP_3
40014612000360, alla stregua dell'articolo A19 lett. d (rectius 33) delle Condizioni generali di Assicurazione che prevedeva espressamente che “L non deve ammettere Parte_2
responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i
Costi, gli oneri o le Spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di
Risarcimento, l si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti Parte_2
di rivalsa dei medesimi”, in ragione dell'ammissione di colpa del convenuto, foriera di aggravamento del danno.
Ha, quindi, evidenziato che il comportamento processuale dell'avvocato non solo CP_3
avrebbe violato gli obblighi contrattuali specificamente disciplinati nel contratto di assicurazione e assunti dallo stesso avvocato all'atto della stipula dello stesso, ma si CP_3
poneva in contrasto anche con l'obbligo sancito dall'art. 1914 c.c. alla cui stregua, dispone che “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.
Integrati gli scritti e rigettata l'istanza di sospensione del giudizio, parte attrice e convenuta hanno nel corso del giudizio definito bonariamente la controversia, e chiesto, consequenzialmente, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La terza chiamata ha insistito nella richiesta di condanna alle spese del convenuto.
Con riguardo al regime delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato, quindi, deve valutarsi, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza dell'azione di garanzia. L'impresa assicurativa ha negato l'operatività della polizza e – per quanto qui interessa – eccepito la violazione dell'obbligo di salvataggio (con relativa esenzione dall'indennizzo) a carico dell'assicurato, per non aver egli efficacemente coltivato la controversia instaurata dal danneggiato, la quale, se correttamente esperita, avrebbe determinato l'esenzione di responsabilità ed impedito l'esito condannatorio conclusivo.
Occorre all'uopo, evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. È, quindi, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, in aggiunta alla prova degli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass.,
4/3/1978, n. 1081). Da ultimo, la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 1558 del
23/01/2018; nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. VI, 23/08/2019,
(ud. 23/08/2019, dep. 23/08/2019), n.7886), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, ha precisato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
Si tratta, peraltro, di un onere probatorio che resta immutato qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. n.
4234/2012; Cass. n. 15630/2018; Cass. n. 9205/2021).
Ebbene, nel caso di specie, non è in contestazione, tra le parti, la sussistenza di un contratto assicurativo e la verificazione di evento coperto dalla garanzia assicurativa.
Pure pacifica è l'ammissione giudiziale di responsabilità espressa nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal professionista convenuto.
Neppure può dubitarsi della conoscibilità in capo all'assicurato dell'obbligo – a pena di perdita del diritto all'indennizzo - di non ammettere responsabilità in caso di “Richieste di risarcimento”, tra cui, sempre in forza del contratto di assicurazione, deve ritenersi compresa “qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziarie dirette nei confronti dell'assicurato”, quale quella proposta dalla società attrice.
Tale impegno, invero, costituisce specificazione dell'obbligo sancito dall'art. 1914 c.c. che come noto, dispone che “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”, nella specie ritenuto violato dalla in ragione della strategia Controparte_4
processuale adottata dall'assicurato.
Secondo un consolidato indirizzo, gli errori di difesa tecnica, in quanto successivi al verificarsi del danno al terzo danneggiato, non si inseriscono nel rapporto causale del danno al terzo e, conseguentemente, non rilevano ai sensi dell'art. 1914 c.c., non potendo essere considerati quali fatti giustificativi della perdita, né integrale né parziale, del diritto all'indennizzo per l'assicurato.
Di recente, invero, la Cassazione ha ridefinito, allargandolo l'obbligo di salvataggio del danneggiante-assicurato verso l'assicuratore nell'ambito della garanzia contratta a copertura della responsabilità civile, specificando che il salvataggio dell'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c. riguarda non soltanto il dovere di evitare il danno nella sua materialità, ma anche quello di diminuire il danno nella successiva fase giudiziale atta ad accertarlo in punto di an e quantum (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n. 10725/2025).
Il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (ex art. 1914 c.c.), quindi, di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia.
L'estraneità della successiva lite all'originario illecito (dal quale scaturisce il pregiudizio risarcibile e al quale si riferisce la garanzia assicurativa) non assume alcun rilievo sulla configurabilità dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.: anzi, "mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore" (Cass. Sez. 3, 21/07/2016, n. 14992, Rv. 641273-
01); del resto, secondo un altro precedente di legittimità, l'obbligo di salvataggio potrebbe persino consistere nel dovere del danneggiante assicurato di astenersi dalla resistenza nel giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio (Cass. Sez. 3, 19/03/2015, n. 5479, Rv. 634662-01, da cui si trae un'ulteriore conferma che le condotte relative al giudizio tra danneggiato e danneggiante rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1914 c.c.);
Una volta stabilito che l'obbligo ex art. 1914 c.c. incombe sull'assicurato anche nella conduzione della controversia, occorre verificare se, in concreto, la difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria sia stata conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito (Cass. Sez. 3,
28/01/2005, n. 1749, Rv. 579887-01).
Tanto impone, quindi, oggi di valutare anche la condotta dell'assicurato nell'articolazione delle proprie difese legali nel successivo giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato stesso nei confronti del danneggiante-assicurato, atteso che il dovere di ridurre il danno si inserisce nella sequenza causale successiva alla sua genesi.
Ciò premesso, nella specie, ad avviso di chi scrive, l'ammissione giudiziale di responsabilità, pur espressa in violazione della pattuizione contrattuale vigente tra le parti- non può ritenersi foriera di un automatico danno – o del relativo aggravamento - per l'assicuratore, atteso che non risulta adeguatamente dimostrato che una diversa strategia processuale – di ipotetica negazione della condotta violativa dei doveri di diligenza professionale - avrebbe determinato il rigetto della domanda risarcitoria promossa in confronto del professionista.
Neppure risulta che vi sia stata dolosa violazione dei doveri di difesa tecnica, solo al fine di determinare un pregiudizio per la terza chiamata.
Tanto trova conferma nel fatto che le parti originarie hanno raggiunto un accordo che non ha comportato alcun esborso economico per la Compagnia assicuratrice chiamata in causa, che, conseguentemente, non ha corrisposto alcun indennizzo in virtù del rapporto contrattuale col professionista.
Per tutto quanto sopra considerato, ed avuto riguardo al fatto che i contorni del dovere di salvataggio sono stati chiariti dalla Suprema Corte solo in epoca successiva alla instaurazione della presente controversia, le spese di lite devono essere compensate integralmente tra il convenuto e la chiamata in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA CESSATA la MATERIA DEL CONTENDERE;
➢ COMPENSA le SPESE di lite
Cosenza, 24.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
9.6.2025, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
l.r.p.t., Sig. - (P.I. ) – Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Francesca Gagliardi, per mandato in atti;
attrice
e
– (c.f. – rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
Oreste Via, per mandato in atti;
convenuto nonché
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Controparte_4
Lombardi, per mandato in atti;
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha evocato in giudizio l'avv. al fine di sentir accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le motivazioni dedotte in narrativa, la responsabilità professionale l convenuto professionista nella causazione dell'occorso a danno della
e per l'effetto, Condannare il convenuto al Controparte_5 risarcimento, in favore dell'odierna società attrice, del danno patrimoniale subito, pari all'importo del monitorio n. 85/2021 del Tribunale di Cosenza poi reso esecutivo per come quantificato nell'atto di precetto del 18/01/2022, pari ad €. 115.962,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, per le motivazioni e per come calcolati in narrativa, ovvero altra e diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda, ha allegato che in data 23/06/2020, la Sezione Lavoro del
Tribunale di Cosenza aveva pronunciato sentenza n.903/2020, che, nell'accogliere il ricorso proposto da - il quale lamentava la mancata assunzione alle Parte_1
dipendenze del costituito dalle Società Controparte_6
e aggiudicatario, nell'anno 2016, Controparte_1 Controparte_7 della gestione del servizio catering presso l , nell'ambito Controparte_8
del quale il lavoratore già aveva operato, e sino al subentro del costituito raggruppamento, alle dipendenze della precedente gestione della Società – aveva dichiarato “il CP_9 diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze dell'associazione temporanea di imprese
– La nell'appalto relativo al servizio di CP_1 CP_1 Controparte_7 ristorazione presso l'A.O. di con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con CP_8
inquadramento nel IV livello già posseduto...”, condannando l'R.T.I. alla liquidazione di una indennità risarcitoria in favore del lavoratore, “…corrispondente all'importo delle retribuzioni maturate dal 28/06/2017 e sino alla data odierna…”.
