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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 71 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 02.04.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Del Prete, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Oggetto: Retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.02.2021, il Sig. ha citato dinanzi al Parte_1
Tribunale di Isernia il proprio ex datore di lavoro, per chiedere Controparte_1 il pagamento della retribuzione non goduta ed annesse ferie, giornate di riposo e TFR, relative alla prestazione di lavoro a far data dal 13.01.2020 al 07.03.2020 con contratto di lavoro a tempo pieno e la qualifica di operaio ed inquadramento nella posizione del III livello del C.C.N.L Metalmeccanica az.ind. Chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: << -accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato full time tra le parti per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 07 Marzo 2020 e per l'effetto condannare la resistente società (P.IVA ), avente sede legale ed Controparte_1 P.IVA_1 operativa in Venafro alla via Sedia di Monsignore 4/E – 81044 - in persona del legale rapp.te amministratore pro tempore sig. c.f. , residente in [...]
Pizzone (IS), 86071, Via Ommaro anc, al pagamento in favore del ricorrente sig. a Parte_1 titolo di indennità e spettanze dovute (differenze retributive maturate, ratei tredicesima mensilità, ferie non godute, permessi e festività soppresse non fruite, ratei di TFR), nella misura di cui ai conteggi che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente atto, per complessivi euro 5.405,39; - quantificare e liquidare gli importi eventualmente dovuti dall'odierna resistente nei confronti del sig. a titolo di ritenute fiscali e previdenziali evasi sulle predette Parte_1 spettanze ed indennità maturate, onde consentire al lavoratore di regolarizzare la propria posizione con gli enti fiscali e di previdenza. Con vittoria di spese, compenso professionale, C.p.a. e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.>>. La società resistente, seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. La causa, istruita mediante escussione dei testimoni e Testimone_1 ES
, è giunta alla decisione all'udienza del 02.04.2025, trattata in modalità cartolare ex
[...] art. 127 ter c.p.c.
*** 2. La domanda del ricorrente è fondata nei limiti di seguito espressi. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3. L'istruttoria orale consente di ritenere provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di prestazioni lavorative di operaio ed in particolar modo il ruolo di elettricista, secondo l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, delineato in ricorso;
in particolare, deve ritenersi sufficientemente provata la prestazione di lavoro del ricorrente nonché le spettanze non godute, grazie all'escussione dei testi Sig.ri e . Tes_1 ES
Parimenti comprovata è la durata del rapporto di lavoro, che, il ricorrente ha adeguatamente dimostrato attraverso i documenti in giudizio versati, rapporto di lavoro interrotto bruscamente nel mese di marzo 2020. In questa cornice probatoria già sufficientemente persuasiva deve inoltre essere attribuito valore, in senso sfavorevole alla resistente, alla mancata risposta all'interpello deferito CP_1 al suo legale rappresentante (art. 232 c.p.c.), pur regolarmente notificato. Quanto all'applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo di categoria (CCNL Metalmeccanico), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, anche se il datore di lavoro non aderisce a una delle organizzazioni sindacali firmatarie, il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, può essere assunto a parametro della determinazione della misura della retribuzione limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, e dunque con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. La giusta retribuzione deve poi essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza. Per tali motivi il contratto collettivo, quale norma formulata in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il parametro più adeguato per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c. (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 153/12, ma anche - fra le tante - Cass. civ., sez. lav., n. 18584/08). Inoltre, costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 24092/09). In difetto di prova, incombente sul convenuto – rimasto contumace - di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate nel ricorso con riferimento al livello di effettiva appartenenza, tenuto conto delle somme percepite dal lavoratore di cui alle buste paga prodotte, possono essere assunti a fondamento della decisione i conteggi indicati nel ricorso;
appare infatti corretta la determinazione della retribuzione operata dal ricorrente con riferimento al contratto collettivo di settore, per tutti gli istituti retributivi indicati nei conteggi, in relazione alla retribuzione, al lavoro straordinario e al trattamento di fine rapporto. Restando contumace e non rispondendo all'interpello, inoltre, la CP_1
non ha dato prova di aver pagato il ricorrente, come pure era onerata, in misura
[...] superiore a quanto ammesso dal ricorrente stesso. Al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di euro 5.405,39, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di euro 5.405,39 per le causali meglio indicate in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Isernia, il 12.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 71 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 02.04.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Del Prete, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Oggetto: Retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.02.2021, il Sig. ha citato dinanzi al Parte_1
Tribunale di Isernia il proprio ex datore di lavoro, per chiedere Controparte_1 il pagamento della retribuzione non goduta ed annesse ferie, giornate di riposo e TFR, relative alla prestazione di lavoro a far data dal 13.01.2020 al 07.03.2020 con contratto di lavoro a tempo pieno e la qualifica di operaio ed inquadramento nella posizione del III livello del C.C.N.L Metalmeccanica az.ind. Chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: << -accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato full time tra le parti per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 07 Marzo 2020 e per l'effetto condannare la resistente società (P.IVA ), avente sede legale ed Controparte_1 P.IVA_1 operativa in Venafro alla via Sedia di Monsignore 4/E – 81044 - in persona del legale rapp.te amministratore pro tempore sig. c.f. , residente in [...]
