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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14963/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. AR D'AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14963/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FONTAINE PANCIATICHI ISABELLA e dell'avv. DE NICOLAIS RUGGIERO, ) CP_1 C.F._1 pagina 1 di 24 VIALE DELLE NAZIONI UNITE 11 75100 MATERA;
Parte_2
) VIA GRAMSCI 4, MATERA,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA RUBBIANI 2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. FONTAINE PANCIATICHI ISABELLA
ATTORE
COSTITUITA COME SOPRA contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 10 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
.oOo.
..ooOoo..
…oooOooo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATTO INTRODUTTIVO
pagina 2 di 24 In data 15 dicembre 2022 (data della citazione), la Parte_3
(nel prosieguo solo senza tipo sociale), citava
[...] Pt_1
la (nel prosieguo solo a comparire dinnanzi al CP_2 CP_2
Tribunale Civile di Bologna all'udienza dell'8 maggio 2023.
Parte attrice ricostruiva i fatti adducendo che:
- Nella data del 20 marzo 2015, la società vendeva alla Pt_1
società quattro appartamenti siti in Conselice (RA), via CP_2
Guglielma n. 7, ciascuno con annessa cantina e posto auto, per un corrispettivo complessivo di Euro 623.700,00 (iva inclusa). In
pratica, ciascuno degli appartamenti veniva venduto per Euro
155.925,00 (iva inclusa).
- Quanto al pagamento, le parti in causa stipulavano così: alla stipula dell'atto, corrispondeva Euro 304.558,79; la CP_2
somma di Euro 253.255,72 sarebbe invece stata soddisfatta tramite accollo del debito residuo del mutuo ipotecario contratto da con Banca Unicredit s.p.a. Così Pt_1
letteralmente la citazione alla pagina 5: - - - “Con il medesimo
rogito per notaio Dott. le parti hanno attestato Persona_1
che la somma di euro 304.558,79 iva inclusa - da imputare quanto ad
euro 92.982,91 all'appartamento e pertinenziale posto auto di cui ai
pagina 3 di 24 subb. 43 e 63, quanto ad euro 92.982,91 all'appartamento e
pertinenziale posto auto di cui ai subb. 44 e 64, quanto ad euro
92.239,23 all'appartamento e pertinenziale posto auto di cui ai subb.
50 e 70 e quanto ad euro 26.353,74 all'appartamento e pertinenziale
posto auto di cui ai subb. 51 e 71, è stata corrisposta alla
[...]
odierna ricorrente). (…) Con Parte_3
riferimento alla somma di euro 253.255,72 quale parte del prezzo
complessivo sopra convenuto, da imputare quanto ad euro 62.942,09
all'appartamento e pertinenziale posto auto di cui ai subb. 43 e 63,
quanto ad euro 62.942,09 all'appartamento e pertinenziale posto auto
di cui ai subb. 44 e 64, quanto ad euro 63.685,77 all'appartamento e
pertinenziale posto auto di cui ai subb. 50 e 70 e quanto ad euro
63.685,77 all'appartamentoe pertinenziale posto auto di cui ai subb.
51 e 71 le parti hanno pattuito che la medesima (euro
253.255,72) sarebbe stata pagata dalla società CP_2
alla società mediante Parte_3
accollo, da parte della della residua sorte di CP_2
quota capitale del mutuo garantito dalle singole quote di
ipoteca” - - - -
pagina 4 di 24 - La venditrice attestava, nell'atto di vendita, di aver pagato tutte le rate del mutuo fino a quella scadente il 31 gennaio 2015;
restando a carico esclusivo dell'acquirente il pagamento delle rate successive, a partire dalla scadenza del 30 aprile 2015 sino all'estinzione del mutuo.
- In violazione dell'accordo, non onorava il pagamento dei CP_2
ratei successivi. Contedil quindi, onde evitare inadempimenti verso la banca mutuante (l'accollo non era liberatorio) e la conseguente escussione delle garanzie ipotecarie, provvedeva personalmente al pagamento delle rate: tra il 30 aprile 2015 e il 6 ottobre 2022 versava a Unicredit Euro 163.389,94, di cui Euro
104.788,88 a titolo di sorte capitale ed Euro 58.601,06 a titolo di interessi e spese accessorie, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente.
- Parte attrice rilevava altresì che vi erano ratei prossimi e dovuti sino ad estinzione dello stesso mutuo accollatosi da per CP_2
un totale di Euro 180.635,78 di cui Euro 148.466,84 per sorte capitale ed Euro 32.168,94 per spese ed interessi previsti a favore della Banca.
pagina 5 di 24 - In data 29 settembre 2022, il legale rappresentante della società
trasmetteva una e-mail a CP_2 Testimone_1 Pt_1
chiedendo il valore residuo del mutuo relativo agli immobili acquistati, manifestando l'intenzione di procedere alla rivendita degli stessi già il giorno successivo, segno dell'imminente disposizione del patrimonio immobiliare.
- In data 6 ottobre 2022, alla luce dell'inadempimento protratto,
dell'assenza di rimborsi e del rischio di dispersione del patrimonio della convenuta, depositava ricorso per sequestro Pt_1
conservativo ex art. 671 c.p.c.;
- Il procedimento cautelare veniva iscritto al n. R.G. 11239/2022 e assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bologna.
- Con decreto inaudita altera parte del 12 ottobre 2022, il Tribunale
disponeva il sequestro conservativo su beni mobili, immobili,
crediti e somme della convenuta fino a Euro 110.000,00; lo stesso veniva trascritto il 14 ottobre 2022 presso i registri immobiliari.
- Con ordinanza del 28 ottobre 2022, il Tribunale confermava la misura cautelare, rilevando la sussistenza sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
In diritto, parte attrice sosteneva:
pagina 6 di 24 - di essere creditrice dell'importo di Euro 163.389,94, già versato a
Unicredit per rate del mutuo accollato a costituente CP_2
prezzo differito della vendita ex rogito del 20 marzo 2015;
- che la natura dell'accollo stipulato da era da intendersi CP_2
cumulativo, non liberatorio, comportando un obbligo diretto dell'acquirente a favore del venditore, ai sensi dell'art. 1273 c.c., anche senza liberatoria della banca;
- che l'obbligo assunto comprendeva l'intero importo dei ratei del mutuo, comprensivi di sorte capitale, interessi e spese, secondo quanto previsto dai piani di ammortamento prodotti ed in forza della formula contrattuale: “restava a carico esclusivo dell'acquirente il pagamento delle residue rate”.
