Art. 4.
Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, e' differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.
La data di insediamento di ciascun comitato e' resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla "Gazzetta ufficiale" della Regione siciliana.
Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, e' differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.
La data di insediamento di ciascun comitato e' resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla "Gazzetta ufficiale" della Regione siciliana.