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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18948/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18948/2022 promossa da:
(Cod Fisc.: ) difesa dall'avv. DALMASSO TULLIA, Parte_1 C.F._1
RO IP CORSO NIGRA N. 1/A 10015 IVREA;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO C. NIGRA N. 1/A 10015 IVREA
ATTORE contro
(P.IVA: , difeso dall'avv. PEYRETTI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SUSA, 42 10138 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da Pt_1 quantificati in complessivi € 24.234,40 – comprensivi del danno biologico non patrimoniale,
[...] del danno morale, per l'invalidità temporanea parziale, delle spese mediche sostenute, per spese legali
1 attività stragiudiziale, nonché per il costo del collaboratore domestico – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sull'importo rivalutato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte convenuta:
Rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
Con integrale vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, di CPA, IVA e contributo forfettario 15%.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha notificato in data 5.10.2022 atto di citazione al , Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti, rappresentando i seguenti fatti.
▪ In data 05.02.2021 alle ore 23.30 circa, riceveva una telefonava con la Parte_1 quale veniva avvisata che il suo mezzo, parcheggiato in Corso Ferrara angolo Via Delle Peonie, era in fiamme;
in procinto di giungere sul posto, nel percorrere il marciapiede di Corso Ferrara, cadeva a terra a causa di una buca posta nel marciapiede dissestato, scarsamente illuminato, non visibile, non segnalata e coperta da una coltre di erbacce, della larghezza di circa cm. 40 x cm
50 e profonda circa cm. 20.
▪ Due testimoni assistevano alla caduta, la sig.ra e la sig.ra Testimone_1 Testimone_2
▪ Nessuna segnalazione era pervenuta anteriormente al Comune di in merito alla CP_1 contestata buca posta nel marciapiede dissestato in Corso Ferrara.
▪ Dopo la segnalazione del sinistro il ha provveduto al ripristino della buca posta nel CP_1 marciapiede.
▪ A seguito dell'occorso si recava presso l'Ospedale Maria Vittoria di Parte_1
ove le veniva diagnosticata la Frattura del collo del radio a sinistra;
veniva dimessa con CP_1
l'apparecchio gessato e la prescrizione di cicli di magnoterapia ed ulteriori controlli, visite
2 mediche, cure e percorso fisioterapico riabilitativo.
▪ Al termine delle cure mediche e specialistiche si sottoponeva a visita Parte_1 medico legale che stimava il danno fisico pari al 7%; la malattia traumatica protratta per 75 giorni di cui 30 giorni al 50% e 45 giorni al 25% .
▪ Impossibilitata a svolgere i lavori domestici a causa delle lesioni permanenti riportate nell'occorso, l'attrice ha assunto un collaboratore domestico con contratto a tempo indeterminato a partire dal 3.06.2021 a 20 ore settimanali.
▪ a titolo di risarcimento dei danni chiedeva il ristoro della somma Parte_1 complessiva di € 24.234,40, di cui € 10.007,00 per danno biologico non patrimoniale;
€
5.004,00 per danno morale (personalizzazione del danno biologico max 50%); € 1.485,00 per invalidità̀ temporanea parziale al 50% (giorni 30); € 2.598,75 per invalità parziale al 25%
(giorni 45); € 396,65 per spese mediche;
€ 600,00 per spese legali attività stragiudiziale;
€
5.628,00 per il costo del collaboratore domestico calcolato su 15 mensilità, o di quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre gli interessi dalla data del fatto,
5.02.2021, al saldo ed oltre la rivalutazione monetaria.
Si è costituito il che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
▪ Il sinistro deve imputarsi a fatto e colpa dell'attrice che non ha percorso il marciapiede usando la necessaria diligenza e cautela dovuti da ogni utente della strada, atteso che a) la zona era illuminata ed il marciapiede ben visibile;
b) la zona era nelle vicinanze della sua abitazione e quindi presumibilmente frequentata e nota all'attrice; c) lil distacco parziale della guida in pietra posta a delimitazione del marciapiede e non nel piano calpestabile avrebbe potuto essere evitata se l'attrice avesse percorso il marciapiede al centro e con la necessaria attenzione;
d) vista la sua giovane età e, come rilevato dalla perizia di parte dimessa in atti, “soggetto femminile in buone condizioni”, l'attrice era nella condizione di potersi avvedere ed evitare la presenza della buca.
