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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12542/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...](C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Tamara CASACCI e C.F._1
AN AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Lugo (RA), Corso Matteotti, n. 3, e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. AN MASCHERINI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Casalfiumanese (BO), via G. Di Vittorio, n. 2, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente l'11 settembre 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 4 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nata, il 12 luglio 2018, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della figlia. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 12 e il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la figlia in via prevalente presso la madre a Mordano (BO), via Fondo Maralda, n. 18, presso cui manterrà la residenza anagrafica;
3) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé la minore:
- il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da ginnastica artistica/scuola sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola dalla madre;
- nelle festività natalizie una settimana;
- nelle vacanze pasquali tre giorni;
pagina 2 di 4 - in estate quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto compatibilmente con gli impegni della minore;
4) prende atto che i genitori hanno concordato che:
- il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé la minore in ogni altra occasione e sempre nel rispetto degli impegni della stessa, in ossequio al diritto di quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali la minore potrà restare previa comunicazione all'altro genitore;
- i suddetti tempi e periodi di visita potranno essere variati previo preventivo accordo del padre e della madre, compatibilmente con i loro impegni di lavoro e con le esigenze e impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1
- in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi, paritariamente, provvederanno alla cura ed all'educazione della figlia, occupandosi anche dell'andamento scolastico, dei corsi sportivi e della salute fisica e mentale della stessa, per uno sviluppo armonico e consono alle regole sociali;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda alla Pt_2 signora , entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente alla stessa Pt_1 intestato, quale contributo per il mantenimento ordinario di e fino Per_1 all'indipendenza economica della stessa, la somma di 450,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e debitamente documentate, previa esibizione di idonea ricevuta fiscale, entro 20 giorni dalla comunicazione e fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 che le parti hanno dato atto di averne ricevuta copia;
7) prende atto che i genitori si impegnano a concordare gli interventi e le cure sanitarie non necessarie alla salute e allo sviluppo psicofisico di che producano costi Per_1 superiori ad 300,00 euro. Quanto sopra previa eventuale compensazione tra i genitori ed a semplice esibizione di idonea documentazione;
8) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dalle parti in ragione del 50 % dalla signora;
Pt_1
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
- gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio di a fini esclusivamente turistici;
Per_1
pagina 3 di 4 10) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 5 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...](C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Tamara CASACCI e C.F._1
AN AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Lugo (RA), Corso Matteotti, n. 3, e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. AN MASCHERINI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Casalfiumanese (BO), via G. Di Vittorio, n. 2, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente l'11 settembre 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 4 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nata, il 12 luglio 2018, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della figlia. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 12 e il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la figlia in via prevalente presso la madre a Mordano (BO), via Fondo Maralda, n. 18, presso cui manterrà la residenza anagrafica;
3) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé la minore:
- il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da ginnastica artistica/scuola sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola dalla madre;
- nelle festività natalizie una settimana;
- nelle vacanze pasquali tre giorni;
pagina 2 di 4 - in estate quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto compatibilmente con gli impegni della minore;
4) prende atto che i genitori hanno concordato che:
- il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé la minore in ogni altra occasione e sempre nel rispetto degli impegni della stessa, in ossequio al diritto di quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali la minore potrà restare previa comunicazione all'altro genitore;
- i suddetti tempi e periodi di visita potranno essere variati previo preventivo accordo del padre e della madre, compatibilmente con i loro impegni di lavoro e con le esigenze e impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1
- in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi, paritariamente, provvederanno alla cura ed all'educazione della figlia, occupandosi anche dell'andamento scolastico, dei corsi sportivi e della salute fisica e mentale della stessa, per uno sviluppo armonico e consono alle regole sociali;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda alla Pt_2 signora , entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente alla stessa Pt_1 intestato, quale contributo per il mantenimento ordinario di e fino Per_1 all'indipendenza economica della stessa, la somma di 450,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e debitamente documentate, previa esibizione di idonea ricevuta fiscale, entro 20 giorni dalla comunicazione e fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 che le parti hanno dato atto di averne ricevuta copia;
7) prende atto che i genitori si impegnano a concordare gli interventi e le cure sanitarie non necessarie alla salute e allo sviluppo psicofisico di che producano costi Per_1 superiori ad 300,00 euro. Quanto sopra previa eventuale compensazione tra i genitori ed a semplice esibizione di idonea documentazione;
8) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dalle parti in ragione del 50 % dalla signora;
Pt_1
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
- gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio di a fini esclusivamente turistici;
Per_1
pagina 3 di 4 10) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 5 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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