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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1070/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23034024754 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5737/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 , di professione Notaio in Napoli, ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di liquidazione n. 1766 1T 2023, codice atto n. 23034024754, comunicato a mezzo PEC il 16 marzo 2023, avente ad oggetto il recupero della maggiore imposta di registro dovuta in ragione dell'insufficienza emersa in fase di autoliquidazione, per una somma complessiva di € 14.050,00 (di cui € 45,00 per imposta di bollo,
€ 15.000,00 per imposta di registro dell'atto, meno l'importo di € 1.000,00 autoliquidato a titolo di imposta di registro) in relazione all'atto del 16 gennaio 2023 rep. n. 39017/25442, registrato in via telematica il 18 gennaio 3023 al n. 1766 serie 1T presso l'Ufficio TE8 – DPNA1 AAPP Succ. Rimb. Iva Napoli.
Con sentenza 11996/14/2024, depositata in data 26 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, compensando le spese del giudizio, salvo il contributo unificato che dovrà essere rimborsato dall'Agenzia delle Entrate.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 43 D.P.R. 131/1986, nonché erronea interpretazione della Risoluzione 113/E/2017, sostenendo che il contratto di mantenimento dovesse essere assimilato ad un contratto permutativo, con base imponibile determinata dal valore più oneroso tra il bene ceduto e la prestazione assunta.
Si costituiva in giudizio il Notaio Resistente_1, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, rilevando, tra l'altro, che l'Ufficio non aveva censurato il secondo autonomo capo della sentenza di primo grado — relativo alla natura complementare dell'imposta e alla conseguente esclusione della responsabilità solidale del notaio — con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento
La sentenza di primo grado non ha correttamente applicato i principi che regolano la determinazione della base imponibile per gli atti contenenti obbligazioni di fare in corrispettivo di una cessione immobiliare. L'art. 43, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, per tali contratti, la base imponibile è costituita dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del medesimo testo unico. Ne consegue che il contratto di mantenimento – pur qualificandosi come contratto atipico a prestazioni corrispettive – rientra nell'ambito dei contratti di natura sinallagmatica e permutativa, in cui il facere (prestazione di assistenza e mantenimento) rappresenta il corrispettivo del dare (trasferimento immobiliare). L'interpretazione accolta dal primo giudice, secondo cui anche tali contratti sarebbero soggetti al regime del “prezzo-valore”, non trova riscontro nel dato normativo né nella prassi amministrativa. La Risoluzione 113/E/2017, richiamata a sostegno della decisione di primo grado, non esclude l'applicazione dell'art. 43, lett. c), D.P.R. 131/1986, ma anzi conferma che il valore della controprestazione deve essere dichiarato in via presuntiva dalle parti e costituisce la base imponibile dell'imposta proporzionale di registro al 3%. Il “prezzo-valore”, disciplinato dall'art. 1, comma 497,
L. 266/2005, è applicabile solo ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa o professione. Tale disciplina non si estende ai contratti misti o complessi, come quello di mantenimento, nei quali la prestazione corrispettiva non è un prezzo ma un facere di valore indeterminabile e incerto. Non è condivisibile, altresì, l'assunto del primo giudice circa l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per pretesa
“riqualificazione” dell'atto. L'Agenzia delle Entrate non ha proceduto ad un accertamento extratestuale, ma ha semplicemente applicato la norma tributaria che impone, ai fini del registro, di individuare la disposizione fiscalmente più onerosa contenuta nell'atto (art. 21, comma 2, T.U.R.). Pertanto, il controllo operato rientra nell'ambito del potere di verifica della regolarità dell'autoliquidazione, non avendo richiesto accertamenti esterni o valutazioni fattuali.
In virtù dell'art. 57, comma 1, D.P.R. 131/1986, il notaio rogante è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta principale. Poiché la maggiore imposta liquidata ha natura principale – derivando dall'erronea autoliquidazione del contribuente – la responsabilità solidale del Notaio deve essere confermata.
CONCLUSIONI
L'appello è fondato e deve essere accolto in ogni sua parte.