▪ Su richiesta della - compagnia assicuratrice del - parte Controparte_2 Controparte_1 attrice si sottoponeva a visita medico legale al fine di accertare i danni fisici richiesti;
a seguito di tale visita, l'Assicurazione del formulava una proposta risarcitoria pari ad Controparte_1
€ 2000.
▪ Chiedeva quindi il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU ed escussione testi;
è stata formulata una proposta
3 conciliativa dal Giudice all'udienza del 13.5.2025 che non è stata accettata da parte convenuta;
la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.12.2025, con il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
*********
ha chiesto al il risarcimento del danno patito a seguito Parte_1 Controparte_1 della caduta sul marciapiede dissestato in Corso Ferrara, angolo via delle Peonie, a CP_1
Va preliminarmente dato conto degli insegnamenti della Corte di Cassazione cui la scrivente ritiene di doversi attenere ai fini della decisione:
-l'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass.
30775/2017 e Cass. 12027/2017, tra le altre);
- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, tra cui le strade (cfr., tra le altre, Cass. 12032/2018; Cass. 6703/2018; Cass.
2481/2018; Cass. 22419/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 11107/2015);
-in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. é onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, "ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo…" (Cass. 11536/2017; Cass.
21212/2015); ed invero, "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016);
- " la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico (Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017, tra le altre);
- con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa interpretazione da ultimo avallata dalla Corte di
Cassazione, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo conto "del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto
4 più la situazione di possibile danno é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso..." (Cass. ord. 2480/2018; Cass. 13 marzo 2013, n. 6306;
Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n.
16527)”.(Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 13-12-2019) 27-03-2020, n. 7580);
- con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del 2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Riassumendo: la responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall' art. 2051 c.c., integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Dunque, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode, la Pubblica Amministrazione, per andare esente da simile responsabilità, deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può consistere anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Sulla base dei principi di diritto sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, discendono le seguenti considerazioni.
❖ ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare il nesso causale Parte_1 tra la cosa in custodia e la sua caduta. Trattandosi di cosa inerte (sede stradale), ha dimostrato infatti che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro.
Questi i motivi:
▪ non è oggetto di contestazione che l'attrice sia caduta sul marciapiede in Corso Ferrara angolo via Delle Peonie ed ha seguito di ciò ha riportato delle lesioni, in particolare la frattura del collo del radio a sinistra;
5 ▪ la caduta è stata causata dalla buca nel marciapiede dissestato, scarsamente illuminato, non visibile, non segnalata e coperta da una coltre di erbacce, della larghezza di circa cm. 40 x cm
50 e profonda circa cm. 20, apprezzabile soprattutto nel doc. 2 di parte attrice;
▪ la ricostruzione della dinamica del sinistro è stata confermata dalla sig.ra la quale ha Tes_2 riferito: Sul capo 3: è vero l'abbiamo visto andare verso questo semirimorchio dove tutti noi stavamo andando perché́ si era incendiato: c'era fuoco e fumo
Sul capo 4: io l'ho proprio vista cedere era davanti a me tutti quanti stavamo camminando veloce c'era del fogliame per terra lei ha messo il piede dentro questa buca che non si vedeva perché́ era coperta dalle foglie ed è caduta;
era anche abbastanza buio;
confermo le foto che mi vengono esibite ( doc. 2 di parte attrice);
Anche la sig.ra ha riferito: Sul capo 3 quasi tutti noi delle giostre siamo andati a Tes_3 vedere perché́ quasi tutti abbiamo i nostri mezzi parcheggiati tra Corso Ferrara e via delle
Peonie e nelle vie vicine sul lato destro e sinistro e ho visto che anche la signora verso Pt_1 il proprio mezzo. Sul capo 4 io l'ho proprio vista cadere perché́ ero poco davanti a me mi sono avvicinata e ho visto che era caduta proprio vicino a me era buio la strada era pochissimo illuminata io l'ho vista cadere in una buca sul cordolo che si vede nelle foto che mi vengo esibite (doc. 2 di parte attrice); (doc. 3 e 4 di parte attrice);
▪ la buca è tale da creare una disconnessione nel marciapiede sufficientemente profonda da far cadere la persona;
▪ la pericolosità della buca del resto è stata riscontrata dallo stesso che dopo il sinistro CP_1 ha ritenuto di ripristinare il dissesto;
❖ Il di contro, non ha assolto all'onere che su di esso incombeva, per liberarsi della CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., di provare l'interruzione del nesso causale tra la buca nel marciapiede, e la caduta di , per fatto fortuito, eventualmente Parte_1 riconducibile alla stessa danneggiata. Ed infatti la disconnessione era tale da non poter essere percepita, sia perché coperta da fogliame, sia per la scarsa illuminazione della zona;
sicché nessuna mancanza di diligenze le può essere imputata. La circostanza che la stesse Pt_1 correndo verso il semirimorchio in fiamme non configura di per sé un caso fortuito interruttivo del nesso causale, atteso che si tratta di attività ordinaria e possibile nella vita quotidiana che deve poter essere svolta in condizioni di normale sicurezza.
6 In conclusione, alla luce delle considerazioni in esame deve ritenersi sussistente il nesso causale tra la buca nel marciapiede e la caduta di , motivo per cui il è responsabile Parte_1 CP_1 ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Sulla domanda di risarcimento del danno
A) Danno non patrimoniale
La CTU ha accertato quanto segue:
• La frattura del capitello radiale sinistro occorsa in data 5.02.2021 è compatibile con un traumatismo diretto del gomito a seguito di caduta così come descritto dalla perizianda (caduta in strada a causa di una buca).
• La sintomatologia oggi lamentata appare coerente con il dato obiettivo rilevato alle operazioni peritali e depone per postumi rappresentati da artralgia e lieve limitazione funzionale del gomito sinistro (in destrimane).
• Le menomazioni descritte sono da ascriversi agli esiti della frattura del capitello radiale del gomito sinistro da porre in nesso di causa con la caduta occorsa in data 5.02.2021.
• È possibile affermare che la durata della malattia traumatica sia stata, nel caso di specie, pari a
70 giorni. In riferimento all'inabilità temporanea biologica, sono riconoscibili gg 30 di inabilità
a parziale massima al 50% e gg 40 di inabilità a parziale minima al 25%, periodi durante i quali la dovette indossare il gesso al gomito sinistro e sottoporsi alle cure del caso. Pt_1
Considerata l'obiettività̀ riscontrata in sede di OP e i disturbi algico-disfunzionali tuttora lamentati dalla perizianda è riconoscibile un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 3,5 %.
• Sono documentate in atti spese mediche per un ammontare di € 97,65, giudicate congrue e pertinenti per la lesione riportata ed effettuate ai fini di diagnosi e cura. Non sono necessarie spese future.
• Le menomazioni sopra descritte non incidono sulle ordinarie attività della vita individuale e sociale.
Alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, non contestate dalle parti, il danno può essere così quantificato, sulla base delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, premesso che:
✓ l'attrice al momento del sinistro aveva 41 anni;
✓ il risarcimento viene calcolato sulla base della media tra il punto percentuale 3 e 4
✓ non viene riconosciuto il danno morale, in quanto non provato, atteso peraltro la percentuale di
7 invalidità riconosciuta;
viene invece riconosciuto il danno morale per il periodo di malattia, potendo presumersi la sofferenza.
✓ non è dovuta alcuna personalizzazione, atteso che è stata meramente richiesta e non sono stati né allegati , né vieppiù provati i fatti a fondamento della richiesta.
