Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Lascialfari, Matteo Vieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso quest’ultima domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Toscana – Settore Servizi – Ufficio Servizi Fiscali -OMISSIS-, notificato tramite PEC in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il diniego dell'iscrizione del ricorrente nell'Elenco informatizzato dei Soggetti Abilitati a rilasciare il Visto di conformità di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 241/1997;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, dottore commercialista e revisore dei conti, si duole del provvedimento del -OMISSIS-, con cui l’Agenzia delle Entrate ha negato la sua iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. n. 241/1997 (v. doc. 1 ricorso).
2) Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate.
3) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
3.1) A seguito dell’istanza del ricorrente, l’Agenzia delle Entrate gli inviava una comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 (v. doc. 3 ricorso), rilevando che egli non risultava soddisfare il requisito dell’assenza di “ violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria ”, previsto dall’art. 8, comma 1, lett. “c”, D.M. n. 164 del 31 maggio 1999 (recante la disciplina regolamentare per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), perché erano pendenti ruoli inerenti a debiti verso l’Erario per un totale di 296.000,46 euro (e meglio dettagliati nel preavviso).
3.2) Il ricorrente vi replicava (v. doc. 4 ricorso), evidenziando che la totalità delle cartelle esattoriali menzionate nel preavviso di rigetto era stata oggetto di istanza di definizione agevolata presentata in data 14 febbraio 2023 (rimanendo esclusa solo una cartella esattoriale di euro 2.298,82), e che l’adesione alla procedura di definizione agevolata ne comportava l’automatica sospensione, con la conseguenza che la posizione del contribuente viene immediatamente sanata – pur rimanendo condizionata al rispetto del piano di rateizzazione – tanto che al contribuente che abbia aderito alla “rottamazione” può essere rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai fini dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3.3) L’Agenzia delle Entrate non condivideva le argomentazioni difensive del ricorrente e adottava il provvedimento impugnato, osservando, in particolare, che:
- a) la sospensione della riscossione dei debiti tributari connessa alla richiesta di adesione all’istituto della “rottamazione” non cancella il debito né la violazione sottostante, perciò tale sospensione è irrilevante nel distinto procedimento (per il quale è causa) volto alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 8 del D.M. n. 164 del 1999, tra i quali rientra l’assenza “ di violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria ”;
- b) non è condivisibile la proposta analogia con la disciplina del DURC contributivo, in quanto quest’ultima è riferita a profili diversi da quelli dell’attività svolta dai soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità, che costituisce “ una forma di partecipazione autorizzata all’esercizio della funzione impositiva ” che può essere esercitata soltanto da coloro che dimostrano di possedere e custodire requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, condizione soggettiva che deve escludersi laddove, come nel caso in esame, siano state commesse gravi e ripetute violazioni, tali da determinare il rilevante debito nei confronti dell’Erario, come risultante nei prospetti sopra riportati.
4) Con unico motivo di ricorso si deduce che:
- a) il diniego opposto dall’Amministrazione si fonda su una situazione contributiva del ricorrente errata ed obsoleta, considerato che, in forza dell’adesione alla procedura di “rottamazione” delle cartelle esattoriali, gli elementi ostativi ai requisiti di affidabilità rilevati dall’Agenzia delle Entrate sono inopponibili al contribuente;
- b) infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 240, L. n. 197/2022 (che ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi esattoriali per l’anno 2023, alla quale ha aderito il ricorrente), “ a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ”;
- c) in buona sostanza, il Legislatore ha connesso alla sola presentazione della domanda di adesione degli effetti sananti estremamente rilevanti, con particolare riferimento alla regolarità della posizione contributiva del contribuente nei rapporti con la P.A., in quanto egli può ottenere il rilascio di DURC positivo e non è soggetto alle limitazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, al pari di un regolare contribuente;
- d) la concessione dei suddetti benefici è stata disposta dal Legislatore come misura incentivante dell’adesione alle procedure di definizione agevolata dei carichi pendenti e, pertanto, ritenere del tutto irrilevante la stessa (come affermato dall’Agenzia delle Entrate) lede la ratio di tale istituto ed è, pertanto, sintomo di illegittimità dell’atto;
- e) l’adesione del professionista-contribuente al programma di “rottamazione delle cartelle”, quale strumento per l'estinzione del debito tributario accumulatosi, può rilevare per il futuro, per far sì che questi ottenga una sorta di “riabilitazione”, conseguendo una nuova autorizzazione alla trasmissione.
5) Con ordinanza cautelare n. 371 dell’8 settembre 2023, la domanda di tutela in via d’urgenza veniva respinta, per carenza di periculum in mora .
6) In vista dell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, parte ricorrente, con memoria difensiva del 6 dicembre 2024, evidenziava, tra l’altro, il proprio progressivo e regolare adempimento al piano di rateizzazione.
7) All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
- a) questo Tribunale ha recentemente rammentato che “ l’attività di assistenza fiscale può essere affidata esclusivamente a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da dare garanzia all'Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, della corretta applicazione della normativa tributaria (TAR Milano, sez. III, 12 marzo 2021 n. 651; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 17/07/2018, n. 250). La conclusione si giustifica con la considerazione che il rilascio del visto comporta il riscontro della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto e della corrispondenza tra i dati esposti nelle dichiarazioni e le risultanze delle scritture contabili stesse, e di queste ultime con la relativa documentazione (art. 2, d.m. n. 164/1999). Si tratta di attività che, in assenza dell’istituto del visto di conformità rilasciato da privati, dovrebbe essere esercitata dall’Amministrazione finanziaria, cui il professionista si sostituisce. È quindi necessario che quest’ultimo dia garanzie di alta moralità, le quali possono essere lese da violazioni tributarie compiute non solo in riferimento alla sua attività professionale ma anche quale contribuente-persona fisica. Tanto prevede testualmente la normativa di cui al d.m. n. 164/1999 che, nel prevedere i requisiti di onorabilità ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori, non distingue tra fatti ostativi riguardanti l’attività professionale dell’interessato e quelli riguardanti lo stesso come persona fisica ” (TAR Toscana, sez. II, 14/03/2022, sent. n. 329) ” (T.A.R. Toscana, n. 795 del 28 luglio 2023);
- b) non giova a parte ricorrente richiamare gli effetti “sananti” di cui all’art. 1, comma 240, L. n. 197/2022, in quanto si tratta di una disposizione eccezionale che, a fronte dell’adesione del contribuente (inadempiente ai pregressi obblighi), ha individuato specifici campi d’irrilevanza dei carichi esattoriali, perciò non è suscettibile di interpretazione analogica e, quindi, non è in grado di far ritenere soddisfatti i requisiti di cui all’art. 8 D.M. n. 164/1999;
- c) inoltre, l’art. 39, D. Lgs. n. 241/1997, nel prevedere, al comma 4, le gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive tra le cause di sospensione o revoca di un’autorizzazione già concessa – e, quindi, a fortiori , tra le cause ostative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale –, prevede, al successivo comma 4-bis, che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce l’applicazione della sospensione o della revoca (e tanto è confluito, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nell’art. 69, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 173/2024);
- d) ne deriva che, se lo stesso D. Lgs. n. 241/1997 ha mantenuto ferma la rilevanza della violazione ai fini della revoca o sospensione pur in presenza della definizione agevolata delle sanzioni, tale conclusione si deve raggiungere, a maggior ragione e in assenza di un espresso segnale normativo diverso, per le altre procedure (come la “rottamazione” dei carichi esattoriali) che condividono con la definizione agevolata delle sanzioni la stessa natura giuridica di strumento di tacitazione delle pendenze del contribuente.
9) Il ricorso va pertanto respinto.
10) Le spese di lite possono essere compensate, per la particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.