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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 876/25
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Addì 04/12/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 876/2025,
è comparso l'avv. ANDREOTTOLA FRANCESCO per , il quale Parte_1
si riporta ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate di cui chiede l'integrale accoglimento;
IL GIUDICE
dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza.
Benevento, 4.12.25
Il Giudice
dr. Valeria Protano
R.G.N. 876/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'udienza del
4.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 876 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 Tra
, (C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., domiciliata elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli sita in Napoli alla via Diaz n. 11;
-appellante principale-
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC DR (C.F. ), coma da procura agli atti, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliato in San Sossio Baronia (AV) alla Via Camposanto n. 22;
-appellante incidentale-
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 22 l. 689/1981).;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, la chiedeva la riforma della Parte_3 sentenza n. 645 emessa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino il 13 novembre 2024 (r.g.n.
1658/2023), la quale, in accoglimento al ricorso dell'odierno appellato, , Parte_1 dichiarava l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione 1872/2023/AREAIII/S emessa in data 7 novembre 2023.
Detto appello è stato proposto sulla scorta del seguente unico motivo: inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 per aver proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, come risultava dalla prima attestazione della Cancelleria dell'ufficio del Giudice di
Pace di Ariano Irpino del 28.2.2025, da cui si evinceva, appunto, che il deposito avveniva in data
12.12.2023, ossia oltre il termine ultimo del 7.12.2023.
La chiedeva, quindi, di dichiarare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna Parte_3 della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 9.06.25, si costituiva nel presente giudizio , evidenziando, Parte_1 avverso il primo motivo di impugnazione, che il deposito telematico del ricorso si perfezionava in data 06.12.2023, e quindi, nel rispetto dei termini di legge, e proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio in violazione dei criteri di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, l'appellante principale dichiarava di aver effettuato ulteriori verifiche in ordine al deposito del ricorso di primo grado e che, a seguito della dichiarazione di rettifica della Cancelleria del 04.06.2025, il ricorso risultava depositato in data 06.12.2023 e, quindi, nei termini di legge. Pertanto, dichiarava di voler rinunciare all'odierno appello, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio stante la natura incolpevole dell'errore in cui era incorso sulla scorta di quanto dichiarato dalla Cancelleria in un primo momento.
Controparte, d'altro canto, dichiarava di non voler accettare la suddetta rinuncia, insistendo per il rigetto dell'appello principale, con condanna alle spese di parte appellante, e per l'accoglimento di quello incidentalmente proposto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza.
Come innanzi esposto, nel corso del giudizio l'appellante principale ha dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, occorre evidenziare che la Corte di cassazione è pacifica nel ritenere che “la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte. Anche la rinuncia agli atti del giudizio di appello determina, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, ma siffatta identità di effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione, come detto, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. La menzionata identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica tuttavia che, nonostante le su esposte differenze tra i due istituti, ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dell'art. 306 c.p.c., u.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione. Ciò posto, è evidente che il giudice d'appello, in entrambi i casi
(rinuncia agli atti o rinuncia all'impugnazione), non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questione dedotte (previa verifica, in caso di rinuncia agli atti, della ritualità dell'accettazione, ove necessaria), ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio sia pronunziando sulle spese;
solo in esito al passaggio in giudicato di siffatto provvedimento, il giudizio potrà ritenersi definitivamente estinto, e quindi non più pendente” (cfr. Cass. 31199/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante principale ha formulato espressa rinuncia alla domanda di appello e, quindi, all'impugnazione della sentenza di primo grado, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere sull'oggetto del gravame, trattandosi di rinuncia all'azione ed indipendentemente dall'accettazione di controparte.
Quanto, invece, all'appello proposto in via incidentale, esso va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese in violazione di quanto disposto dall'art. 92 c.2 c.p.c., il quale prevede l'applicazione della compensazione delle spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” oltre che per gravi ed eccezionali ragioni, all'esito di quanto statuito dalla pronuncia della Corte Cost. n. 77/18.
Nella fattispecie in esame, il ricorso introduttivo veniva accolto sulla scorta del motivo per cui l'ordinanza prefettizia era stata emanata oltre i 210 giorni, ossia, oltre i termini di cui all'art. 204
Cds, non rientrando, evidentemente, detta ipotesi tra quelle normativamente previste dal citato articolo ai fini dell'applicazione del regime della compensazione delle spese di lite e dovendo, viceversa, trovare applicazione il criterio della soccombenza. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, questo Tribunale ritiene dirimente, a tal fine, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante principale intervenuta nel corso del giudizio, con conseguente necessaria applicazione del principio per cui “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo
l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. da ultimo, Cass. 18255/2024).
Né può accogliersi la tesi della rinunciante secondo cui l'errore in cui è incorsa sarebbe incolpevole in quanto riconducibile all'attestazione rilasciata in un primo momento dalla Cancelleria: ed infatti, dagli atti di causa, emerge che la tempestività del ricorso ben poteva essere accertata già nel corso primo grado di giudizio sulla scorta della documentazione prodotta ed attraverso una diligente verifica degli atti di causa.
Pertanto, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali appena esposti, a parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di pace, va disposta la condanna della Parte_3
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, avuto
[...] riguardo al valore dichiarato, alla natura delle questioni processuali trattate e all'attività processuale effettivamente svolta, per il primo grado di giudizio, secondo i parametri minimi (scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00) relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace, al netto della fase istruttoria in quanto non svolta, mentre, per il presente grado di giudizio, secondo i parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario (scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00), sempre al netto della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di , ritenuta Parte_4 Parte_1 assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di Pace di
Ariano Irpino n. 645 del 13.11.24 nella parte relativa alle spese di lite, condannando il al pagamento delle spese del giudizio Parte_4 Parte_3 di primo grado, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 457,00 per compensi, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. SC
DR, dichiaratosi antistatario;
- condanna il al pagamento nei Parte_4 confronti dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 147,00 per spese ed € 852,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. SC DR, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 4.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Addì 04/12/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 876/2025,
è comparso l'avv. ANDREOTTOLA FRANCESCO per , il quale Parte_1
si riporta ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate di cui chiede l'integrale accoglimento;
IL GIUDICE
dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza.
Benevento, 4.12.25
Il Giudice
dr. Valeria Protano
R.G.N. 876/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'udienza del
4.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 876 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 Tra
, (C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., domiciliata elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli sita in Napoli alla via Diaz n. 11;
-appellante principale-
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC DR (C.F. ), coma da procura agli atti, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliato in San Sossio Baronia (AV) alla Via Camposanto n. 22;
-appellante incidentale-
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 22 l. 689/1981).;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, la chiedeva la riforma della Parte_3 sentenza n. 645 emessa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino il 13 novembre 2024 (r.g.n.
1658/2023), la quale, in accoglimento al ricorso dell'odierno appellato, , Parte_1 dichiarava l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione 1872/2023/AREAIII/S emessa in data 7 novembre 2023.
Detto appello è stato proposto sulla scorta del seguente unico motivo: inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 per aver proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, come risultava dalla prima attestazione della Cancelleria dell'ufficio del Giudice di
Pace di Ariano Irpino del 28.2.2025, da cui si evinceva, appunto, che il deposito avveniva in data
12.12.2023, ossia oltre il termine ultimo del 7.12.2023.
La chiedeva, quindi, di dichiarare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna Parte_3 della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 9.06.25, si costituiva nel presente giudizio , evidenziando, Parte_1 avverso il primo motivo di impugnazione, che il deposito telematico del ricorso si perfezionava in data 06.12.2023, e quindi, nel rispetto dei termini di legge, e proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio in violazione dei criteri di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, l'appellante principale dichiarava di aver effettuato ulteriori verifiche in ordine al deposito del ricorso di primo grado e che, a seguito della dichiarazione di rettifica della Cancelleria del 04.06.2025, il ricorso risultava depositato in data 06.12.2023 e, quindi, nei termini di legge. Pertanto, dichiarava di voler rinunciare all'odierno appello, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio stante la natura incolpevole dell'errore in cui era incorso sulla scorta di quanto dichiarato dalla Cancelleria in un primo momento.
Controparte, d'altro canto, dichiarava di non voler accettare la suddetta rinuncia, insistendo per il rigetto dell'appello principale, con condanna alle spese di parte appellante, e per l'accoglimento di quello incidentalmente proposto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza.
Come innanzi esposto, nel corso del giudizio l'appellante principale ha dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, occorre evidenziare che la Corte di cassazione è pacifica nel ritenere che “la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte. Anche la rinuncia agli atti del giudizio di appello determina, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, ma siffatta identità di effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione, come detto, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. La menzionata identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica tuttavia che, nonostante le su esposte differenze tra i due istituti, ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dell'art. 306 c.p.c., u.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione. Ciò posto, è evidente che il giudice d'appello, in entrambi i casi
(rinuncia agli atti o rinuncia all'impugnazione), non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questione dedotte (previa verifica, in caso di rinuncia agli atti, della ritualità dell'accettazione, ove necessaria), ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio sia pronunziando sulle spese;
solo in esito al passaggio in giudicato di siffatto provvedimento, il giudizio potrà ritenersi definitivamente estinto, e quindi non più pendente” (cfr. Cass. 31199/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante principale ha formulato espressa rinuncia alla domanda di appello e, quindi, all'impugnazione della sentenza di primo grado, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere sull'oggetto del gravame, trattandosi di rinuncia all'azione ed indipendentemente dall'accettazione di controparte.
Quanto, invece, all'appello proposto in via incidentale, esso va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese in violazione di quanto disposto dall'art. 92 c.2 c.p.c., il quale prevede l'applicazione della compensazione delle spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” oltre che per gravi ed eccezionali ragioni, all'esito di quanto statuito dalla pronuncia della Corte Cost. n. 77/18.
Nella fattispecie in esame, il ricorso introduttivo veniva accolto sulla scorta del motivo per cui l'ordinanza prefettizia era stata emanata oltre i 210 giorni, ossia, oltre i termini di cui all'art. 204
Cds, non rientrando, evidentemente, detta ipotesi tra quelle normativamente previste dal citato articolo ai fini dell'applicazione del regime della compensazione delle spese di lite e dovendo, viceversa, trovare applicazione il criterio della soccombenza. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, questo Tribunale ritiene dirimente, a tal fine, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante principale intervenuta nel corso del giudizio, con conseguente necessaria applicazione del principio per cui “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo
l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. da ultimo, Cass. 18255/2024).
Né può accogliersi la tesi della rinunciante secondo cui l'errore in cui è incorsa sarebbe incolpevole in quanto riconducibile all'attestazione rilasciata in un primo momento dalla Cancelleria: ed infatti, dagli atti di causa, emerge che la tempestività del ricorso ben poteva essere accertata già nel corso primo grado di giudizio sulla scorta della documentazione prodotta ed attraverso una diligente verifica degli atti di causa.
Pertanto, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali appena esposti, a parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di pace, va disposta la condanna della Parte_3
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, avuto
[...] riguardo al valore dichiarato, alla natura delle questioni processuali trattate e all'attività processuale effettivamente svolta, per il primo grado di giudizio, secondo i parametri minimi (scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00) relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace, al netto della fase istruttoria in quanto non svolta, mentre, per il presente grado di giudizio, secondo i parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario (scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00), sempre al netto della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di , ritenuta Parte_4 Parte_1 assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di Pace di
Ariano Irpino n. 645 del 13.11.24 nella parte relativa alle spese di lite, condannando il al pagamento delle spese del giudizio Parte_4 Parte_3 di primo grado, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 457,00 per compensi, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. SC
DR, dichiaratosi antistatario;
- condanna il al pagamento nei Parte_4 confronti dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 147,00 per spese ed € 852,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. SC DR, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 4.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano