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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CC Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CC CE, Presidente OTTAVIANO CE, Relatore DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. Nominativo_1
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2277/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento Resistente/Appellato: rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rappresentante_1, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente ricorre contro l'Agenzia delle Entrate avverso il diniego all'istanza presentata dalla contribuente il 20 gennaio 2025 ed acquisita al prot. n. 0012028 del 21 gennaio 2025, di sblocco del mod. F24 del 17 dicembre 2024, con il quale la società ha utilizzato in compensazione i seguenti crediti:
- codice tributo 6936 (credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232), anno 2023, importo € 11.338,50;
- codice tributo 7718 (sconto “Superbonus”, ex articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), anno 2024, importo € 13.554,94.
In proposito il ricorrente ha così riassunto la vicenda che occupa:
“… in data 17/12/2024 ha presentato, tramite il sistema “Servizi Telematici” dell'Agenzia delle Entrate il mod. f24, … con il quale ha utilizzato in compensazione i seguenti crediti: a. codice tributo 6936 anno 2023 importo € 11.338,50; b. codice tributo 7718 anno 2024 importo € 13.554,94; …in data 17/12/2024 l'Agenzia delle Entrate ha sospeso il predetto mod. f24, ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006 dal 17/12/2024 al 16/01/2025, con la seguente motivazione “anno di riferimento del credito compensato non ammissibile (codice tributo 6936)” … in data 16/01/2025 è seguito lo scarto dell'addebito richiesto … con istanza inviata a mezzo pec in data 20/01/2025, acquisita al prot. n. 0012028 del 21/01/2025 l'odierna ricorrente ha richiesto lo sblocco del mod. f24 rappresentando che, relativamente al codice tributo 6936, aveva provveduto (se ed in quanto occorrente) al reinvio della dichiarazione dei Redditi dell'anno d'imposta 2023 per esporre il credito nell'apposito quadro RU. Con la medesima istanza rappresentava inoltre che il mod. F24, oltre al codice tributo oggetto di sospensione, conteneva anche l'utilizzo in compensazione del codice tributo 7718 anno 2024 per € 13.554,94 soggetto al termine perentorio di utilizzo in compensazione del 31/12/2024, trattandosi di credito derivante da Superbonus;
… che con risposta inviata a mezzo pec in data 03/02/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – Ufficio Territoriale di Casarano in riscontro alla nota della ricorrente precisava che “la delega è stata scartata in quanto non risulta alcuna comunicazione al Mimit e, pertanto non si ha riscontro dell'effettiva spettanza del credito. Ad ogni modo, trattandosi di una procedura centralizzata, l'Ufficio non può materialmente intervenire sulla delega, ripristinandola o modificandola. La delega scartata e i versamenti ivi contenuti devono intendersi come non effettuati”;…con ulteriore pec del 19/02/2025 la ricorrente a mezzo dello scrivente difensore ha ribadito che, … oggetto della richiesta di sblocco del mod. f24 era, anche ed illegittimamente, il credito di cui al codice tributo 7718 anno 2024 soggetto al perentorio termine di scadenza del 31/12/2024, per il quale la contribuente aveva effettuato la compensazione nei termini, ovvero in data 17/12/2024; …da ultimo con nota pec del 06/03/2025 l'Ufficio, senza tenere in considerazione le osservazioni della ricorrente in merito al codice tributo 7718 anno 2024, si è limitato a riportare testualmente il contenuto della precedente risposta, rappresentando che: “la delega è stata scartata in quanto non risulta alcuna comunicazione al Mimit e, pertanto non si ha riscontro dell'effettiva spettanza del credito. Ad ogni modo, trattandosi di una procedura centralizzata, l'Ufficio non può materialmente intervenire sulla delega, ripristinandola o modificandola. La delega scartata e i versamenti ivi contenuti devono intendersi come non effettuati.” che pertanto in data 06/03/2025 si è formato il diniego all'utilizzo in compensazione del credito codice tributo 7718 anno 2024 per l'importo di € 13.554,94 e che tale diniego costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. dell'art. 19, co. 1, lett. g-bis) e h) del D.Lgs. n. 546/1992; che oggetto del presente ricorso è esclusivamente lo scarto della delega per la parte riferita al codice tributo 7718 anno 2024…”.
Alla luce di qunto esposto ha chiesto l'annullamento del diniego.
Si è costituita l'Agenza delle Entrate che ha contestato l'assunto del ricorrente eccependo in via preliminare che il ricorso è inammissibile, atteso che l'atto di diniego impugnato non rientra nell'elencazione degli atti impugnabili, contenuti nell'articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito ha sostenuto che l'Ufficio ha scartato la delega del modello F24, in quanto non risultava alcuna comunicazione al MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla fruizione del credito d'imposta e, di conseguenza, non poteva avere alcun riscontro dell'effettiva spettanza del credito. Comunque ha sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto presentare nuova istanza e non l'ha fatto così pregiudicando l'esito del procedimento.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va evidenziato che il ricorso è ammissibile trattandosi di impugnazione di un diniego ad una istanza di autotutela e quindi rientrante tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/92.
Nel merito di osserva che per il codice richiesto non è necessaria alcuna comunicazione al MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e sul punto la resistente nulla precisa.
Avrebbe potuto limitare il diniego al solo codice 6936 e non l'ha fatto, Illegittimamente.
Nonostante le sollecitazioni del ricorrente al quale poteva anche indicare la soluzione proposta nelle controdeduzioni e cioè quella di ripresentare l'istanza, invece si è limitata a riproporre la stessa motivazione, peraltro, non pertinente posto che il codice in argomento era un altro.
Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso va accolto ed il diniego annullato conseguentemente la piena legittimità del credito 7718 dell'importo € 13.554,94 in capo alla ricorrente.
Attesa la particolarità della vicenda le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CC Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CC CE, Presidente OTTAVIANO CE, Relatore DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. Nominativo_1
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2277/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento Resistente/Appellato: rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rappresentante_1, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente ricorre contro l'Agenzia delle Entrate avverso il diniego all'istanza presentata dalla contribuente il 20 gennaio 2025 ed acquisita al prot. n. 0012028 del 21 gennaio 2025, di sblocco del mod. F24 del 17 dicembre 2024, con il quale la società ha utilizzato in compensazione i seguenti crediti:
- codice tributo 6936 (credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232), anno 2023, importo € 11.338,50;
- codice tributo 7718 (sconto “Superbonus”, ex articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), anno 2024, importo € 13.554,94.
In proposito il ricorrente ha così riassunto la vicenda che occupa:
“… in data 17/12/2024 ha presentato, tramite il sistema “Servizi Telematici” dell'Agenzia delle Entrate il mod. f24, … con il quale ha utilizzato in compensazione i seguenti crediti: a. codice tributo 6936 anno 2023 importo € 11.338,50; b. codice tributo 7718 anno 2024 importo € 13.554,94; …in data 17/12/2024 l'Agenzia delle Entrate ha sospeso il predetto mod. f24, ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006 dal 17/12/2024 al 16/01/2025, con la seguente motivazione “anno di riferimento del credito compensato non ammissibile (codice tributo 6936)” … in data 16/01/2025 è seguito lo scarto dell'addebito richiesto … con istanza inviata a mezzo pec in data 20/01/2025, acquisita al prot. n. 0012028 del 21/01/2025 l'odierna ricorrente ha richiesto lo sblocco del mod. f24 rappresentando che, relativamente al codice tributo 6936, aveva provveduto (se ed in quanto occorrente) al reinvio della dichiarazione dei Redditi dell'anno d'imposta 2023 per esporre il credito nell'apposito quadro RU. Con la medesima istanza rappresentava inoltre che il mod. F24, oltre al codice tributo oggetto di sospensione, conteneva anche l'utilizzo in compensazione del codice tributo 7718 anno 2024 per € 13.554,94 soggetto al termine perentorio di utilizzo in compensazione del 31/12/2024, trattandosi di credito derivante da Superbonus;
… che con risposta inviata a mezzo pec in data 03/02/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – Ufficio Territoriale di Casarano in riscontro alla nota della ricorrente precisava che “la delega è stata scartata in quanto non risulta alcuna comunicazione al Mimit e, pertanto non si ha riscontro dell'effettiva spettanza del credito. Ad ogni modo, trattandosi di una procedura centralizzata, l'Ufficio non può materialmente intervenire sulla delega, ripristinandola o modificandola. La delega scartata e i versamenti ivi contenuti devono intendersi come non effettuati”;…con ulteriore pec del 19/02/2025 la ricorrente a mezzo dello scrivente difensore ha ribadito che, … oggetto della richiesta di sblocco del mod. f24 era, anche ed illegittimamente, il credito di cui al codice tributo 7718 anno 2024 soggetto al perentorio termine di scadenza del 31/12/2024, per il quale la contribuente aveva effettuato la compensazione nei termini, ovvero in data 17/12/2024; …da ultimo con nota pec del 06/03/2025 l'Ufficio, senza tenere in considerazione le osservazioni della ricorrente in merito al codice tributo 7718 anno 2024, si è limitato a riportare testualmente il contenuto della precedente risposta, rappresentando che: “la delega è stata scartata in quanto non risulta alcuna comunicazione al Mimit e, pertanto non si ha riscontro dell'effettiva spettanza del credito. Ad ogni modo, trattandosi di una procedura centralizzata, l'Ufficio non può materialmente intervenire sulla delega, ripristinandola o modificandola. La delega scartata e i versamenti ivi contenuti devono intendersi come non effettuati.” che pertanto in data 06/03/2025 si è formato il diniego all'utilizzo in compensazione del credito codice tributo 7718 anno 2024 per l'importo di € 13.554,94 e che tale diniego costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. dell'art. 19, co. 1, lett. g-bis) e h) del D.Lgs. n. 546/1992; che oggetto del presente ricorso è esclusivamente lo scarto della delega per la parte riferita al codice tributo 7718 anno 2024…”.
Alla luce di qunto esposto ha chiesto l'annullamento del diniego.
Si è costituita l'Agenza delle Entrate che ha contestato l'assunto del ricorrente eccependo in via preliminare che il ricorso è inammissibile, atteso che l'atto di diniego impugnato non rientra nell'elencazione degli atti impugnabili, contenuti nell'articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito ha sostenuto che l'Ufficio ha scartato la delega del modello F24, in quanto non risultava alcuna comunicazione al MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla fruizione del credito d'imposta e, di conseguenza, non poteva avere alcun riscontro dell'effettiva spettanza del credito. Comunque ha sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto presentare nuova istanza e non l'ha fatto così pregiudicando l'esito del procedimento.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va evidenziato che il ricorso è ammissibile trattandosi di impugnazione di un diniego ad una istanza di autotutela e quindi rientrante tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/92.
Nel merito di osserva che per il codice richiesto non è necessaria alcuna comunicazione al MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e sul punto la resistente nulla precisa.
Avrebbe potuto limitare il diniego al solo codice 6936 e non l'ha fatto, Illegittimamente.
Nonostante le sollecitazioni del ricorrente al quale poteva anche indicare la soluzione proposta nelle controdeduzioni e cioè quella di ripresentare l'istanza, invece si è limitata a riproporre la stessa motivazione, peraltro, non pertinente posto che il codice in argomento era un altro.
Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso va accolto ed il diniego annullato conseguentemente la piena legittimità del credito 7718 dell'importo € 13.554,94 in capo alla ricorrente.
Attesa la particolarità della vicenda le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - accoglie il ricorso. Spese compensate.