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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
3372/2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/11/2025, alle ore 11.57, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. F. Saladino;
Parte_1 per l'Avv. F. Martino per delega dell'Avv. A. Controparte_1
Donvito; i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 27.5.2017 la società (C.F.: e P.IVA Parte_1
) citava in giudizio la affinché il P.IVA_1 Controparte_2 Tribunale adito accogliesse le seguenti domande:
“1) Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, nulle e/o illegittime le condizioni praticate da durante la vigenza del rapporto bancario Controparte_2 intrattenuto con la così come meglio descritto in epigrafe, individuato dal c/c Parte_1 n.8385.37 e relative a: i) applicazione di tassi debitori ultralegali, ii) capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, iii) commissione di massimo scoperto e relativa capitalizzazione trimestrale, iv) corrispettivo su accordato e relativa capitalizzazione trimestrale, v) giorni valuta, addebito di costi e commissioni non pattuiti, vi) mancato riconoscimento in favore del cliente del tasso creditore di cui al disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a), L.154/1992, vii) applicazione d'interessi in violazione del tasso determinato ai sensi della l. 108/1996.- 2)Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che l'odierna attrice ha diritto sia alla restituzione di tutte le somme pretese ed incassate da a Controparte_2 titolo di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di illegittime spese, valute e commissioni (in particolare C.M.S. e “corrispettivo su accordato") sulla movimentazione contabile, che al riconoscimento in proprio favore delle somme spettanti titolo di interessi creditori sui saldi attivi presenti, sia in via immediata e diretta che in esito ai ricalcoli di cui alla disponenda C.T.U, sul
pagina1 di 10 rapporto bancario oggetto del presente giudizio, giusta disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), L. 154/1992, che di tutti gli interessi contabilizzati, incassati e pretesi in occasione dei superamenti del tasso soglia il tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, condannando in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al relativo pagamento in favore dell'attrice, determinato, giusta C.T.P, nell'ammontare di € 146.279,17, o nella maggiore minore misura che risulterà nel corso del giudizio.- 3) Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che la condotta tenuta da
[...] nel corso del rapporto bancario intrattenuto con la Controparte_2 Parte_1 è stata posta in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza oltre che in inadempimento degli obblighi discendenti dal rapporto di mandato instaurato con il correntista e, per l'effetto, condannare, titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, la banca convenuta al risarcimento, in favore della dei danni, sia sotto il profilo del danno Parte_1 emergente che del lucro cessante, concernenti, per tale ultimo aspetto, alle possibilità di impiego delle somme di denaro sottratte alla disponibilità dell'attrice, nella misura in cui verranno esattamente quantificati in corso di causa, ovvero liquidandoli in via equitativa,
4) In via istruttoria, disporre C.T.U. contabile (…),
5) Con vittoria di spese, compensi difensivi, IVA e CPA.” Parte attrice deduceva di aver stipulato negli anni '90 un contratto di conto corrente Contr (identificato con il n. 8385.37) presso l'agenzia di Messina;
che il rapporto era stato gestito in modo poco trasparente e, comunque, illegittimo da parte della banca convenuta;
che, nel corso del rapporto, a) erano stati applicati interessi debitori ad un tasso ultralegale senza alcun accordo scritto e, comunque, in violazione dell'art. 1284 c.c.; b) era stata fatta applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
c) non erano stati calcolati gli interessi creditori sul saldo attivo;
d) era stata fatta applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e del corrispettivo su accordato, entrambe impugnate di nullità per difetto di causa e indeterminatezza dell'oggetto; e) era stata fatta applicazione arbitraria dei giorni valuta, con effetti negativi sul calcolo degli interessi, di costi e commissioni non convenuti;
f) era stata fatta applicazione di interessi debitori ultra-soglia rilevante ai fini dell'usura (L. 108/1996); La contestava alla parte convenuta di aver violato gli obblighi di correttezza e Parte_1 trasparenza sulla stessa gravanti e allegava di aver subito un pregiudizio economico pari alle somme indebitamente versate perché sottratte alla disponibilità dell'impresa Con comparsa del 21 marzo 2018 si costituiva in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA ), e per
[...] P.IVA_2 essa la mandataria con rappresentanza in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
(C.F. e P. I.V.A. n. ), la quale rilevava, in fatto, che sul medesimo contratto di conto P.IVA_3 corrente indicato in citazione erano state accese e regolate due aperture di credito per l'importo totale di euro 105.000,00 e che, a fronte del perdurante inadempimento dell'attrice, fortemente esposta con la banca, aveva revocato gli affidamenti concessi e dichiarato risolto il contratto di conto corrente con missiva del 9/25.11.2016 e richiesto il pagamento della somma di euro 98.921,42 (alla data del 30.12.2016); in diritto eccepiva l'improcedibilità della domanda per effetto dell'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
evidenziava che parte attrice aveva omesso di produrre il contratto e gli estratti conto completi in funzione dell'accertamento del credito restitutorio allegato;
formulava eccezione di prescrizione (decennale) del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 27/05/2007 (la data della notifica della citazione); contestava le residue doglianze dell'attrice e si opponeva all'istanza di C.T.U. contabile;
chiedeva, pertanto, che il Tribunale
pagina2 di 10 dichiarasse improcedibile la domanda per mancata mediazione e in subordine, rigettasse tutte le domande dell'attrice con il favore di spese e compensi di lite. Con deposito del 21.03.2018 la produceva in giudizio il verbale di mediazione Parte_1 con esito negativo;
