Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01526/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2021, proposto dal sig. AU ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate SI – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –Ag.E.A., ciascuna in persona del rispettivo Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-dell’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate SI e assunta al prot. n. 122202190009842 54/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 783.543,09 su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. 30020180000011169000 notificata il 14 dicembre 2018 e inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. SC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), ove tra l’altro produce latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame la detta azienda individuale ha contestato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – SI (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiederle il pagamento della complessiva somma di € 783.543,09, inerente ai cc.dd. “prelievi latte” per le annate lattiero casearie 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. 30020180000011169000 in precedenza notificata dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora) e gli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
2. L’impugnativa è affidata ad otto motivi così rubricati: “ I. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU; II. - Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione; III. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione-intervenuta prescrizione delle pretesa creditoria dell’Ag.E.A.; IV. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.- illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; V. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.- errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.- mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero; VII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere; VIII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi il ricorrente, che in questa sede ha pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, ha anzitutto dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione dell’azienda ricorrente vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento inoltrata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R. (agente riscossivo), atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione sarebbe in ogni caso decaduta dal potere di recupero delle somme intimate non avendo, a suo tempo, notificato la cartella di pagamento entro le rigorose tempistiche prescritte dal d.P.R. n. 602/1973 in tema di riscossione delle imposte sul reddito. E i presunti crediti, ivi compresi quelli a titolo di interessi, sarebbero da ritenersi ormai estinti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
Sotto altra angolatura è stata contestata l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore, sull’assunto per cui l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009: l’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza peraltro nemmeno “aggiornare” le sue pretese e compensando indebitamente le poste economiche intervenute a beneficio del ricorrente riconoscendogli i premi di politica agricola comune (c.d. “P.A.C.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che l’azienda ricorrente ha inferito l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, questi ultimi addirittura non esigibili in base alla normativa applicabile.
Tali somme sarebbero state giustificate sulla base di provvedimenti presupposti non debitamente notificati all’azienda produttrice, e risulterebbero per giunta contenute in atti viziati da nullità per assenza di requisiti da ritenersi essenziali, non essendo stata indicata la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. risulterebbe divenuto esecutivo.
Infine il ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con ordinanza cautelare n. 100/2022, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 12.1.2022 e trasmessa alle parti il 15.1.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’Amministrazione titolare del presunto credito e quella che sta procedendo alla riscossione del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
4. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate – SI, e in vista dell’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 le parti si sono scambiate le memorie conclusive insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
5. Con ordinanza collegiale n. 1558/2023, emessa all’esito della detta udienza pubblica, il Collegio ha sospeso il giudizio in attesa della definizione di un ricorso giurisdizionale proposto dal ricorrente avverso alcuni degli atti presupposti rispetto a quello in discussione.
6. Il ricorrente ha indi, ritualmente, riassunto il giudizio, fissato per la discussione all’udienza pubblica del 9.1.2025, nell’approssimarsi della quale si è costituita in giudizio l’Ag.E.A. dimettendo la documentazione ritenuta pertinente e insistendo per il rigetto dell’impugnativa.
7. Le parti hanno poi depositato le proprie difese in vista dell’udienza di trattazione, e in particolare il ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria. All’esito dell’udienza pubblica del 9.1.2025 il Tribunale, con ordinanza n. 80/2025, ha nuovamente sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello di R.G. n. 219/2020, avente ad oggetto l’impugnativa della cartella presupposta.
E a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale n. 985/2025 del 16 giugno 2025, il ricorrente ha presentato una nuova domanda di trattazione del presente ricorso fissato per il giorno 2.12.2025, nell’ambito del programma straordinario per lo smaltimento dell’arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali, ove la causa, dopo la discussione dei difensori presenti, è infine passata in decisione.
8. Il Collegio deve subito rilevare che l’intimazione di pagamento dell’A.D.E.R. e la presupposta cartella emessa dall’Ag.E.A. assumono le tipiche vesti dei provvedimenti a contenuto plurimo, presentandosi sotto un’unica forma provvedimentale vari atti dello stesso agente ciascuno dei quali assume un contenuto diverso da quello degli altri atti (si veda in proposito: C.d.S., ordinanza n. 3348/2023). In altri termini, nel caso di specie le statuizioni portate dai provvedimenti in epigrafe sono caratterizzate da un’unitarietà solo formale delle volizioni e non anche sostanziale, essendo le stesse scindibili in molteplici atti di diverso contenuto indipendenti l’uno dall’altro.
Dal contenuto plurimo degli atti gravati discende che l’ipotetico annullamento parziale dell’atto riferibile ad una delle annate lattiere in considerazione non è ex se suscettibile di travolgere l’intero provvedimento attesa l’autonomia ed indipendenza delle singole statuizioni in esso contenute, la sorte delle quali non coincide necessariamente con quella che investe l’intero provvedimento .
Il Collegio non ignora l’orientamento di questo Tribunale che in altri precedenti ha invece statuito l’annullamento integrale degli atti impugnati come conseguenza del venir meno, nelle more del giudizio, di uno dei titoli iscritti contestualmente nell’ambito del medesimo ruolo a fondamento della complessiva ragione di credito (cfr. tra le più recenti T.A.R. Veneto, III sez., n. 738/2023 e n. 544/2023). Tuttavia, dopo attenta ponderazione la Sezione ha già in precedenza ritenuto e tutt’ora ritiene di dover rimeditare il precedente orientamento valorizzando il contenuto plurimo dell’intimazione di pagamento (e/o della cartella esattoriale emessa su corrispondente ruolo dell’Ente creditore) a dispetto della sua unicità solo formale, con la conseguente possibilità che l’impugnativa conduca ad esiti diversi a seconda della fondatezza (o meno) della pretesa riferibile a ciascuna delle annate in considerazione.
E questo nel pieno esercizio dei poteri attribuiti al Giudice amministrativo nella presente sede di giurisdizione esclusiva, tra i quali rientra pacificamente quello, avente natura costitutiva, teso al (pur parziale) annullamento dei provvedimenti contestati in giudizio.
9. Ciò premesso, il ricorso va respinto avuto riguardo all’annata lattiera 2004/2005, mentre invece deve essere accolto relativamente ai periodi 2005/2006 e 2008/2009. Al contempo, il Tribunale non può che dare atto della rinuncia alla domanda risarcitoria formalizzata dal legale del ricorrente nelle memorie versate agli atti del giudizio.
10. Sull’annata lattiero-casearia 2004/2005.
10.1. Anzitutto devono essere affrontati i rilievi preliminari proposti dalla difesa del sig. ON.
Non è condivisibile l’eccezione di tardività e/o di irritualità del deposito documentale effettuato dall’Ag.E.A. in adempimento dell’ordinanza cautelare n. 100/2022. Difatti il termine di cui all’art. 46, comma 2°, del cod. proc. amm. ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 642/2021; T.A.R. Lazio, n. 1581/2020; C.d.S., III, n. 6998/2019), e analoga natura ordinatoria riveste quello fissato a fini istruttori dall’ordinanza cautelare appena citata.
A quest’ultimo proposito questo Tribunale, con riferimento a vicende sovrapponibili, ha già messo più volte in chiaro che non si tratta di un termine perentorio, con la conseguenza che l’unico limite di ammissibilità del tardivo adempimento è quello imposto dal rispetto dei termini a difesa che impongono il deposito di documentazione strumentale alla decisione almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica (cfr. sul punto le pronunce del T.A.R. del Veneto, n. 1511/2023 e 757/2023). Poiché nel caso di specie il deposito dell’Ag.E.A. è avvenuto il 22 ottobre 2024 e il 27 novembre 2024, a fronte dell’udienza di trattazione prima del 9.01.2025 e adesso del 2.12.2025, i documenti dell’Amministrazione devono ritenersi ammissibili.
10.2. Procedendo ora all’esame delle censure secondo la graduazione impressa dal ricorrente nella sua memoria conclusiva, va in primis affrontato il sesto motivo di ricorso, che introduce la questione della mancata notifica degli atti presupposti assunti nell’annata in considerazione (in particolare del provvedimento di imputazione del prelievo supplementare per la campagna in esame).
Il motivo è infondato.
L’Ag.E.A., per la campagna 2004/2005 in discussione, ha dimesso in giudizio la prova della comunicazione al primo acquirente dell’imputazione di prelievo, con raccomandata n. 129331146835 del 26.07.2005. E come si dirà amplius nel motivo che segue, l’Amministrazione ha trasmesso al produttore gli altri atti (intimazione del prelievo esigibile; cartella di pagamento; etc.) con i quali la pretesa creditoria è stata messa in esecuzione. La censura del ricorrente va quindi rigettata risultando la comunicazione degli atti presupposti a quello in esame, con la specificazione per cui il produttore e il primo acquirente sono legati da un vincolo di solidarietà tale per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale.
A tale riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1173/2020 ha infatti chiarito che: “nel sistema delle cc.dd. “quote latte”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto; il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta. Questo Consiglio ha precisato come “tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto (Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2012, n. 323; Sez. VI, 19/08/2009, n. 4996 e 20 maggio 2009, n. 3101). Gli acquirenti svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l'azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi. Il versamento è caratterizzato da trattenute anticipate dell'intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore. In applicazione dell'art. 8-quinquies, comma 1 o 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, intervento legislativo con cui lo Stato italiano (per altro concedendo ulteriori agevolazioni agli allevatori insolventi) ha inteso riattivare la procedura di recupero e AGEA ha intimato il pagamento dei prelievi esigibili – in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali – con contestuale trasmissione dei relativi importi per l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del predetto decreto legge. A partire dall'annata 2000/2001, le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti ”.
Il sesto mezzo va perciò respinto.
10.3. Anche il terzo motivo, con il quale è stata dedotta l’estinzione del credito vantato dall’Amministrazione per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o decennale), è infondato.
10.3a. Preliminarmente la Sezione ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per quanto concerne la sorte capitale, il credito dell’Ag.E.A. riguardante il prelievo supplementare del latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del cod. civ..
Si tratta di una posta creditoria che non trova titolo in una sanzione amministrativa, ma in una misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte, con la conseguenza che non è quindi applicabile l’art. 28 della L. n. 689/1981, che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative pecuniarie, e neppure può invocarsi, a sostegno della prescrizione quinquennale l’art. 2948, n. 4, del cod. civ., dettato in materia di obbligazione periodiche, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste un’autonoma obbligazione (cfr. in questo senso T.A.R. Veneto, IV sez., nn. 1784 e 1242/2023; T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 677/2023). Mentre invece per gli interessi vale il termine di prescrizione quinquennale, stante l’esplicita previsione in tal senso contenuta nel richiamato art. 2948, n. 4, del cod. civ. (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 2432/2022).
10.3b. Ebbene, va innanzitutto rilevato che l’A.D.E.R. e l’Ag.E.A. hanno dato sèguito alle richieste istruttorie del Tribunale versando agli atti del giudizio la documentazione a loro mani, tra cui figura:
-la prova dell’avvenuta notifica dell’imputazione di prelievo supplementare per la campagna 2004/05, comunicata il 26.07.2005;
-la prova della comunicazione al produttore dell’intimazione di versamento del prelievo esigibile assunta al prot. n. AGEA.AGA.2009.32788 del 19 giugno 2009, notificata il 20 luglio 2009 e contestata in giudizio avanti al T.A.R. del Lazio che in relazione al sig. AU ON ha respinto il ricorso con sentenza n. 3200/2010, confermata sul punto dalla pronuncia del C.d.S. n. 6052/2017;
-la ricevuta di presentazione, da parte del produttore, dell’istanza di rateizzazione del debito, accolta con provvedimento dell’Ag.E.A. assunto al prot. n. CS.CCSLU.2010.1713 del 13.10.2010 ma non formalizzata;
-la comunicazione dell’Ag.E.A. assunta al prot. AGEA.DIRGEN.2012.1970 del 28.02.2012, della “ presa d'atto della mancata accettazione della rateizzazione e del mancato pagamento del prelievo intimato ”;
-la cartella di pagamento dell’Ag.E.A. assunta al prot. n. 30020180000011169000, notificata al produttore in data 14.12.2018 e pure contestata avanti in giudizio avanti al T.A.R. del Veneto (ricorso R.G. n. 219/2020).
10.3c. Tanto precisato, il motivo è infondato atteso che il decorso della prescrizione è stato interrotto dall’originaria trasmissione (nel 2005) dell’atto di prelievo supplementare, seguito nel 2009 dalla comunicazione del prelievo esigibile, e dalla pendenza del ricorso avverso quest’ultimo provvedimento (assunto al prot. n. AGEA.AGA.2009.32788 del 19 giugno 2009) definito dalla sentenza del C.d.S. n. 6052/2017 cui ha fatto seguito la trasmissione della cartella di pagamento contestata nel giudizio di R.G. n. 219/2020 attualmente pendente.
Con riferimento alla pendenza del contenzioso definito dalla sentenza del C.d.S. n. 6052/2017 (e della precedente sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3200/2010), si osserva che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione in quel contenzioso e la conseguente richiesta di rigetto dello stesso va considerato atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del cod. civ., con il conseguente effetto sospensivo-interruttivo di cui all’art. 2945, comma 2°, del cod. civ. (vd. Cons. Stato, Sez. VII, 18 luglio 2023, n. 7059).
Sicché, anche per effetto del contenzioso avverso la cartella di pagamento, attualmente pendente, il termine di prescrizione relativo tanto alla sorte capitale quanto agli interessi non può dirsi decorso.
Il terzo mezzo è dunque infondato.
10.4. Non è condivisibile nemmeno il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata facendola derivare da quella del prelievo supplementare esitato dalla compensazione nazionale dell’annata in considerazione, che sarebbe contrario alla normativa euro-unitaria.
Le censure sono inammissibili perché quello che viene qui in rilievo non è un autonomo atto impositivo bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri. Il Giudice amministrativo in più occasioni ha avuto modo di chiarire come l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente, a monte, i provvedimenti di compensazione nazionale e/o di imputazione del prelievo supplementare, non può essere surrettiziamente fatto valere, a valle, come inficiante, in via derivata, i successivi atti meramente esecutivi quali sono la cartella e/o le intimazioni di pagamento (cfr. sul punto, tra le più recenti, C.d.S., n. 2618/2024; id n. 2434 e 2433/2024 e n. 7609/2023).
Una precisazione si impone in ordine alla concreta possibilità di procedere alla disapplicazione dell’atto impugnato, volto alla riscossione di un credito quantificato in osservanza di una normativa nazionale ritenuta in contrasto con il diritto comunitario.
A tal proposito il Collegio condivide il principio recentemente affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5041/2021, che richiamando la consolidata giurisprudenza dello stesso Giudice d’appello (si vedano, ex multis , sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), ha precisato che non vale “ invocare l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno praticata di recente dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di quote latte. La pronuncia in tal senso menzionata dalla parte appellante (Cons. Stato, sez. II, n. 939/2020) - nella quale è stato affermato il principio della disapplicabilità d’ufficio della norma nazionale in contrasto con quella comunitaria, anche in difetto di una specifica istanza di parte - concerne, infatti, una fattispecie in cui l’impugnazione era stata comunque portata nei confronti della intera filiera di atti attraverso i quali era stata determinata la compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997. Dunque, la controversia investiva gli atti fondanti il credito azionato da Agea, materia del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio.
9. A ciò aggiungasi che ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nella cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione, sia essa “diretta” (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa “indiretta” come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell’Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento” .
Pertanto il dedotto contrasto della normativa nazionale -ancorché riferito solo a una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere e più in particolare il calcolo del prelievo- rispetto al diritto comunitario non può portare alla caducazione dell’atto presupponente (cioè il sollecito di pagamento) qui impugnato.
Donde la complessiva inammissibilità delle censure di natura derivata sollevate dal ricorrente.
10.5. Il secondo motivo di ricorso solleva la censura di decadenza delle Amministrazioni resistenti dalla possibilità di procedere al recupero ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 anche relativamente all’intimazione qui impugnata.
La censura è infondata.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio affermato, tra le tante, nella pronuncia del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, sez. II, n. 1106/2022, ove si legge che “ per quanto riguarda le modalità della riscossione, il rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito). In realtà, il credito per cui procede l’AGEA non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. La materia oggetto del presente ricorso consiste in un accertamento sostanziale del debito sottostante agli atti di riscossione coattiva ” (nello stesso senso vd., tra le più recenti, C.d.S. n. 9772/2023 e T.A.R. Veneto, n. 494/2023).
Non sussiste dunque alcuna violazione della norma richiamata dal ricorrente.
10.6. Con il quarto mezzo il ricorrente ha altresì dedotto che l’Ag.E.A., in violazione degli articoli 8 ter e 8 quater della L. n. 33/2009, avrebbe effettuato un’illegittima duplicazione del ruolo, atteso che le somme accertate come dovute erano già state inserite nel registro nazionale dei debiti, e l’iscrizione in tale registro equivarrebbe ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero.
La doglianza non è condivisibile alla stregua dell’insegnamento del Consiglio di Stato per cui “ l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009 ” (cfr. C.d.S., sez. III, n. 5281/2021. In senso conforme si veda altresì, tra le più recenti, le già citate sentt. del C.d.S., n. 9772/2023 e del T.A.R. Veneto, n. 494/2023).
Il motivo va dunque, nei medesimi termini, rigettato.
10.7. Con il 5° motivo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della quantificazione del debito assumendo che l’Amministrazione avrebbe esposto a debito somme non dovute e comunque già illegittimamente compensate con quelle relative ai premi della politica agricola comune riconosciuti nei confronti del ricorrente, senza peraltro indicare l’annata per la quale sarebbe intervenuta la detta compensazione e in assenza di precise indicazioni circa la corretta imputazione della compensazione al capitale piuttosto che agli interessi. Tutto ciò non consentirebbe di comprendere la correttezza dei calcoli effettuati dall’Ag.E.A..
Il Collegio deve rilevare che l’intimazione oggetto di impugnativa è motivata secondo le generali prescrizioni di legge che caratterizzano questa tipologia di riscossione, individuando essa il credito e la presupposta intimazione effettuata a mezzo della cartella e del ruolo formato dall’Ente creditore, oltreché le diverse annate di riferimento. Sicché il ricorrente avrebbe dovuto -in linea con l’orientamento delineato dal Giudice di secondo grado: cfr, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3910/2022- chiarire in che termini l’asserito difetto di indicazioni da parte dell’Agenzia sarebbe ridondato in un vizio di invalidità dell’atto esecutivo, specificando poi le puntuali ragioni di invalidità di quest’ultimo, senza potersi limitare a dedurre una generica carenza di motivazione. E vieppiù avrebbe dovuto illustrare compiutamente le motivazioni che indurrebbero a ritenere erronei i calcoli effettuati dall’Ag.E.A. in relazione alle somme poi pretese dall’A.D.E.R..
Tanto più che, proprio con riferimento alla possibilità di procedere all’accertamento della correttezza della somma portata dall’intimazione di pagamento, quest’ultima prevedeva l’eventualità di richiedere informazioni all’Ag.E.A., essendo stato anche indicato il nominativo del responsabile del procedimento (vd., per un aspetto similare, la pronuncia del C.d.S., n. 5356/2020).
Ne deriva l’inammissibilità del 5° motivo per genericità di formulazione ai sensi dell’art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm. (in senso analogo vedasi cit. C.d.S., n. 9772/2023).
10.8. Il settimo mezzo censura gli atti riscossivi rilevando che, poiché la riscossione risulta passata in carico all’A.D.E.R., che la starebbe portando a compimento avvalendosi del nuovo “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, l’agente della riscossione avrebbe solo formalmente riattivato la precedente cartella dell’Ag.E.A. mentre avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto indicare nell’intimazione la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019 risulterebbe divenuto esecutivo.
La censura non merita sèguito.
L’art. 4 del D.L. n. 27/2019, convertito nella L. n. 44/2019, ha novellato i commi 10°, 10 bis , 10° ter e 10 quater dell’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009 che così dispongono:
“ 10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado” .
Con decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, emanato in attuazione del citato art. 8 quinquies , comma 10° bis , del D.L. n. 5/2009, sono stati disciplinati (tra l’altro) i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'Ag.E.A., disponendo che quest’ultima provveda “ sotto la sua esclusiva responsabilità:
a) all'individuazione delle partite creditorie da porre in carico all'agente della riscossione ai sensi della predetta disposizione, escludendo quelle per le quali il diritto di credito risulti non più esigibile alla data del passaggio;
b) all'indicazione delle attività di riscossione svolte relativamente alle partite oggetto del passaggio .
Il passaggio dei residui di gestione dall’Ag.E.A. all’A.D.E.R. è stato formalmente eseguito in data 23.12.2020.
Per l’effetto l’A.D.E.R., in fase di acquisizione della partita creditoria ritenuta ancora esigibile dal titolare del credito, ha semplicemente provveduto a generare un proprio numero di riferimento interno associato alla cartella di pagamento di provenienza emessa, e a suo tempo notificata, dall’Ag.E.A.. E questo senza procedere ad alcuna novazione del rapporto obbligatorio, che per legge ha solo visto mutare la persona deputata in concreto a gestire la fase di riscossione del credito.
L’A.D.E.R., che nelle sue intimazioni di pagamento ha pure notiziato il debitore sia del passaggio dei residui che del nuovo identificativo interno del credito da riscuotere, ha dunque effettivamente messo in esecuzione il medesimo credito vantato dall’Ag.E.A., solo sostituita ex lege negli atti esecutivi già avviati.
L’espresso riferimento alla cartella presupposta dell’intimazione qui contestata non ha dunque valenza solo formale, dando invece continuità al procedimento di riscossione già avviato dal creditore.
Il motivo è perciò infondato.
10.9. In ordine, infine, all’articolato motivo di impugnazione indicato con il nr. 8, occorre rilevare quanto segue.
10.9a. In primo luogo, l’esclusione di profili di illegittimità relativi alla notifica degli atti di accertamento presupposti rispetto a quello per cui è causa nell’annata in considerazione -trattandosi di censure, come detto, o non dedotte o comunque inammissibili in questo giudizio-, non fa emergere elementi di illegittimità (derivata) della procedura di recupero esperita dalla p.A. resistente (punto n. 1 dell’8° motivo di ricorso).
10.9b. La censura con la quale il ricorrente ha contestato, richiamando per relationem i precedenti motivi di gravame, sia l’ an che il quantum debeatur dei debiti per i prelievi latte del periodo in considerazione, va dichiarata inammissibile in quanto genericamente formulata. Essa, in ogni caso, va rigettata per le stesse ragioni già delineate in decisione dei precedenti motivi di ricorso (punto n. 2 dell’8° motivo di ricorso).
10.9c. Per quanto concerne le contestazioni inerenti gli interessi, sono inammissibili le censure che ne mettono in discussione la debenza sia ai sensi degli artt. 8- ter , 3° e 4° comma, 8- quater , 3° comma, e 8- quinquies , 1° comma, della L. n. 33/2009, che ex art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003, riguardando esse gli atti presupposti.
10.9d. In merito agli interessi di mora le previsioni contenute nei regolamenti CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, (CE) n. 1392/01 della Commissione del 9 luglio 2001 e (CE) n. 1468/06 della Commissione del 4 ottobre 2006 “ hanno introdotto ipotesi di mora ex lege, nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, sottratta alle sopravvenienze normative intercorso quando perdura l’omesso pagamento del debito ” (C.d.S. n. 5899/2023, che richiama la pronuncia del C.d.S., sez. III, 25 gennaio 2018 n. 511).
È dunque irrilevante l’indicazione nell’intimazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, perché da un lato, come s’è detto, gli interessi di mora sono in ogni caso dovuti, e dall’altro la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla loro ipotetica erronea quantificazione. Laddove sarebbe stato invero agevole per il ricorrente, applicando il tasso di interesse indicato, calcolare la correttezza o meno dell’importo richiesto con la intimazione impugnata.
Va richiamato infine, il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale qualora la cartella “ segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi - atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all'originaria richiesta di interessi formulata dall'Ufficio-, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze - alla stregua di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento - diretto e specifico -, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi….Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico” (Cass. civ. sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281).
Anche alla luce di tale insegnamento, applicabile alla fattispecie in esame in considerazione del suo valore di principio trasversale dell’ordinamento, la censura relativa agli interessi di mora deve essere respinta.
10.9e. Del tutto inammissibile per genericità è la doglianza inerente alla presunta non debenza, per il recupero dei prelievi latte, degli oneri di riscossione: la parte ricorrente non chiarisce perché l’agente della riscossione non avrebbe diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio della riscossione, costi riconosciuti in via generale dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
10.9f. Infine non merita sèguito la critica relativa all’asserito difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento.
Come precisato dalla Corte di Cassazione “ nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25343)” (Cass. civ., sez. VI, 04 marzo 2022, n. 7234).
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte “ l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata ” (Cass. civ., sez. V, ord. 9 novembre 2018, n. 28689).
Nel caso di specie, come detto, l’atto di intimazione reca l’indicazione della cartella del 2018 che è stata trasmessa alla parte ricorrente il 14.12.2018.
In tal senso, non può profilarsi alcun difetto di motivazione in ordine alle somme esposte a titolo di capitale e di interessi: la intimazione indica, da un lato, gli importi indicati negli atti di intimazione presupposti e, dall’altro lato, gli interessi successivi unitamente agli oneri accessori.
10.9g. Nessun difetto di motivazione della intimazione può riguardare, altresì, la questione dei premi p.a.c., in quanto sarebbe stato onere di parte ricorrente, a fronte della asserita impossibilità di accertare la correttezza della somma della quale era stato intimato il pagamento, di richiedere informazioni all’Ag.E.A., essendo stato anche indicato il nominativo del responsabile del procedimento (in questo senso vedasi la già citata pronuncia del C.d.S., n. 5356/2020).
Pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere respinto.
10.10. Per tutte le ragioni sin qui rappresentate il ricorso deve essere respinto nella parte tesa all’annullamento degli atti qui impugnati relativamente all’annata in considerazione.
11. Sulle annate lattiero casearie 2005/2006 e 2008/2009.
Con riferimento ai periodi in considerazione il ricorso va invece accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio (riguardo alla possibilità dell’assorbimento in questi casi cfr. C.d.S., sez. V, n. 10970/2022; C.d.S., Ad.Plen., n. 5/2015), in considerazione delle censure con le quali la parte ricorrente deduce che la intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata va annullata essendo fondata su atti che, per le annate in esame, recherebbero operazioni di compensazione già contestate in giudizio e poi annullate in sede giurisdizionale, per essere state effettuate in violazione del diritto euro-unitario.
In particolare:
-il T.A.R. del Lazio (R.G. n. 10280/2012), con la sentenza n. 13514/2024, pubblicata il 4.7.2024, resa nei confronti dell’Ag.E.A. ritualmente costituita, ha accolto il ricorso avverso il prelievo supplementare relativo all’annata 2005/2006, rilevando la contrarietà con la normativa comunitaria della previsione della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori in regola con i versamenti. Per l’effetto è stato annullato l’atto presupposto assunto come fonte del debito nell’impugnata intimazione di pagamento, e la pronuncia non risulta appellata;
-il T.A.R. del Lazio (R.G. n. 10293/2009), con la sentenza n. 5824/2023, pubblicata il 6.4.2023, resa nei confronti dell’Ag.E.A. ritualmente costituita, ha accolto il ricorso avverso la lista di prelievo supplementare relativo all’annata 2008/2009, rilevando anche in questo caso la contrarietà con la normativa comunitaria della previsione della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori in regola con i versamenti. Per l’effetto è stato annullato l’atto presupposto assunto come fonte del debito nell’impugnata intimazione di pagamento. E in questo caso l’Amministrazione, nella relazione accompagnatoria della memoria dell’Ag.E.A., ha pure precisato di essere in procinto di rideterminare gli importi dovuti, previo discarico parziale della cartella di pagamento richiamata nell’intimazione oggetto della presente impugnativa.
In forza di tanto il ricorso, per le due annate lattiere che vengono qui in considerazione, deve essere accolto, con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio, in considerazione delle doglianze con le quali il ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati si fondano su atti presupposti che erano sub iudice al tempo della proposizione del ricorso e sono stati poi caducati (per casi analoghi cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
Difatti il detto annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo alle annate in considerazione, e poiché gli atti di intimazione possono fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento, nelle more del giudizio, dei suddetti titoli fondanti le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati (in senso conforme vd., tra i numerosi e più recenti precedenti del Tribunale, la pronuncia n. 1512/2023. Cfr. altresì: T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 1289 del 14.9.2023; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
In considerazione dell’intervenuto annullamento dell’atto di prelievo alla base sia della cartella di pagamento che dell’intimazione e/o della iscrizione a ruolo in relazione ai periodi qui in contestazione, il ricorso deve dunque essere accolto con riferimento a queste annate.
Rimane ferma la necessità -tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della pendenza dei contenziosi relativi alle annate in considerazione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4°, ultimo periodo)- di rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia.
12. In conclusione, dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, la domanda annullatoria va respinta relativamente all’annata lattiero-casearia 2004-2005, mentre deve essere accolta, nei sensi e limiti di cui in motivazione, avuto riguardo ai periodi 2005/2006 e 2008/2009.
13. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-respinge l’azione annullatoria relativamente all’annata lattiera 2004/2005;
-accoglie l’azione annullatoria relativamente alle annate lattiere 2005/2006 e 2008/2009 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle pretese riferibili ai periodi appena citati;
-dà atto della rinuncia all’azione risarcitoria;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
SC IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IN | Ida AI |
IL SEGRETARIO