- parte attrice proseguiva, affermando che l'omesso pagamento da parte di configurasse inadempimento contrattuale CP_2
dell'obbligazione assunta a titolo di corrispettivo del contratto di compravendita, avente ad oggetto il pagamento di una quota parte determinata del mutuo.
- parte attrice fondava le proprie pretese su un corposo impianto documentale comprendente tra l'altro: a) l'atto notarile di compravendita;
b) la documentazione bancaria quale quietanze,
pagina 7 di 24 estratti conto, attestazioni Unicredit;
c) la relazione del Dott. sul calcolo delle somme già pagate e di quelle ancora da Pt_2
pagare; d) la dichiarazione sostitutiva del responsabile amministrativo ex art. 47 D.P.R. 445/2000.
- sulla tutela cautelare, parte attrice adduceva la sussistenza del
fumus boni iuris in base al contratto di vendita, dell'accollo espresso e alla prova documentale dei versamenti eseguiti, che dimostravano il nesso eziologico diretto tra l'inadempimento della convenuta e il pregiudizio subito;
pure il pericolo nel ritardo era emergente dalla volontà espressa da di rivendere gli CP_2
immobili oggetto dell'accollo, nonché dalla modesta consistenza patrimoniale della convenuta, documentata dalla visura camerale e dai dati di bilancio.
Per le ragioni esposte, parte attrice domandava:
1) di accertare l'inadempimento della società agli CP_2
obblighi assunti con l'atto notarile del 20 marzo 2015, in particolare all'obbligo di pagare — tramite accollo — i ratei del mutuo ipotecario residuo a partire dalla rata del 30 aprile 2015 sino al 6 ottobre 2022;
pagina 8 di 24 2) di condannare la convenuta al pagamento in favore di
[...]
per la somma di Euro 163.389,94; Parte_3
3) di condannarla a pagare gli interessi di mora sulla suddetta somma, dal maturato al soddisfatto, ai sensi del d.lgs. 231/2002,
del d.lgs. 192/2012 e dell'art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di transazione tra imprese;
4) l'eventuale riconoscimento in via subordinata, per l'ipotesi in cui il giudice non qualificasse la pretesa come parte del prezzo di compravendita, del diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per le somme corrisposte in luogo e per conto della convenuta, inadempiente all'obbligazione accollata;
5) la vittoria delle spese di lite del giudizio di merito nonché di quelle del cautelare Rg. n. 11239/2022.
SEGUE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SUCCESSIVA SCANSIONE PROCEDIMENTALE
All'udienza del 2 gennaio 2023, il giudice AR D'AZ, visto l'art. 168
bis, comma 5, c.p.c., differiva la prima udienza al giorno 11 maggio 2023 per ivi tenersi libero interrogatorio e tentativo di conciliazione,
disponendo che le parti fossero personalmente presenti.
pagina 9 di 24 Il giudice D'AZ veniva nel frattempo trasferito ad altra sezione del
Tribunale e la causa veniva gestita dal giudice onorario Dott.ssa RE
CA.
L'udienza del 11 maggio 2023, si teneva dunque innanzi al g.o. Dott.ssa
RE CA.
Per parte convenuta nessuno compariva. Sentito liberamente il Sig.
, socio accomandante e direttore tecnico della la Parte_4 Pt_1
g.o. concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (allora vigente) e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 5 ottobre 2023, dinnanzi alla Dott.ssa CA, l'avvocato
LA AI, per parte attrice, si riportava all'atto di citazione ed alle memorie, insistendo per l'ammissione delle prove ivi dedotte e per la c.t.u. contabile richiesta in atti.
Il g.o. si riservava.
In data 7 novembre 2023, la riserva veniva sciolta ed era disposta c.t.u. contabile, veniva nominata la Dott.ssa e si Persona_2
formulavano i seguenti quesiti:
1. quali erano stati i pagamenti effettuati da a favore di Pt_1
Unicredit dal 30 aprile 2015 al 6 ottobre 2022, distinguendo il capitale dagli interessi;
pagina 10 di 24 2. la stima degli interessi successivi al 6 ottobre 2022 distinguendo quelli a tasso legale da quelli moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
All'udienza del 22 febbraio 2024, la c.t.u. accettava l'incarico e si disponeva che le operazioni peritali avessero inizio al giorno 11 aprile
2024. Il g.o. poneva alla c.t.u. il quesito di cui all'ordinanza del 7
novembre 2023, ritenute in esso comprese le precisazioni richieste da parte attrice nell'appena richiamata udienza.
Parte attrice si riservava di nominare un consulente tecnico entro l'inizio delle operazioni peritali.
Nel frattempo, veniva nominato presidente della II sezione civile lo stesso AR D'AZ, che dunque rientrava nella II sezione civile. In quella funzione, al fine di abbreviare i tempi di definizione dei processi
(c.d. Disposition Time) assegnava a sé i processi di più risalente iscrizione, di tutti i ruoli dei vari giudici togati ed onorari;
fra i quali il presente processo, essendo nel frattempo andata a riposo la giudice onoraria CA.
Il procedimento veniva dunque riassegnato al giudice D'AZ.
Con ordinanza del 1 ottobre 2024, il giudice AR D'AZ, esaminata la relazione peritale depositata in data 24 luglio 2024 e letta la richiesta di pagina 11 di 24 liquidazione della c.t.u., la liquidava per un totale di Euro 4.000,00 ponendo il pagamento a carico di entrambe le parti in via solidale.
All'udienza del 17 ottobre 2024, visto l'art. 181/309 c.p.c., il giudice
D'AZ rinviava, essendosi verificata diserzione della udienza.
All'udienza del 31 ottobre 2024, l'Avv. AI per parte attrice si riportava alle controdeduzioni del proprio c.t.p.. Tale l'estratto del verbale:
<< …
L'avvocato FONTAINE si riporta alle controdeduzioni del proprio c.t.p.,
nelle quali si indica di maggiore pertinenza il calcolo degli interessi dovuti
contabilizzati dal c.t.u. in euro 90.147,47 e si fa salva la ipotesi di accollo di
sorte capitale ed interessi.
Il doppio bilancio curato dal c.t.u. consente comunque la opzione decisoria,
che spetta in diritto al Tribunale.
Il giudizio verte su temi tecnici ed è prettamente documentale con una ricca
produzione di documenti ed anche atto pubblico;
tuttavia, non si rinunciano
le istanze istruttorie, anche nel caso di invio a decisione.
Il giudice;
dato atto;
pagina 12 di 24 RINVIA al giorno 10 aprile 2025 ore 08.45, per precisare le
conclusioni.
…>>>
All'udienza del 10 aprile 2025, i difensori di parte attrice precisavano le proprie conclusioni come in citazione e poi rinnovate in memoria 183 n. 1
c.p.c., sollecitando la condanna alle spese anche del giudizio cautelare.
Si riportavano al verbale del 31 ottobre 2024 per le controdeduzioni del proprio c.t.p. ed in ogni caso insistevano per le istanze istruttorie di cui alla memoria 183 c.p.c. numero 2.
Venivano concessi i termini di legge e la causa transitava a decisione.
SEGUE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RINVIO AD ATTI E DOCUMENTI
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
.oOo.
..ooOoo..
pagina 13 di 24 …oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla contumacia delle convenuta
Va dichiarata la contumacia della convenuta.
La citazione è regolare.
Una semplice verifica sui registri pubblici delle pec conferma che la notificazione è avvenuta alla pec della convenuta. E' assicurato il termine a comparire.
Va dunque dichiarata la contumacia della convenuta, come da punto 1
del dispositivo di questa sentenza. Dalla dichiarazione di contumacia discendono le conseguenze di legge (artt. 290 ss. c.p.c.).
Sulla fondatezza della domanda attorea.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui a seguire.
Sull'obbligazione di pagamento.
La clausola contenuta nell'atto notarile di vendita stabiliva espressamente che "le residue rate del mutuo sarebbero rimaste a carico esclusivo dell'acquirente"; formulazione che va interpretata nel senso che si obbligava a tenere indenne dall'obbligo CP_2 Pt_1
verso Unicredit, assumendosi l'onere integrale del rimborso,
pagina 14 di 24 comprensivo anche degli interessi. L'accollo, in assenza di liberatoria dell'istituto di credito, va qualificato come accollo non liberatorio, ex art. 1273 c.c., con effetti obbligatori tra le parti e diritto del contraente accollato (parte attrice) a ottenere il rimborso delle somme versate in luogo del terzo obbligato.
Sull'inadempimento.
La documentazione allegata dall'attrice e le risultanze peritali dimostrano che la convenuta non ha adempiuto a nessuna delle rate del mutuo, né ha rimborsato quanto corrisposto da in sua vece. Ne Pt_1
consegue l'inadempimento dell'obbligazione assunta con il rogito, da qualificarsi come parte del prezzo di compravendita, e dunque titolo idoneo a fondare la domanda di condanna.
Sulla contumacia della convenuta e sull'onere probatorio di
parte attrice.
La società convenuta ritualmente citata in giudizio, è CP_2
rimasta contumace, senza costituirsi nel corso del procedimento.
La sua contumacia, tuttavia, non comporta l'automatica ammissione dei fatti allegati dalla parte attrice, dovendo comunque il giudice procedere, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., a una valutazione pagina 15 di 24 dell'attendibilità e della sufficienza degli elementi istruttori acquisiti agli atti.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice hanno trovato riscontro documentale puntuale: a) nel contratto di compravendita con accollo del mutuo ipotecario;
b) nelle evidenze dei pagamenti effettuati in luogo della convenuta;
c) nonché nella consulenza tecnica d'ufficio, che ha ricostruito l'ammontare del debito assunto e non adempiuto dalla convenuta. Pertanto, pur in assenza di specifica difesa della convenuta, il giudizio si fonda sull'effettiva prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, non essendo ravvisabili nullità o irregolarità tali da incidere sulla validità del contraddittorio o sulla piena regolarità del processo.
Naturalmente, la parte convenuta avrebbe potuto provare fatti estintivi o impeditivi – ad esempio, di avere adempiuto, pagando essa il mutuo – ma tale prova non è stata fornita.
La domanda è dunque fondata.
Sull'oggetto della domanda e sull'ambito della condanna.
La domanda attorea risulta espressamente limitata al pagamento della somma di Euro 163.389,94, corrispondente agli importi effettivamente versati da sino alla data del 6 ottobre 2022. Tale importo è Pt_1
documentato, certo e liquido.
pagina 16 di 24 Quanto alle rate successive a tale data, l'attrice ne fa menzione esclusivamente ai fini cautelari, per giustificare l'entità del sequestro conservativo, ma non ne domanda la condanna in questa sede;
qui viene ribadito che vi sono anche rate a scadere ma non vi è domanda. Nella
memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. (che cristallizza la domanda) si legge infatti: “Per quanto deve ancora assolvere per ratei CP_2
successivi al 30 settembre 2022 […] è riservato e non pregiudicato l'esercizio di ogni azione, ragione, titolo, di qualsivoglia istituto, facoltà, direzione”. Ergo, l'atto di citazione chiede quanto già maturato e già
esigibile dalla società in favore dell'attrice, ovvero Euro CP_2
163.389,94, somma corrispondente agli esborsi già sostenuti al 6 ottobre
2022.
Le conclusioni di parte attrice sono molto lunghe ma, anche con una interpretazione non formalistica, limitano alla somma che precede la pretesa, come infine cristallizzata in prima memoria 183 c.p.c.. Oltre alla lettera delle conclusioni, vi è anche la circostanza che la parte attrice, in relazione ai ratei non menzionati (cioè, in relazione ai ratei futuri) ben avrebbe potuto invocare la norma di cui all'articolo 1186 c.c.. Tale istituto non è invocato;
nella sovrana scelta processuale della parte pagina 17 di 24 attrice, questa ha limitato la domanda alla somma, già pagata, di cui oltre al dispositivo.
Pertanto, la condanna della convenuta non potrà eccedere il limite di tale somma. Oltre interessi, come nelle successive sezioni di motivazione.
Sulla natura delle somme e sugli interessi moratori.
L'importo richiesto ha natura di debito commerciale sorto tra imprese in relazione a una compravendita immobiliare.
In quanto tale, è soggetto alla disciplina degli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, con decorrenza:
- dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'attrice, in luogo della parte convenuta, che non vi ha provveduto.
Deve ritenersi applicabile la normativa comunitaria (e dunque il d. lgs.
231 cit.). Infatti, deve ritenersi applicabile l'articolo 1, comma primo, d. lgs. 231 cit. Il titolo originario era sicuramente un contratto – pur con funzioni transattive (nel senso della “transazione”, come intesa nel diritto italiano) – rientrante nella nozione di corrispettivo per una transazione commerciale (qui “transazione” nel senso europeo, di contratto commerciale, come da definizione).
Non essendovi fatturazione ma un atto notarile, con scadenze precise, si applica allora l'articolo 4, comma primo, d. lgs. 231 cit.
pagina 18 di 24 Nel caso concreto qui ricorrente, l'obbligazione riguarda il pagamento dei ratei del mutuo accollato in un atto pubblico di compravendita, i quali avevano scadenze predeterminate e cadenza mensile, a partire dal
30 aprile 2015 ed erano a carico esclusivo dell'acquirente.
Si può concludere che non era necessaria la costituzione in mora in quanto: il debito consiste in rate mensili, con scadenze certe e regolari;
ciascuna rata doveva essere pagata al creditore – la banca – per effetto di obbligo contrattuale assunto verso la prestazione è Pt_1
di denaro, da eseguire alla scadenza al domicilio del creditore – che può
essere interpretato come la sede bancaria ove erano domiciliati i pagamenti, o comunque nel senso della c.d. “mora ex re” – non essendo la messa in mora, nemmeno per il diritto nazionale. A maggior ragione, per la norma europea (articolo 4, comma primo, cit.).
Conseguentemente, gli interessi moratori sono da intendersi con decorrenza automatica dalla scadenza di ciascuna rata non versata da ma pagata da CP_2 Pt_1
Sulla subordinata domanda di ripetizione.
La domanda attorea è proposta in via principale a titolo di corrispettivo non adempiuto e, in via subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito pagina 19 di 24 (art. 2033 c.c.), per l'ipotesi in cui si ritenesse che l'obbligazione in capo alla convenuta non costituisca parte del prezzo.
Tale domanda subordinata è assorbita.
Sulle spese.
Come ai punti 5) e 6) del dispositivo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., non sussistendo ragioni per una compensazione, neppure parziale,
tra le parti. La convenuta risulta integralmente soccombente sia in relazione alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio di merito, sia con riguardo alla misura cautelare di sequestro conservativo
ante causam, accolta e confermata nella sua legittimità anche alla luce della decisione sul merito.
Devono pertanto essere poste a carico di le spese del CP_2
presente giudizio ordinario di cognizione e del procedimento cautelare,
funzionalmente connesso alla causa di merito e fondato sul medesimo rapporto obbligatorio.
Rientrano altresì a carico della parte soccombente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separata ordinanza del primo ottobre 2024, nonché le spese per consulenza di parte,
pagina 20 di 24 regolarmente documentate, con riferimento alla C.T.P. della fase di merito.
Non spettano invece le spese di C.T.P. della fase cautelare;
infatti, esse rientrano nelle spese generali, trattandosi di attività non necessaria per quella fase;
cioè, una spesa che, pur liberamente, non può ricadere sulla parte convenuta. In quella sede cautelare, sarebbe stato sufficiente, con un conteggio aritmetico elementare, invocare semplicemente le somme pagate in luogo della convenuta (allora resistente).
Per il principio chiovendiano, chi ha ragione deve essere ristorato di tutte le spese che ha sostenuto, necessarie per la propria difesa e per ottenere dunque il proprio diritto. Nel caso di specie, si ritiene che tale spesa non fosse strettamente necessaria in quella fase (come, invece, era
necessaria la C.T.P. in fase di merito, essendo ivi in corso una complessa
C.T.U., rispetto alla quale la parte aveva diritto di difendersi anche tecnicamente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14963/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA LA CONTUMACIA di CP_2 pagina 21 di 24 2) ACCERTA E DICHIARA inadempiente CP_2
all'obbligo contrattuale di pagamento delle rate del mutuo ipotecario accollatosi con atto notarile del 20
marzo 2015, 58336/19790 di repertorio del notaio nei limiti della somma che segue. Per_1
3) AN a pagare in favore di CP_2 [...]
la somma complessiva di Parte_3
Euro 163.389,94. Con interessi di cui a decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, correnti (per ciascun pagamento effettuato dalla attrice) dalla data di scadenza della rata di mutuo (rata pagata dalla attrice in luogo della convenuta) fino alla notificazione della citazione;
così determinata la somma dovuta al momento della notificazione della citazione, sulla base degli interessi decorsi dalle varie rate;
con successiva applicazione su tale somma complessiva del medesimo tasso di interesse (ma a diverso titolo) ai sensi dell'articolo 1284, comma pagina 22 di 24 quarto, c.c., fino al saldo.
4) EFFETTI sul sequestro di questo titolo esecutivo, come per legge (686 c.p.c.).
5) AN altresì la parte al pagamento delle spese di lite e del procedimento cautelare ante causam; spese che si liquidano come segue: 5A. FASE
CAUTELARE: Euro 8.000,00 per compensi avvocato;
Euro 1.200,00 per spese generali;
Euro
406,50 per anticipazioni// 5B. FASE DI MERITO:
Euro 14.000,00 per compensi avvocato;
Euro
2.100,00 per spese generali;
Euro 786,00 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed IVA,
secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza, da applicare su compensi e spese generali.
6) AN infine la soccombente alla rifusione in favore di Parte_3
delle spese consulenziali (C.T.U. e C.T.P.),
[...]
pagina 23 di 24 spese che si liquidano in questa sede nella complessiva somma di Euro 4.850,00,78; nonché di ogni altra somma che la attrice fosse tenuta a pagare al signor consulente di ufficio (C.T.U.).
7) DICHIARA non dovuto rimborso di spese consulenziali per la fase cautelare.
8) SI HI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 25 ottobre 2025
Il giudice dott. AR D'AZ
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. AR D'AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14963/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FONTAINE PANCIATICHI ISABELLA e dell'avv. DE NICOLAIS RUGGIERO, ) CP_1 C.F._1 pagina 1 di 24 VIALE DELLE NAZIONI UNITE 11 75100 MATERA;
Parte_2
) VIA GRAMSCI 4, MATERA,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA RUBBIANI 2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. FONTAINE PANCIATICHI ISABELLA
ATTORE
COSTITUITA COME SOPRA contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 10 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
.oOo.
..ooOoo..
…oooOooo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATTO INTRODUTTIVO
pagina 2 di 24 In data 15 dicembre 2022 (data della citazione), la Parte_3
(nel prosieguo solo senza tipo sociale), citava
[...] Pt_1
la (nel prosieguo solo a comparire dinnanzi al CP_2 CP_2
Tribunale Civile di Bologna all'udienza dell'8 maggio 2023.
Parte attrice ricostruiva i fatti adducendo che:
- Nella data del 20 marzo 2015, la società vendeva alla Pt_1
società quattro appartamenti siti in Conselice (RA), via CP_2
Guglielma n. 7, ciascuno con annessa cantina e posto auto, per un corrispettivo complessivo di Euro 623.700,00 (iva inclusa). In
pratica, ciascuno degli appartamenti veniva venduto per Euro
155.925,00 (iva inclusa).
- Quanto al pagamento, le parti in causa stipulavano così: alla stipula dell'atto, corrispondeva Euro 304.558,79; la CP_2
somma di Euro 253.255,72 sarebbe invece stata soddisfatta tramite accollo del debito residuo del mutuo ipotecario contratto da con Banca Unicredit s.p.a. Così Pt_1
letteralmente la citazione alla pagina 5: - - - “Con il medesimo
rogito per notaio Dott. le parti hanno attestato Persona_1
che la somma di euro 304.558,79 iva inclusa - da imputare quanto ad
euro 92.982,91 all'appartamento e pertinenziale posto auto di cui ai
pagina 3 di 24 subb. 43 e 63, quanto ad euro 92.982,91 all'appartamento e
pertinenziale posto auto di cui ai subb. 44 e 64, quanto ad euro
92.239,23 all'appartamento e pertinenziale posto auto di cui ai subb.
50 e 70 e quanto ad euro 26.353,74 all'appartamento e pertinenziale
posto auto di cui ai subb. 51 e 71, è stata corrisposta alla
[...]
odierna ricorrente). (…) Con Parte_3
riferimento alla somma di euro 253.255,72 quale parte del prezzo
complessivo sopra convenuto, da imputare quanto ad euro 62.942,09
all'appartamento e pertinenziale posto auto di cui ai subb. 43 e 63,
quanto ad euro 62.942,09 all'appartamento e pertinenziale posto auto
di cui ai subb. 44 e 64, quanto ad euro 63.685,77 all'appartamento e
pertinenziale posto auto di cui ai subb. 50 e 70 e quanto ad euro
63.685,77 all'appartamentoe pertinenziale posto auto di cui ai subb.
51 e 71 le parti hanno pattuito che la medesima (euro
253.255,72) sarebbe stata pagata dalla società CP_2
alla società mediante Parte_3
accollo, da parte della della residua sorte di CP_2
quota capitale del mutuo garantito dalle singole quote di
ipoteca” - - - -
pagina 4 di 24 - La venditrice attestava, nell'atto di vendita, di aver pagato tutte le rate del mutuo fino a quella scadente il 31 gennaio 2015;
restando a carico esclusivo dell'acquirente il pagamento delle rate successive, a partire dalla scadenza del 30 aprile 2015 sino all'estinzione del mutuo.
- In violazione dell'accordo, non onorava il pagamento dei CP_2
ratei successivi. Contedil quindi, onde evitare inadempimenti verso la banca mutuante (l'accollo non era liberatorio) e la conseguente escussione delle garanzie ipotecarie, provvedeva personalmente al pagamento delle rate: tra il 30 aprile 2015 e il 6 ottobre 2022 versava a Unicredit Euro 163.389,94, di cui Euro
104.788,88 a titolo di sorte capitale ed Euro 58.601,06 a titolo di interessi e spese accessorie, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente.
- Parte attrice rilevava altresì che vi erano ratei prossimi e dovuti sino ad estinzione dello stesso mutuo accollatosi da per CP_2
un totale di Euro 180.635,78 di cui Euro 148.466,84 per sorte capitale ed Euro 32.168,94 per spese ed interessi previsti a favore della Banca.
pagina 5 di 24 - In data 29 settembre 2022, il legale rappresentante della società
trasmetteva una e-mail a CP_2 Testimone_1 Pt_1
chiedendo il valore residuo del mutuo relativo agli immobili acquistati, manifestando l'intenzione di procedere alla rivendita degli stessi già il giorno successivo, segno dell'imminente disposizione del patrimonio immobiliare.
- In data 6 ottobre 2022, alla luce dell'inadempimento protratto,
dell'assenza di rimborsi e del rischio di dispersione del patrimonio della convenuta, depositava ricorso per sequestro Pt_1
conservativo ex art. 671 c.p.c.;
- Il procedimento cautelare veniva iscritto al n. R.G. 11239/2022 e assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bologna.
- Con decreto inaudita altera parte del 12 ottobre 2022, il Tribunale
disponeva il sequestro conservativo su beni mobili, immobili,
crediti e somme della convenuta fino a Euro 110.000,00; lo stesso veniva trascritto il 14 ottobre 2022 presso i registri immobiliari.
- Con ordinanza del 28 ottobre 2022, il Tribunale confermava la misura cautelare, rilevando la sussistenza sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
In diritto, parte attrice sosteneva:
pagina 6 di 24 - di essere creditrice dell'importo di Euro 163.389,94, già versato a
Unicredit per rate del mutuo accollato a costituente CP_2
prezzo differito della vendita ex rogito del 20 marzo 2015;
- che la natura dell'accollo stipulato da era da intendersi CP_2
cumulativo, non liberatorio, comportando un obbligo diretto dell'acquirente a favore del venditore, ai sensi dell'art. 1273 c.c., anche senza liberatoria della banca;
- che l'obbligo assunto comprendeva l'intero importo dei ratei del mutuo, comprensivi di sorte capitale, interessi e spese, secondo quanto previsto dai piani di ammortamento prodotti ed in forza della formula contrattuale: “restava a carico esclusivo dell'acquirente il pagamento delle residue rate”.