il verbale certificava la mancata partecipazione della banca. Alla prima udienza del 22.3.2018, eccepiva l'improcedibilità per Controparte_2 mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e chiedeva rinvio per consentire lo svolgimento della stessa e contestava le domande di parte attrice che, invece, rilevava la tardiva costituzione della banca (oltre i termini ex art. 167 c.p.c.), con conseguente maturazione delle preclusioni;
l'attrice produceva il verbale di mediazione con esito negativo e chiedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie;
il Giudice rinviava il processo all'udienza del 10.1.2019 per la trattazione. All'udienza del 10.1.2019 la banca rinunciava all'eccezione di improcedibilità e il Giudice assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per il vaglio delle istanze istruttorie l'udienza del 13.2.2020. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 28.09.2019, la replicava Parte_1 Contr alla comparsa di costituzione di rilevava la tardiva costituzione della convenuta invocando la decadenza di quest'ultima dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni;
deduceva di non aver mai sottoscritto alcun contratto per il c/c n. 8385.37, aperto negli anni '90 e di aver invano formulato istanza ai sensi dell'art. 119 TUB per il rilascio di una copia di esso;
affermava di aver prodotto tutti gli estratti conto (1992-2016); insisteva, infine, sulla richiesta di C.T.U. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 28.10.2019 la integrava le Parte_1 richieste istruttorie già formulate e produceva nuovi documenti;
lamentava la mancata consegna da Contr parte di del contratto di apertura del conto corrente n. 8385.37, nonostante la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B.; chiedeva che il Tribunale emettesse nei confronti della convenuta ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) del contratto di conto corrente;
chiedeva C.T.U. tecnico-contabile.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 31.10.2019, Controparte_2
tramite la mandataria incorporante della precedente
[...] Controparte_4 [...] (fusione del 6 giugno 2019), richiamava tutte le eccezioni e deduzioni già formulate dalla CP_3 banca e si limitava a comunicare e depositare
- l'atto di fusione del 6 giugno 2019 tra e;
CP_3 Controparte_4
- copia del contratto di apertura del conto corrente n. 8385.37 intestato a Parte_1
- lettera di contratto di credito del 22.7.2014;
- estratti conto e movimentazioni del c/c n. 8385.37 dal 2009 al 2016. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 18.11.2019 la prendeva Parte_1 atto del fatto che la controparte avesse finalmente prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 8385.37 (datato 17/01/1989), richiesto più volte e mai consegnato prima, neppure a seguito di istanza ex art. 119 T.U.B.; la società evidenziava che tale contratto non conteneva alcuna pattuizione sulle condizioni economiche applicate al rapporto, nonostante si trattasse di un conto affidato con ingenti linee di credito;
rivendicava l'illegittimità di molteplici addebiti e affermava di avere diritto alla ripetizione delle correlate somme. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 20.11.2019, Controparte_2
richiamava le proprie precedenti difese e contestava la genericità delle
[...] allegazioni e deduzioni dell'attrice. Con ordinanza del 30.06.2020 il Giudice disponeva C.T.U. contabile;
il nominato c.t.u. ricalcolava il saldo del conto corrente. Con ordinanza del 25.05.2023, il g.o.p. disponeva “l'esperimento del procedimento di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte attrice entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza” e rinviava per l'esame dell'esito della procedura di mediazione ed eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 luglio 2024.
pagina3 di 10 Con nota del 6.5.2024 la depositava “copia conforme del verbale del Parte_1 19.07.2023 di cui al secondo procedimento di mediazione con esito negativo ex art. 11 D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, promosso della nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] Dopo aver precisato le conclusioni e aver depositato note conclusive, su richiesta di parte attrice il Giudice fissata l'udienza del 1.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa con termine per note fino a dieci giorni prima, invero anticipata – per effetto dell'assegnazione della causa allo scrivete - al 27.11.2025. All'udienza del 27.11.2025, dopo la discussione delle parti, la causa era decisa. Va preliminarmente evidenziata la tardiva costituzione della parte convenuta, ne consegue la tardiva formulazione dell'eccezione di prescrizione estintiva del diritto di credito/ripetizione allegato dall'attrice.
La questione di improcedibilità delle domande
La questione deve intendersi superata dalla rinunzia al tema (rilevabile anche d'ufficio) formalizzata dalla stessa parte convenuta.
Nel merito le domande di parte attrice sono fondate nel merito e vanno accolte sebbene nei limiti di cui innanzi.
Azione di accertamento e di ripetizione d'indebito
Occorre in primo luogo muovere da un dato;
l'attrice ha promosso sia un'azione di ripetizione di indebito, sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni e, dopo aver fatto riferimento ad un contratto di conto corrente, ha omesso ogni riferimento alla natura dei pagamenti (solutori ovvero ripristinatori) dei quali ha chiesto la restituzione perché eseguiti - per tesi - indebitamente (art. 2033 c.c.); circostanza che diviene, però, irrilevante alla luce del fatto che l'eccezione di prescrizione estintiva avanzata dalla convenuta e correlata al diritto di ripetizione delle rimesse solutorie deve ritenersi tardivamente formulata. A ciò va soggiunto che l'azione di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura – come correttamente argomentato dalla banca convenuta - solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile;
nel caso in ispecie è pacifico che alla data della citazione il conto corrente fosse chiuso per effetto dell'iniziativa assunta dall'odierna convenuta.
Il riparto dell'onere della prova
Occorre soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nelle contese tra correntista e banca laddove venga proposta dal primo un'azione di accertamento negativo del credito ovvero domanda di ripetizione dell'indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), anche laddove ciò avvenga in via riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla parte attrice (anche in riconvenzionale) l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione
pagina4 di 10 civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Con la precisazione che “in caso di azione del correntista per la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla a causa di clausole contrattuali nulle, non è necessario CP_2 produrre tutti gli estratti conto relativi al periodo contestato. Il correntista può adempiere all'onere probatorio anche attraverso la produzione di mezzi di prova alternativi che consentano una verifica certa e completa del saldo maturato, come contabili bancarie riferite alle singole operazioni o risultanze emergenti dalle scritture bancarie” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2025, n. 14927); e che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ma può fornire la prova dei movimenti attraverso altri mezzi di prova, inclusa la consulenza tecnica, purché queste risultanze siano certe e complete” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/05/2025, n. 13738); orbene, nella fattispecie in esame, parte convenuta, su ordine del giudice chiesto ed ottenuto dall'attrice, ha prodotto il contratto di conto corrente per cui è contesa e l'attrice ha prodotto gli estratti di conto corrente e scalari utili alla ricostruzione del saldo di conto corrente;
né assume alcun rilievo, ai fini del vaglio del compiuto assolvimento dell'onere della prova, il dato della sporadica carenza di tali estratti conto nell'ampio arco temporale ricostruito compreso tra l'anno 1992 e il 27.12.2016 e ciò in ragione del fatto che, con un semplice movimento di quadratura, lo stesso c.t.u. ha ricongiunto i saldi compresi tra i due estratti separati dalla lacuna riscontrata (mai superiore ai due mesi) e ciò ha fatto verificando, peraltro, che non vi fosse significativo scostamento tra i due saldi e le risultanze delle partite di dare e avere intermedie (ovvero del periodo non coperto dall'estratto conto) ricostruite attingendo agli scalari;
sicchè in parte qua deve giudicarsi compiutamente assolto l'onere della prova gravante sulla società attrice e correntista che, per converso, sul fronte della denunziata usura, ha d'un verso formulato una doglianza estremamente generica (priva del riferimento all'usura genetica, all'usura sopravvenuta a anche eventualmente generata e promanata dall'esercizio dello ius variandi della banca convenuta e, per altro verso, ha omesso di indicare i trimestri di riferimento e, comunque, laddove si volesse colmare tale ultima lacuna assertiva attingendo alla relazione tecnica di parte menzionata in citazione, permarrebbe una lacuna incolmabile sul fronte della produzione dei D.M. dei trimestri rilevanti (mai indicati per inciso). È onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, quand'anche agisca per la ripetizione dell'indebito, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare anche l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, l'attrice avrebbe dovuto – appunto - produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico,
pagina5 di 10 con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Parte attrice – che per inciso ha formulato, come sopra già rilevato, una doglianza molto generica e priva di riferimento alla nozione di usura genetica, sopravvenuta, correlata all'esercizio dello ius variandi - ha (anche) omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia e l'onere probatorio – in parte qua - non può, pertanto, dirsi assolto;
la domanda dell'attrice opponenti va, quindi, in parte qua certamente rigettata con gli intuibili effetti sul fronte della ricostruzione del saldo del conto corrente.
Gli interessi ultra-legali ei rinvio contrattuale alle condizioni praticate su piazza
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/09/2019, n. 24048); di tale principio, ormai granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte e del Tribunale di Messina, può farsi applicazione nel caso in ispecie in ragione del fatto che dal contratto di conto corrente del 17.1.1989 in atti si evince chiaramente che le parti convennero la misura degli interessi oltre quella legale facendo riferimento (all'art. 7) alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”; se ne ricava che la necessità di applicare, in ragione della data della stipula (anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria), il tasso d'interesse legale.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale. Per completezza devesi osservare che in tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati (come nella specie) prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità
pagina6 di 10 di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica (evidentemente pattuita), che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). In tema di capitalizzazione degli interessi debitori la delibera CICR del 9 febbraio 2000, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, non è stata fornita prova dalla banca del corretto esercizio dello ius variandi sul tema ovvero del perfezionamento di un patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per il rapporto in essere;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi illegittima fino alla data indicata dal c.t.u.; ne consegue la legittimità del ricalcolo al netto della capitalizzazione.