Ha evidenziato che, in ragione di tale indeterminatezza e sulla scorta di più specifica quantificazione ottenuta in sede peritale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo in Parte_1
confronto delle compagini costituenti l'R.T.I., e tanto per l'importo complessivo di €.
113.094,89, oltre interessi ed ulteriori accessori e che il convenuto, cui era stato conferito mandato di spiegare opposizione avverso l'ingiunzione, aveva omesso di allegare il file contenente la procura alle liti rilasciatagli dall'assistito, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del monitorio opposto.
Tribunale di Cosenza.
Ha chiesto, quindi, condannarsi il procuratore, per la condotta sopra evidenziata, al risarcimento dei danni conseguenti alla negligenza occorsa.
Il convenuto si è costituito, ammettendo la propria responsabilità ed ha chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia di , in forza della garanzia Controparte_4
assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale “Tua Professione” nr. 40014612000360 stipulata con decorrenza dal 15.02.2017 al 15.02.2018 e soggetta a tacito rinnovo articolando, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni:
“Per l'effetto riconoscere e dichiarare operante, per come dedotto nei precedenti scritti difensivi,
l'obbligo di manleva e garanzia della Compagnia Assicurativa terza chiamata in causa e, per
l'effetto, condannare la chiamata in causa – l.r.p.t. – a garantire, Controparte_4
tenere indenne, rifondere e rivalere direttamente il convenuto concludente di ogni e qualsivoglia onere, spesa o somma cui dovesse risultare obbligato in ordine ai fatti e pretese risarcitorie per cui è giudizio, in ipotesi di soccombenza per ravvisata tenutezza risarcitoria verso l'attore e per l'entità corrispondente, nei limiti del massimale della Polizza n. 40014612000360, con ogni accessorio di legge e fino al soddisfo”.
Si è, quindi, costituita la compagnia assicuratrice, eccependo l'insussistenza dell'avvocato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza nr. CP_3
40014612000360, alla stregua dell'articolo A19 lett. d (rectius 33) delle Condizioni generali di Assicurazione che prevedeva espressamente che “L non deve ammettere Parte_2
responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i
Costi, gli oneri o le Spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di
Risarcimento, l si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti Parte_2
di rivalsa dei medesimi”, in ragione dell'ammissione di colpa del convenuto, foriera di aggravamento del danno.
Ha, quindi, evidenziato che il comportamento processuale dell'avvocato non solo CP_3
avrebbe violato gli obblighi contrattuali specificamente disciplinati nel contratto di assicurazione e assunti dallo stesso avvocato all'atto della stipula dello stesso, ma si CP_3
poneva in contrasto anche con l'obbligo sancito dall'art. 1914 c.c. alla cui stregua, dispone che “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.
Integrati gli scritti e rigettata l'istanza di sospensione del giudizio, parte attrice e convenuta hanno nel corso del giudizio definito bonariamente la controversia, e chiesto, consequenzialmente, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La terza chiamata ha insistito nella richiesta di condanna alle spese del convenuto.
Con riguardo al regime delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato, quindi, deve valutarsi, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza dell'azione di garanzia. L'impresa assicurativa ha negato l'operatività della polizza e – per quanto qui interessa – eccepito la violazione dell'obbligo di salvataggio (con relativa esenzione dall'indennizzo) a carico dell'assicurato, per non aver egli efficacemente coltivato la controversia instaurata dal danneggiato, la quale, se correttamente esperita, avrebbe determinato l'esenzione di responsabilità ed impedito l'esito condannatorio conclusivo.
Occorre all'uopo, evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. È, quindi, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, in aggiunta alla prova degli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass.,
4/3/1978, n. 1081). Da ultimo, la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 1558 del
23/01/2018; nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. VI, 23/08/2019,
(ud. 23/08/2019, dep. 23/08/2019), n.7886), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, ha precisato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
Si tratta, peraltro, di un onere probatorio che resta immutato qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. n.
4234/2012; Cass. n. 15630/2018; Cass. n. 9205/2021).
Ebbene, nel caso di specie, non è in contestazione, tra le parti, la sussistenza di un contratto assicurativo e la verificazione di evento coperto dalla garanzia assicurativa.
Pure pacifica è l'ammissione giudiziale di responsabilità espressa nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal professionista convenuto.