ITT
€ 1.725 per 30 giorni al 50%
€ 1.150 per 40 giorni al 25%
€ 4.528 al 3,5 % per danno biologico permanente
Il danno non patrimoniale ammonta quindi ad € 7.403 + € 97,65 per spese mediche per un totale di €
7.500,65 all'attualità ( Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria -Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023-, prova non offerta nel caso di specie). Su questa somma vanno corrisposti gli interessi dalla pronuncia al saldo
B) Danno patrimoniale ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese del collaboratore Parte_1 domestico che era stata costretta ad assumere, per poter svolgere le faccende domestiche, nell'importo di € 5.628,00.
La domanda non può essere accolta poiché il collaboratore domestico è stato assunto solo in data
3.6.2021 e cioè 4 mesi dopo il sinistro, quando la malattia era ormai passata, come accertato in CTU. I postumi residuati, ha ritenuto il consulente, non sono tali da impedire alcuna attività della vita quotidiana. Per tali ragioni non sussiste alcun nesso causale tra la spesa che l'attrice ha affrontato per aver assunto un collaboratore domestico e il sinistro oggetto di causa.
Non si ritiene di dover riconoscere il risarcimento del danno relativo alle spese stragiudiziali atteso che non è stata svolta la fase di negoziazione e che l'attività svolta dall'avvocato prima del presente giudizio, consistita solo nell'invio di due mail , non pare aver avuto una autonoma rilevanza.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
8 La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00 (valore del decisum)
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ per la fase di studio € 919,00
€ per la fase introduttiva € 777,00
€ per la fase istruttoria € 1.680,00
€ per la fase decisionale € 1701,00
Totale: € 5.077,00
Spese di CTU a carico del soccombente. € 1.494,00 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1 dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
7.500,65,oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna il all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di , liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 +27,00 oltre Parte_1 spese di notifica di € 14.64, per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.5.2025, a carico del
. Controparte_1
Torino, 22/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18948/2022 promossa da:
(Cod Fisc.: ) difesa dall'avv. DALMASSO TULLIA, Parte_1 C.F._1
RO IP CORSO NIGRA N. 1/A 10015 IVREA;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO C. NIGRA N. 1/A 10015 IVREA
ATTORE contro
(P.IVA: , difeso dall'avv. PEYRETTI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SUSA, 42 10138 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da Pt_1 quantificati in complessivi € 24.234,40 – comprensivi del danno biologico non patrimoniale,
[...] del danno morale, per l'invalidità temporanea parziale, delle spese mediche sostenute, per spese legali
1 attività stragiudiziale, nonché per il costo del collaboratore domestico – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sull'importo rivalutato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte convenuta:
Rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
Con integrale vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, di CPA, IVA e contributo forfettario 15%.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha notificato in data 5.10.2022 atto di citazione al , Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti, rappresentando i seguenti fatti.
▪ In data 05.02.2021 alle ore 23.30 circa, riceveva una telefonava con la Parte_1 quale veniva avvisata che il suo mezzo, parcheggiato in Corso Ferrara angolo Via Delle Peonie, era in fiamme;
in procinto di giungere sul posto, nel percorrere il marciapiede di Corso Ferrara, cadeva a terra a causa di una buca posta nel marciapiede dissestato, scarsamente illuminato, non visibile, non segnalata e coperta da una coltre di erbacce, della larghezza di circa cm. 40 x cm
50 e profonda circa cm. 20.
▪ Due testimoni assistevano alla caduta, la sig.ra e la sig.ra Testimone_1 Testimone_2
▪ Nessuna segnalazione era pervenuta anteriormente al Comune di in merito alla CP_1 contestata buca posta nel marciapiede dissestato in Corso Ferrara.
▪ Dopo la segnalazione del sinistro il ha provveduto al ripristino della buca posta nel CP_1 marciapiede.
