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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1641 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINI DILETTA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINI DILETTA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e ribadita nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 23.08.2003, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che si erano già entrambi allontanati dalla casa coniugale condotta in locazione - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
”. Hanno inoltre chiesto all'adito Tribunale, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal
GD in data 18.3.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 23.08.2003, alle condizioni Controparte_1
congiunte riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
00756, Parte 2, Serie A05, Anno 2003);
- spese alla sentenza definitiva.
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1641 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINI DILETTA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINI DILETTA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e ribadita nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 23.08.2003, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che si erano già entrambi allontanati dalla casa coniugale condotta in locazione - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
”. Hanno inoltre chiesto all'adito Tribunale, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal
GD in data 18.3.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 23.08.2003, alle condizioni Controparte_1
congiunte riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
00756, Parte 2, Serie A05, Anno 2003);
- spese alla sentenza definitiva.
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi