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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.51), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA in persona del legale rapp.t. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Paolo Gennari e Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato in Piazza Ridolfi Pt_1
n. 1 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti attore
E
(p. IVA ) in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
, (c.f. ), rappresentata e difesa degli Avv.ti Nerio Controparte_2 CodiceFiscale_1
CC e IN PE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia Via delle
Prome n. 5, giusta delega in atti
Convenuto
Oggetto: locazione di immobile Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.11.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1 la intimandole sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c., con contestuale CP_1 citazione per la convalida, in relazione all'immobile sito in Piazzale Bosco n.3/a di cui al Pt_1 contratto di locazione del 19.6.2007 già denominato “Videocentro”, o in subordine, licenza per finita locazione del medesimo immobile trattandosi di contratto che non si è rinnovato stante le raccomandate a.r. di disdetta inoltrate nel tempo, in particolare, la nota prot. n.0077457 del
06/06/2018.
L'intimata si è costituita in giudizio il 31.03.2025 eccependo:
a) difetto di rappresentanza processuale per non esser il vicesindaco firmatario della procura alle liti il “legale rapp.te p.t.” indicato in citazione;
b) nullità della citazione per pretesa omissione della causa petendi essendo state elencate una serie di ipotesi logicamente e giuridicamente incompatibili;
c) infondatezza nel merito per difetto di concertazione scritta preventiva ex art. 12 contratto e comunque per contrasto con l'art. 79 della legge n. 392/1978;
d) spettanza di preteso credito per l'importo di circa euro 50.000,00 eccepito in compensazione.
Con ordinanza del 22.4.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 8.04.2025, il giudice non ha convalidato lo sfratto ed ha rigettato l'istanza di emissione della provvisoria ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c., disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. e concedendo i termini per il deposito di memorie integrative.
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito dell'udienza del 28.10.2025 è stata fissata l'udienza del 25.11.2025 per la discussione orale e la decisione preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 25/11/2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Le domanda di risoluzione proposta dal merita pieno accoglimento per i motivi Parte_1 di seguito illustrati. In primo luogo, infatti, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del poiché il vicesindaco deve essere considerato legale rappresentante Parte_1 dell'Ente Locale, in assenza del sindaco, così avvenuto nel caso di specie.
Tale principio risulta espresso con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di rappresentanza processuale del la causa di impedimento del sindaco a firmare Pt_1 direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco” (Corte di Cassazione, Sez.
3 - Ordinanza n. 7348 del 07/03/2022).
Del pari, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della citazione per impossibilità di individuazione della domanda in quanto dalla lettura dell'atto si evince chiaramente che la domanda sia volta all'intimazione di sfratto per morosità e, in via subordinata, allo sfratto per finita locazione.
Quanto alla circostanza dedotta dalla convenuta sulla mancata concertazione scritta preventiva, quale atto necessario ad impedire il rinnovo automatico del contratto, deve rilevarsi che la risoluzione invocata è legata al mancato pagamento del canone, ovvero all'inadempimento del conduttore, prescindendo, quindi, dalle modalità previste per il rinnovo del contratto.
Venendo, dunque, all'esame della morosità intimata, la conduttrice ritiene di non essere morosa in quanto titolare di un controcredito che dovrebbe essere portato in compensazione.
In particolare, la convenuta assume di esser creditrice di in forza Parte_2 di contratto datato il 27.02.2015 per servizi di connettività, networking e web housing.
Tuttavia, a prescindere dalla prova degli esborsi effettuati in ragione di questo contratto, occorre sottolineare non solo che tale rapporto è stato stipulato con soggetto diverso dal Parte_1
ma soprattutto che la , già in liquidazione, è stata dichiarata
[...] Pt_2 Parte_2 fallita dal Tribunale di Terni con sentenza n. 26/2019 del 20.06.2019, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 72 legge Fallimentare vigente ratione temporis, impedendo, quindi, la compensazione.
Da ultimo, vi è la circostanza che, in relazione all'asserito controcredito vantato dalla convenuta, difetta un impegno di spesa in capo all'Ente locale ai sensi dell'art. 191 comma 4 d. l.vo 267/00, elemento necessario a cristallizzare l'eventuale esistenza di una posizione debitoria del comune verso la convenuta.
Ne consegue che, visto il mancato pagamento dei canoni da parte della convenuta, deve essere dichiarata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. – la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento del conduttore, con condanna al pagamento in favore del locatore della somma di € 123.455,96 a titolo di canoni di locazione.
Quanto alle tempistiche di rilascio dell'immobile, stante la complessità della struttura e nel contemperamento delle esigenze di entrambe le parti, appare congruo fissare il rilascio allo scadere di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore (scaglione da € 52.101,00 ad € 260.000,00, in base alla domanda originariamente proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni altra Parte_1 CP_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di locazione oggetto di causa;
- condanna al rilascio dell'immobile sito a Piazzale Bosco CP_1 Pt_1
n.3/a allo scadere di 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 della somma di € 123.455,96, oltre agli interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al saldo;
- condanna alla rifusione in favore del CP_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 7.052,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 25.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.51), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA in persona del legale rapp.t. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Paolo Gennari e Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato in Piazza Ridolfi Pt_1
n. 1 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti attore
E
(p. IVA ) in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
, (c.f. ), rappresentata e difesa degli Avv.ti Nerio Controparte_2 CodiceFiscale_1
CC e IN PE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia Via delle
Prome n. 5, giusta delega in atti
Convenuto
Oggetto: locazione di immobile Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.11.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1 la intimandole sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c., con contestuale CP_1 citazione per la convalida, in relazione all'immobile sito in Piazzale Bosco n.3/a di cui al Pt_1 contratto di locazione del 19.6.2007 già denominato “Videocentro”, o in subordine, licenza per finita locazione del medesimo immobile trattandosi di contratto che non si è rinnovato stante le raccomandate a.r. di disdetta inoltrate nel tempo, in particolare, la nota prot. n.0077457 del
06/06/2018.
L'intimata si è costituita in giudizio il 31.03.2025 eccependo:
a) difetto di rappresentanza processuale per non esser il vicesindaco firmatario della procura alle liti il “legale rapp.te p.t.” indicato in citazione;
b) nullità della citazione per pretesa omissione della causa petendi essendo state elencate una serie di ipotesi logicamente e giuridicamente incompatibili;
c) infondatezza nel merito per difetto di concertazione scritta preventiva ex art. 12 contratto e comunque per contrasto con l'art. 79 della legge n. 392/1978;
d) spettanza di preteso credito per l'importo di circa euro 50.000,00 eccepito in compensazione.
Con ordinanza del 22.4.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 8.04.2025, il giudice non ha convalidato lo sfratto ed ha rigettato l'istanza di emissione della provvisoria ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c., disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. e concedendo i termini per il deposito di memorie integrative.
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito dell'udienza del 28.10.2025 è stata fissata l'udienza del 25.11.2025 per la discussione orale e la decisione preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 25/11/2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Le domanda di risoluzione proposta dal merita pieno accoglimento per i motivi Parte_1 di seguito illustrati. In primo luogo, infatti, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del poiché il vicesindaco deve essere considerato legale rappresentante Parte_1 dell'Ente Locale, in assenza del sindaco, così avvenuto nel caso di specie.
Tale principio risulta espresso con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di rappresentanza processuale del la causa di impedimento del sindaco a firmare Pt_1 direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco” (Corte di Cassazione, Sez.
3 - Ordinanza n. 7348 del 07/03/2022).
Del pari, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della citazione per impossibilità di individuazione della domanda in quanto dalla lettura dell'atto si evince chiaramente che la domanda sia volta all'intimazione di sfratto per morosità e, in via subordinata, allo sfratto per finita locazione.
Quanto alla circostanza dedotta dalla convenuta sulla mancata concertazione scritta preventiva, quale atto necessario ad impedire il rinnovo automatico del contratto, deve rilevarsi che la risoluzione invocata è legata al mancato pagamento del canone, ovvero all'inadempimento del conduttore, prescindendo, quindi, dalle modalità previste per il rinnovo del contratto.
Venendo, dunque, all'esame della morosità intimata, la conduttrice ritiene di non essere morosa in quanto titolare di un controcredito che dovrebbe essere portato in compensazione.
In particolare, la convenuta assume di esser creditrice di in forza Parte_2 di contratto datato il 27.02.2015 per servizi di connettività, networking e web housing.
Tuttavia, a prescindere dalla prova degli esborsi effettuati in ragione di questo contratto, occorre sottolineare non solo che tale rapporto è stato stipulato con soggetto diverso dal Parte_1
ma soprattutto che la , già in liquidazione, è stata dichiarata
[...] Pt_2 Parte_2 fallita dal Tribunale di Terni con sentenza n. 26/2019 del 20.06.2019, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 72 legge Fallimentare vigente ratione temporis, impedendo, quindi, la compensazione.
Da ultimo, vi è la circostanza che, in relazione all'asserito controcredito vantato dalla convenuta, difetta un impegno di spesa in capo all'Ente locale ai sensi dell'art. 191 comma 4 d. l.vo 267/00, elemento necessario a cristallizzare l'eventuale esistenza di una posizione debitoria del comune verso la convenuta.
Ne consegue che, visto il mancato pagamento dei canoni da parte della convenuta, deve essere dichiarata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. – la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento del conduttore, con condanna al pagamento in favore del locatore della somma di € 123.455,96 a titolo di canoni di locazione.
Quanto alle tempistiche di rilascio dell'immobile, stante la complessità della struttura e nel contemperamento delle esigenze di entrambe le parti, appare congruo fissare il rilascio allo scadere di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore (scaglione da € 52.101,00 ad € 260.000,00, in base alla domanda originariamente proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni altra Parte_1 CP_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di locazione oggetto di causa;
- condanna al rilascio dell'immobile sito a Piazzale Bosco CP_1 Pt_1
n.3/a allo scadere di 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 della somma di € 123.455,96, oltre agli interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al saldo;
- condanna alla rifusione in favore del CP_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 7.052,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 25.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)