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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3356 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BODINI FEDERICA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Toschi parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 25/02/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra con CP_1
in il 04/08/2002, unione dalla quale, nel 2006 nasceva e nel
[...] Per_1
2009 . Per_2
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal febbraio 2018, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza n. 2170 2022 . Chiedeva altresì la ricorrente l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita, la determinazione dell'assegno di mantenimento per entrambe le minori in € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando anche sull'affido condiviso, sulla collocazione delle minori e sulla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
chiedeva, tuttavia, di determinare l'assegno di mantenimento per entrambe le figlie in misura pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 18.8.2023 , resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
461/2024 . .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del 25.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 22.9.2025..
pagina 2 di 5 §
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
461/2025 pronunciata da questo Tribunale , il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 Controparte_1
conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
è divenuta maggiorenne. Relativamente alla gestione di non Per_1 Per_2 sussiste alcuna controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
Ne consegue la conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig . Pt_1
Quanto alla frequentazione paterna, si osserva che così come , Per_2 Per_1
non ha rapporti frequenti con il padre, anche a causa di difficili relazioni con la nuova compagna e di problemi logistici legati alle dimensioni della abitazione del padre.
Gli incontri sono stati sporadici e di breve durata, limitati ad un pasto da Mc
Donald o ad un gelato.
Detta circostanza è stata confermata sia da che da durante la Per_2 Per_1
loro audizione avvenuta in data 25.02.2025. ha dichiarato di vedere il Per_1
padre tre volte al mese, di pomeriggio e senza pernottamento, mentre Per_2
ha dichiarato di vedere poco il padre, quando quest'ultimo glielo chiede.
Alla luce dei rapporti attuali tra padre e figlie si possono prevedere incontri liberi, previo accordo con la figlia.
In ordine al mantenimento delle figlie, non è contestato che la gestione ricada di fatto sulla madre.
In separazione il contributo al mantenimento veniva quantificato in € 600,00 mensili,oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione dei redditi delle parti.
Il sig ha subito un peggioramento dopo la separazione, in seguito al CP_1
pignoramento dello stipendio da parte della ricorrente (cfr. doc. 5).
pagina 3 di 5 Lo stipendio netto si è quindi ridotto arrivando anche a causa di un finanziamento a circa 1100,00 euro. Il pignoramento deriva da un'azione esecutiva promossa dalla sig per recuperare somme arretrate a titolo di mantenimento. Pt_1
Il pignoramento sarà estinto nel settembre 2026 (doc. 19).
Il reddito della sig.ra non è mutato. La stessa, dal mese di settembre Pt_1
2020, è lavoratrice dipendente full time a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini, con sede in ER (BO), con mansioni di collaboratrice scolastica (cfr. doc. 8) e percepisce uno stipendio netto di circa €
1.200,00 mensili per tredici mensilità (cfr. docc. 9, 10, 16, 17, 20).
La stessa è comproprietaria con il sig. , pro quota, della ex casa coniugale, CP_1
per l'acquisto della quale veniva stipulato un mutuo con ING Direct, la cui rata veniva corrisposta unicamente dal resistente, poiché la sig.ra all'epoca Pt_1
era disoccupata. Quest'ultimo ha provveduto al versamento della rata, di importo pari ad € 880,00, mensili sino all'udienza presidenziale del giudizio di separazione, successivamente ha interrotto i versamenti.
La ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto. Dovrà quindi reperire una nuova abitazione mentre il sig , vivendo a casa della compagna , non ha CP_1
spese abitative. .
Tenuto conto dell'esclusiva gestione delle figlie in capo alla madre l'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla stessa. Per quanto riguarda il mantenimento ordinario, la riduzione dello stipendio del sig , per quanto CP_1
dovuta ad inadempimenti precedenti, rende necessaria una riduzione a 500,00 euro mensili con decorrenza dall'esecuzione del pignoramento, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie .
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza sul quantum del mantenimento.
.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 4 di 5 1) Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2
l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2) valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in ER , via
Enrico Berlinguer , che resta a lei assegnata;
3) dispone visite liere tra ilpadre ed previo accordo con la figlia;
Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di versare ad ,con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dall'esecuzione del pignoramento, la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
5) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig Parte_1
6) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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