TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 2428
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 17 dicembre 2025

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità e/o illegittimità per violazione normativa comunitaria e nazionale

    Le censure di natura derivata, che contestano la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario, sono inammissibili perché l'impugnazione è diretta contro atti meramente esecutivi (intimazione di pagamento) e non contro gli atti fondanti il credito. Il contrasto con il diritto UE genera semplice annullabilità, non caducazione dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di recupero

    Il credito dell'Ag.E.A. non ha carattere tributario e gli strumenti di riscossione coattiva non introducono decadenze sostanziali. L'art. 25 del DPR 602/1973 non implica rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese creditorie

    Per la sorte capitale si applica la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), mentre per gli interessi vale la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.). La prescrizione è stata interrotta dalla trasmissione degli atti, dalla pendenza di contenziosi precedenti e da quello tuttora in corso, impedendo il decorso dei termini.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma ciò non comporta il doppio pagamento. Il richiamo alla L. n. 33/2009 nella cartella non indica una duplicazione della riscossione.

  • Inammissibile
    Errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate su premi PAC

    L'intimazione è motivata secondo le prescrizioni di legge, individuando il credito e gli atti presupposti. Il ricorrente avrebbe dovuto specificare le ragioni di invalidità e le puntuali ragioni di erroneità dei calcoli, non limitandosi a dedurre una generica carenza di motivazione. L'indicazione del responsabile del procedimento consentiva di richiedere informazioni.

  • Rigettato
    Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti

    Per l'annata 2004/2005, l'Ag.E.A. ha prodotto prova della comunicazione al primo acquirente e della trasmissione degli altri atti al produttore. Il produttore e il primo acquirente sono legati da un vincolo di solidarietà per cui la comunicazione al primo è sufficiente.

  • Rigettato
    Nullità degli atti riscossivi per uso di un nuovo "residuo ruolo" senza nuova notifica

    La normativa (D.L. n. 27/2019 e decreto attuativo) prevede il passaggio dei residui di gestione all'agente della riscossione, che è surrogato negli atti esecutivi già avviati. L'A.D.E.R. ha generato un proprio riferimento interno, mantenendo continuità con il procedimento di riscossione avviato dall'Ag.E.A.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento e del "residuo ruolo" per mancanza dei requisiti essenziali

    Le contestazioni relative agli atti presupposti (come la normativa comunitaria e gli interessi) sono inammissibili. Gli interessi di mora sono dovuti ex lege e la loro quantificazione non è stata contestata puntualmente. Gli oneri di riscossione sono legittimi a copertura dei costi del servizio. La motivazione dell'intimazione è sufficiente con riferimento alla cartella precedente.

  • Accolto
    Annullamento di atti presupposti in sede giurisdizionale

    Per le annate 2005/2006 e 2008/2009, atti presupposti utilizzati come fonte del debito nell'intimazione impugnata sono stati annullati in giudizi precedenti (TAR Lazio n. 13514/2024 e n. 5824/2023) per contrarietà alla normativa comunitaria. Tale annullamento investe l'obbligazione stessa del prelievo supplementare, comportando la caducazione degli atti di intimazione e riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 2428
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2428
    Data del deposito : 17 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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