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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore SERGIO BARBIERA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3729/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90227870 25/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 3.4.2023 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 5.7
(dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. Ricorrente_1 Difensore_1546/1992) il sig. , tecnicamente assistito dal Dr. (iscritto
Associazione_1all' di Palermo), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento del complessivo importo di € 82.836,40 notificatagli il 10.2.2023, facente riferimento alle cartelle di pagamento n. 296 2006 0094640844 000 e n. 296 2007 0000398869 000, portanti entrambe tributi erariali (con interessi e sanzioni) e notificate rispettivamente il 26.3 e il 18. 5.2007-.
Il 12.10 2023 si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con
Difensore_2l'assistenza tecnica dell'Avv. , depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 7.11.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 8 il ricorrente ha depositato una memoria e il 16.10 anche l'agente della riscossione ne ha depositato una, nonchè degli altri documenti.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepisce unicamente la prescrizione, decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi, di tutti carichi portati dalle suindicate cartelle di pagamento, assumendo che, dopo la loro notificazione, non sarebbe più intervenuta alcuna richiesta fino alla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con riferimento alle difese dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, va premesso che il primo paragrafo è superfluo, non essendo stata minimamente contestata l'avvenuta notificazione delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata.
Fondata è, invece, l'eccezione di avvenuta interruzione della prescrizione, alla luce dei documenti prodotti dalla stessa Agenzia il 16.10.2025 - entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
546/1992 - e, in particolare, di quello che dimostra la notificazione dell''intimazione di pagamento n.
296 2015 90084778 86/000, facente riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento indicate nell'atto qui impugnato, avvenuta per irreperibilità del destinatario al suo domicilio anagrafico e successivo compimento delle formalità previste dalla legge per la fattispecie.
Tale notificazione, per quanto effetto di una mera fictio iuris di conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario, unitamente alle proroghe dei termini prescrizionali disposti dalla legislazione emergenziale da COVID 19 richiamata dall'agente della riscossione nei suoi scritti difensivi, comporta che, alla data di notificazione dell'intimazione per cui è causa, i crediti da questa portati (sia per tributi puri, sia per sanzioni e interessi) non fossero prescritti.
Il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione, tuttavia, delle concrete circostanze del caso, si ravvisano le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore SERGIO BARBIERA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3729/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90227870 25/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 3.4.2023 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 5.7
(dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. Ricorrente_1 Difensore_1546/1992) il sig. , tecnicamente assistito dal Dr. (iscritto
Associazione_1all' di Palermo), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento del complessivo importo di € 82.836,40 notificatagli il 10.2.2023, facente riferimento alle cartelle di pagamento n. 296 2006 0094640844 000 e n. 296 2007 0000398869 000, portanti entrambe tributi erariali (con interessi e sanzioni) e notificate rispettivamente il 26.3 e il 18. 5.2007-.
Il 12.10 2023 si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con
Difensore_2l'assistenza tecnica dell'Avv. , depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 7.11.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 8 il ricorrente ha depositato una memoria e il 16.10 anche l'agente della riscossione ne ha depositato una, nonchè degli altri documenti.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepisce unicamente la prescrizione, decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi, di tutti carichi portati dalle suindicate cartelle di pagamento, assumendo che, dopo la loro notificazione, non sarebbe più intervenuta alcuna richiesta fino alla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con riferimento alle difese dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, va premesso che il primo paragrafo è superfluo, non essendo stata minimamente contestata l'avvenuta notificazione delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata.
Fondata è, invece, l'eccezione di avvenuta interruzione della prescrizione, alla luce dei documenti prodotti dalla stessa Agenzia il 16.10.2025 - entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
546/1992 - e, in particolare, di quello che dimostra la notificazione dell''intimazione di pagamento n.
296 2015 90084778 86/000, facente riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento indicate nell'atto qui impugnato, avvenuta per irreperibilità del destinatario al suo domicilio anagrafico e successivo compimento delle formalità previste dalla legge per la fattispecie.
Tale notificazione, per quanto effetto di una mera fictio iuris di conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario, unitamente alle proroghe dei termini prescrizionali disposti dalla legislazione emergenziale da COVID 19 richiamata dall'agente della riscossione nei suoi scritti difensivi, comporta che, alla data di notificazione dell'intimazione per cui è causa, i crediti da questa portati (sia per tributi puri, sia per sanzioni e interessi) non fossero prescritti.
Il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione, tuttavia, delle concrete circostanze del caso, si ravvisano le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore