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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2024 promossa da:
(p.iva: f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rente o eno, loc. Piazzano Via CP_1
Case Sparse n. 33 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Nocentini (C.F.
del foro di Arezzo che ai fini dell'invio delle comunicazioni di rito C.F._1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 tel/fax 0575-350032
ATTORE OPPONENTE contro con Controparte_2 sede in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord nn. 2/4/6, iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Siena al n.ro corrispondente al codice fiscale, partita iva P.IVA_3
, nella R.E.A. al n. 135788 e nell'Albo delle Società Cooperative, sezione P.IVA_4
mutualità prevalente, categoria banche di credito cooperativo, al n.ro A206460, iscritta all'Albo delle banche ed aderente al Controparte_3 iscritto all'Albo dei Gruppi ANri con capogruppo Controparte_4 direzione ed il coordinamento, in persona del Vice Direttore Generale Vicario e procuratore speciale Dott. , giusta procura speciale conferita con atto ai Controparte_5 rogiti del Notaio in data 24 maggio 2018 (repertorio n. 11947- raccolta n. Persona_1
5735 - doc. n. 1), ifesa dall'Avv. Claudio Pini del Foro di Pistoia che ai fini del presente giudizio elegge domicilio pec all'indirizzo di posta elettronica certifica al fine di ricevere tutte le notifiche Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: Premesso - Che con ordinanza resa fuori udienza del 13 marzo 2025, l'Ill.mo Giudice concedeva termini per la fase conclusionale. - In ossequio al disposto del Giudice, la difesa
[...] insiste in tutti i mezzi istruttori non accolti, reitera tutte le proprie eccezioni, ivi compreso Parte_1 di tardività della memoria n. 3 ex adverso spiegata, ed insiste nelle deduzioni, eccezioni e produzioni svolte negli scritti difensivi qui da intendersi trascritti e trasfusi. - Contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto in ogni suo scritto difensivo ed insiste nel rigetto dei mezzi istruttori richiesti dall'opposta.
- Insiste nelle proprie conclusioni come da atto di citazione in opposizione per come precisate nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc e che di seguito reitera “ nel merito: IN VIA PRINCIPALE - Dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a;
- Accertare e dichiarare CP_2 la nullità totale e/o parziale della fideiussione asseritamente rilasciata da ovvero la sua Parte_1 inefficacia ex art. 1256 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o inoper ranzia ovvero la decadenza del creditore dalla garanzia prestata in virtù del contratto medesimo ex art. 1957 c.c.; conseguentemente dichiarare inesistente, illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dal garante a;
- Accertare e dichiarare la CP_2 nullità totale e/o parziale delle fideiussioni asseritamente rilasci e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare l'inefficacia, inoperatività e/o decadenza della garanzia prestata in virtù dei contratti medesimi;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
per eventuali debiti maturati dalla obbligata principale;
Il tutto con vittoria di spese,
[...] rari, oltre 15% per il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge Ci si oppone sin d'ora alle conclusioni di parte opposta se ed in quanto modificate”.
PARTE CONVENUTA: - In via istruttoria: Formula istanza di verificazione al fine di provare la genuinità delle sottoscrizioni contenute nei documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio sub. nn. 4 e 6 (cfr. doc. n. 2). 2) Chiede Ctu grafologica al fine di far accertare la genuinità delle sottoscrizioni da attribuire al sig. sui documenti disconosciuti, indicando ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 CP_1
c.p.c. le seguenti scritture di comparazione (doc. n. 7): i) atto di compravendita a rogito Notaio Per_2 rep. 38978/12472 del 22/11/2007, trascritto il 03/01/2008, reg. part. 155, reg.
[...]
ii) atto di compravendita a rogito Notaio rep. 589/464 del 15/01/2016, Persona_3 trascritto il 21/01/2016, reg. part. 11 rascrizione n. 155 reg. part. del 03/01/2008); iii) atto di compravendita trascritto in data 13/02/1973, reg. part. 5283, reg. gen. 6014; iv) atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio rep. 69174/20533 Persona_4 dell'08/01/2020, trascritto il 14/01/2020, reg. part. 659, reg. gen. 850; v) atto di compravendita trascritto il 15/03/1990, reg. part. 7834, reg. gen. 10033; vi) atto di compravendita a rogito Notaio
[...] del 24/03/2000, rep. 99167, trascritto il 18/04/2020, reg. part. 9086, reg. gen. 13180; atto Per_5 vendita a rogito Notaio rep. 61556/23180 del 27/04/2007, trascritto il Persona_6
18/05/2007, reg. part. 18166, reg. gen. 37027; viii) atto di compravendita a rogito Notaio
[...]
rep. 82841/191630 del 10/07/2009, trascritto il 24/07/2009, reg. part. 33501, Per_7
46176; ix) atto di donazione a rogito Notaio rep. 43119/14588 del Persona_8
15/09/2020, trascritto il 29/09/2009, reg. part ) atto di compravendita a rogito Notaio rep. 80157 del 27/05/1996, trascritto il 18/06/1996, reg. part. 7970, Persona_9
pagina 2 di 17 reg. gen. 11448; xi) atto di compravendita a rogito Notaio rep. 97828 del Persona_10
07/10/1998, trascritto il 09/10/1998, reg. part. 13127, reg. gen. 19502; xii) atto di compravendita a rogito Notaio , rep. 150939/22114 del 04/04/2012, trascritto il 27/04/2012, reg. Persona_11 part. 7177, reg. gen. 9512; xiii) statuto allegato all'atto pubblico rep. n. 92924 e Parte_2 raccolta n. 15372; xiv) verbale di assem atto pubblico a rogito Notaio Parte_1 del 12/12/1994, rep. 3491, racc. 293; xv) Statuto allegato E atto Persona_12 Parte_1 otaio del 12/12/1994, rep. 349 parente chiede, Persona_12 altresì, che il sig. sia chiamato a porre proprie sottoscrizioni e a scrivere sotto dettatura del CP_1
Ctu. 3) Chiede, si prova per testi sui seguenti capitoli: a) DCV che in data 16 gennaio 2018 il sig. si è recato presso Filiale di Arezzo ed ha CP_1 Controparte_2 sottoscritto i la lettera di gara 4 contenuto nel fascicolo monitorio – doc. 2); b) DCV che in data 5 marzo 2018 il sig. si è recato presso CP_1
Filiale di Arezzo ed ha sottoscr enza la lettera di Controparte_2 garanzia specifica che le si esibisce (doc. 6 contenuto nel fascicolo monitorio – doc. 2); c) DCV che in data 25 febbraio 2019 il sig. si è recato presso Filiale di CP_1 Controparte_2
Arezzo ed ha sottoscritto in sua presenza la dichiarazione di rinuncia dei termini ex art. 1957 c.c. e di conferma della garanzia già sottoscritta il 5/3/2018 che le si esibisce (doc. 6 contenuto nel fascicolo monitorio – doc. 2). Si indicano a testi: i) su tutti i capitoli il sig. (domiciliato presso Testimone_1
Filiale di CC in Via Giovanni Paolo II n. 1, , ii) sui capitoli 1 e CP_2
2 il sig. (domiciliato presso Filiale di Castelnuovo Berardenga, in Via Testimone_2 CP_2
Caduti n. 8, Castelnuovo SI)), sul capitolo 3 il sig. Tes_3
(domiciliato presso Filiale di CC in Via Giovanni Paolo II n. 1, Monteriggioni (SI)). CP_2
- Nel merito: come da comparsa di costituzione e risposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo munito di prov . 907/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 21.11.2023, ad istanza di Controparte_2
ingiungendo al medesimo di paga
[...] somma di € Euro 62.396,23 oltre interessi convenzionalmente pattuiti sulla sorte capitale dal 12/10/2023 al saldo. oltre spese della procedura che si liquidano in € 2.242,00 per compensi professionali, € 4,006,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, oltre iva e cap come per legge.
A fondamento della spiegata opposizione, ed in via di estrema sintesi, ha dedotto :
- La mancata conformità delle copie delle lette di garanzia agli originali nonché del disconoscimento delle firme ivi apposte da parte del legale rappresentante;
- la illegittimità della pretesa creditoria per mancata preventiva escussione del CP_6
- La nullità delle stesse per mancanza di preventiva deliberazione da parte dell'organo assembleare;
pagina 3 di 17 - La nullità delle fideiussioni azionate per contrasto con la normativa antitrust trattandosi di pedissequa riproduzione delle intese già vietate con provvedimento n. 55/2005;
- comunque la intervenuta decadenza della ingiungente dal termine di cui all'art. 1957 c.c.
Concludeva quindi affinchè l'adita Curia, in accoglimento delle eccezioni sopra esposte volesse” NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE - revocare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE - Dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a;
- Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione asseritamente CP_2 rilasciata da ovvero la sua inefficacia ex art. 1256 c.c. e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inefficacia e/ ella garanzia ovvero la decadenza del creditore dalla garanzia prestata in virtù del contratto medesimo ex art. 1957 c.c.; conseguentemente dichiarare inesistente, illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dal garante a;
- Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni CP_2 asseritamen a e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, inoperatività e/o Parte_1 decadenza della garanzia prestata in virtù dei contratti medesimi;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da a per eventuali debiti Parte_1 Controparte_2 maturati dalla obbligata principale;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 15% per il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari. Chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi con riserva di indicare i nominativi e di articolare i capitoli di prova. Con riserva di integrare la citazione, di indicare nuovi mezzi istruttori, di essere ammesso a prova contraria, di altro dedurre o produrre, di variare e integrare le conclusioni, anche alla luce delle difese avversarie.”
Si è costituita in giudizio l'opposta che contestando tutto quanto ex adverso dedotto, previa qualificazione giuridica della garanzie de quibus in “ contratti autonomi di garanzia” ha osservato:
- L'assenza nei garanti del potere di sollevare eccezioni;
- La totale infondatezza del disconoscimento delle garanzie prodotte in copia agli originali così come dell'avvenuto disconoscimento di firma, per il quale formulava sin da subito istanza di verificazione, riservando la produzione degli originali in cancelleria;
- La infondatezza delle eccezione di nullità delle garanzie sottoscritte non necessitanti di alcuna preventiva deliberazione dell'assemblea come previsto dallo statuto della società opponente;
- La infondatezza dell'eccezione in ordine al potere di agire per l'intero importo ancorchè vi fosse garanzia prestata dal CONFIDI per il 50% dello stesso.
- Comunque la inapplicabilità dei principi resi dalla Corte di Cassazione in punto di invalidità della fideiussioni omnibus a quelle specifiche;
- La mancanza di prova di una applicazione uniforme delle clausole tacciate di contrarietà alla normativa antitrust;
- La derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 4 di 17 In ragione di quanto sopra ha rassegnato le seguenti conclusioni “ previa reiezione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., disposta la verificazione delle sottoscrizioni contenute nelle lettere di garanzie 16/01/2018 e 5/3/2018 (docc. nn. 4 e 6 fascicolo procedimento monitorio), con ogni conseguenziale provvedimento, e previ gli incombenti di rito anche riguardo al termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, nel merito respinga tutte le domande formulate nell'opposizione ex adverso proposta con totale conferma del decreto ingiuntivo n. 907/2023 Ing. – 2383/2023 rg emesso dal Tribunale di Siena in data 20- 21/11/2023, e, comunque, nel merito, condanni l'opponente come in atti, a pagare in Parte_1 favore della convenuta opposta la somma di € 62.396,93 o la diversa che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi convenzionali sulla sorte capitale dal dì del dovuto all'effettivo saldo, nonché alle spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione. Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria. La comparente chiede che il Giudice Ecc.mo voglia autorizzare il deposito degli originali dei documenti cartacei oggetto di disconoscimento presso la competente cancelleria disponendo in merito alle cautele opportune per la custodia dei citati documenti. In merito al disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. apposte dal sig. sulle lettere di garanzia, la , CP_1 CP_2 come in atti, ribadisce ai sensi e per gli effetti .c. che intende valersi dei d i sottoscrizioni sono state disconosciute e formula istanza di verificazione al fine di provare la genuinità delle sottoscrizioni contenute nei citati documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio subb. nn. 4 e 6 (doc. n. 2). La comparente chiede che il sig. sia chiamato a porre proprie sottoscrizioni e a CP_1 scrivere sotto dettatura del Ctu. Chiede, ino ogica al fine di far accertare la genuinità delle sottoscrizioni da attribuire al sig. e prova per testi indicando a testi i sigg.ri CP_1 Tes_1
e con riserva di indicare i capitoli di prova.
[...] Testimone_2 Tes_3
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 28.2.2025, con ordinanza riservata del 13.3.25, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto e ritenuta matura la causa per la decisione, veniva fissata la udienza cartolare del 3.11.2025 per la sua rimessione in decisione.
All'esito delle note di trattazione scritta e sulla scorta delle conclusioni per come precisate nelle comparse e repliche di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
In via assolutamente preliminare va chiarito come la causa petendi del presente giudizio attenga alla escussione di garanzie fideiussorie e conseguentemente non è soggetta al preventivo esperimento del tentativo di media conciliazione obbligatoria per come descritto dal legislatore agli artt. 5 bis e ss del Dlgs 28/10 e succ. modd., dovendosi intendere le materie elencate in senso restrittivo ( cfr fra le più recenti Corte di Cassazione, Sezione III, Ord. 24 gennaio 2025, n. 1791).
Sulla tardività delle terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte convenuta opposta
Sempre in via preliminare va accolta la eccezione di tardività della terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata dalla parte opponente solo in data 29.11.2024 ancorchè per quello che si dirà infra risulti assolutamente irrilevanti ai fini del decidere in ragione della nautura documentale della controversia pagina 5 di 17 La questione controversa attiene alla corretta individuazione del dies a quo dal quale decorrono i termini “a ritroso” per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171- ter c.p.c., nel caso in cui l'udienza di prima comparizione fissata dall'attore nell'atto introduttivo venga in automatico a slittare alla prima udienza utile del giudice designato.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 171 bis c.p.c. nella formulazione anteriore al correttivo inserito dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, ratione temporis applicabile il quale disponeva che « Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter..”.
Tale previsione normativa vincola, dunque, il calcolo dei termini per le memorie integrative alla data della prima udienza di comparizione indicata in citazione, salvo che intervenga un provvedimento del giudice, nell'ambito delle verifiche preliminari, a differire tale udienza.
Ne consegue che, dal momento della pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c., decorrono i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter, calcolati con riferimento all'udienza di prima comparizione;
sicché i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorrono in relazione a tale udienza originaria che come da decreto ex art. 171 bis c.p.c. era fissata al 3.7.24.
Pertanto, irrilevanti ai fini del computo del termine i provvedimenti di rinvio di ufficio adottati in esecuzione della variazioni tabellari succedutesi nel tempo, il dies a quo nel caso in esame, va individuato appunto nel 3.7.2024.
Conclusivamente il termine per il deposito della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., scadeva il 24.6.24; quindi avendo l'opposta depositato la terza memoria solo il 29.11.24 ( erroneamente computando i termini dalla udienza di prima comparizione del 28.2.25 tenuta dalla scrivente ma a seguito di pregresse variazioni tabellari) la stessa va dichiarata tardiva.
Premessa al merito
Preliminarmente, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30
pagina 6 di 17 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Sul disconoscimento di conformità delle copie delle lettere di garanzia agli originali e sul disconoscimento di firma d CP_1
Poste queste premesse in via preliminare al merito occorre confutare le sollevate eccezioni di disconoscimento di conformità delle copie delle garanzie prodotte dalla banca ingiungente sin dalla sede monitoria nonché il disconoscimento di firma apposto sulle stesse e riconducibile alla persona di : “ Si disconoscono, in via preliminare i documenti ex CP_1 adverso prodotti rispettivamente al e la presunta fideiussione specifica prestata in data 16/1/2018 da e come doc. 6 raffigurante la presunta fideiussione specifica prestata in Parte_1 data 5/03/201 in quanto non sussiste alcun originale dei documenti ex adverso Parte_1 depositati con il ricorso monitorio. Con riferimento agli stessi documenti si disconoscono ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le firme ivi contenute in quanto non imputabili al signor ( cfr atto di citazione pag. 4). CP_1
Orbene con riferimento al primo motivo di opposizione col quale la parte opponente ha contestato la conformità all'originale dei documenti prodotti non può che osservarsi la genericità della eccezione, in quanto l'opponente si è limitata a rilevare la presunta non conformità degli atti agli originali, in assenza di alcuna ulteriore allegazione.
Al riguardo è univoco l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. civ. n. 16557 del 20.06.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 14279 del 25.05.2021; Cass. civ. n. 40750 del 20.12.2021).
Stesso è a dirsi anche con riferimento al secondo motivo di opposizione, incentrato sull'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle copie delle fideiussioni depositate dalla banca in sede monitoria da parte di . CP_1
Al netto della estrema genericità che assiste il cennato disconoscimento di cui si è già detto, mette conto osservare che: pagina 7 di 17 a) la banca convenuta all'udienza di trattazione del 28 febbraio 2025 ha prodotto gli originali delle fideiussioni del 16/01/2018 e del 5/03/2018 che corrispondono ai documenti già versati in atti nel fascicolo monitorio acquisito di ufficio al presente e che sono state versate nel fascicolo cartaceo per poi essere custodite dalla cancelleria;
b) l'opponente si è limitata a richiamare il disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni per come articolato nelle memorie 171 ter c.p.c., quando in realtà il disconoscimento delle sottoscrizioni degli originali prodotte alla udienza, pur potendo, doveva essere reiterato e rinnovato alla prima udienza 183 c.p.c.; ( cfr verbale di udienza del 28.2.25)1
Posto che alla luce del nuovo sistema processual- civilistico l'ultima difesa utile è da individuarsi proprio nella prima udienza di comparizione;
che a tale riguardo, va rammentato che, nell'ipotesi di disconoscimento della copia fotostatica di una scrittura privata, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'operare la distinzione tra due ipotesi:
1) se la parte disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, cio' non impedisce al Giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
2) se, invece, la parte disconosce ai sensi degli artt. 214 - 215 c.p.c., il contenuto della scrittura o la sua sottoscrizione, il producente, che intenda ancora avvalersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., non potendo tale procedura espletarsi sulla copia fotografica o fotostatica, e restando inteso che, in difetto del giudizio di verificazione, tale copia fotografica o fotostatica sarà definitivamente inutilizzabile ai fini probatori (cfr., ex multiis, Cass. n. 1831/2000; Cass. n. 2419/2006; Cass. n. 866/2000; Cass. n. 9869/2000).
Riguardo all'ipotesi che qui interessa di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, si suole affermare che la parte che l'ha esibita in giudizio e intende avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacche' solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica - a sua volta, "la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa" (Cass.Civ. n. 16551/2015, Cass.Civ. n. 2095/2014, Cass.Civ. n. 5189/2002). 1 Il Giudice da atto che nessuna delle parti personalmente è comparsa. I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti. Il difensore di parte attrice rileva la tardività della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta e per le ragioni tutte già indicate negli atti chiede che venga sospesa la efficacia esecutiva dell'opposto decreto. Il difensore di parte opposta si riporta ai precedenti scritti difensivi, fa presente che la memoria 171 ter n. 3 ancorchè non tardiva contiene mere allegazioni difensive per le quali non vi è alcuna preclusione e dunque nella ipotesi in cui venga ritenuta tardiva chiede che il contenuto della stessa sia trasfuso come allegazione al presente verbale. Chiede di essere autorizzato al deposito degli originali delle lettere di garanzia 16.1.18 e 5.3.2108 in ragione del disconoscimento operato da parte opponente. Il giudice acquisisce e dispone che gli originali siano custoditi nella cassaforte della cancelleria che provvederà ad ogni attestazione e successivamente ad inserirla in telematica. L'avv. Pini insiste nelle richieste istruttorie, L'avv. Nocentini si oppone così come alla trasfusione del contenuto della memoria ex art. 171 ter c.p.c.n, 3 perché nella sostanza mira ad eludere una decadenza imposta dal codice…( verbale del 28.2.25). pagina 8 di 17 La reiterazione del disconoscimento deve avvenire però "nella prima difesa utile successiva alla produzione dell'originale", come prescritto dall'art. 215 c.p.c. (Cass.Civ. n. 16551/2015); in caso contrario, e cioè laddove non vi sia un tempestivo disconoscimento, la sottoscrizione deve ritenersi legalmente riconosciuta e chi voglia contrastarne l'efficacia dovrà esperire querela di falso (Cass. Civ. 27 dicembre 2004 n. 24022, Cass.Civ. 11 aprile 2002 n. 5189).
Posto che nel caso di specie, la banca convenuta, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussione allegate in copia fotostatica al ricorso monitorio, come sopra evidenziato, ha provveduto a depositare gli originali di tutti i documenti disconosciuti all'udienza del 28.2.25, ne consegue che sarebbe stato onere dell'attrice in quella stessa sede di reiterare il disconoscimento sugli originali, in modo chiaro e specifico, essendo quello il primo ed anche ultimo momento utile.
Non foss'altro perché che la rinnovata struttura del processo civile non prevede necessariamente udienze successive se non deputate all'assunzione di mezzi istruttori ( peraltro non richiesti da alcuna delle parti non essendo tale la CTU grafologica richiesta dalla opposta ai fini del procedimento di cui all'art. 216 c.p.c.).
Sennonché tale onere non è stato adempiuto da parte dell'opponente che né nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nè alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., pur potendo, ha reiterato il disconoscimento delle firme apposte sugli originali prodotti in giudizio.
Conseguentemente le eccezioni di cui sopra debbono essere rigettate.
Il merito: la qualificazione delle garanzie come fideiussioni specifiche e non come contratti autonomi di garanzia.
Ciò posto, e passando al merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Deve essere preliminarmente esaminata la natura delle “lettere di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica )” del 16.1.2018 e del 5.3.18 azionate in sede monitoria (cfr. doc. 4 e 6 fascicolo monitorio, in atti), in relazione alle quali la banca opposta ha ritenuto la configurabilità di contratti autonomi di garanzia, con ogni conseguenza in punto di facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni.
La ricostruzione della banca opposta in ordine alla natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni prestate si basa sul testo dell'art. 7 di entrambe le fideiussioni, laddove reca la seguente previsione “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. fideiussioni in atti).
Ebbene, sul punto deve osservarsi che, alla luce della ormai costante giurisprudenza di legittimità, con il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c., il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad pagina 9 di 17 oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, ord. n. 6177 del 5.03.2020; Cass., sez. 3, sent. n. 30509 del 22.11.2019).
Invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass., Sez. un., sent. n. 3947 del 18.02.2010 e successive conformi).
È stato, altresì, affermato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. la già citata, Cass. SSUU, n. 3947/2010, ma anche ex multis Cass., sez. 3, sent. n. 22233 del 20.10.2014; Cass., sez. 3, ord. n. 22.11.2018; Cass., sez. 6-3, ord. n. 27619 del 3.12.2020).
In definitiva, la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, posto che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base (cfr. in motivazione la citata Cass., SSUU, n. 3947/2010).
Infine, dalla qualificazione della garanzia quale contratto autonomo di garanzia, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, discende che – in difetto di diversa pattuizione delle parti – non possa applicarsi la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, posto che tale disposizione è collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria ed instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, connotando l'accessorietà del vincolo fideiussorio, dunque inapplicabile a un'obbligazione di garanzia autonoma (cfr. la più volte citata Cass., 3947/2010).
Ciò posto, ritiene la giudicante onoraria che la interpretazione offerta dalla opposta non possa essere condivisa.
Anche volendo prescindere dal chiaro dato testuale che indica una fideiussione specifica, comunque evocativa di un legame di stretta accessorietà col rapporto principale, occorre anche dar conto che la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta” non sia tale – autonomamente considerata - da connotare la garanzia prestata in termini di autonomia, tale da non poter essere configurata quale fideiussione, ove la stessa non sia accompagnata altresì dalla formula “senza eccezioni”, formula che invece indica l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale (cfr. nella giurisprudenza di pagina 10 di 17 merito, Tribunale di Milano, sent. n. 971/2023; del resto, si veda la stessa Cass. SSUU 3947/2010 in motivazione: “la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento – cui (anche) il fideiussore “atipico” può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore –, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento”).
Sul punto, si osserva infatti che una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 16825 del 9.08.2016), con la conseguenza che, per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, dovendosi a tal fine esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali (cfr. la più volte richiamata Cass. SSUU 3947/2010; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, sent. n. 141/2023; Trib. Firenze, n. 1722/2020).
Venendo al testo delle garanzie oggetto di causa, all'art. 7 è stabilito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, ma non vi è alcuna previsione che escluda la possibilità per il fideiussore di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1945 c.c. (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Roma, sent. n. 19159/2022; Tribunale di Roma, sent. n. 12013/2022; sulla non configurabilità del contratto autonomo di garanzia a fronte di una garanzia personale che individua l'oggetto della garanzia in relazione al debito del debitore principale limitatamente all'importo massimo garantito, cfr. Tribunale di Napoli, sent. n. 979/2023).
Pertanto, alla luce dell'intero contesto delle pattuizioni contrattuali, la garanzia qualificata dalle parti quale fideiussione omnibus (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio, in atti) deve essere qualificata come tale e non quale contratto autonomo di garanzia.
In ogni caso e ad abundantiam deve altresì osservarsi che l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia con rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale – circostanza che, per quanto anzidetto, non si riscontra nelle garanzie oggetto del presente giudizio – trova un duplice limite nella cd. exceptio doli e, comunque, nel caso in cui le eccezioni di invalidità del contratto siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceitàdella sua causa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 371 del 10.01.2018; Cass., sez. 1, ord. n. 20397 del 25.08.2017; sull'eccezione relativa al tasso usurario sugli interessi passivi, Cass., sez. 1, sent. n. 26262 del 14.12.2008).
pagina 11 di 17 Ad ogni buon conto, non vi è stata alcuna deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la AN convenuta ha agito per il recupero delle proprie ragioni creditorie senza alcun indugio.
Come evidenziato in comparsa di costituzione e risposta, e non specificatamente contestato dalla opponente, la posizione debitoria di e del garante è Parte_3 Parte_1 stata postata a sofferenza in data 11/10/2023 ed in data 16 novembre 2023 (dopo soli 36 giorni) la banca convenuta ha depositato ricorso per ingiunzione in danno dell'opponente (doc. n. 4).
Il decreto ingiuntivo n. 907/2023 ing. (n. 2383/2023 rg) è stato emesso in data 20- 21/11/2023.
Posto che a seguito della messa in mora inviata alla debitrice principale ed ai garanti in data 5/6- 18/7/2023 e del passaggio a sofferenza dell'esposizione debitoria dell'11/10/2023, risulta per tabulas che la comparente ha depositato ricorso per ingiunzione in data 16/11/2023 ed ottenuto il titolo esecutivo il 20-21/11/2023, alcuna deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. risulta nei fatti essere avvenuta.
Dunque, in considerazione di quanto sopra esposto, deve ritenersi non condivisibile la deduzione della banca secondo la quale le garanzie prestate dal avrebbero natura di contratto autonomo di garanzia, dovendosi di contro qualificare le stesse quali fideiussioni specifiche.
Nel merito: sulla garanzia CONFIDI
Relativamente all'ulteriore profilo di doglianza relativa alla illegittima escussione della fideiussione rilasciata da del 5/3/2018 per l'intero ammontare del Parte_1 residuo importo derivante ario assistito da garanzia a prima richiesta di Fidi Toscana per il 50% dell'importo finanziato ed alla dedotta illegittima mancata preventiva escussione del Consorzio garante deve osservarsi che già in astratto la relativa eccezione appare priva di pregio.
La figura dei confidi, è stata di recente approfondita dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8472/22, la quale con riferimento agli artt. 155 T.u.b. e 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326 e al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha precisato che i confidi sono soggetti, costituiti anche in forma di consorzi e società cooperative, che esercitano «l'attività di garanzia collettiva dei fidi», intesa come «utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario» (art. 13, comma 1, cit.)
Le PMI associandosi al “Confidi” versano una quota associativa si da ottenere dal medesimo un intervento di sostegno di natura pubblicistica che, istruendo e stipulando con le banche una garanzia indennitaria, impegna quest'ultimo a tenere indenne l'istituto mutuante di una parte (predeterminata in percentuale) della perdita netta subita nel caso pagina 12 di 17 d'inadempimento – da parte del debitore principale e degli eventuali suoi fideiussori – all'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto.
Dall'analisi del dato normativo la Suprema Corte di Cassazione ne ha inferito con orientamento costante ed uniforme che la garanzia prestata dal CONFIDI non potesse essere sussunta sotto l'alveo della fideiussione tipica ma nel diverso ambito atipico della “ polizza fideiussoria o polizza assicurativa” : “…Tale ricostruzione è affatto coerente con il tipo di garanzia sussidiaria prestata dall'ente predetto di sostegno al credito alle piccole e medie imprese, il CP_7
, società cooperativa esercente l'attività di c.d. garanzia fidi a favore delle imprese associate,
[...]
e tra i c.d. "confidi" iscritti nell'apposita sezione dell'elenco già previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 155, comma 4, all'epoca vigente (e poi abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 12: v. ora artt. 112, 112 bis, nonché la i disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi prevista al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 13, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), i quali svolgevano esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione di garanzie, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed ilcui metodo di operatività consisteva, all'epoca, nell'accantonamento di una data percentuale o dell'intera somma finanziata, che sarebbe stata, tuttavia, corrisposta al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione del debitore, nonché dei suoi garanti, in funzione quindi di copertura totale o parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso;
che in sostanza, tali società operavano tradizionalmente mediante copertura non dell'esposizione creditizia in quanto tale, ma - di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata - delle perdite definitive ed accertate che fossero derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la loro escussione;
che in ragione della peculiarità di tale "garanzia" offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, giurisprudenza e dottrina hanno attualmente sussunto ed avvicinato la loro causa a quella più propriamente "assicurativa del credito".(cfr Sez. 1, Sentenza n. 17731 del 06/08/2014 (Rv. 631996 – 01).
Nello stesso senso, si pongono anche le successive pronunzie del Giudice di Legittimità, che evidenziando la totale autonomia tra la convenzione che intercorre tra ed CP_6 ente di credito, rispetto ai contratti bancari che intercorrono tra mutuante e mutuatario non solo ne ha escluso la riconducibilità alla figura tipica della fideiussione, ma ha precisato come nessun vincolo di solidarietà passiva possa essere individuato fra le società consortili eroganti fidi in favore delle PMI e queste ultime ( Cfr. Cass. Civ, sez. VI^, 25 novembre 2019, n. 30621, Cass., Civ sez. III^, 15 maggio 2020, n. 8882).
A fronte quindi della descritta autonomia, l'ente di credito ben può agire per escutere dal fideiussore l'intero credito.
Nel merito : Sulla applicabilità alle fideiussioni specifiche degli effetti del provvedimento della AN d'IA 55/2005
Venendo agli ultimi aspetti riguardanti le dedotte nullità delle fideiussioni oggi escusse, deve, tuttavia, essere affermata la validità della deroga, contemplata dalla clausola n. 6 delle pagina 13 di 17 relative fideiussioni, al termine di cui all'art. 1957 c.c. (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Simile deroga, difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può essere considerata invalida, in quanto riproduttiva di una intesa anticoncorrenziale e, come tale, vietata ai sensi dell'art. 2, co. 2, Legge n. 287/1990; che sul punto, in particolare, è necessario sottolineare come l'accertamento di anticoncorrenzialità intervenuto con provvedimento della AN di IA n. 55/2005, prodotto in atti dall'opponente, e la correlativa pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021 (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti") abbiano avuto specificamente a oggetto ipotesi di fideiussioni omnibus, e non di fideiussioni specifiche, quali quelle oggetto della presente controversia.
In proposito, questo Tribunale, pronunciatosi in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di aderire all'orientamento della giurisprudenza del tutto maggioritaria che esclude la riferibilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sopra richiamati, alle fideiussioni specifiche come quelle oggi sub iudice.
La giurisprudenza sopra riportata è tuttavia univocamente orientata nel ritenere il provvedimento della AN d'IA 55/2005 riferibile in maniera esplicita ed esclusiva al solo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, non sia estensibile automaticamente alle fideiussioni specifiche: rimangono quindi fuori da quanto affermato dalle Sezioni unite quelle fideiussioni che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specificir apporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, non quindi collegate ad ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia.
In presenza di fideiussione specifica, infatti, l'impegno di garanzia deriva dalla conclusione di una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato.