- parte attrice proseguiva, affermando che l'omesso pagamento da parte di configurasse inadempimento contrattuale CP_2
dell'obbligazione assunta a titolo di corrispettivo del contratto di compravendita, avente ad oggetto il pagamento di una quota parte determinata del mutuo.
- parte attrice fondava le proprie pretese su un corposo impianto documentale comprendente tra l'altro: a) l'atto notarile di compravendita;
b) la documentazione bancaria quale quietanze,
pagina 7 di 24 estratti conto, attestazioni Unicredit;
c) la relazione del Dott. sul calcolo delle somme già pagate e di quelle ancora da Pt_2
pagare; d) la dichiarazione sostitutiva del responsabile amministrativo ex art. 47 D.P.R. 445/2000.
- sulla tutela cautelare, parte attrice adduceva la sussistenza del
fumus boni iuris in base al contratto di vendita, dell'accollo espresso e alla prova documentale dei versamenti eseguiti, che dimostravano il nesso eziologico diretto tra l'inadempimento della convenuta e il pregiudizio subito;
pure il pericolo nel ritardo era emergente dalla volontà espressa da di rivendere gli CP_2
immobili oggetto dell'accollo, nonché dalla modesta consistenza patrimoniale della convenuta, documentata dalla visura camerale e dai dati di bilancio.
Per le ragioni esposte, parte attrice domandava:
1) di accertare l'inadempimento della società agli CP_2
obblighi assunti con l'atto notarile del 20 marzo 2015, in particolare all'obbligo di pagare — tramite accollo — i ratei del mutuo ipotecario residuo a partire dalla rata del 30 aprile 2015 sino al 6 ottobre 2022;
pagina 8 di 24 2) di condannare la convenuta al pagamento in favore di
[...]
per la somma di Euro 163.389,94; Parte_3
3) di condannarla a pagare gli interessi di mora sulla suddetta somma, dal maturato al soddisfatto, ai sensi del d.lgs. 231/2002,
del d.lgs. 192/2012 e dell'art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di transazione tra imprese;
4) l'eventuale riconoscimento in via subordinata, per l'ipotesi in cui il giudice non qualificasse la pretesa come parte del prezzo di compravendita, del diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per le somme corrisposte in luogo e per conto della convenuta, inadempiente all'obbligazione accollata;
5) la vittoria delle spese di lite del giudizio di merito nonché di quelle del cautelare Rg. n. 11239/2022.
SEGUE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SUCCESSIVA SCANSIONE PROCEDIMENTALE
All'udienza del 2 gennaio 2023, il giudice AR D'AZ, visto l'art. 168
bis, comma 5, c.p.c., differiva la prima udienza al giorno 11 maggio 2023 per ivi tenersi libero interrogatorio e tentativo di conciliazione,
disponendo che le parti fossero personalmente presenti.
pagina 9 di 24 Il giudice D'AZ veniva nel frattempo trasferito ad altra sezione del
Tribunale e la causa veniva gestita dal giudice onorario Dott.ssa RE
CA.
L'udienza del 11 maggio 2023, si teneva dunque innanzi al g.o. Dott.ssa
RE CA.
Per parte convenuta nessuno compariva. Sentito liberamente il Sig.
, socio accomandante e direttore tecnico della la Parte_4 Pt_1
g.o. concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (allora vigente) e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 5 ottobre 2023, dinnanzi alla Dott.ssa CA, l'avvocato
LA AI, per parte attrice, si riportava all'atto di citazione ed alle memorie, insistendo per l'ammissione delle prove ivi dedotte e per la c.t.u. contabile richiesta in atti.
Il g.o. si riservava.
In data 7 novembre 2023, la riserva veniva sciolta ed era disposta c.t.u. contabile, veniva nominata la Dott.ssa e si Persona_2
formulavano i seguenti quesiti:
1. quali erano stati i pagamenti effettuati da a favore di Pt_1
Unicredit dal 30 aprile 2015 al 6 ottobre 2022, distinguendo il capitale dagli interessi;
pagina 10 di 24 2. la stima degli interessi successivi al 6 ottobre 2022 distinguendo quelli a tasso legale da quelli moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
All'udienza del 22 febbraio 2024, la c.t.u. accettava l'incarico e si disponeva che le operazioni peritali avessero inizio al giorno 11 aprile
2024. Il g.o. poneva alla c.t.u. il quesito di cui all'ordinanza del 7
novembre 2023, ritenute in esso comprese le precisazioni richieste da parte attrice nell'appena richiamata udienza.
Parte attrice si riservava di nominare un consulente tecnico entro l'inizio delle operazioni peritali.
Nel frattempo, veniva nominato presidente della II sezione civile lo stesso AR D'AZ, che dunque rientrava nella II sezione civile. In quella funzione, al fine di abbreviare i tempi di definizione dei processi
(c.d. Disposition Time) assegnava a sé i processi di più risalente iscrizione, di tutti i ruoli dei vari giudici togati ed onorari;
fra i quali il presente processo, essendo nel frattempo andata a riposo la giudice onoraria CA.
Il procedimento veniva dunque riassegnato al giudice D'AZ.
Con ordinanza del 1 ottobre 2024, il giudice AR D'AZ, esaminata la relazione peritale depositata in data 24 luglio 2024 e letta la richiesta di pagina 11 di 24 liquidazione della c.t.u., la liquidava per un totale di Euro 4.000,00 ponendo il pagamento a carico di entrambe le parti in via solidale.
All'udienza del 17 ottobre 2024, visto l'art. 181/309 c.p.c., il giudice
D'AZ rinviava, essendosi verificata diserzione della udienza.
All'udienza del 31 ottobre 2024, l'Avv. AI per parte attrice si riportava alle controdeduzioni del proprio c.t.p.. Tale l'estratto del verbale:
<< …
L'avvocato FONTAINE si riporta alle controdeduzioni del proprio c.t.p.,
nelle quali si indica di maggiore pertinenza il calcolo degli interessi dovuti
contabilizzati dal c.t.u. in euro 90.147,47 e si fa salva la ipotesi di accollo di
sorte capitale ed interessi.
Il doppio bilancio curato dal c.t.u. consente comunque la opzione decisoria,
che spetta in diritto al Tribunale.
Il giudizio verte su temi tecnici ed è prettamente documentale con una ricca
produzione di documenti ed anche atto pubblico;
tuttavia, non si rinunciano
le istanze istruttorie, anche nel caso di invio a decisione.
Il giudice;
dato atto;
pagina 12 di 24 RINVIA al giorno 10 aprile 2025 ore 08.45, per precisare le
conclusioni.
…>>>
All'udienza del 10 aprile 2025, i difensori di parte attrice precisavano le proprie conclusioni come in citazione e poi rinnovate in memoria 183 n. 1
c.p.c., sollecitando la condanna alle spese anche del giudizio cautelare.
Si riportavano al verbale del 31 ottobre 2024 per le controdeduzioni del proprio c.t.p. ed in ogni caso insistevano per le istanze istruttorie di cui alla memoria 183 c.p.c. numero 2.
Venivano concessi i termini di legge e la causa transitava a decisione.
SEGUE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RINVIO AD ATTI E DOCUMENTI
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
.oOo.
..ooOoo..
pagina 13 di 24 …oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla contumacia delle convenuta
Va dichiarata la contumacia della convenuta.
La citazione è regolare.
Una semplice verifica sui registri pubblici delle pec conferma che la notificazione è avvenuta alla pec della convenuta. E' assicurato il termine a comparire.
Va dunque dichiarata la contumacia della convenuta, come da punto 1
del dispositivo di questa sentenza. Dalla dichiarazione di contumacia discendono le conseguenze di legge (artt. 290 ss. c.p.c.).
Sulla fondatezza della domanda attorea.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui a seguire.
Sull'obbligazione di pagamento.
La clausola contenuta nell'atto notarile di vendita stabiliva espressamente che "le residue rate del mutuo sarebbero rimaste a carico esclusivo dell'acquirente"; formulazione che va interpretata nel senso che si obbligava a tenere indenne dall'obbligo CP_2 Pt_1
verso Unicredit, assumendosi l'onere integrale del rimborso,
pagina 14 di 24 comprensivo anche degli interessi. L'accollo, in assenza di liberatoria dell'istituto di credito, va qualificato come accollo non liberatorio, ex art. 1273 c.c., con effetti obbligatori tra le parti e diritto del contraente accollato (parte attrice) a ottenere il rimborso delle somme versate in luogo del terzo obbligato.
Sull'inadempimento.
La documentazione allegata dall'attrice e le risultanze peritali dimostrano che la convenuta non ha adempiuto a nessuna delle rate del mutuo, né ha rimborsato quanto corrisposto da in sua vece. Ne Pt_1
consegue l'inadempimento dell'obbligazione assunta con il rogito, da qualificarsi come parte del prezzo di compravendita, e dunque titolo idoneo a fondare la domanda di condanna.
Sulla contumacia della convenuta e sull'onere probatorio di
parte attrice.
La società convenuta ritualmente citata in giudizio, è CP_2
rimasta contumace, senza costituirsi nel corso del procedimento.
La sua contumacia, tuttavia, non comporta l'automatica ammissione dei fatti allegati dalla parte attrice, dovendo comunque il giudice procedere, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., a una valutazione pagina 15 di 24 dell'attendibilità e della sufficienza degli elementi istruttori acquisiti agli atti.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice hanno trovato riscontro documentale puntuale: a) nel contratto di compravendita con accollo del mutuo ipotecario;
b) nelle evidenze dei pagamenti effettuati in luogo della convenuta;
c) nonché nella consulenza tecnica d'ufficio, che ha ricostruito l'ammontare del debito assunto e non adempiuto dalla convenuta. Pertanto, pur in assenza di specifica difesa della convenuta, il giudizio si fonda sull'effettiva prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, non essendo ravvisabili nullità o irregolarità tali da incidere sulla validità del contraddittorio o sulla piena regolarità del processo.
Naturalmente, la parte convenuta avrebbe potuto provare fatti estintivi o impeditivi – ad esempio, di avere adempiuto, pagando essa il mutuo – ma tale prova non è stata fornita.
La domanda è dunque fondata.
Sull'oggetto della domanda e sull'ambito della condanna.
La domanda attorea risulta espressamente limitata al pagamento della somma di Euro 163.389,94, corrispondente agli importi effettivamente versati da sino alla data del 6 ottobre 2022. Tale importo è Pt_1
documentato, certo e liquido.
pagina 16 di 24 Quanto alle rate successive a tale data, l'attrice ne fa menzione esclusivamente ai fini cautelari, per giustificare l'entità del sequestro conservativo, ma non ne domanda la condanna in questa sede;
qui viene ribadito che vi sono anche rate a scadere ma non vi è domanda. Nella
memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. (che cristallizza la domanda) si legge infatti: “Per quanto deve ancora assolvere per ratei CP_2
successivi al 30 settembre 2022 […] è riservato e non pregiudicato l'esercizio di ogni azione, ragione, titolo, di qualsivoglia istituto, facoltà, direzione”. Ergo, l'atto di citazione chiede quanto già maturato e già
esigibile dalla società in favore dell'attrice, ovvero Euro CP_2
163.389,94, somma corrispondente agli esborsi già sostenuti al 6 ottobre
2022.
Le conclusioni di parte attrice sono molto lunghe ma, anche con una interpretazione non formalistica, limitano alla somma che precede la pretesa, come infine cristallizzata in prima memoria 183 c.p.c.. Oltre alla lettera delle conclusioni, vi è anche la circostanza che la parte attrice, in relazione ai ratei non menzionati (cioè, in relazione ai ratei futuri) ben avrebbe potuto invocare la norma di cui all'articolo 1186 c.c.. Tale istituto non è invocato;
nella sovrana scelta processuale della parte pagina 17 di 24 attrice, questa ha limitato la domanda alla somma, già pagata, di cui oltre al dispositivo.
Pertanto, la condanna della convenuta non potrà eccedere il limite di tale somma. Oltre interessi, come nelle successive sezioni di motivazione.
Sulla natura delle somme e sugli interessi moratori.
L'importo richiesto ha natura di debito commerciale sorto tra imprese in relazione a una compravendita immobiliare.
In quanto tale, è soggetto alla disciplina degli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, con decorrenza:
- dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'attrice, in luogo della parte convenuta, che non vi ha provveduto.
Deve ritenersi applicabile la normativa comunitaria (e dunque il d. lgs.
231 cit.). Infatti, deve ritenersi applicabile l'articolo 1, comma primo, d. lgs. 231 cit. Il titolo originario era sicuramente un contratto – pur con funzioni transattive (nel senso della “transazione”, come intesa nel diritto italiano) – rientrante nella nozione di corrispettivo per una transazione commerciale (qui “transazione” nel senso europeo, di contratto commerciale, come da definizione).
Non essendovi fatturazione ma un atto notarile, con scadenze precise, si applica allora l'articolo 4, comma primo, d. lgs. 231 cit.
pagina 18 di 24 Nel caso concreto qui ricorrente, l'obbligazione riguarda il pagamento dei ratei del mutuo accollato in un atto pubblico di compravendita, i quali avevano scadenze predeterminate e cadenza mensile, a partire dal
30 aprile 2015 ed erano a carico esclusivo dell'acquirente.
Si può concludere che non era necessaria la costituzione in mora in quanto: il debito consiste in rate mensili, con scadenze certe e regolari;
ciascuna rata doveva essere pagata al creditore – la banca – per effetto di obbligo contrattuale assunto verso la prestazione è Pt_1
di denaro, da eseguire alla scadenza al domicilio del creditore – che può
essere interpretato come la sede bancaria ove erano domiciliati i pagamenti, o comunque nel senso della c.d. “mora ex re” – non essendo la messa in mora, nemmeno per il diritto nazionale. A maggior ragione, per la norma europea (articolo 4, comma primo, cit.).
Conseguentemente, gli interessi moratori sono da intendersi con decorrenza automatica dalla scadenza di ciascuna rata non versata da ma pagata da CP_2 Pt_1
Sulla subordinata domanda di ripetizione.
La domanda attorea è proposta in via principale a titolo di corrispettivo non adempiuto e, in via subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito pagina 19 di 24 (art. 2033 c.c.), per l'ipotesi in cui si ritenesse che l'obbligazione in capo alla convenuta non costituisca parte del prezzo.
Tale domanda subordinata è assorbita.
Sulle spese.
Come ai punti 5) e 6) del dispositivo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., non sussistendo ragioni per una compensazione, neppure parziale,
tra le parti. La convenuta risulta integralmente soccombente sia in relazione alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio di merito, sia con riguardo alla misura cautelare di sequestro conservativo
ante causam, accolta e confermata nella sua legittimità anche alla luce della decisione sul merito.
Devono pertanto essere poste a carico di le spese del CP_2
presente giudizio ordinario di cognizione e del procedimento cautelare,
funzionalmente connesso alla causa di merito e fondato sul medesimo rapporto obbligatorio.
Rientrano altresì a carico della parte soccombente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separata ordinanza del primo ottobre 2024, nonché le spese per consulenza di parte,
pagina 20 di 24 regolarmente documentate, con riferimento alla C.T.P. della fase di merito.
Non spettano invece le spese di C.T.P. della fase cautelare;
infatti, esse rientrano nelle spese generali, trattandosi di attività non necessaria per quella fase;
cioè, una spesa che, pur liberamente, non può ricadere sulla parte convenuta. In quella sede cautelare, sarebbe stato sufficiente, con un conteggio aritmetico elementare, invocare semplicemente le somme pagate in luogo della convenuta (allora resistente).
Per il principio chiovendiano, chi ha ragione deve essere ristorato di tutte le spese che ha sostenuto, necessarie per la propria difesa e per ottenere dunque il proprio diritto. Nel caso di specie, si ritiene che tale spesa non fosse strettamente necessaria in quella fase (come, invece, era
necessaria la C.T.P. in fase di merito, essendo ivi in corso una complessa
C.T.U., rispetto alla quale la parte aveva diritto di difendersi anche tecnicamente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14963/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA LA CONTUMACIA di CP_2 pagina 21 di 24 2) ACCERTA E DICHIARA inadempiente CP_2
all'obbligo contrattuale di pagamento delle rate del mutuo ipotecario accollatosi con atto notarile del 20
marzo 2015, 58336/19790 di repertorio del notaio nei limiti della somma che segue. Per_1
3) AN a pagare in favore di CP_2 [...]
la somma complessiva di Parte_3
Euro 163.389,94. Con interessi di cui a decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, correnti (per ciascun pagamento effettuato dalla attrice) dalla data di scadenza della rata di mutuo (rata pagata dalla attrice in luogo della convenuta) fino alla notificazione della citazione;
così determinata la somma dovuta al momento della notificazione della citazione, sulla base degli interessi decorsi dalle varie rate;
con successiva applicazione su tale somma complessiva del medesimo tasso di interesse (ma a diverso titolo) ai sensi dell'articolo 1284, comma pagina 22 di 24 quarto, c.c., fino al saldo.
4) EFFETTI sul sequestro di questo titolo esecutivo, come per legge (686 c.p.c.).
5) AN altresì la parte al pagamento delle spese di lite e del procedimento cautelare ante causam; spese che si liquidano come segue: 5A. FASE
CAUTELARE: Euro 8.000,00 per compensi avvocato;
Euro 1.200,00 per spese generali;
Euro
406,50 per anticipazioni// 5B. FASE DI MERITO:
Euro 14.000,00 per compensi avvocato;
Euro
2.100,00 per spese generali;
Euro 786,00 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed IVA,
secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza, da applicare su compensi e spese generali.
6) AN infine la soccombente alla rifusione in favore di Parte_3
delle spese consulenziali (C.T.U. e C.T.P.),
[...]
pagina 23 di 24 spese che si liquidano in questa sede nella complessiva somma di Euro 4.850,00,78; nonché di ogni altra somma che la attrice fosse tenuta a pagare al signor consulente di ufficio (C.T.U.).
7) DICHIARA non dovuto rimborso di spese consulenziali per la fase cautelare.
8) SI HI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 25 ottobre 2025
Il giudice dott. AR D'AZ
pagina 24 di 24