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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1464/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1464/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO FRANCESCHINI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ROSALINA POLIMENO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto una convivenza dalla quale in data 06/03/2004 sono nate in Terni le Per_ due figlie gemelle e Persona_2 - che in data 03/09/2010 il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria con provvedimento
(M104/09PP) Cron. 1172/2010 disponeva in merito all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- che su istanza congiunta dei ricorrenti in data 10/04/2019 il Tribunale di Terni (RG n.
3561/2018) Cronol. 1739/2019 modificava il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria;
- che tenuto conto della maggiore età delle figlie e dell'indipendenza economica ormai raggiunta da le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni Persona_2 previste dal provvedimento emesso dal Tribunale di Terni in data 10/04/2019 (RG n. 3561/2018)
Cronol. 1739/2019. tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento delle figlie alle seguenti condizioni:
“A) La figlia rimarrà a vivere con il padre nell'abitazione sita in Persona_3 Parte_1
Marmore (TR) Via della Cava Paolina n. 5
B) La Sig.ra si impegna a corrispondere dal mese di giugno 2025, al Sig. CP_1 Parte_1
, titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia la somma di € 174,00
[...] Persona_3 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annualmente in base agli indici
ISTAT, e il 50% delle spese universitarie, mediche e straordinarie.
C) La revoca del contributo al mantenimento della figlia posto a carico della Sig.ra Persona_2
e in favore del Sig. . CP_1 Parte_1
D) Dichiarare che nulla è più dovuto dalla Sig.ra al Sig. a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ arretrati Istat sino ad oggi maturati per l'assegno di mantenimento delle figlie e
[...]
Per_2
E) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate, pertanto, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi del minore giacché le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita del figlio e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
IL FA