Articolo 180 ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 180Articolo 181 bis
Versione
14 dicembre 2021
Art. 180-ter. (( 1. Per i diritti di cui agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parita' di trattamento.

2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui al comma 1.

3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato dall' articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 , e utilizzate secondo le modalita' ivi previste.

4. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicita' volte ad informare della possibilita' di concedere le licenze, nonche' la procedura con cui puo' essere esercitata la facolta' prevista al comma 2.

5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, ove previsti. )) ((53)) -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
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