TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRBU CIVILE DI IM
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr. Andrea CANCIANI giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 981/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Effiong L. NTUK presso il cui studio in Torino al c.so Giacomo Matteotti n.49 è eletto domicilio e con domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_1
contro e con
1) , non costituito Controparte_1 C.F._2
2) BU di IM (CF: CP_2
, in na del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (atto di citazione) Parte_1 «In via principale: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per l'effetto, autorizzare il medesimo ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna. 2) disporre e conseguentemente attribuire a il sesso ed il nome di 3) ordinare all'Ufficiale dello Parte_1 Per_1 Per_2 Stato Civile del Comune di Novara di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita
nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che Parte_2 laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed Pt_1 Per_2 inteso in 3) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome Per_2 Per_2 ed il nome completo sia pertanto 4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Novara di Per_2Persona residenza Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Per_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. In via subordinata: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per l'effetto, pronunciare sentenza non definita ex art. 279 co. 2 n. 4) c.p.c. al fine di autorizzare al medesimo ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna;
2) dichiarare la sospensione del procedimento n. 8931/18 r.g. in attesa dell'esecuzione degli interventi chirurgici autorizzati con sentenza non definitiva senza fissazione di un termine per la fissazione di nuova udienza dopo la causa di sospensione. Cessata la causa di sospensione, e a seguito di riassunzione del presente procedimento nei termini di legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti: 2) disporre e conseguentemente attribuire a nata il sesso femminile ed il Parte_1 nome di 3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la Per_2 correzione/la sostituzione dell'atto di nascita , nel s nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia Parte_1 rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Pt_1 ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in 4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla Per_2 Per_2
1 dott. Pasquale LONGARINI parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto 5) e per l'effetto, disporre Per_2 Parte_3 altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Novara, di residenza Bordighera, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile e del nominativo onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, Per_2 passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRBU di IM (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe , con Parte_4 Parte_1 atto di citazione ex art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente, notificato al figlio maggiorenne e alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Imperia, Controparte_1 lla ed un figlio di anni 35 di nome , con i quali non ha CP_1 rapporto alcuno, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguito nel percorso di transizione, avendo fin da piccolo vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita, avviando, nel 2022, una terapia ormonale femminilizzante mediante l'assunzione di estrogeni e antiandrogeni presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (Firenze) allorchè gli veniva diagnosticato un disturbo dell'Identità di Genere, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi femminilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere maschile, si faceva chiamare nome con il quale si presenta ed è riconosciuta nei Pt_4 vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione
“fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamata con il nome di con quella “psico-sessuale”, evocava in giudizio Pt_4 CP_1
e la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRBU DI IM,
[...] per la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile negli atti di stato civile, cambio del nome da a e autorizzazione ad un intervento Pt_1 Parte_4 chirurgico di affermazi en 1.2) In assenza di seppur ricevuto a mani la notifica del Controparte_1 ricorso, ritenuta, alla luce della documentazione prodotta, matura per la precisione, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione nell'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (certificato psicodiagnostico del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, Lucca, del 22.12.2021; valutazione psicodiagnostica del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, Lucca, del 05.07.2023) la parte attrice/ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe , è una Parte_4 Parte_1 persona con disforia di genere acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [“… BUT A–B (23.06.2021): mostra disagio marcato verso il corpo, 2 dott. Pasquale LONGARINI sensazione di estraniamento, elevata disforia verso i caratteri sessuali primari e secondari maschili. … Utrecht Gender Dyshoris Scale MtF (23.06.2021): riporta un punteggio di 51 che è significativo per Disforia di Genere. … Gender Identity/Gender Dysporia Questionnaire for Adolescents and Adults MtF (23.06.2021): ottiene un punteggio di 2.22 che è significativo per Disforia di Genere
…” (certificato pedodiagnostico del 22.12.2021; “… la persona rientra in una Diagnosi di Disforia di Genere del tipo MtF (DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disrurbi Mentali dell'American Psychiatric Association, 5ª edizione, 2023)”, valutazione psicodiagnostica del 5.7.2023]. Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili (“fin dall'età infantile mostra chiari segni di Pt_4 disforia di genere, con preferenza per giochi e passatempi femminili, desiderio di cambiamento spontaneo del corpo identificazione con il genere femminile, adozione del ruolo femminile in giochi di ruolo e crescente disagio verso i caratteri sessuali maschili del corpo. Mostra interesse per il crossdressing fino dall'infanzia, successivamente sperimenta l'espressione di genere femminile nell'ambito del travestitismo, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata”, valutazione psicodiagnostica) come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente femminilizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lei radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere femminile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata, che la spingeva ad iniziare il percorso valutativo per GAHT (Gender Affirmiting Hormone Therapy) femminilizzante, desiderando fortemente di vivere stabilmente da donna in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al femminile, tanto da sottoporsi, “ … dopo aver ottenuto la certificazione psicodiagnostica di Disforia di Genere nel 2021 e iniziato ad esprimere stabilmente un ruolo di genere femminile” (valutazione psicodiagnostica), nel settembre del 2022, a GAHT presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, attraverso l'assunzione di estrogeni e antiandrogeni, terapia ormonale femminilizzante portata avanti da in Pt_4 modo continuativo e con controlli medici regolari e programmati e con co di supporto psicologico presso il Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU). (all'anagrafe , sin Parte_4 Parte_1 dall'adolescenza, vive come donna;
è estremamente determinata, ha compiuto già trasformazioni corporee [“la terapia ormonale in atto femminilizza ulteriormente il suo spetto, con un significativo sviluppo del seno, il cambiamento delle forme corporee (ad es. i fianchi), la forte diminuzione dei peli sul corpo, la crescita dei capelli..”, valutazione psicodiagnostica] delle quale è soddisfatta [“a livello psicologico si riscontra un miglioramento dell'umore, una maggiore emotività e sensibilità, in linea con lo sviluppo con un'identità di genere femminile …. nella sua vita riporta una crescente consapevolezza dell'identità di genere femminile, con identificazione sempre Pt_4 maggiore con il mondo femminile e lo svilupparsi del desiderio di modificare i caratteri sessuali e ottenere il riconoscimento anagrafico come donna”, valutazione psicodiagnostica], sperimentando a livello affettivo e sessuale “appagamento ed equilibrio grazie alla terapia ormonale in atto” (valutazione psicodiagnostica), manifestando “preferenza per individui di sesso maschile, con cui ha avuto relazioni esclusive” (valutazione psicodiagnostica). È già una donna, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come
3 dott. Pasquale LONGARINI appaia una persona di sesso femminile, nell'aspetto (“ad oggi, l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza;
il ruolo di genere femminile è vissuto in modo spontaneo e privo di artificiosità. è riconosciuta da Pt_4 tutti come donna e gli altri si relazionano a lei come tale”, valutazione psicodiagnostica); il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è una donna in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile. Il percorso psicologico- clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere femminile: “il genere percepito è quello femminile, non esistono dubbi sulla definitività della scelta di genere effettuata e portata vanti da che corrisponde ad un'identità femminile psicologica ed Pt_4 emotiva salda e strutturata …. al momento attuale non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere effettuata da L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un Pt_4 processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento del sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormaonale ed interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva” (valutazione psicodiagnostica). 2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out della ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di estrogeni e antiandrogeni, con un significativo sviluppo del seno, cambiamento delle forme corporee (i fianchi), forte diminuzione dei peli sul corpo, crescita dei capelli, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. La ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 202 la terapia con ormoni femminili;
_ essendole stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere femminile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno donna a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso (vaginoplastica), con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello maschile a quello femminile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a
4 dott. Pasquale LONGARINI pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), è richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e
5 dott. Pasquale LONGARINI dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_4
(all'anagrafe ha prodotto il certificato
[...] Parte_1
e la valutazion
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico-legale, che (all'anagrafe Parte_4 [...]
, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso Parte_1 rmai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere (“l'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale ed interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva”). Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da Pt_4
attraverso il percorso ormonale femminilizzante e l'identificazione psic
[...] sociale nell'identità di genere femminile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale femminile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 22.01.2025, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome
“ con quello di nome con il quale da circa 10 anni era conosciuta Pt_1 Parte_4 nell'ambiente sociale e familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di donna, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ anziché “ , Pt_1 Parte_4 nome con il quale è già nota nel suo ambiente sociale e f re, ed il se a femminile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da in Pt_1
risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti ann te Parte_4 ricorrente è conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico-clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei 6 dott. Pasquale LONGARINI caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143). 2.5)
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, la mancata instaurazione del contraddittorio con i soggetti legittimati passivamente a norma di legge, tanto che l'unico soggetto astrattamente legittimato a ricevere la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è il figlio maggiorenne che ha preferito non costituirsi nonché stesso interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRBU di IM, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) dichiara nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 rdighera alla via Arziglia n.83, aver acquisito C.F._1 sicol i corrispondenti al sesso femminile e che risponde al nome proprio di “ Parte_4
2) ordina all'Ufficiale di Sta mune di Novara, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti nato a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 alla via Arziglia n.83, con variazion e a femminile e modifica del prenome da a e, per l'effetto, dispone Pt_1 Parte_4 che i competenti Uffici del Comune it a, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Parte_4 rettificazione/adegu uzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28.01.2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
7 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr. Andrea CANCIANI giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 981/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Effiong L. NTUK presso il cui studio in Torino al c.so Giacomo Matteotti n.49 è eletto domicilio e con domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_1
contro e con
1) , non costituito Controparte_1 C.F._2
2) BU di IM (CF: CP_2
, in na del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (atto di citazione) Parte_1 «In via principale: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per l'effetto, autorizzare il medesimo ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna. 2) disporre e conseguentemente attribuire a il sesso ed il nome di 3) ordinare all'Ufficiale dello Parte_1 Per_1 Per_2 Stato Civile del Comune di Novara di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita
nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che Parte_2 laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed Pt_1 Per_2 inteso in 3) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome Per_2 Per_2 ed il nome completo sia pertanto 4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Novara di Per_2Persona residenza Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Per_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. In via subordinata: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per l'effetto, pronunciare sentenza non definita ex art. 279 co. 2 n. 4) c.p.c. al fine di autorizzare al medesimo ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna;
2) dichiarare la sospensione del procedimento n. 8931/18 r.g. in attesa dell'esecuzione degli interventi chirurgici autorizzati con sentenza non definitiva senza fissazione di un termine per la fissazione di nuova udienza dopo la causa di sospensione. Cessata la causa di sospensione, e a seguito di riassunzione del presente procedimento nei termini di legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti: 2) disporre e conseguentemente attribuire a nata il sesso femminile ed il Parte_1 nome di 3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la Per_2 correzione/la sostituzione dell'atto di nascita , nel s nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia Parte_1 rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Pt_1 ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in 4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla Per_2 Per_2
1 dott. Pasquale LONGARINI parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto 5) e per l'effetto, disporre Per_2 Parte_3 altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Novara, di residenza Bordighera, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile e del nominativo onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, Per_2 passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRBU di IM (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe , con Parte_4 Parte_1 atto di citazione ex art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente, notificato al figlio maggiorenne e alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Imperia, Controparte_1 lla ed un figlio di anni 35 di nome , con i quali non ha CP_1 rapporto alcuno, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguito nel percorso di transizione, avendo fin da piccolo vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita, avviando, nel 2022, una terapia ormonale femminilizzante mediante l'assunzione di estrogeni e antiandrogeni presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (Firenze) allorchè gli veniva diagnosticato un disturbo dell'Identità di Genere, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi femminilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere maschile, si faceva chiamare nome con il quale si presenta ed è riconosciuta nei Pt_4 vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione
“fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamata con il nome di con quella “psico-sessuale”, evocava in giudizio Pt_4 CP_1
e la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRBU DI IM,
[...] per la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile negli atti di stato civile, cambio del nome da a e autorizzazione ad un intervento Pt_1 Parte_4 chirurgico di affermazi en 1.2) In assenza di seppur ricevuto a mani la notifica del Controparte_1 ricorso, ritenuta, alla luce della documentazione prodotta, matura per la precisione, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione nell'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (certificato psicodiagnostico del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, Lucca, del 22.12.2021; valutazione psicodiagnostica del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, Lucca, del 05.07.2023) la parte attrice/ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe , è una Parte_4 Parte_1 persona con disforia di genere acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [“… BUT A–B (23.06.2021): mostra disagio marcato verso il corpo, 2 dott. Pasquale LONGARINI sensazione di estraniamento, elevata disforia verso i caratteri sessuali primari e secondari maschili. … Utrecht Gender Dyshoris Scale MtF (23.06.2021): riporta un punteggio di 51 che è significativo per Disforia di Genere. … Gender Identity/Gender Dysporia Questionnaire for Adolescents and Adults MtF (23.06.2021): ottiene un punteggio di 2.22 che è significativo per Disforia di Genere
…” (certificato pedodiagnostico del 22.12.2021; “… la persona rientra in una Diagnosi di Disforia di Genere del tipo MtF (DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disrurbi Mentali dell'American Psychiatric Association, 5ª edizione, 2023)”, valutazione psicodiagnostica del 5.7.2023]. Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili (“fin dall'età infantile mostra chiari segni di Pt_4 disforia di genere, con preferenza per giochi e passatempi femminili, desiderio di cambiamento spontaneo del corpo identificazione con il genere femminile, adozione del ruolo femminile in giochi di ruolo e crescente disagio verso i caratteri sessuali maschili del corpo. Mostra interesse per il crossdressing fino dall'infanzia, successivamente sperimenta l'espressione di genere femminile nell'ambito del travestitismo, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata”, valutazione psicodiagnostica) come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente femminilizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lei radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere femminile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata, che la spingeva ad iniziare il percorso valutativo per GAHT (Gender Affirmiting Hormone Therapy) femminilizzante, desiderando fortemente di vivere stabilmente da donna in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al femminile, tanto da sottoporsi, “ … dopo aver ottenuto la certificazione psicodiagnostica di Disforia di Genere nel 2021 e iniziato ad esprimere stabilmente un ruolo di genere femminile” (valutazione psicodiagnostica), nel settembre del 2022, a GAHT presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, attraverso l'assunzione di estrogeni e antiandrogeni, terapia ormonale femminilizzante portata avanti da in Pt_4 modo continuativo e con controlli medici regolari e programmati e con co di supporto psicologico presso il Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU). (all'anagrafe , sin Parte_4 Parte_1 dall'adolescenza, vive come donna;
