Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto serbato dal Prefetto di Prato sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 06.03.2021 avverso il decreto del Questore di Prato del 03.02.2021, notificato il 04.02.2021, di rifiuto della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex art. 10 d. lgs. 30/2007, nella parte in cui è stato chiesto al Prefetto di Prato l’accertamento dei presupposti per il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex art.12 comma 3 d. lgs. 30/2007 e 30 comma 5 D. GS. 286/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. TO MA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato il silenzio-rigetto serbato dal Prefetto di Prato sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 06.03.2021 avverso il decreto del Questore di Prato del 03.02.2021 recante di rifiuto della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex art. 10 del d.lgs. 30/2007.
2) Espone il ricorrente:
- che ha contratto matrimonio in Prato il 03.11.2014 con la cittadina dell’Unione Europea -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (Romania) il -OMISSIS-;
- che dall’epoca del matrimonio ha vissuto ininterrottamente con la coniuge per oltre 3 anni;
- che pertanto la Questura di Prato in data 18.12.2015 ha rilasciato al ricorrente permesso di soggiorno per motivi familiari nr. -OMISSIS- con validità fino al 27.11.2019, riconoscendogli la qualità di coniuge della cittadina -OMISSIS-;
- che a decorrere dal 13.11.2018 ha costituito una impresa individuale nel settore della pubblicità, delle ricerche di mercato e dei sondaggi d’opinione svolgendo attività lavorativa in tale settore;
- che attualmente risiede in Prato -OMISSIS- ospite del connazionale -OMISSIS-, regolarmente soggiornante in Italia e titolare del contratto di locazione ad uso abitativo dell’immobile;
- che in data 12.10.2020 ha chiesto alla Questura di Prato il rilascio della carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadino U.E. ex art. 10 d.lgs. 30/2007 attestando la presenza di propri mezzi di sostentamento derivanti dall’attività lavorativa svolta in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale costituita il 13.11.2018;
- che con provvedimento del 03.02.2021, notificato il 04.02.2021, il Questore di Prato ha respinto la domanda;
- che in data 6.3.2021 ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Prato, integrandolo con una domanda subordinata con cui è stato chiesto l’accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex artt. 12 commi 3 e 4 d.lgs. 30/2007 e 30 comma 5 d.lgs. 286/1998, e di ordinare alla Questura di Prato il rilascio di tale tipologia di permesso di soggiorno in alternativa subordinata al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadina UE.
3) Tanto premesso, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto, della predetta istanza, nonché il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, deducendo le seguenti censure di violazione di legge (art.12 commi 3 e 4 D.lgs. 30/2007; art. 26 comma 3 D.lgs. 286/1998; art. 30 comma 5 D.lgs. 286/1998; art. 3 legge 7.8.1990 n.241) ed eccesso di potere:
I) Qualora l’Autorità prefettizia avesse ritenuto che, nonostante il vincolo di coniugio con cittadina UE già presupposto al rilascio della precedente carta di soggiorno ex art. 10 d. lgs. 30/2007, non ricorressero i presupposti per il rinnovo di quest’ultima, né i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina contenuta nell’art.12 comma 3 del d.lgs. 30/2007 secondo cui “nel caso di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’art. 30 comma 5 del d.lgs. 286/1998”. Quest’ultima norma dispone che “in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio (…) il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo (…)”.
Nel caso di specie, nel ricorso gerarchico il ricorrente aveva documentato di avere costituito una impresa individuale nel settore della pubblicità e delle ricerche di mercato a decorrere dal 13.11.2018 e di avere percepito nel 2019 e nel 2020 reddito di ammontare superiore al livello annuo minimo (€. 8.263,00) previsto dalla legge per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex art. 26 comma 3 D.lgs. 286/1998. Inoltre, è venuta meno la pericolosità sociale, documentata dall’accoglimento dell’istanza di declaratoria di estinzione del reato di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Prato del 15.09.2012, avvenuta all’udienza del 12.07.2021 da parte del Giudice dell’esecuzione.
