Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 373
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento avviso di liquidazione per errata determinazione imposta di registro

    La Corte di secondo grado ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contratto di mantenimento debba essere assimilato a un contratto permutativo e che la base imponibile debba essere determinata dal valore più oneroso tra il bene ceduto e la prestazione assunta. Ha altresì escluso l'applicabilità del regime del 'prezzo-valore' e ha confermato la responsabilità solidale del notaio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 21 e 43 D.P.R. 131/1986 e erronea interpretazione Risoluzione 113/E/2017

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che la sentenza di primo grado non abbia correttamente applicato i principi che regolano la determinazione della base imponibile per gli atti contenenti obbligazioni di fare in corrispettivo di una cessione immobiliare. Ha chiarito che il contratto di mantenimento rientra nell'ambito dei contratti sinallagmatici e permutativi e che l'interpretazione del primo giudice relativa al regime del 'prezzo-valore' non è corretta. Ha inoltre affermato che l'Agenzia delle Entrate non ha riqualificato l'atto ma ha applicato la norma tributaria che impone di individuare la disposizione fiscalmente più onerosa. Infine, ha confermato la responsabilità solidale del notaio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 373
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 373
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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