Sentenza 16 settembre 2024
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 11/12/2025, n. 22457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22457 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04983/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4983 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Balducelli e Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Balducelli in Roma, viale Carso, 63;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ambasciata d’Italia a Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la sostituzione del commissario ad acta,
già nominato con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 22 aprile 2025, resa sul ricorso R.G.N. -OMISSIS-;
nonché per la fissazione di un termine perentorio per l’adozione del provvedimento dovuto e la comminazione di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione;
Vista l’istanza depositata dalla parte ricorrente in data 25 ottobre 2025 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad;
Visto l’art. 114, comma 6, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che questa Sezione, con sentenza n. -OMISSIS-, in considerazione della mancata esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, ha già accolto una precedente istanza presentata dalla parte ricorrente, disponendo che “ all’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. -OMISSIS- provveda, nel termine di 60 (sessanta) giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, senza diritto al compenso, ma con facoltà di delega a un funzionario da lui designato ”;
Considerato che la parte ricorrente, con l’istanza in esame, ha rappresentato che né le amministrazioni resistenti, né il commissario ad acta nominato con la sentenza n. -OMISSIS- e successivamente insediatosi stante la perdurante inerzia delle anzidette amministrazioni, hanno ancora dato esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-, con la quale questa Sezione ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di visto presentata dalla parte ricorrente e ha concesso un termine di trenta giorni per la riedizione del relativo potere amministrativo;
Rilevato che le amministrazioni resistenti non si sono difese nel presente incidente processuale, né il commissario ad acta ha prodotto alcunché a comprova dello esatto e integrale svolgimento del proprio incarico;
Atteso che all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 l’istanza presentata dalla parte ricorrente è stata discussa e poi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’istanza presentata dalla parte ricorrente sia meritevole di integrale accoglimento, stante la perdurante inerzia delle amministrazioni resistenti, alla quale si è aggiunta anche l’inerzia del nominato commissario ad acta , nonostante il ricorrente si sia fatto parte diligente, diffidando a mezzo pec le anzidette amministrazioni a dare esecuzione al dictum giudiziale recato dalla citata sentenza n. -OMISSIS-, come da documentazione versata in atti in data 25 ottobre 2025;
Ritenuto, in accoglimento dell’istanza presentata dalla parte ricorrente, che:
- vada disposta la sostituzione del commissario ad acta precedentemente nominato, conferendo l’incarico in questione al Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, senza diritto al compenso e senza facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente sentenza;
- le anzidette amministrazioni siano condannate al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo, sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), nel caso in cui né il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, né il Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad in qualità di commissario ad acta , provvedano all’esatta e integrale esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni;
Ritenuto che le spese di lite del presente incidente processuale debbano essere poste a carico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, come risultanti dalla procura depositata in atti, in quanto dichiaratisi antistatari,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’istanza presentata dalla parte ricorrente in data 25 ottobre 2025, la accoglie e per l’effetto:
- dispone la sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza n. -OMISSIS- resa da questa Sezione, con il Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, senza diritto al compenso e senza facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente pronuncia giurisdizionale;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla notifica della presente sentenza, sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad alla rifusione delle spese di lite del presente incidente processuale in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori, così come risultanti dalla procura alle liti depositata in atti, in quanto dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
LU FA, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FA | LE ST |
IL SEGRETARIO