Pizzone (IS), 86071, Via Ommaro anc, al pagamento in favore del ricorrente sig. a Parte_1 titolo di indennità e spettanze dovute (differenze retributive maturate, ratei tredicesima mensilità, ferie non godute, permessi e festività soppresse non fruite, ratei di TFR), nella misura di cui ai conteggi che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente atto, per complessivi euro 5.405,39; - quantificare e liquidare gli importi eventualmente dovuti dall'odierna resistente nei confronti del sig. a titolo di ritenute fiscali e previdenziali evasi sulle predette Parte_1 spettanze ed indennità maturate, onde consentire al lavoratore di regolarizzare la propria posizione con gli enti fiscali e di previdenza. Con vittoria di spese, compenso professionale, C.p.a. e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.>>. La società resistente, seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. La causa, istruita mediante escussione dei testimoni e Testimone_1 ES
, è giunta alla decisione all'udienza del 02.04.2025, trattata in modalità cartolare ex
[...] art. 127 ter c.p.c.
*** 2. La domanda del ricorrente è fondata nei limiti di seguito espressi. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3. L'istruttoria orale consente di ritenere provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di prestazioni lavorative di operaio ed in particolar modo il ruolo di elettricista, secondo l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, delineato in ricorso;
in particolare, deve ritenersi sufficientemente provata la prestazione di lavoro del ricorrente nonché le spettanze non godute, grazie all'escussione dei testi Sig.ri e . Tes_1 ES
Parimenti comprovata è la durata del rapporto di lavoro, che, il ricorrente ha adeguatamente dimostrato attraverso i documenti in giudizio versati, rapporto di lavoro interrotto bruscamente nel mese di marzo 2020. In questa cornice probatoria già sufficientemente persuasiva deve inoltre essere attribuito valore, in senso sfavorevole alla resistente, alla mancata risposta all'interpello deferito CP_1 al suo legale rappresentante (art. 232 c.p.c.), pur regolarmente notificato. Quanto all'applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo di categoria (CCNL Metalmeccanico), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, anche se il datore di lavoro non aderisce a una delle organizzazioni sindacali firmatarie, il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, può essere assunto a parametro della determinazione della misura della retribuzione limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, e dunque con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. La giusta retribuzione deve poi essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza. Per tali motivi il contratto collettivo, quale norma formulata in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il parametro più adeguato per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c. (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 153/12, ma anche - fra le tante - Cass. civ., sez. lav., n. 18584/08). Inoltre, costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 24092/09). In difetto di prova, incombente sul convenuto – rimasto contumace - di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate nel ricorso con riferimento al livello di effettiva appartenenza, tenuto conto delle somme percepite dal lavoratore di cui alle buste paga prodotte, possono essere assunti a fondamento della decisione i conteggi indicati nel ricorso;
appare infatti corretta la determinazione della retribuzione operata dal ricorrente con riferimento al contratto collettivo di settore, per tutti gli istituti retributivi indicati nei conteggi, in relazione alla retribuzione, al lavoro straordinario e al trattamento di fine rapporto. Restando contumace e non rispondendo all'interpello, inoltre, la CP_1
non ha dato prova di aver pagato il ricorrente, come pure era onerata, in misura
[...] superiore a quanto ammesso dal ricorrente stesso. Al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di euro 5.405,39, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di euro 5.405,39 per le causali meglio indicate in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Isernia, il 12.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Puleio