Commissione di massimo scoperto, corrispettivo su accordato e commissione di istruttoria veloce (CIV)
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo), l'odierno giudicante ritiene di doversi uniformare a quella parte della giurisprudenza che sancisce la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito, con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 07.04.2006; Tribunale Milano, 04.07.2002, n. 8896).
pagina7 di 10 Deve, invece, ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. Cass. Civ., 18.01.2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 .07.2013, secondo il quale “quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; Tribunale Padova, 26.07.2012; Tribunale Bari, 24.04.2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010). Di recente la Cassazione, con ordinanza del 15.1.2024, che questo Tribunale condivide, ha affermato che “in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”. Orbene, nel caso in ispecie, non v'è prova che le parti nel lontano 1989 convennero una commissione con siffatte caratteristiche e, quindi, con la specificazione del tasso percentuale, con l'indicazione della modalità di calcolo e della periodicità di calcolo, quest'ultima anche aliunde ricostruibile e determinabile. Non v'è prova, inoltre, in atti che la banca siasi mai adeguata nel corso dell'esecuzione del contratto in esame alla nuova disciplina del comma 3 dell'art. 2 bis del D.L. 186/2008 con v. in Legge n. 2/2009 e, quindi, che le parti abbiano pattuito l'applicazione del corrispettivo di disponibilità creditizia (commissione su accordato) quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi in misura percentuale omnicomprensiva (art. 2bis citato); né che la banca, con idoneo esercizio dello ius variandi, siasi uniformata alla previsione di cui all'art. 117 bis T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; ciò che rende illegittimo l'addebito della commissione di massimo scoperto come in concreto eseguito dalla banca nel rapporto in esame anche in data successiva all'entrata in vigore della legge 2/2009 su citata e, comunque, della commissione su accordato perché non onnicomprensiva perché accompagnata dall'addebito anche della commissione di istruttoria veloce (il cumulo esclude ab imis l'onnicomprensività della commissione pretesa dal legislatore); correttamente, quindi, il c.t.u., nella ricostruzione del saldo, ha escluso l'addebito della commissione di massimo scoperto fino al giugno 2009, e, per il periodo successivo, anche del corrispettivo su accordato e della commissione di istruttoria veloce e fino all'estinzione del rapporto.
pagina8 di 10 Ulteriori spese e costi.
In esito alla C.T.U. è emersa anche l'illegittima applicazione di costi e spese non pattuiti.
Gli esiti dell'istruttoria contabile
Orbene, in esito all'istruttoria contabile, il Tribunale giudica condivisili le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u. ampiamente motivate e rispondenti ai quesiti formulati dal Giudice istruttore;
tenuto conto della documentazione prodotta in atti e utilizzabile ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente, fatta corretta applicazione delle previsioni contrattuali sulla misura degli interessi ultra-legali nei termini su indicati, espunta la capitalizzazione degli interessi debitori nei limiti su indicati, escluse tutte le commissioni e spese (non pattuite), il saldo del c/c al passaggio a sofferenza va ricalcolato in € 94.922,59 a credito per il correntista. Alla luce di quanto dedotto va dichiarata a) l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva;
b) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva;
c) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione su accordato e della commissione di istruttoria veloce, delle altre commissioni, nonché delle spese e costi nella misura indicata in parte motiva. La logica conseguenza: la condanna la banca convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 94.922,59, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo.
La domanda di risarcimento danni
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice è, invece, priva di fondamento nel merito;
parte attrice ha omesso di allegare e precisare il tipo di danno subito, così come ha omesso di fornire una prova anche allo stato embrionale del danno correlato alla mancata disponibilità delle somme riversate indebitamente sul conto corrente in contesa per i titoli appena tratteggiati.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese, in ragione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico ella convenuta con la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della parte attrice delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (tenendo conto della tariffa vigente, del valore della causa, delle quattro fasi del giudizio e dei parametri compresi tra il minimo e il medio); pone a carico della convenuta le spese e compensi di c.t.u. come liquidati in atti, con il diritto dell'attrice alla ripetizione di esse in danno della convenuta laddove già anticipate.
p.q.m.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 3372.2017 R.G. promossa da società (C.F.: e P.IVA ), con sede legale a Messina, Villaggio Pace – C.da Parte_1 P.IVA_1 Fortino, in persona del l.r.p.t., sig. , rappresentata ed assistita dall'Avv. Francesco Controparte_5 Saladino (c.f. ), presso il cui studio in Messina, Via Maddalena 108, è C.F._1 elettivamente domiciliata – pec: – fax: 090.6410005 attrice, contro Email_1 Contr di seguito, anche solo, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Salimbeni n.3, Codice fiscale, partita IVA e CP_2 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , e per essa la mandataria con CP_2 P.IVA_2 rappresentanza a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 legale in Roma, Piazza SS. Apostoli n.73, capitale sociale di euro 1.180.000,00 interamente versato, C.F. e P.Iva n. giusta procura speciale del 30 settembre 2016 a rogito notaio Dott. P.IVA_3
pagina9 di 10 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito (c.f. Persona_1 C.F._2
) di Milano, in forza di procura generale alle liti, rilasciata dalla società autenticata
[...] CP_3 dal notaio Dott.ssa di Roma del 21 luglio 2016, rep. n. 231945 (doc. 2) – con Persona_2 studio in Milano, Via Paolo Andreani n. 4, dove ha eletto domicilio, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: A) dichiara l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione delle commissioni, delle spese e dei costi nella misura indicata in parte motiva, con riferimento al contratto di conto corrente n. 8385.37; B) condanna la convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 94.922,59, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo;
C) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
D) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e dei compensi di lite CP_2 liquidati in euro 10.000,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
E) pone a carico della banca convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in atti, con il diritto dell'attrice alla ripetizione di esse in danno della banca convenute laddove anticipate Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/11/2025, alle ore 11.57, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. F. Saladino;
Parte_1 per l'Avv. F. Martino per delega dell'Avv. A. Controparte_1
Donvito; i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 27.5.2017 la società (C.F.: e P.IVA Parte_1
) citava in giudizio la affinché il P.IVA_1 Controparte_2 Tribunale adito accogliesse le seguenti domande:
“1) Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, nulle e/o illegittime le condizioni praticate da durante la vigenza del rapporto bancario Controparte_2 intrattenuto con la così come meglio descritto in epigrafe, individuato dal c/c Parte_1 n.8385.37 e relative a: i) applicazione di tassi debitori ultralegali, ii) capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, iii) commissione di massimo scoperto e relativa capitalizzazione trimestrale, iv) corrispettivo su accordato e relativa capitalizzazione trimestrale, v) giorni valuta, addebito di costi e commissioni non pattuiti, vi) mancato riconoscimento in favore del cliente del tasso creditore di cui al disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a), L.154/1992, vii) applicazione d'interessi in violazione del tasso determinato ai sensi della l. 108/1996.- 2)Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che l'odierna attrice ha diritto sia alla restituzione di tutte le somme pretese ed incassate da a Controparte_2 titolo di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di illegittime spese, valute e commissioni (in particolare C.M.S. e “corrispettivo su accordato") sulla movimentazione contabile, che al riconoscimento in proprio favore delle somme spettanti titolo di interessi creditori sui saldi attivi presenti, sia in via immediata e diretta che in esito ai ricalcoli di cui alla disponenda C.T.U, sul
pagina1 di 10 rapporto bancario oggetto del presente giudizio, giusta disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), L. 154/1992, che di tutti gli interessi contabilizzati, incassati e pretesi in occasione dei superamenti del tasso soglia il tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, condannando in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al relativo pagamento in favore dell'attrice, determinato, giusta C.T.P, nell'ammontare di € 146.279,17, o nella maggiore minore misura che risulterà nel corso del giudizio.- 3) Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che la condotta tenuta da
[...] nel corso del rapporto bancario intrattenuto con la Controparte_2 Parte_1 è stata posta in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza oltre che in inadempimento degli obblighi discendenti dal rapporto di mandato instaurato con il correntista e, per l'effetto, condannare, titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, la banca convenuta al risarcimento, in favore della dei danni, sia sotto il profilo del danno Parte_1 emergente che del lucro cessante, concernenti, per tale ultimo aspetto, alle possibilità di impiego delle somme di denaro sottratte alla disponibilità dell'attrice, nella misura in cui verranno esattamente quantificati in corso di causa, ovvero liquidandoli in via equitativa,
4) In via istruttoria, disporre C.T.U. contabile (…),
5) Con vittoria di spese, compensi difensivi, IVA e CPA.” Parte attrice deduceva di aver stipulato negli anni '90 un contratto di conto corrente Contr (identificato con il n. 8385.37) presso l'agenzia di Messina;
che il rapporto era stato gestito in modo poco trasparente e, comunque, illegittimo da parte della banca convenuta;
che, nel corso del rapporto, a) erano stati applicati interessi debitori ad un tasso ultralegale senza alcun accordo scritto e, comunque, in violazione dell'art. 1284 c.c.; b) era stata fatta applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
c) non erano stati calcolati gli interessi creditori sul saldo attivo;
d) era stata fatta applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e del corrispettivo su accordato, entrambe impugnate di nullità per difetto di causa e indeterminatezza dell'oggetto; e) era stata fatta applicazione arbitraria dei giorni valuta, con effetti negativi sul calcolo degli interessi, di costi e commissioni non convenuti;
f) era stata fatta applicazione di interessi debitori ultra-soglia rilevante ai fini dell'usura (L. 108/1996); La contestava alla parte convenuta di aver violato gli obblighi di correttezza e Parte_1 trasparenza sulla stessa gravanti e allegava di aver subito un pregiudizio economico pari alle somme indebitamente versate perché sottratte alla disponibilità dell'impresa Con comparsa del 21 marzo 2018 si costituiva in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA ), e per
[...] P.IVA_2 essa la mandataria con rappresentanza in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
(C.F. e P. I.V.A. n. ), la quale rilevava, in fatto, che sul medesimo contratto di conto P.IVA_3 corrente indicato in citazione erano state accese e regolate due aperture di credito per l'importo totale di euro 105.000,00 e che, a fronte del perdurante inadempimento dell'attrice, fortemente esposta con la banca, aveva revocato gli affidamenti concessi e dichiarato risolto il contratto di conto corrente con missiva del 9/25.11.2016 e richiesto il pagamento della somma di euro 98.921,42 (alla data del 30.12.2016); in diritto eccepiva l'improcedibilità della domanda per effetto dell'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
evidenziava che parte attrice aveva omesso di produrre il contratto e gli estratti conto completi in funzione dell'accertamento del credito restitutorio allegato;
formulava eccezione di prescrizione (decennale) del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 27/05/2007 (la data della notifica della citazione); contestava le residue doglianze dell'attrice e si opponeva all'istanza di C.T.U. contabile;
chiedeva, pertanto, che il Tribunale
pagina2 di 10 dichiarasse improcedibile la domanda per mancata mediazione e in subordine, rigettasse tutte le domande dell'attrice con il favore di spese e compensi di lite. Con deposito del 21.03.2018 la produceva in giudizio il verbale di mediazione Parte_1 con esito negativo;
il verbale certificava la mancata partecipazione della banca. Alla prima udienza del 22.3.2018, eccepiva l'improcedibilità per Controparte_2 mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e chiedeva rinvio per consentire lo svolgimento della stessa e contestava le domande di parte attrice che, invece, rilevava la tardiva costituzione della banca (oltre i termini ex art. 167 c.p.c.), con conseguente maturazione delle preclusioni;
l'attrice produceva il verbale di mediazione con esito negativo e chiedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie;
il Giudice rinviava il processo all'udienza del 10.1.2019 per la trattazione. All'udienza del 10.1.2019 la banca rinunciava all'eccezione di improcedibilità e il Giudice assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per il vaglio delle istanze istruttorie l'udienza del 13.2.2020. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 28.09.2019, la replicava Parte_1 Contr alla comparsa di costituzione di rilevava la tardiva costituzione della convenuta invocando la decadenza di quest'ultima dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni;
deduceva di non aver mai sottoscritto alcun contratto per il c/c n. 8385.37, aperto negli anni '90 e di aver invano formulato istanza ai sensi dell'art. 119 TUB per il rilascio di una copia di esso;
affermava di aver prodotto tutti gli estratti conto (1992-2016); insisteva, infine, sulla richiesta di C.T.U. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 28.10.2019 la integrava le Parte_1 richieste istruttorie già formulate e produceva nuovi documenti;
lamentava la mancata consegna da Contr parte di del contratto di apertura del conto corrente n. 8385.37, nonostante la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B.; chiedeva che il Tribunale emettesse nei confronti della convenuta ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) del contratto di conto corrente;
chiedeva C.T.U. tecnico-contabile.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 31.10.2019, Controparte_2
tramite la mandataria incorporante della precedente
[...] Controparte_4 [...] (fusione del 6 giugno 2019), richiamava tutte le eccezioni e deduzioni già formulate dalla CP_3 banca e si limitava a comunicare e depositare
- l'atto di fusione del 6 giugno 2019 tra e;
CP_3 Controparte_4
- copia del contratto di apertura del conto corrente n. 8385.37 intestato a Parte_1
- lettera di contratto di credito del 22.7.2014;
- estratti conto e movimentazioni del c/c n. 8385.37 dal 2009 al 2016. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 18.11.2019 la prendeva Parte_1 atto del fatto che la controparte avesse finalmente prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 8385.37 (datato 17/01/1989), richiesto più volte e mai consegnato prima, neppure a seguito di istanza ex art. 119 T.U.B.; la società evidenziava che tale contratto non conteneva alcuna pattuizione sulle condizioni economiche applicate al rapporto, nonostante si trattasse di un conto affidato con ingenti linee di credito;
rivendicava l'illegittimità di molteplici addebiti e affermava di avere diritto alla ripetizione delle correlate somme. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 20.11.2019, Controparte_2
richiamava le proprie precedenti difese e contestava la genericità delle
[...] allegazioni e deduzioni dell'attrice. Con ordinanza del 30.06.2020 il Giudice disponeva C.T.U. contabile;
il nominato c.t.u. ricalcolava il saldo del conto corrente. Con ordinanza del 25.05.2023, il g.o.p. disponeva “l'esperimento del procedimento di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte attrice entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza” e rinviava per l'esame dell'esito della procedura di mediazione ed eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 luglio 2024.
pagina3 di 10 Con nota del 6.5.2024 la depositava “copia conforme del verbale del Parte_1 19.07.2023 di cui al secondo procedimento di mediazione con esito negativo ex art. 11 D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, promosso della nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] Dopo aver precisato le conclusioni e aver depositato note conclusive, su richiesta di parte attrice il Giudice fissata l'udienza del 1.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa con termine per note fino a dieci giorni prima, invero anticipata – per effetto dell'assegnazione della causa allo scrivete - al 27.11.2025. All'udienza del 27.11.2025, dopo la discussione delle parti, la causa era decisa. Va preliminarmente evidenziata la tardiva costituzione della parte convenuta, ne consegue la tardiva formulazione dell'eccezione di prescrizione estintiva del diritto di credito/ripetizione allegato dall'attrice.
La questione di improcedibilità delle domande
La questione deve intendersi superata dalla rinunzia al tema (rilevabile anche d'ufficio) formalizzata dalla stessa parte convenuta.
Nel merito le domande di parte attrice sono fondate nel merito e vanno accolte sebbene nei limiti di cui innanzi.
Azione di accertamento e di ripetizione d'indebito
Occorre in primo luogo muovere da un dato;
l'attrice ha promosso sia un'azione di ripetizione di indebito, sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni e, dopo aver fatto riferimento ad un contratto di conto corrente, ha omesso ogni riferimento alla natura dei pagamenti (solutori ovvero ripristinatori) dei quali ha chiesto la restituzione perché eseguiti - per tesi - indebitamente (art. 2033 c.c.); circostanza che diviene, però, irrilevante alla luce del fatto che l'eccezione di prescrizione estintiva avanzata dalla convenuta e correlata al diritto di ripetizione delle rimesse solutorie deve ritenersi tardivamente formulata. A ciò va soggiunto che l'azione di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura – come correttamente argomentato dalla banca convenuta - solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile;
nel caso in ispecie è pacifico che alla data della citazione il conto corrente fosse chiuso per effetto dell'iniziativa assunta dall'odierna convenuta.
Il riparto dell'onere della prova
Occorre soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nelle contese tra correntista e banca laddove venga proposta dal primo un'azione di accertamento negativo del credito ovvero domanda di ripetizione dell'indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), anche laddove ciò avvenga in via riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla parte attrice (anche in riconvenzionale) l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione
pagina4 di 10 civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Con la precisazione che “in caso di azione del correntista per la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla a causa di clausole contrattuali nulle, non è necessario CP_2 produrre tutti gli estratti conto relativi al periodo contestato. Il correntista può adempiere all'onere probatorio anche attraverso la produzione di mezzi di prova alternativi che consentano una verifica certa e completa del saldo maturato, come contabili bancarie riferite alle singole operazioni o risultanze emergenti dalle scritture bancarie” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2025, n. 14927); e che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ma può fornire la prova dei movimenti attraverso altri mezzi di prova, inclusa la consulenza tecnica, purché queste risultanze siano certe e complete” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/05/2025, n. 13738); orbene, nella fattispecie in esame, parte convenuta, su ordine del giudice chiesto ed ottenuto dall'attrice, ha prodotto il contratto di conto corrente per cui è contesa e l'attrice ha prodotto gli estratti di conto corrente e scalari utili alla ricostruzione del saldo di conto corrente;
né assume alcun rilievo, ai fini del vaglio del compiuto assolvimento dell'onere della prova, il dato della sporadica carenza di tali estratti conto nell'ampio arco temporale ricostruito compreso tra l'anno 1992 e il 27.12.2016 e ciò in ragione del fatto che, con un semplice movimento di quadratura, lo stesso c.t.u. ha ricongiunto i saldi compresi tra i due estratti separati dalla lacuna riscontrata (mai superiore ai due mesi) e ciò ha fatto verificando, peraltro, che non vi fosse significativo scostamento tra i due saldi e le risultanze delle partite di dare e avere intermedie (ovvero del periodo non coperto dall'estratto conto) ricostruite attingendo agli scalari;
sicchè in parte qua deve giudicarsi compiutamente assolto l'onere della prova gravante sulla società attrice e correntista che, per converso, sul fronte della denunziata usura, ha d'un verso formulato una doglianza estremamente generica (priva del riferimento all'usura genetica, all'usura sopravvenuta a anche eventualmente generata e promanata dall'esercizio dello ius variandi della banca convenuta e, per altro verso, ha omesso di indicare i trimestri di riferimento e, comunque, laddove si volesse colmare tale ultima lacuna assertiva attingendo alla relazione tecnica di parte menzionata in citazione, permarrebbe una lacuna incolmabile sul fronte della produzione dei D.M. dei trimestri rilevanti (mai indicati per inciso). È onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, quand'anche agisca per la ripetizione dell'indebito, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare anche l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, l'attrice avrebbe dovuto – appunto - produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico,
pagina5 di 10 con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Parte attrice – che per inciso ha formulato, come sopra già rilevato, una doglianza molto generica e priva di riferimento alla nozione di usura genetica, sopravvenuta, correlata all'esercizio dello ius variandi - ha (anche) omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia e l'onere probatorio – in parte qua - non può, pertanto, dirsi assolto;
la domanda dell'attrice opponenti va, quindi, in parte qua certamente rigettata con gli intuibili effetti sul fronte della ricostruzione del saldo del conto corrente.
Gli interessi ultra-legali ei rinvio contrattuale alle condizioni praticate su piazza
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/09/2019, n. 24048); di tale principio, ormai granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte e del Tribunale di Messina, può farsi applicazione nel caso in ispecie in ragione del fatto che dal contratto di conto corrente del 17.1.1989 in atti si evince chiaramente che le parti convennero la misura degli interessi oltre quella legale facendo riferimento (all'art. 7) alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”; se ne ricava che la necessità di applicare, in ragione della data della stipula (anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria), il tasso d'interesse legale.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale. Per completezza devesi osservare che in tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati (come nella specie) prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità
pagina6 di 10 di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica (evidentemente pattuita), che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). In tema di capitalizzazione degli interessi debitori la delibera CICR del 9 febbraio 2000, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, non è stata fornita prova dalla banca del corretto esercizio dello ius variandi sul tema ovvero del perfezionamento di un patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per il rapporto in essere;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi illegittima fino alla data indicata dal c.t.u.; ne consegue la legittimità del ricalcolo al netto della capitalizzazione.
Commissione di massimo scoperto, corrispettivo su accordato e commissione di istruttoria veloce (CIV)
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo), l'odierno giudicante ritiene di doversi uniformare a quella parte della giurisprudenza che sancisce la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito, con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 07.04.2006; Tribunale Milano, 04.07.2002, n. 8896).
pagina7 di 10 Deve, invece, ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. Cass. Civ., 18.01.2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 .07.2013, secondo il quale “quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; Tribunale Padova, 26.07.2012; Tribunale Bari, 24.04.2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010). Di recente la Cassazione, con ordinanza del 15.1.2024, che questo Tribunale condivide, ha affermato che “in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”. Orbene, nel caso in ispecie, non v'è prova che le parti nel lontano 1989 convennero una commissione con siffatte caratteristiche e, quindi, con la specificazione del tasso percentuale, con l'indicazione della modalità di calcolo e della periodicità di calcolo, quest'ultima anche aliunde ricostruibile e determinabile. Non v'è prova, inoltre, in atti che la banca siasi mai adeguata nel corso dell'esecuzione del contratto in esame alla nuova disciplina del comma 3 dell'art. 2 bis del D.L. 186/2008 con v. in Legge n. 2/2009 e, quindi, che le parti abbiano pattuito l'applicazione del corrispettivo di disponibilità creditizia (commissione su accordato) quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi in misura percentuale omnicomprensiva (art. 2bis citato); né che la banca, con idoneo esercizio dello ius variandi, siasi uniformata alla previsione di cui all'art. 117 bis T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; ciò che rende illegittimo l'addebito della commissione di massimo scoperto come in concreto eseguito dalla banca nel rapporto in esame anche in data successiva all'entrata in vigore della legge 2/2009 su citata e, comunque, della commissione su accordato perché non onnicomprensiva perché accompagnata dall'addebito anche della commissione di istruttoria veloce (il cumulo esclude ab imis l'onnicomprensività della commissione pretesa dal legislatore); correttamente, quindi, il c.t.u., nella ricostruzione del saldo, ha escluso l'addebito della commissione di massimo scoperto fino al giugno 2009, e, per il periodo successivo, anche del corrispettivo su accordato e della commissione di istruttoria veloce e fino all'estinzione del rapporto.
pagina8 di 10 Ulteriori spese e costi.
In esito alla C.T.U. è emersa anche l'illegittima applicazione di costi e spese non pattuiti.
Gli esiti dell'istruttoria contabile
Orbene, in esito all'istruttoria contabile, il Tribunale giudica condivisili le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u. ampiamente motivate e rispondenti ai quesiti formulati dal Giudice istruttore;
tenuto conto della documentazione prodotta in atti e utilizzabile ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente, fatta corretta applicazione delle previsioni contrattuali sulla misura degli interessi ultra-legali nei termini su indicati, espunta la capitalizzazione degli interessi debitori nei limiti su indicati, escluse tutte le commissioni e spese (non pattuite), il saldo del c/c al passaggio a sofferenza va ricalcolato in € 94.922,59 a credito per il correntista. Alla luce di quanto dedotto va dichiarata a) l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva;
b) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva;
c) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione su accordato e della commissione di istruttoria veloce, delle altre commissioni, nonché delle spese e costi nella misura indicata in parte motiva. La logica conseguenza: la condanna la banca convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 94.922,59, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo.
La domanda di risarcimento danni
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice è, invece, priva di fondamento nel merito;
parte attrice ha omesso di allegare e precisare il tipo di danno subito, così come ha omesso di fornire una prova anche allo stato embrionale del danno correlato alla mancata disponibilità delle somme riversate indebitamente sul conto corrente in contesa per i titoli appena tratteggiati.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese, in ragione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico ella convenuta con la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della parte attrice delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (tenendo conto della tariffa vigente, del valore della causa, delle quattro fasi del giudizio e dei parametri compresi tra il minimo e il medio); pone a carico della convenuta le spese e compensi di c.t.u. come liquidati in atti, con il diritto dell'attrice alla ripetizione di esse in danno della convenuta laddove già anticipate.
p.q.m.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 3372.2017 R.G. promossa da società (C.F.: e P.IVA ), con sede legale a Messina, Villaggio Pace – C.da Parte_1 P.IVA_1 Fortino, in persona del l.r.p.t., sig. , rappresentata ed assistita dall'Avv. Francesco Controparte_5 Saladino (c.f. ), presso il cui studio in Messina, Via Maddalena 108, è C.F._1 elettivamente domiciliata – pec: – fax: 090.6410005 attrice, contro Email_1 Contr di seguito, anche solo, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Salimbeni n.3, Codice fiscale, partita IVA e CP_2 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , e per essa la mandataria con CP_2 P.IVA_2 rappresentanza a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 legale in Roma, Piazza SS. Apostoli n.73, capitale sociale di euro 1.180.000,00 interamente versato, C.F. e P.Iva n. giusta procura speciale del 30 settembre 2016 a rogito notaio Dott. P.IVA_3
pagina9 di 10 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito (c.f. Persona_1 C.F._2
) di Milano, in forza di procura generale alle liti, rilasciata dalla società autenticata
[...] CP_3 dal notaio Dott.ssa di Roma del 21 luglio 2016, rep. n. 231945 (doc. 2) – con Persona_2 studio in Milano, Via Paolo Andreani n. 4, dove ha eletto domicilio, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: A) dichiara l'illegittima applicazione degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nella misura indicata in parte motiva, l'illegittima applicazione delle commissioni, delle spese e dei costi nella misura indicata in parte motiva, con riferimento al contratto di conto corrente n. 8385.37; B) condanna la convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 94.922,59, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo effettivo;
C) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
D) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e dei compensi di lite CP_2 liquidati in euro 10.000,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
E) pone a carico della banca convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in atti, con il diritto dell'attrice alla ripetizione di esse in danno della banca convenute laddove anticipate Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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