è estremamente determinata, ha compiuto già trasformazioni corporee [“la terapia ormonale in atto femminilizza ulteriormente il suo spetto, con un significativo sviluppo del seno, il cambiamento delle forme corporee (ad es. i fianchi), la forte diminuzione dei peli sul corpo, la crescita dei capelli..”, valutazione psicodiagnostica] delle quale è soddisfatta [“a livello psicologico si riscontra un miglioramento dell'umore, una maggiore emotività e sensibilità, in linea con lo sviluppo con un'identità di genere femminile …. nella sua vita riporta una crescente consapevolezza dell'identità di genere femminile, con identificazione sempre Pt_4 maggiore con il mondo femminile e lo svilupparsi del desiderio di modificare i caratteri sessuali e ottenere il riconoscimento anagrafico come donna”, valutazione psicodiagnostica], sperimentando a livello affettivo e sessuale “appagamento ed equilibrio grazie alla terapia ormonale in atto” (valutazione psicodiagnostica), manifestando “preferenza per individui di sesso maschile, con cui ha avuto relazioni esclusive” (valutazione psicodiagnostica). È già una donna, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come
3 dott. Pasquale LONGARINI appaia una persona di sesso femminile, nell'aspetto (“ad oggi, l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza;
il ruolo di genere femminile è vissuto in modo spontaneo e privo di artificiosità. è riconosciuta da Pt_4 tutti come donna e gli altri si relazionano a lei come tale”, valutazione psicodiagnostica); il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è una donna in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile. Il percorso psicologico- clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere femminile: “il genere percepito è quello femminile, non esistono dubbi sulla definitività della scelta di genere effettuata e portata vanti da che corrisponde ad un'identità femminile psicologica ed Pt_4 emotiva salda e strutturata …. al momento attuale non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere effettuata da L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un Pt_4 processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento del sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormaonale ed interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva” (valutazione psicodiagnostica). 2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out della ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di estrogeni e antiandrogeni, con un significativo sviluppo del seno, cambiamento delle forme corporee (i fianchi), forte diminuzione dei peli sul corpo, crescita dei capelli, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. La ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 202 la terapia con ormoni femminili;
_ essendole stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere femminile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno donna a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso (vaginoplastica), con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello maschile a quello femminile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a
4 dott. Pasquale LONGARINI pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), è richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e
5 dott. Pasquale LONGARINI dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_4
(all'anagrafe ha prodotto il certificato
[...] Parte_1
e la valutazion
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico-legale, che (all'anagrafe Parte_4 [...]
, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso Parte_1 rmai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere (“l'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale ed interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva”). Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da Pt_4
attraverso il percorso ormonale femminilizzante e l'identificazione psic
[...] sociale nell'identità di genere femminile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale femminile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 22.01.2025, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome
“ con quello di nome con il quale da circa 10 anni era conosciuta Pt_1 Parte_4 nell'ambiente sociale e familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di donna, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ anziché “ , Pt_1 Parte_4 nome con il quale è già nota nel suo ambiente sociale e f re, ed il se a femminile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da in Pt_1
risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti ann te Parte_4 ricorrente è conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico-clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei 6 dott. Pasquale LONGARINI caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143). 2.5)
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, la mancata instaurazione del contraddittorio con i soggetti legittimati passivamente a norma di legge, tanto che l'unico soggetto astrattamente legittimato a ricevere la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è il figlio maggiorenne che ha preferito non costituirsi nonché stesso interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRBU di IM, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) dichiara nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 rdighera alla via Arziglia n.83, aver acquisito C.F._1 sicol i corrispondenti al sesso femminile e che risponde al nome proprio di “ Parte_4
2) ordina all'Ufficiale di Sta mune di Novara, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti nato a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 alla via Arziglia n.83, con variazion e a femminile e modifica del prenome da a e, per l'effetto, dispone Pt_1 Parte_4 che i competenti Uffici del Comune it a, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Parte_4 rettificazione/adegu uzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28.01.2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
7 dott. Pasquale LONGARINI