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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1444/2025 R.g.
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Francesca CAPUTO - presidente - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. - dott. Alessandro CARRA - giudice –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1444 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale e divorzio”;
promosso da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vita Pietrina Parte_1 C.F._1 Cavaliere, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2 Inguscio, procuratrice domiciliataria;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 17.06.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Con la partecipazione del P.M. in sede. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato in Nardò da e Parte_1 Controparte_1 il 10.07.2009, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 17.06.2025, chiedevano di definire la presente controversia alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli ( 23.09.2016 e 6.09.2019) con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale;
2) Esercizio del diritto di visita paterno secondo le seguenti modalità: - nel periodo scolastico, il padre eserciterà il diritto di visita il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, nonché il mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.30; - nel periodo non scolastico, invece, il martedì dalle ore 14.00
1 alle ore 22.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 09.00 del giovedì; a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica;
- durante le festività natalizie i bambini trascorreranno sette giorni con la madre e sette giorni con il padre in modo alternato (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 al 06 gennaio); il primo periodo sarà trascorso con la madre;
le altre festività saranno trascorse in modalità alternata;
- in estate i minori trascorreranno con il padre due periodi di sette giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto;
ugualmente la madre avrà un periodo di sette giorni consecutivi da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la seconda settimana di agosto;
nei periodi indicati sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma sarà assicurata almeno una videochiamata giornaliera;
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando in favore della madre € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) entro il giorno quindici di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50% come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito totalmente da Controparte_1 Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio richiesta da entrambe le parti. Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1 18.09.1975, e nata a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Controparte_1 Nardò il 10.07.2009 (Atto n. 54, Parte II, Serie A, Anno 2009), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo. Lecce, 15.09.2025 Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Francesca CAPUTO - presidente - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. - dott. Alessandro CARRA - giudice –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1444 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale e divorzio”;
promosso da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vita Pietrina Parte_1 C.F._1 Cavaliere, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2 Inguscio, procuratrice domiciliataria;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 17.06.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Con la partecipazione del P.M. in sede. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato in Nardò da e Parte_1 Controparte_1 il 10.07.2009, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 17.06.2025, chiedevano di definire la presente controversia alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli ( 23.09.2016 e 6.09.2019) con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale;
2) Esercizio del diritto di visita paterno secondo le seguenti modalità: - nel periodo scolastico, il padre eserciterà il diritto di visita il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, nonché il mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.30; - nel periodo non scolastico, invece, il martedì dalle ore 14.00
1 alle ore 22.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 09.00 del giovedì; a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica;
- durante le festività natalizie i bambini trascorreranno sette giorni con la madre e sette giorni con il padre in modo alternato (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 al 06 gennaio); il primo periodo sarà trascorso con la madre;
le altre festività saranno trascorse in modalità alternata;
- in estate i minori trascorreranno con il padre due periodi di sette giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto;
ugualmente la madre avrà un periodo di sette giorni consecutivi da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la seconda settimana di agosto;
nei periodi indicati sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma sarà assicurata almeno una videochiamata giornaliera;
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando in favore della madre € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) entro il giorno quindici di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50% come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito totalmente da Controparte_1 Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio richiesta da entrambe le parti. Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1 18.09.1975, e nata a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Controparte_1 Nardò il 10.07.2009 (Atto n. 54, Parte II, Serie A, Anno 2009), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo. Lecce, 15.09.2025 Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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