Pertanto, avendo il ricorrente espressamente domandato che venisse accertata, in ipotesi subordinata, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, era onere del Prefetto operare una valutazione di merito circa l’esistenza di tali presupposti, qualora avesse ritenuto di respingere l’istanza formulata in via principale di rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d. lgs. 30/2007; e ciò tenuto conto che “la valutazione operata dalla Prefettura in sede di decisione del ricorso gerarchico dovrà considerare anche gli eventuali nuovi elementi contenuti nel ricorso gerarchico” (TAR Toscana Sez. II 1295/2017; Sez. II 210/2016; Sez. II 209/2016; TAR Piemonte Sez. II 2734/2010).
Ne consegue l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Autorità prefettizia sul ricorso gerarchico avanzato dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto del Questore di Prato del 03.02.2021, in quanto l’Amministrazione prefettizia ha omesso di valutare la documentazione comprovante i redditi percepiti nel 2019, nel 2020 e nel 2021, oltre alla insussistenza di attuale ed effettiva pericolosità sociale.
II) Il silenzio della P.A. equivale a rigetto del ricorso gerarchico, ma tale silenzio costituisce un provvedimento di rigetto privo di motivazione e carente di accertamenti istruttori.
Il Prefetto, infatti, attraverso il silenzio serbato sul ricorso gerarchico, ha respinto la domanda del ricorrente senza motivazione né istruttoria alcuna, incorrendo nei vizi rubricati.
4) Con atto depositato il 30 agosto 2021, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando relazione del 14.9.2021 a firma del dirigente dell’ufficio Immigrazione della Questura di Prato
5) Con ordinanza n. 563 del 21 settembre 2021, questo tribunale ha respinto la domanda di tela cautelare.
6) Alla udienza smaltimento del 24 marzo 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
7) Il ricorso è infondato.
8) Con riguardo al presupposto della stabile ed effettiva relazione con la moglie ai sensi dell’art. 10 lett. d bis) del D.lgs. n. 30/2007, va detto che correttamente la Questura ha valutato essere venuto meno il requisito posto che alla data di presentazione della istanza di rinnovo (12.10.2020) il ricorrente risultava iscritto nella scheda di famiglia insieme ad altre quattro persone, mentre la moglie risultava già irreperibile sul territorio italiano almeno dal 16 ottobre 2017 ossia solo due anni dopo il rilascio del primo titolo di soggiorno al marito.
9) Con riguardo alla pericolosità sociale, va detto che nell’avviso orale del -OMISSIS- si afferma che “Considerati i riscontri di fatto sopra indicati, plurimi ed inconfutabili, emerge la persistente ed attuale pericolosità sociale del predetto il quale, il -OMISSIS-, nel corso di un servizio finalizzato alla “Sicurezza Urbana”, veniva tratto in arresto (..) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avendo ceduto ad un cittadino cinese sostanza stupefacente di tipo “cocaina” ed essendo stato trovato in possesso a seguito di perquisizione personale, di una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché di materiale per il confezionamento. Rilevato che lo stesso mostra una spiccata riluttanza al rispetto delle regole di normale condotta morale e civile, evidenziata da numerosi reati commessi, segnatamente, quelli relativi ai reati inerenti le sostanze stupefacenti; ritenuto che il predetto sia persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica e quindi rientrante nella categoria delle persone di cui al Libro I, Capo I, art. 1 del D.lgs. n. 159/2011 con particolare riferimento alle lettere b) e c) (…) AVVISA il predetto a tenere una condotta conforme alla legge, evitando comportamenti devianti e socialmente pericolosi, poiché in caso di reiterazione delle condotte antigiuridiche, potrà essere proposta per l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., prevista dall’art. 4 Libro I, Capo II, Sezione I, del D.lgs. n. 159/2011”.
Sul punto, la giurisprudenza condivisa dal Collegio, spiega che “Il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, ma anche su qualunque condotta - a prescindere dall'esito del procedimento penale o dall'applicazione delle misure di prevenzione - che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. L'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell'attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato” (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 22/08/2024, n. 2904).
10) Con riguardo alla omessa valutazione della domanda subordinata di rilascio del permesso per lavoro autonomo, va detto, infine, che la condizione di pericolosità sociale è preclusiva anche al rilascio di tale titolo.
11) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
12) Le spese del giudizio devono essere compensate per assenza di memorie difensive dell’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 998/21 lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
TO MA CC, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MA CC | CC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.