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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 656/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. VASTA VINCENZO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MACRI' SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'omologa della separazione alle condizioni divisate dalle parti in sede di accordo depositato in data 10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 11.4.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 23
Parte II Serie A dell'anno 2003, unione dalla quale sono nati i figli il 19.7.2003, Persona_1
1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il 30.5.2007 e Persona_2 il 25.1.2010, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal Controparte_2 coniuge . CP_1
Deduceva che a causa dei continui tradimenti del marito era venuta meno l'affectio coniugalis, e che dal mese di luglio del 2023 i coniugi si erano separati.
Rappresentava di essersi trasferita con le figlie a Milano dove vive e lavora, mentre il padre risulta detenuto.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto delle figlie e la somma complessiva di € 600,00 (200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento mensile per le figlie.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11.3.2025 il Giudice poneva d'ufficio alle parti la questione della competenza territoriale dell'intestato Tribunale, rilevando che le figlie minori risultano risiedere a Milano e la causa veniva rinviata per dedurre sul punto.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 19.3.2025 si costituiva in giudizio parte resistente rappresentando di essere attualmente detenuto presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo e, allo stato, la assoluta impossibilità a provvedere al mantenimento delle figlie.
Contestava i fatti rappresentati in ricorso ma si dichiarava disponibile a trovare un accordo transattivo per definire le condizioni della separazione.
All'udienza del 2.4.2025 la difesa di parte ricorrente insisteva sulla competenza territoriale del
Tribunale adito producendo prova del trasferimento dei minori nel mese di agosto 2023, ovvero undici mesi prima del deposito del ricorso per separazione. Inoltre, le parti rappresentavano che vi erano in corso trattative per raggiungere un'intesa tra le parti e chiedevano un rinvio della causa.
All'udienza del 10.6.2025, tenuta con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano l'accordo raggiunto, chiedendo definirsi la causa alle seguenti condizioni:
1. “Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare, per l'effetto, la separazione personale dei medesimi autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Gela nella Via Fratelli Bandiera 224 di esclusiva proprietà della sig.ra alla moglie e alle figlie;
Parte_1
3. Il sig. provvederà a rettificare la residenza anche ai fini della domiciliazione postale;
CP_1
4. Stabilire il domicilio delle figlie minori e in Milano nella Via Luigi Persona_2 CP_2
Casanova n. 2 abitazione condotta in locazione dalla madre e dalle figlie;
5. Disporre, nel rispetto della vigente normativa, che le figlie minori e Persona_2 CP_2 resteranno affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale sui minori e nel loro esclusivo interesse;
2 Per_ 6. Stabilire a carico di , a titolo di mantenimento per le figlie , CP_1 Persona_2
e la somma mensile di euro 300,00 (ovvero € 100,00 per ogni figlia) da versarsi alla CP_2 madre entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT e sarà versata dal sig. allorquando lo stesso si troverà in regime CP_1 di libertà ed a condizione che lo stesso venga avviato al lavoro con regolare e stabile contratto;
Per_ 7. Stabilire che le spese mediche straordinarie, specialistiche e non, necessarie per le figlie ,
e e concordate preventivamente tra le parti saranno a carico di entrambi Persona_2 CP_2
i genitori per la quota del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre, così come le spese scolastiche (tasse, libri, gite etc.) secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
tali somme saranno versate dal sig. allorquando lo stesso si troverà in regime di libertà; CP_1
8. Stabilire che le spese relative ad attività ludiche, sportive, formative e gite scolastiche, anch'esse previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
tali somme saranno versate dal sig. allorquando lo stesso si troverà in regime di libertà; CP_1
9. Stabilire che sia l'assegno di mantenimento che le predette spese saranno dovuti anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle figlie, fino a che sia ex lege necessario;
Per_
10. Stabilire che nulla sarà disposto per quanto riguarda il diritto di frequentazione della figlia in quanto maggiorenne;
11. Stabilire che in ordine al diritto di frequentazione per le figlie minori e Persona_2 CP_2 con il padre, successivamente alla eventuale scarcerazione, disporre che il resistente potrà averli
e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni anche scolastici e sportivi dei minori;
12. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
13. Stabilire che nessun obbligo di mantenimento sarà disposto a carico di entrambi i coniugi e in favore dell'altro coniuge”.
Infine, con ordinanza resa in data 19.8.2025, ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio prende atto che le condizioni indicate nell'accordo di separazione prodotto in atti non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minorenne Controparte_2
3 (essendo divenuta – medio tempore – maggiorenne) non è in contrasto con i Persona_2 suoi interessi né contiene atti dispositivi aventi ad oggetto interessi indisponibili.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva e ciò a CP_1 tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 14, P. I
Serie N, anno 2019).
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EA OB GG
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 656/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. VASTA VINCENZO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MACRI' SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'omologa della separazione alle condizioni divisate dalle parti in sede di accordo depositato in data 10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 11.4.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 23
Parte II Serie A dell'anno 2003, unione dalla quale sono nati i figli il 19.7.2003, Persona_1
1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il 30.5.2007 e Persona_2 il 25.1.2010, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal Controparte_2 coniuge . CP_1
Deduceva che a causa dei continui tradimenti del marito era venuta meno l'affectio coniugalis, e che dal mese di luglio del 2023 i coniugi si erano separati.
Rappresentava di essersi trasferita con le figlie a Milano dove vive e lavora, mentre il padre risulta detenuto.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto delle figlie e la somma complessiva di € 600,00 (200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento mensile per le figlie.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11.3.2025 il Giudice poneva d'ufficio alle parti la questione della competenza territoriale dell'intestato Tribunale, rilevando che le figlie minori risultano risiedere a Milano e la causa veniva rinviata per dedurre sul punto.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 19.3.2025 si costituiva in giudizio parte resistente rappresentando di essere attualmente detenuto presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo e, allo stato, la assoluta impossibilità a provvedere al mantenimento delle figlie.
Contestava i fatti rappresentati in ricorso ma si dichiarava disponibile a trovare un accordo transattivo per definire le condizioni della separazione.
All'udienza del 2.4.2025 la difesa di parte ricorrente insisteva sulla competenza territoriale del
Tribunale adito producendo prova del trasferimento dei minori nel mese di agosto 2023, ovvero undici mesi prima del deposito del ricorso per separazione. Inoltre, le parti rappresentavano che vi erano in corso trattative per raggiungere un'intesa tra le parti e chiedevano un rinvio della causa.
All'udienza del 10.6.2025, tenuta con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano l'accordo raggiunto, chiedendo definirsi la causa alle seguenti condizioni:
1. “Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare, per l'effetto, la separazione personale dei medesimi autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Gela nella Via Fratelli Bandiera 224 di esclusiva proprietà della sig.ra alla moglie e alle figlie;
Parte_1
3. Il sig. provvederà a rettificare la residenza anche ai fini della domiciliazione postale;
CP_1
4. Stabilire il domicilio delle figlie minori e in Milano nella Via Luigi Persona_2 CP_2
Casanova n. 2 abitazione condotta in locazione dalla madre e dalle figlie;
5. Disporre, nel rispetto della vigente normativa, che le figlie minori e Persona_2 CP_2 resteranno affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale sui minori e nel loro esclusivo interesse;
2 Per_ 6. Stabilire a carico di , a titolo di mantenimento per le figlie , CP_1 Persona_2
e la somma mensile di euro 300,00 (ovvero € 100,00 per ogni figlia) da versarsi alla CP_2 madre entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT e sarà versata dal sig. allorquando lo stesso si troverà in regime CP_1 di libertà ed a condizione che lo stesso venga avviato al lavoro con regolare e stabile contratto;
Per_ 7. Stabilire che le spese mediche straordinarie, specialistiche e non, necessarie per le figlie ,
e e concordate preventivamente tra le parti saranno a carico di entrambi Persona_2 CP_2
i genitori per la quota del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre, così come le spese scolastiche (tasse, libri, gite etc.) secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
tali somme saranno versate dal sig. allorquando lo stesso si troverà in regime di libertà; CP_1
8. Stabilire che le spese relative ad attività ludiche, sportive, formative e gite scolastiche, anch'esse previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
tali somme saranno versate dal sig. allorquando lo stesso si troverà in regime di libertà; CP_1
9. Stabilire che sia l'assegno di mantenimento che le predette spese saranno dovuti anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle figlie, fino a che sia ex lege necessario;
Per_
10. Stabilire che nulla sarà disposto per quanto riguarda il diritto di frequentazione della figlia in quanto maggiorenne;
11. Stabilire che in ordine al diritto di frequentazione per le figlie minori e Persona_2 CP_2 con il padre, successivamente alla eventuale scarcerazione, disporre che il resistente potrà averli
e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni anche scolastici e sportivi dei minori;
12. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
13. Stabilire che nessun obbligo di mantenimento sarà disposto a carico di entrambi i coniugi e in favore dell'altro coniuge”.
Infine, con ordinanza resa in data 19.8.2025, ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio prende atto che le condizioni indicate nell'accordo di separazione prodotto in atti non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minorenne Controparte_2
3 (essendo divenuta – medio tempore – maggiorenne) non è in contrasto con i Persona_2 suoi interessi né contiene atti dispositivi aventi ad oggetto interessi indisponibili.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva e ciò a CP_1 tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 14, P. I
Serie N, anno 2019).
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EA OB GG
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