CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
IO RU, AT
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Viale Italia, 92-94 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05620239000531767000 ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante Agenzia Entrate Riscossione:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di II grado, contrariis reiectis
1. Nel merito, in accoglimento di quanto dettagliatamente esposto e chiarito, riformare integralmente la sentenza n. 21/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia e conseguentemente confermare la piena legittimità della intimazione di pagamento n. 0560239000531767/000
2. in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado”.
Per l'Agenzia delle Entrate:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di dichiarare, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva di questa Agenzia relativamente alle eccezioni ascrivibili all'operato dell'Agente della Riscossione e alle cartelle di pagamento non riconducibili alla scrivente, di dichiarare, in via pregiudiziale ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dei termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992 e per violazione del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992, di rigettare i motivi di ricorso formulati dal Contribuente in primo grado, con condanna di Controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21/2025, depositata il 27 gennaio 2025 (e non notificata), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 0560239000531767/000 notificata il 18 maggio 2023, annullando l'atto per vizio di notifica.
La Corte di primo grado ha motivato l'annullamento rilevando che l'intimazione era stata consegnata – ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – a una persona di famiglia non meglio identificata presso la residenza del ricorrente, senza che l'Agenzia delle entrate – Riscossione avesse fornito prova dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario. Tale adempimento, secondo il giudice di prime cure, era necessario in base a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 27446/2022), sicché, in mancanza di tale prova, la notifica doveva ritenersi invalida.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle entrate – Riscossione, chiedendone l'integrale riforma. L'appellante deduce due principali errori di diritto nella sentenza impugnata:
1. l'intimazione ha comunque raggiunto lo scopo di porre il debitore nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, con conseguente insussistenza dei presupposti per dichiararne l'annullamento o l'inesistenza;
2. erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile la disciplina della notifica a mezzo messo notificatore (con obbligo di raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. e L. 890/1982), mentre la notifica è stata eseguita direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 (norma speciale derogatoria della disciplina ordinaria). In tale ipotesi – secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11708/2011, 15746/2012, 25128/2013,
2100/2017, 1304/2017, ord. 12083/2016) – il perfezionamento avviene con la consegna del plico al domicilio e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di persona legittimata (ivi compresa persona di famiglia o addetta alla casa), senza necessità di ulteriore raccomandata informativa. L'appellante ha riprodotto l'attestazione di consegna postale (raccomandata n. 69537107346-2), che indica espressamente la consegna a familiare convivente con sottoscrizione del ricevente.
L'appellante deduce inoltre, in via devolutiva, la tardività del ricorso originario ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, atteso che le cartelle sottese all'intimazione (nonché precedenti intimazioni, tra cui quella del 7 dicembre
2018 n. 05620189002978366000 per € 48.642,74) sarebbero state regolarmente notificate e mai tempestivamente impugnate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di La Spezia (intervento volontario ex art. 14 D.Lgs. 546/1992), controdeducendo specificamente sulle eccezioni del contribuente relative all'attività propria dell'ente impositore. L'Agenzia ha elencato le 10 cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (anni d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019), tutte originate da controlli automatizzati ex art. 36-bis o 36-ter D.P.R. 600/1973 o da controlli su liquidazioni periodiche IVA, precedute dalle rispettive comunicazioni di irregolarità (notificate a mezzo raccomandata o PEC negli anni dal 2012 al 2021). Ha contestato in particolare le censure di invalidità delle notifiche, prescrizione/decadenza, difetto di motivazione, eccessiva onerosità della pretesa (aggio e compensi di riscossione) e illegittimità costituzionale.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Se il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) notifica un atto (come una cartella di pagamento o un'intimazione) mediante raccomandata con avviso di ricevimento (AR) ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, non è necessario spedire la CAN (raccomandata informativa) in caso di consegna del plico a una persona di famiglia (o altra persona abilitata, come addetti alla casa/ufficio/ azienda).
L'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973 disciplina una modalità semplificata e derogatoria rispetto alla notifica ordinaria a mezzo ufficiale giudiziario o messo notificatore (regolata dal codice di procedura civile e dalla L.
890/1982). In particolare:
- La notifica si considera perfezionata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, da una persona di famiglia, da addetti alla casa/ufficio/azienda o dal portiere.
- Si applicano le norme del servizio postale ordinario.
- Non è richiesto l'invio di una seconda raccomandata informativa, perché la consegna a persona abilitata
è già considerata idonea a garantire la conoscibilità dell'atto.
La Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo principio:
- Cass. n. 1304/2017 (citata nell'appello): quando la notifica avviene mediante invio diretto di raccomandata
AR dal concessionario, non occorre una seconda raccomandata informativa;
si applicano le norme del servizio postale ordinario, non la L. 890/1982. La sentenza ha cassato pronunce di merito che richiedevano tale adempimento extra.
- Cass. n. 10037/2019 e n. 13217/2024: confermano che, in caso di consegna a familiare o portiere, la notifica è valida senza raccomandata informativa, purché vi sia l'AR sottoscritto dalla persona abilitata.
Quindi per orientamento costante la disciplina ex art. 26 D.P.R. 602/1973 è speciale e semplificata proprio per esigenze di efficienza nella riscossione;
l'obbligo di raccomandata informativa scatta tipicamente per notifiche a mezzo messo/ufficiale giudiziario quando il plico è consegnato a persona diversa dal destinatario
(art. 139 c.p.c. o art. 60 D.P.R. 600/1973 per atti impositivi).
Nel caso specifico l'Agenzia ha prodotto l'AR con numero raccomandata 69537107346-2 e consegna a
"familiare convivente" con firma: questo basta per ritenere valida la notifica in data 18/05/2023.
Da quanto sopra discende la riforma integrale della sentenza di primo grado la quale, espressamente richiamando il principio della “ragione più liquida”, ha accolto il ricorso di parte fondando la propria decisione unicamente sulla supposta invalidità della notifica.
La mancata costituzione in giudizio del contribuente comporta che questa Corte di secondo grado non debba prendere in esame gli altri motivi di ricorso, assorbiti dalla sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.500,00 già ridotte in favore dell'Agenzia Entrate e Riscossione ed in € 1.000,00 già ridotte in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
IO RU, AT
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Viale Italia, 92-94 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05620239000531767000 ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante Agenzia Entrate Riscossione:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di II grado, contrariis reiectis
1. Nel merito, in accoglimento di quanto dettagliatamente esposto e chiarito, riformare integralmente la sentenza n. 21/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia e conseguentemente confermare la piena legittimità della intimazione di pagamento n. 0560239000531767/000
2. in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado”.
Per l'Agenzia delle Entrate:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di dichiarare, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva di questa Agenzia relativamente alle eccezioni ascrivibili all'operato dell'Agente della Riscossione e alle cartelle di pagamento non riconducibili alla scrivente, di dichiarare, in via pregiudiziale ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dei termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992 e per violazione del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992, di rigettare i motivi di ricorso formulati dal Contribuente in primo grado, con condanna di Controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21/2025, depositata il 27 gennaio 2025 (e non notificata), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 0560239000531767/000 notificata il 18 maggio 2023, annullando l'atto per vizio di notifica.
La Corte di primo grado ha motivato l'annullamento rilevando che l'intimazione era stata consegnata – ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – a una persona di famiglia non meglio identificata presso la residenza del ricorrente, senza che l'Agenzia delle entrate – Riscossione avesse fornito prova dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario. Tale adempimento, secondo il giudice di prime cure, era necessario in base a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 27446/2022), sicché, in mancanza di tale prova, la notifica doveva ritenersi invalida.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle entrate – Riscossione, chiedendone l'integrale riforma. L'appellante deduce due principali errori di diritto nella sentenza impugnata:
1. l'intimazione ha comunque raggiunto lo scopo di porre il debitore nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, con conseguente insussistenza dei presupposti per dichiararne l'annullamento o l'inesistenza;
2. erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile la disciplina della notifica a mezzo messo notificatore (con obbligo di raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. e L. 890/1982), mentre la notifica è stata eseguita direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 (norma speciale derogatoria della disciplina ordinaria). In tale ipotesi – secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11708/2011, 15746/2012, 25128/2013,
2100/2017, 1304/2017, ord. 12083/2016) – il perfezionamento avviene con la consegna del plico al domicilio e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di persona legittimata (ivi compresa persona di famiglia o addetta alla casa), senza necessità di ulteriore raccomandata informativa. L'appellante ha riprodotto l'attestazione di consegna postale (raccomandata n. 69537107346-2), che indica espressamente la consegna a familiare convivente con sottoscrizione del ricevente.
L'appellante deduce inoltre, in via devolutiva, la tardività del ricorso originario ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, atteso che le cartelle sottese all'intimazione (nonché precedenti intimazioni, tra cui quella del 7 dicembre
2018 n. 05620189002978366000 per € 48.642,74) sarebbero state regolarmente notificate e mai tempestivamente impugnate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di La Spezia (intervento volontario ex art. 14 D.Lgs. 546/1992), controdeducendo specificamente sulle eccezioni del contribuente relative all'attività propria dell'ente impositore. L'Agenzia ha elencato le 10 cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (anni d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019), tutte originate da controlli automatizzati ex art. 36-bis o 36-ter D.P.R. 600/1973 o da controlli su liquidazioni periodiche IVA, precedute dalle rispettive comunicazioni di irregolarità (notificate a mezzo raccomandata o PEC negli anni dal 2012 al 2021). Ha contestato in particolare le censure di invalidità delle notifiche, prescrizione/decadenza, difetto di motivazione, eccessiva onerosità della pretesa (aggio e compensi di riscossione) e illegittimità costituzionale.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Se il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) notifica un atto (come una cartella di pagamento o un'intimazione) mediante raccomandata con avviso di ricevimento (AR) ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, non è necessario spedire la CAN (raccomandata informativa) in caso di consegna del plico a una persona di famiglia (o altra persona abilitata, come addetti alla casa/ufficio/ azienda).
L'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973 disciplina una modalità semplificata e derogatoria rispetto alla notifica ordinaria a mezzo ufficiale giudiziario o messo notificatore (regolata dal codice di procedura civile e dalla L.
890/1982). In particolare:
- La notifica si considera perfezionata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, da una persona di famiglia, da addetti alla casa/ufficio/azienda o dal portiere.
- Si applicano le norme del servizio postale ordinario.
- Non è richiesto l'invio di una seconda raccomandata informativa, perché la consegna a persona abilitata
è già considerata idonea a garantire la conoscibilità dell'atto.
La Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo principio:
- Cass. n. 1304/2017 (citata nell'appello): quando la notifica avviene mediante invio diretto di raccomandata
AR dal concessionario, non occorre una seconda raccomandata informativa;
si applicano le norme del servizio postale ordinario, non la L. 890/1982. La sentenza ha cassato pronunce di merito che richiedevano tale adempimento extra.
- Cass. n. 10037/2019 e n. 13217/2024: confermano che, in caso di consegna a familiare o portiere, la notifica è valida senza raccomandata informativa, purché vi sia l'AR sottoscritto dalla persona abilitata.
Quindi per orientamento costante la disciplina ex art. 26 D.P.R. 602/1973 è speciale e semplificata proprio per esigenze di efficienza nella riscossione;
l'obbligo di raccomandata informativa scatta tipicamente per notifiche a mezzo messo/ufficiale giudiziario quando il plico è consegnato a persona diversa dal destinatario
(art. 139 c.p.c. o art. 60 D.P.R. 600/1973 per atti impositivi).
Nel caso specifico l'Agenzia ha prodotto l'AR con numero raccomandata 69537107346-2 e consegna a
"familiare convivente" con firma: questo basta per ritenere valida la notifica in data 18/05/2023.
Da quanto sopra discende la riforma integrale della sentenza di primo grado la quale, espressamente richiamando il principio della “ragione più liquida”, ha accolto il ricorso di parte fondando la propria decisione unicamente sulla supposta invalidità della notifica.
La mancata costituzione in giudizio del contribuente comporta che questa Corte di secondo grado non debba prendere in esame gli altri motivi di ricorso, assorbiti dalla sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.500,00 già ridotte in favore dell'Agenzia Entrate e Riscossione ed in € 1.000,00 già ridotte in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge.