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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2025, n. 18651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18651 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO DR - Presidente - Sent. n. 429/2025 EA EN UP – 11/03/2025 IO EN R.G.N.38030/2024 IA Vergine UE GA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da AR OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UE GA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Parasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la nota di replica depositata dal difensore dell’imputato. 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli con la quale l’imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale amministratore unico della società Immobiliare Cantuchiari srl, al fine di evadere le imposte sul reddito, non indicava elementi attivi per euro 434.304,00 derivanti da molteplici prelievi dal conto corrente aziendale, per un'evasione di imposta RP pari a euro 183.043,00, in Bozzole il 30 settembre 2015, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti Penale Sent. Sez. 3 Num. 18651 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 11/03/2025 2 strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000. La sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente senza individuare alcun elemento ulteriore rispetto al fatto naturalistico dell'avvenuto prelievo di somme dal conto corrente della società. La sentenza non avrebbe speso alcuna motivazione a fronte delle argomentazioni difensive e non avrebbe individuato elementi ulteriori rispetto ai prelievi e giroconti individuati dalla Guardia di finanza. Non avrebbe, in altri termini, spiegato l'impiego delle somme prelevate dal socio amministratore dal conto corrente, laddove invece, se correttamente interpretate le dichiarazioni testimoniali, si sarebbe compreso che le somme di denaro prelevate avrebbero avuto causali lecite, segnatamente il recupero di crediti del socio amministratore. La condanna si fonderebbe unicamente su presunzioni tributarie che, pur potendo valere quali indizi, non valgono a costituire elementi di prova della commissione di un fatto di reato dovendo il giudice valutare liberamente i dati di fatto unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della fattispecie criminosa. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione circa l’utilizzo lecito per uso personale delle somme di denaro prelevate dal conto sociale. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente ed assertiva laddove avrebbe fondato la conclusione dell'uso illecito delle somme di denaro in considerazione dell'assenza di una delibera di distribuzione degli utili, tenuto conto delle causali e della frequenza dei prelievi e dei bonifici, elementi che non sarebbero esaustivi a fornire confutazione sulle doglianze proposte. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla confutazione dei rilievi difesivi in punto legittimità dei prelievi effettuati dal ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe acriticamente confutato le deduzioni difensive con riguardo alla somma di € 201.000,00 girata dal conto societario al conto del socio amministratore, con la causale che concerneva il recupero di finanziamenti infruttiferi iscritti nel bilancio 2011, e la somma di € 129.500,00 con la causale pagata dal conto del socio amministratore per saldare prestazioni effettuate, in favore della società, da parte delle società ES e HE documentate mediante due fatture che non erano state pagate dal conto della società, deduzioni difensive che, se correttamente interpretate, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, erano dimostrative della tesi difensiva della legittimità dei prelievi. 3 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la ricorrenza del reato di appropriazione indebita nel caso di compimento da parte dell'amministratore di una società di capitali di atti di disposizione patrimoniali idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente. 1. Il ricorso, che riproduce le medesime censure difensive già devolute ai giudici del merito e da quei giudici disattese con motivazione congrua, è inammissibile. 2. I primi tre motivi, che meritano una valutazione congiunta e che afferiscono all’affermazione della responsabilità per il reato di dichiarazione infedele, sono inammissibili in quanto propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Infatti, le censure pur formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla corte distrettuale, come emerge chiaramente dalla riproduzione nel corpo dell’esposizione del motivo, di parte delle trascrizioni delle deposizioni testimoniali. Con le censure proposte nei primi tre motivi di ricorso, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla risposta data dai giudici territoriali alle deduzioni difensive dirette a sostenere la legittimità dei prelievi effettuati dall’amministratore socio unico della Immobiliare Cantuchiara srl così da escludere, secondo la tesi difensiva, la sottrazione di elementi attivi all’imposizione fiscale. 3. La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha ripercorso, sulla base dell’appello, l’iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv. 257056) ed è giunta alla conferma dell’affermazione di responsabilità con un 4 apparato logico argomentativo scevro da profili di illogicità manifesta con il quale ha disatteso le deduzioni difensiva in modo puntuale e logico. Sulla scorta di accertamenti di fatto, non qui in discussione, in concomitanza della vendita di un immobile societario al prezzo di 915.000 euro, l’imputato aveva effettuato, nell’arco di circa cinque mesi, dal conto corrente della società, prelievi anche in contanti e bonifici in favore di conti personali e/o a lui riconducibili, per la somma complessiva di 873.500 euro, elementi attivi che non venivano indicati nella dichiarazione fiscale del 2014, con conseguenze evasione di imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di dichiarazione infedele, che è integrato, dopo le modifiche al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale, di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e non più fittizi, e di sottofatturazione;
mentre non assume rilievo, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti (Sez. 3, n. 30686 del 22/03/2017, Giannotte, Rv. 270294 – 01). Nella fattispecie in esame, al ricorrente è contestata la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, consistita nell'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale, per effetto dei prelievi, per la complessiva somma di € 434.304,00, somma che veniva sottratta all’imponibile fiscale con evasione dell’IRPEF per € 183.043,00, superiore al 10% del totale degli elementi attivi. Ciò posto, la sentenza impugnata ha disatteso, siccome manifestamente infondate, le deduzioni difensive tese a dimostrare che i prelievi erano giustificati ed erano nell’interesse della società, deduzione già di per sé contrastante con l’assenza di indicazioni di costi per la società derivanti, appunto, dalle giustificazioni spese dal ricorrente, nel processo penale, a sostegno della legittimità dell’operato. La sentenza impugnata, dopo avere rilevato, circostanza questa neppure contestata, una pluralità di bonifici, prelievi anche in contanti, verso conti personali o di società a lui riconducibili, ha argomentato come le causali indicate quali “recupero socio conto anticipi” e “recupero spese socio” non avevano trovato alcun riscontro nella documentazione contabile della società attestante un effettivo credito da saldare, anzi secondo il commercialista, che si occupò della contabilità dopo i fatti, i numerosi prelievi effettuati nell'anno 2014 non trovavano alcuna spiegazione nella documentazione contabile. Segnatamente, quanto al prelievo di € 129.500,00 con la causale “recupero spese socio”, asseritamente giustificato quale pagamento di due fatture in favore di due società riconducibili dall’imputato ES e HE, per pagamento di 5 lavori di ristrutturazione dell’immobile venduto, in assenza di elementi di operatività della due società, i giudici del merito avevano ritenuto indimostrato che le stesse avessero mai effettuato lavori di ristrutturazione per importi così ingenti quali quelli fatturati, considerato che l'immobile oggetto di compravendita era affittato temporaneamente un utente (cfr. pag. 7). In tale contesto, scrivono i giudici del merito, era del tutto incompressibile che la società avesse ritenuto di non corrispondere le spese di ristrutturazione con pagamenti tracciabili preferendo prelievi per cassa. Peraltro, osserva, il Collegio, che, in linea generale, la circostanza documentata che molti prelievi erano avvenuti “per cassa” e, dunque, in favore direttamente dell’imputato, è del tutto incompatibile con destinazione delle somme a beneficio della società. Quanto poi al prelievo di € 201.000,00 con causale “recupero socio conto anticipi”, era dirimente osservare che il finanziamento infruttifero del socio di ammontare di € 212.555,00 era riferito all’anno 2011 e, dunque, prima dell’ingresso in società del ricorrente, sicchè non si trattava di finanziamenti erogati da questi. In tale contesto, risulta non pertinente il richiamo alla distribuzione degli utili in assenza di delibera assembleare, non venendo in discussione, alla luce della contestazione, alcuna distribuzione degli utili, bensì la condotta materiale di sottrazione di somme di denaro per “abbattere” i ricavi e, dunque, l’imponibile da sottoporre a tassazione. A logica conclusione sono pervenuti i giudici del merito che hanno confermato l’affermazione della responsabilità dell’imputato per la dichiarazione infedele, il quale, attraverso i ripetuti prelievi effettuati nel corso del 2014, dopo la vendita di un bene immobile, senza alcuna giustificazione sociale, ha indicato nella dichiarazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli reali (derivanti dalla vendita dell’immobile) con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità. Per tutte le ragioni qui esposte del tutto non è pertinente il richiamo all’utilizzo di presunzioni tributarie essendo la responsabilità fondata su prove documentali e testimoniali. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha argomentato il dolo specifico di evasione dalle modalità del fatto e segnatamente della appropriazione delle somme drenate dopo la vendita del bene immobile e del pagamento del prezzo, e dell’ammontare degli elementi attivi sottratti in un contesto di redazione di una dichiarazione mendace idonea ad ingannare l’organo di accertamento e finalizzata ad evadere il pagamento delle imposte dovute. La motivazione è logica e corretta in diritto, a nulla rileva il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude il reato di appropriazione indebita nei confronti dell’amministratore di società che si 6 appropria di somme della stessa per soddisfare anche indirettamente gli scopi sociali. Duplice è la ragione dell’irrilevanza del richiamo difensivo: in primo luogo è rimasto escluso il perseguimento di un interesse sociale anche indiretto, ma, soprattutto, ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato tributario, è l’avere redatto una dichiarazione che, indicando elementi attivi inferiori a quelli reali, ha sottratto gli stessi all’imposizione fiscale. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA TO DR
udita la relazione svolta dal consigliere UE GA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Parasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la nota di replica depositata dal difensore dell’imputato. 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli con la quale l’imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale amministratore unico della società Immobiliare Cantuchiari srl, al fine di evadere le imposte sul reddito, non indicava elementi attivi per euro 434.304,00 derivanti da molteplici prelievi dal conto corrente aziendale, per un'evasione di imposta RP pari a euro 183.043,00, in Bozzole il 30 settembre 2015, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti Penale Sent. Sez. 3 Num. 18651 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 11/03/2025 2 strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000. La sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente senza individuare alcun elemento ulteriore rispetto al fatto naturalistico dell'avvenuto prelievo di somme dal conto corrente della società. La sentenza non avrebbe speso alcuna motivazione a fronte delle argomentazioni difensive e non avrebbe individuato elementi ulteriori rispetto ai prelievi e giroconti individuati dalla Guardia di finanza. Non avrebbe, in altri termini, spiegato l'impiego delle somme prelevate dal socio amministratore dal conto corrente, laddove invece, se correttamente interpretate le dichiarazioni testimoniali, si sarebbe compreso che le somme di denaro prelevate avrebbero avuto causali lecite, segnatamente il recupero di crediti del socio amministratore. La condanna si fonderebbe unicamente su presunzioni tributarie che, pur potendo valere quali indizi, non valgono a costituire elementi di prova della commissione di un fatto di reato dovendo il giudice valutare liberamente i dati di fatto unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della fattispecie criminosa. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione circa l’utilizzo lecito per uso personale delle somme di denaro prelevate dal conto sociale. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente ed assertiva laddove avrebbe fondato la conclusione dell'uso illecito delle somme di denaro in considerazione dell'assenza di una delibera di distribuzione degli utili, tenuto conto delle causali e della frequenza dei prelievi e dei bonifici, elementi che non sarebbero esaustivi a fornire confutazione sulle doglianze proposte. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla confutazione dei rilievi difesivi in punto legittimità dei prelievi effettuati dal ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe acriticamente confutato le deduzioni difensive con riguardo alla somma di € 201.000,00 girata dal conto societario al conto del socio amministratore, con la causale che concerneva il recupero di finanziamenti infruttiferi iscritti nel bilancio 2011, e la somma di € 129.500,00 con la causale pagata dal conto del socio amministratore per saldare prestazioni effettuate, in favore della società, da parte delle società ES e HE documentate mediante due fatture che non erano state pagate dal conto della società, deduzioni difensive che, se correttamente interpretate, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, erano dimostrative della tesi difensiva della legittimità dei prelievi. 3 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la ricorrenza del reato di appropriazione indebita nel caso di compimento da parte dell'amministratore di una società di capitali di atti di disposizione patrimoniali idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente. 1. Il ricorso, che riproduce le medesime censure difensive già devolute ai giudici del merito e da quei giudici disattese con motivazione congrua, è inammissibile. 2. I primi tre motivi, che meritano una valutazione congiunta e che afferiscono all’affermazione della responsabilità per il reato di dichiarazione infedele, sono inammissibili in quanto propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Infatti, le censure pur formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla corte distrettuale, come emerge chiaramente dalla riproduzione nel corpo dell’esposizione del motivo, di parte delle trascrizioni delle deposizioni testimoniali. Con le censure proposte nei primi tre motivi di ricorso, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla risposta data dai giudici territoriali alle deduzioni difensive dirette a sostenere la legittimità dei prelievi effettuati dall’amministratore socio unico della Immobiliare Cantuchiara srl così da escludere, secondo la tesi difensiva, la sottrazione di elementi attivi all’imposizione fiscale. 3. La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha ripercorso, sulla base dell’appello, l’iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv. 257056) ed è giunta alla conferma dell’affermazione di responsabilità con un 4 apparato logico argomentativo scevro da profili di illogicità manifesta con il quale ha disatteso le deduzioni difensiva in modo puntuale e logico. Sulla scorta di accertamenti di fatto, non qui in discussione, in concomitanza della vendita di un immobile societario al prezzo di 915.000 euro, l’imputato aveva effettuato, nell’arco di circa cinque mesi, dal conto corrente della società, prelievi anche in contanti e bonifici in favore di conti personali e/o a lui riconducibili, per la somma complessiva di 873.500 euro, elementi attivi che non venivano indicati nella dichiarazione fiscale del 2014, con conseguenze evasione di imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di dichiarazione infedele, che è integrato, dopo le modifiche al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale, di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e non più fittizi, e di sottofatturazione;
mentre non assume rilievo, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti (Sez. 3, n. 30686 del 22/03/2017, Giannotte, Rv. 270294 – 01). Nella fattispecie in esame, al ricorrente è contestata la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, consistita nell'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale, per effetto dei prelievi, per la complessiva somma di € 434.304,00, somma che veniva sottratta all’imponibile fiscale con evasione dell’IRPEF per € 183.043,00, superiore al 10% del totale degli elementi attivi. Ciò posto, la sentenza impugnata ha disatteso, siccome manifestamente infondate, le deduzioni difensive tese a dimostrare che i prelievi erano giustificati ed erano nell’interesse della società, deduzione già di per sé contrastante con l’assenza di indicazioni di costi per la società derivanti, appunto, dalle giustificazioni spese dal ricorrente, nel processo penale, a sostegno della legittimità dell’operato. La sentenza impugnata, dopo avere rilevato, circostanza questa neppure contestata, una pluralità di bonifici, prelievi anche in contanti, verso conti personali o di società a lui riconducibili, ha argomentato come le causali indicate quali “recupero socio conto anticipi” e “recupero spese socio” non avevano trovato alcun riscontro nella documentazione contabile della società attestante un effettivo credito da saldare, anzi secondo il commercialista, che si occupò della contabilità dopo i fatti, i numerosi prelievi effettuati nell'anno 2014 non trovavano alcuna spiegazione nella documentazione contabile. Segnatamente, quanto al prelievo di € 129.500,00 con la causale “recupero spese socio”, asseritamente giustificato quale pagamento di due fatture in favore di due società riconducibili dall’imputato ES e HE, per pagamento di 5 lavori di ristrutturazione dell’immobile venduto, in assenza di elementi di operatività della due società, i giudici del merito avevano ritenuto indimostrato che le stesse avessero mai effettuato lavori di ristrutturazione per importi così ingenti quali quelli fatturati, considerato che l'immobile oggetto di compravendita era affittato temporaneamente un utente (cfr. pag. 7). In tale contesto, scrivono i giudici del merito, era del tutto incompressibile che la società avesse ritenuto di non corrispondere le spese di ristrutturazione con pagamenti tracciabili preferendo prelievi per cassa. Peraltro, osserva, il Collegio, che, in linea generale, la circostanza documentata che molti prelievi erano avvenuti “per cassa” e, dunque, in favore direttamente dell’imputato, è del tutto incompatibile con destinazione delle somme a beneficio della società. Quanto poi al prelievo di € 201.000,00 con causale “recupero socio conto anticipi”, era dirimente osservare che il finanziamento infruttifero del socio di ammontare di € 212.555,00 era riferito all’anno 2011 e, dunque, prima dell’ingresso in società del ricorrente, sicchè non si trattava di finanziamenti erogati da questi. In tale contesto, risulta non pertinente il richiamo alla distribuzione degli utili in assenza di delibera assembleare, non venendo in discussione, alla luce della contestazione, alcuna distribuzione degli utili, bensì la condotta materiale di sottrazione di somme di denaro per “abbattere” i ricavi e, dunque, l’imponibile da sottoporre a tassazione. A logica conclusione sono pervenuti i giudici del merito che hanno confermato l’affermazione della responsabilità dell’imputato per la dichiarazione infedele, il quale, attraverso i ripetuti prelievi effettuati nel corso del 2014, dopo la vendita di un bene immobile, senza alcuna giustificazione sociale, ha indicato nella dichiarazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli reali (derivanti dalla vendita dell’immobile) con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità. Per tutte le ragioni qui esposte del tutto non è pertinente il richiamo all’utilizzo di presunzioni tributarie essendo la responsabilità fondata su prove documentali e testimoniali. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha argomentato il dolo specifico di evasione dalle modalità del fatto e segnatamente della appropriazione delle somme drenate dopo la vendita del bene immobile e del pagamento del prezzo, e dell’ammontare degli elementi attivi sottratti in un contesto di redazione di una dichiarazione mendace idonea ad ingannare l’organo di accertamento e finalizzata ad evadere il pagamento delle imposte dovute. La motivazione è logica e corretta in diritto, a nulla rileva il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude il reato di appropriazione indebita nei confronti dell’amministratore di società che si 6 appropria di somme della stessa per soddisfare anche indirettamente gli scopi sociali. Duplice è la ragione dell’irrilevanza del richiamo difensivo: in primo luogo è rimasto escluso il perseguimento di un interesse sociale anche indiretto, ma, soprattutto, ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato tributario, è l’avere redatto una dichiarazione che, indicando elementi attivi inferiori a quelli reali, ha sottratto gli stessi all’imposizione fiscale. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA TO DR