Stante la reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio ricorre la condizione per poter compensare le competenze per entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso. spesee competenze dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1070/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23034024754 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5737/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 , di professione Notaio in Napoli, ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di liquidazione n. 1766 1T 2023, codice atto n. 23034024754, comunicato a mezzo PEC il 16 marzo 2023, avente ad oggetto il recupero della maggiore imposta di registro dovuta in ragione dell'insufficienza emersa in fase di autoliquidazione, per una somma complessiva di € 14.050,00 (di cui € 45,00 per imposta di bollo,
€ 15.000,00 per imposta di registro dell'atto, meno l'importo di € 1.000,00 autoliquidato a titolo di imposta di registro) in relazione all'atto del 16 gennaio 2023 rep. n. 39017/25442, registrato in via telematica il 18 gennaio 3023 al n. 1766 serie 1T presso l'Ufficio TE8 – DPNA1 AAPP Succ. Rimb. Iva Napoli.
Con sentenza 11996/14/2024, depositata in data 26 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, compensando le spese del giudizio, salvo il contributo unificato che dovrà essere rimborsato dall'Agenzia delle Entrate.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 43 D.P.R. 131/1986, nonché erronea interpretazione della Risoluzione 113/E/2017, sostenendo che il contratto di mantenimento dovesse essere assimilato ad un contratto permutativo, con base imponibile determinata dal valore più oneroso tra il bene ceduto e la prestazione assunta.
Si costituiva in giudizio il Notaio Resistente_1, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, rilevando, tra l'altro, che l'Ufficio non aveva censurato il secondo autonomo capo della sentenza di primo grado — relativo alla natura complementare dell'imposta e alla conseguente esclusione della responsabilità solidale del notaio — con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento
La sentenza di primo grado non ha correttamente applicato i principi che regolano la determinazione della base imponibile per gli atti contenenti obbligazioni di fare in corrispettivo di una cessione immobiliare. L'art. 43, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, per tali contratti, la base imponibile è costituita dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del medesimo testo unico. Ne consegue che il contratto di mantenimento – pur qualificandosi come contratto atipico a prestazioni corrispettive – rientra nell'ambito dei contratti di natura sinallagmatica e permutativa, in cui il facere (prestazione di assistenza e mantenimento) rappresenta il corrispettivo del dare (trasferimento immobiliare). L'interpretazione accolta dal primo giudice, secondo cui anche tali contratti sarebbero soggetti al regime del “prezzo-valore”, non trova riscontro nel dato normativo né nella prassi amministrativa. La Risoluzione 113/E/2017, richiamata a sostegno della decisione di primo grado, non esclude l'applicazione dell'art. 43, lett. c), D.P.R. 131/1986, ma anzi conferma che il valore della controprestazione deve essere dichiarato in via presuntiva dalle parti e costituisce la base imponibile dell'imposta proporzionale di registro al 3%. Il “prezzo-valore”, disciplinato dall'art. 1, comma 497,
L. 266/2005, è applicabile solo ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa o professione. Tale disciplina non si estende ai contratti misti o complessi, come quello di mantenimento, nei quali la prestazione corrispettiva non è un prezzo ma un facere di valore indeterminabile e incerto. Non è condivisibile, altresì, l'assunto del primo giudice circa l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per pretesa
“riqualificazione” dell'atto. L'Agenzia delle Entrate non ha proceduto ad un accertamento extratestuale, ma ha semplicemente applicato la norma tributaria che impone, ai fini del registro, di individuare la disposizione fiscalmente più onerosa contenuta nell'atto (art. 21, comma 2, T.U.R.). Pertanto, il controllo operato rientra nell'ambito del potere di verifica della regolarità dell'autoliquidazione, non avendo richiesto accertamenti esterni o valutazioni fattuali.
In virtù dell'art. 57, comma 1, D.P.R. 131/1986, il notaio rogante è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta principale. Poiché la maggiore imposta liquidata ha natura principale – derivando dall'erronea autoliquidazione del contribuente – la responsabilità solidale del Notaio deve essere confermata.
CONCLUSIONI
L'appello è fondato e deve essere accolto in ogni sua parte.
Stante la reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio ricorre la condizione per poter compensare le competenze per entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso. spesee competenze dell'intero giudizio compensate.