Neppure può dubitarsi della conoscibilità in capo all'assicurato dell'obbligo – a pena di perdita del diritto all'indennizzo - di non ammettere responsabilità in caso di “Richieste di risarcimento”, tra cui, sempre in forza del contratto di assicurazione, deve ritenersi compresa “qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziarie dirette nei confronti dell'assicurato”, quale quella proposta dalla società attrice.
Tale impegno, invero, costituisce specificazione dell'obbligo sancito dall'art. 1914 c.c. che come noto, dispone che “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”, nella specie ritenuto violato dalla in ragione della strategia Controparte_4
processuale adottata dall'assicurato.
Secondo un consolidato indirizzo, gli errori di difesa tecnica, in quanto successivi al verificarsi del danno al terzo danneggiato, non si inseriscono nel rapporto causale del danno al terzo e, conseguentemente, non rilevano ai sensi dell'art. 1914 c.c., non potendo essere considerati quali fatti giustificativi della perdita, né integrale né parziale, del diritto all'indennizzo per l'assicurato.
Di recente, invero, la Cassazione ha ridefinito, allargandolo l'obbligo di salvataggio del danneggiante-assicurato verso l'assicuratore nell'ambito della garanzia contratta a copertura della responsabilità civile, specificando che il salvataggio dell'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c. riguarda non soltanto il dovere di evitare il danno nella sua materialità, ma anche quello di diminuire il danno nella successiva fase giudiziale atta ad accertarlo in punto di an e quantum (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n. 10725/2025).
Il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (ex art. 1914 c.c.), quindi, di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia.
L'estraneità della successiva lite all'originario illecito (dal quale scaturisce il pregiudizio risarcibile e al quale si riferisce la garanzia assicurativa) non assume alcun rilievo sulla configurabilità dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.: anzi, "mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore" (Cass. Sez. 3, 21/07/2016, n. 14992, Rv. 641273-
01); del resto, secondo un altro precedente di legittimità, l'obbligo di salvataggio potrebbe persino consistere nel dovere del danneggiante assicurato di astenersi dalla resistenza nel giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio (Cass. Sez. 3, 19/03/2015, n. 5479, Rv. 634662-01, da cui si trae un'ulteriore conferma che le condotte relative al giudizio tra danneggiato e danneggiante rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1914 c.c.);
Una volta stabilito che l'obbligo ex art. 1914 c.c. incombe sull'assicurato anche nella conduzione della controversia, occorre verificare se, in concreto, la difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria sia stata conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito (Cass. Sez. 3,
28/01/2005, n. 1749, Rv. 579887-01).
Tanto impone, quindi, oggi di valutare anche la condotta dell'assicurato nell'articolazione delle proprie difese legali nel successivo giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato stesso nei confronti del danneggiante-assicurato, atteso che il dovere di ridurre il danno si inserisce nella sequenza causale successiva alla sua genesi.
Ciò premesso, nella specie, ad avviso di chi scrive, l'ammissione giudiziale di responsabilità, pur espressa in violazione della pattuizione contrattuale vigente tra le parti- non può ritenersi foriera di un automatico danno – o del relativo aggravamento - per l'assicuratore, atteso che non risulta adeguatamente dimostrato che una diversa strategia processuale – di ipotetica negazione della condotta violativa dei doveri di diligenza professionale - avrebbe determinato il rigetto della domanda risarcitoria promossa in confronto del professionista.
Neppure risulta che vi sia stata dolosa violazione dei doveri di difesa tecnica, solo al fine di determinare un pregiudizio per la terza chiamata.
Tanto trova conferma nel fatto che le parti originarie hanno raggiunto un accordo che non ha comportato alcun esborso economico per la Compagnia assicuratrice chiamata in causa, che, conseguentemente, non ha corrisposto alcun indennizzo in virtù del rapporto contrattuale col professionista.
Per tutto quanto sopra considerato, ed avuto riguardo al fatto che i contorni del dovere di salvataggio sono stati chiariti dalla Suprema Corte solo in epoca successiva alla instaurazione della presente controversia, le spese di lite devono essere compensate integralmente tra il convenuto e la chiamata in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA CESSATA la MATERIA DEL CONTENDERE;
➢ COMPENSA le SPESE di lite
Cosenza, 24.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei