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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg7709 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7709 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. COPPOLA PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 31,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SCOTTO DI MINICO ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla via Toiano n°4,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
il 04/04/2005 e che dalla loro unione nascevano due figli minori: il 24.06.2008 e il 19.06.2014, rappresentavano la Per_1 Per_2
1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza cartolare dell'01.07.2025, in seguito al parere contrario del
PM con riferimento alla previsione del regime d'affido condiviso con l'alternanza paritetica, il procedimento era rinviato all'11.11.2025.
Ascoltate le minori, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori ed , ai sensi dell'articolo Persona_3 Persona_4
337 ter c.c. vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad abitare presso la casa familiare alternandosi nell'accudimento della prole secondo le modalità in precedenza indicate. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi.
2) La casa familiare in Bacoli in via Marziale n. 2 rimane assegnata ad entrambi
i coniugi che l'abiteranno unitamente ai figli. provvederà alla Parte_1
cura dei figli per 3 giorni consecutivi a settimana e precisamente il giovedì, il venerdì ed il sabato nonché una domenica a settimane alternate con il coniuge. Nei restanti giorni della settimana i figli saranno accuditi dal padre Parte_2
3) I figli trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente un anno con il padre
e un anno con la madre, mentre nelle vacanze natalizie e di fine anno trascorreranno un anno la Vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Natale e il Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa. Il periodo relativo alle vacanze estive – 15 giorni- dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 di aprile di ogni anno per consentire ad entrambi di organizzare
2 le ferie;
4) I coniugi, che svolgono entrambi attività lavorativa, si dichiarano economicamente autosufficienti. In considerazione dell'affido condiviso con alternanza paritetica nell'accudimento dei figli, nessun assegno di mantenimento dovrà essere determinato a carico di ciascuno.
5) Le spese di carattere ordinario per l'accudimento dei figli (vitto, eventuale mensa scolastica, spese di cancelleria, paghetta settimanale, abbigliamento ordinario – cambi di stagione, medicinali da banco…) restano a carico dei coniugi al 50%;
6) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il Protocollo d'Intesa del 7.3.2018 del Tribunale di
Napoli e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
7) i coniugi si concedono sin da ora reciproco consenso al fine del rilascio del passaporto e/o documento equipollente per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
3 (atto n.12, parte II, s. A, Parte_3
reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7709 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. COPPOLA PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 31,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SCOTTO DI MINICO ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla via Toiano n°4,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
il 04/04/2005 e che dalla loro unione nascevano due figli minori: il 24.06.2008 e il 19.06.2014, rappresentavano la Per_1 Per_2
1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza cartolare dell'01.07.2025, in seguito al parere contrario del
PM con riferimento alla previsione del regime d'affido condiviso con l'alternanza paritetica, il procedimento era rinviato all'11.11.2025.
Ascoltate le minori, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori ed , ai sensi dell'articolo Persona_3 Persona_4
337 ter c.c. vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad abitare presso la casa familiare alternandosi nell'accudimento della prole secondo le modalità in precedenza indicate. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi.
2) La casa familiare in Bacoli in via Marziale n. 2 rimane assegnata ad entrambi
i coniugi che l'abiteranno unitamente ai figli. provvederà alla Parte_1
cura dei figli per 3 giorni consecutivi a settimana e precisamente il giovedì, il venerdì ed il sabato nonché una domenica a settimane alternate con il coniuge. Nei restanti giorni della settimana i figli saranno accuditi dal padre Parte_2
3) I figli trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente un anno con il padre
e un anno con la madre, mentre nelle vacanze natalizie e di fine anno trascorreranno un anno la Vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Natale e il Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa. Il periodo relativo alle vacanze estive – 15 giorni- dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 di aprile di ogni anno per consentire ad entrambi di organizzare
2 le ferie;
4) I coniugi, che svolgono entrambi attività lavorativa, si dichiarano economicamente autosufficienti. In considerazione dell'affido condiviso con alternanza paritetica nell'accudimento dei figli, nessun assegno di mantenimento dovrà essere determinato a carico di ciascuno.
5) Le spese di carattere ordinario per l'accudimento dei figli (vitto, eventuale mensa scolastica, spese di cancelleria, paghetta settimanale, abbigliamento ordinario – cambi di stagione, medicinali da banco…) restano a carico dei coniugi al 50%;
6) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il Protocollo d'Intesa del 7.3.2018 del Tribunale di
Napoli e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
7) i coniugi si concedono sin da ora reciproco consenso al fine del rilascio del passaporto e/o documento equipollente per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
3 (atto n.12, parte II, s. A, Parte_3
reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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