▪ A seguito dell'occorso si recava presso l'Ospedale Maria Vittoria di Parte_1
ove le veniva diagnosticata la Frattura del collo del radio a sinistra;
veniva dimessa con CP_1
l'apparecchio gessato e la prescrizione di cicli di magnoterapia ed ulteriori controlli, visite
2 mediche, cure e percorso fisioterapico riabilitativo.
▪ Al termine delle cure mediche e specialistiche si sottoponeva a visita Parte_1 medico legale che stimava il danno fisico pari al 7%; la malattia traumatica protratta per 75 giorni di cui 30 giorni al 50% e 45 giorni al 25% .
▪ Impossibilitata a svolgere i lavori domestici a causa delle lesioni permanenti riportate nell'occorso, l'attrice ha assunto un collaboratore domestico con contratto a tempo indeterminato a partire dal 3.06.2021 a 20 ore settimanali.
▪ a titolo di risarcimento dei danni chiedeva il ristoro della somma Parte_1 complessiva di € 24.234,40, di cui € 10.007,00 per danno biologico non patrimoniale;
€
5.004,00 per danno morale (personalizzazione del danno biologico max 50%); € 1.485,00 per invalidità̀ temporanea parziale al 50% (giorni 30); € 2.598,75 per invalità parziale al 25%
(giorni 45); € 396,65 per spese mediche;
€ 600,00 per spese legali attività stragiudiziale;
€
5.628,00 per il costo del collaboratore domestico calcolato su 15 mensilità, o di quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre gli interessi dalla data del fatto,
5.02.2021, al saldo ed oltre la rivalutazione monetaria.
Si è costituito il che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
▪ Il sinistro deve imputarsi a fatto e colpa dell'attrice che non ha percorso il marciapiede usando la necessaria diligenza e cautela dovuti da ogni utente della strada, atteso che a) la zona era illuminata ed il marciapiede ben visibile;
b) la zona era nelle vicinanze della sua abitazione e quindi presumibilmente frequentata e nota all'attrice; c) lil distacco parziale della guida in pietra posta a delimitazione del marciapiede e non nel piano calpestabile avrebbe potuto essere evitata se l'attrice avesse percorso il marciapiede al centro e con la necessaria attenzione;
d) vista la sua giovane età e, come rilevato dalla perizia di parte dimessa in atti, “soggetto femminile in buone condizioni”, l'attrice era nella condizione di potersi avvedere ed evitare la presenza della buca.
▪ Su richiesta della - compagnia assicuratrice del - parte Controparte_2 Controparte_1 attrice si sottoponeva a visita medico legale al fine di accertare i danni fisici richiesti;
a seguito di tale visita, l'Assicurazione del formulava una proposta risarcitoria pari ad Controparte_1
€ 2000.
▪ Chiedeva quindi il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU ed escussione testi;
è stata formulata una proposta
3 conciliativa dal Giudice all'udienza del 13.5.2025 che non è stata accettata da parte convenuta;
la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.12.2025, con il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
*********
ha chiesto al il risarcimento del danno patito a seguito Parte_1 Controparte_1 della caduta sul marciapiede dissestato in Corso Ferrara, angolo via delle Peonie, a CP_1
Va preliminarmente dato conto degli insegnamenti della Corte di Cassazione cui la scrivente ritiene di doversi attenere ai fini della decisione:
-l'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass.
30775/2017 e Cass. 12027/2017, tra le altre);
- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, tra cui le strade (cfr., tra le altre, Cass. 12032/2018; Cass. 6703/2018; Cass.
2481/2018; Cass. 22419/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 11107/2015);
-in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. é onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, "ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo…" (Cass. 11536/2017; Cass.
21212/2015); ed invero, "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016);
- " la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico (Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017, tra le altre);
- con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa interpretazione da ultimo avallata dalla Corte di
Cassazione, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo conto "del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto
4 più la situazione di possibile danno é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso..." (Cass. ord. 2480/2018; Cass. 13 marzo 2013, n. 6306;
Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n.
16527)”.(Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 13-12-2019) 27-03-2020, n. 7580);
- con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del 2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Riassumendo: la responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall' art. 2051 c.c., integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Dunque, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode, la Pubblica Amministrazione, per andare esente da simile responsabilità, deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può consistere anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Sulla base dei principi di diritto sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, discendono le seguenti considerazioni.
❖ ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare il nesso causale Parte_1 tra la cosa in custodia e la sua caduta. Trattandosi di cosa inerte (sede stradale), ha dimostrato infatti che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro.
Questi i motivi:
▪ non è oggetto di contestazione che l'attrice sia caduta sul marciapiede in Corso Ferrara angolo via Delle Peonie ed ha seguito di ciò ha riportato delle lesioni, in particolare la frattura del collo del radio a sinistra;
5 ▪ la caduta è stata causata dalla buca nel marciapiede dissestato, scarsamente illuminato, non visibile, non segnalata e coperta da una coltre di erbacce, della larghezza di circa cm. 40 x cm
50 e profonda circa cm. 20, apprezzabile soprattutto nel doc. 2 di parte attrice;
▪ la ricostruzione della dinamica del sinistro è stata confermata dalla sig.ra la quale ha Tes_2 riferito: Sul capo 3: è vero l'abbiamo visto andare verso questo semirimorchio dove tutti noi stavamo andando perché́ si era incendiato: c'era fuoco e fumo
Sul capo 4: io l'ho proprio vista cedere era davanti a me tutti quanti stavamo camminando veloce c'era del fogliame per terra lei ha messo il piede dentro questa buca che non si vedeva perché́ era coperta dalle foglie ed è caduta;
era anche abbastanza buio;
confermo le foto che mi vengono esibite ( doc. 2 di parte attrice);
Anche la sig.ra ha riferito: Sul capo 3 quasi tutti noi delle giostre siamo andati a Tes_3 vedere perché́ quasi tutti abbiamo i nostri mezzi parcheggiati tra Corso Ferrara e via delle
Peonie e nelle vie vicine sul lato destro e sinistro e ho visto che anche la signora verso Pt_1 il proprio mezzo. Sul capo 4 io l'ho proprio vista cadere perché́ ero poco davanti a me mi sono avvicinata e ho visto che era caduta proprio vicino a me era buio la strada era pochissimo illuminata io l'ho vista cadere in una buca sul cordolo che si vede nelle foto che mi vengo esibite (doc. 2 di parte attrice); (doc. 3 e 4 di parte attrice);
▪ la buca è tale da creare una disconnessione nel marciapiede sufficientemente profonda da far cadere la persona;
▪ la pericolosità della buca del resto è stata riscontrata dallo stesso che dopo il sinistro CP_1 ha ritenuto di ripristinare il dissesto;
❖ Il di contro, non ha assolto all'onere che su di esso incombeva, per liberarsi della CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., di provare l'interruzione del nesso causale tra la buca nel marciapiede, e la caduta di , per fatto fortuito, eventualmente Parte_1 riconducibile alla stessa danneggiata. Ed infatti la disconnessione era tale da non poter essere percepita, sia perché coperta da fogliame, sia per la scarsa illuminazione della zona;
sicché nessuna mancanza di diligenze le può essere imputata. La circostanza che la stesse Pt_1 correndo verso il semirimorchio in fiamme non configura di per sé un caso fortuito interruttivo del nesso causale, atteso che si tratta di attività ordinaria e possibile nella vita quotidiana che deve poter essere svolta in condizioni di normale sicurezza.
6 In conclusione, alla luce delle considerazioni in esame deve ritenersi sussistente il nesso causale tra la buca nel marciapiede e la caduta di , motivo per cui il è responsabile Parte_1 CP_1 ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Sulla domanda di risarcimento del danno
A) Danno non patrimoniale
La CTU ha accertato quanto segue:
• La frattura del capitello radiale sinistro occorsa in data 5.02.2021 è compatibile con un traumatismo diretto del gomito a seguito di caduta così come descritto dalla perizianda (caduta in strada a causa di una buca).
• La sintomatologia oggi lamentata appare coerente con il dato obiettivo rilevato alle operazioni peritali e depone per postumi rappresentati da artralgia e lieve limitazione funzionale del gomito sinistro (in destrimane).
• Le menomazioni descritte sono da ascriversi agli esiti della frattura del capitello radiale del gomito sinistro da porre in nesso di causa con la caduta occorsa in data 5.02.2021.
• È possibile affermare che la durata della malattia traumatica sia stata, nel caso di specie, pari a
70 giorni. In riferimento all'inabilità temporanea biologica, sono riconoscibili gg 30 di inabilità
a parziale massima al 50% e gg 40 di inabilità a parziale minima al 25%, periodi durante i quali la dovette indossare il gesso al gomito sinistro e sottoporsi alle cure del caso. Pt_1
Considerata l'obiettività̀ riscontrata in sede di OP e i disturbi algico-disfunzionali tuttora lamentati dalla perizianda è riconoscibile un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 3,5 %.
• Sono documentate in atti spese mediche per un ammontare di € 97,65, giudicate congrue e pertinenti per la lesione riportata ed effettuate ai fini di diagnosi e cura. Non sono necessarie spese future.
• Le menomazioni sopra descritte non incidono sulle ordinarie attività della vita individuale e sociale.
Alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, non contestate dalle parti, il danno può essere così quantificato, sulla base delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, premesso che:
✓ l'attrice al momento del sinistro aveva 41 anni;
✓ il risarcimento viene calcolato sulla base della media tra il punto percentuale 3 e 4
✓ non viene riconosciuto il danno morale, in quanto non provato, atteso peraltro la percentuale di
7 invalidità riconosciuta;
viene invece riconosciuto il danno morale per il periodo di malattia, potendo presumersi la sofferenza.
✓ non è dovuta alcuna personalizzazione, atteso che è stata meramente richiesta e non sono stati né allegati , né vieppiù provati i fatti a fondamento della richiesta.
ITT
€ 1.725 per 30 giorni al 50%
€ 1.150 per 40 giorni al 25%
€ 4.528 al 3,5 % per danno biologico permanente
Il danno non patrimoniale ammonta quindi ad € 7.403 + € 97,65 per spese mediche per un totale di €
7.500,65 all'attualità ( Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria -Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023-, prova non offerta nel caso di specie). Su questa somma vanno corrisposti gli interessi dalla pronuncia al saldo
B) Danno patrimoniale ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese del collaboratore Parte_1 domestico che era stata costretta ad assumere, per poter svolgere le faccende domestiche, nell'importo di € 5.628,00.
La domanda non può essere accolta poiché il collaboratore domestico è stato assunto solo in data
3.6.2021 e cioè 4 mesi dopo il sinistro, quando la malattia era ormai passata, come accertato in CTU. I postumi residuati, ha ritenuto il consulente, non sono tali da impedire alcuna attività della vita quotidiana. Per tali ragioni non sussiste alcun nesso causale tra la spesa che l'attrice ha affrontato per aver assunto un collaboratore domestico e il sinistro oggetto di causa.
Non si ritiene di dover riconoscere il risarcimento del danno relativo alle spese stragiudiziali atteso che non è stata svolta la fase di negoziazione e che l'attività svolta dall'avvocato prima del presente giudizio, consistita solo nell'invio di due mail , non pare aver avuto una autonoma rilevanza.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
8 La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00 (valore del decisum)
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ per la fase di studio € 919,00
€ per la fase introduttiva € 777,00
€ per la fase istruttoria € 1.680,00
€ per la fase decisionale € 1701,00
Totale: € 5.077,00
Spese di CTU a carico del soccombente. € 1.494,00 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1 dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
7.500,65,oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna il all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di , liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 +27,00 oltre Parte_1 spese di notifica di € 14.64, per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.5.2025, a carico del
. Controparte_1
Torino, 22/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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