Ove si sia in presenza di tale tipo di impegno, la parte non può quindi avvalersi dell'accertamento individuato dalla AN di IA , che ha riguardato esclusivamente lo schema c.d. omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
Sotto tale profilo, in particolare, si richiamano il punto 2 e il punto 9 del provvedimento della AN di IA n. 55 del 2005, ove si chiarisce che «l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione garanzia delle operazioni bancarie» che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussione) a beneficio di qualunque pagina 14 di 17 obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca;
che nel caso di specie le fideiussioni assunte dall'opponente nei contratti sottoscritti nel 2018 sono fideiussioni specifiche a garanzia del debito assunto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo chirografario assistito da garanzia a prima richiesta di Fidi Toscana per il 50% dell'importo finanziato.
Conclusivamente ritiene questa giudicante onoraria che le previsioni invocate dall'opponente non possono in alcun caso essere fatte valere, apparendo peraltro priva di adeguato supporto probatorio di la domanda di accertamento della nullità delle fideiussione, basata sulla coincidenza tra il modello predisposto in virtù di intese anticoncorrenziali e la clausole contrattuali effettivamente sottoscritte dall'odierna attrice” (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 11/10/2023, n.2889).
Posto che il provvedimento della AN di IA richiamato costituisce un “provvedimento sanzionatorio che ha accertato una determinata e ben concreta intesa anticoncorrenziale relativa, appunto, allo schema della fideiussione “omnibus”, ma non ha in alcun modo neppure affrontato la questione di pratiche distorsive della concorrenza per l'adozione di
“modelli” relativi ad altri tipi di fideiussione, “modelli” la cui esistenza neppure è nota, non è forse inutile rimarcare che illegittime non sono le singole clausole oggetto del provvedimento sopra cennato (si tratta infatti di clausole in sé legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili), ma il loro inserimento in modelli che hanno dato attuazione a intese (queste sì) illegittime” (cfr. Corte appello Venezia, 22/12/2021, n. 3100).
Negata, quindi, valenza di “prova privilegiata” del provvedimento della AN di IA del 2005 anche avuto riguardo alle fideiussioni specifiche è pur vero come non può in astratto ritenersi inammissibile l'assunto della difesa della opponente allorquando afferma che non si può, in ogni caso, astrattamente escludere la possibilità che anche le fideiussioni specifiche possano essere frutto di un'intesa vietata.
Pur tuttavia, come già osservato in sede di ordinanza cautelare, la parte che assume la nullità di una fideiussione per operazione specifica, prestata contestualmente al contratto di finanziamento, non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato dal provvedimento della AN di IA n. 55/2005(come nelle cc.dd. azioni “follow on”), ma ha l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti di fideiussione per cui è causa (giudizio cd. “stand alone”).
Orbene in ordine all'onere probatorio gravante sull'attore, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “considerata le difficoltà per l'acquisizione di una prova piena una pratica concordata vietata dagli artt. 2 legge 287/90 e 101 TFUE, oltre che in via documentale, può essere provata anche in via indiziaria, purché vi siano indizi gravi, precisi e concordanti, quali: la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti;
l'esistenza di incontri tra le imprese;
gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;
i segnali e le informative reciproche;
il successo pratico dei pagina 15 di 17 comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate” (Consiglio di Stato sez. VI, 15/07/2019, n.4990).
Ciò posto ed avuto riguardo alla copiosa allegazione di contratti di fideiussione ( per vero non tutti omogenei) ad opera di parte attrice, di cui una buona parte irrilevante trattandosi di copie prive delle scritture di riempimento e di data ( cfr. allegati memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice), essa non appare dotata della necessaria gravita, precisione e concordanza quanto alla verosimile rilevazione di un'intesa illecita “a monte” prorogatasi sui contratti “a valle”, poiché concernente diverse tipologie contrattuali riferibili ad orizzonti temporali distinti e frammentari (precisamente in un arco peraltro discontinuo alcune del 2006, altre del 2012, altre ancora del 2014-15 ed una sola dell'anno 2019) rispetto a quello della presente causa, di talchè non risulta possibile verificarne neppure, già in termini ipotetici, la sussistenza di una standardizzazione contrattuale che abbia prodotto effetti anticoncorrenziali.
Conclusivamente la relativa deduzione deve essere respinta.
Sulla nullità della fideiussioni sottoscritte per mancanza di preventiva deliberazione assembleare
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni sottoscritte per mancanza di preventiva deliberazione assembleare, qui da intendersi come mancanza di potere rappresentativo ( ndr rappresentanza organica) in testa all'allora amministratore pro tempore sia bastevole richiamare quanto già documentalmente provato dalla opposta.
Si legge, infatti, all'art. 5 dello statuto della opponente ( cfr doc. 3) “La società è amministrata da un amministratore unico che potrà essere anche non socio. All'amministratore unico vengono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società….. L'amministratore unico avrà quindi anche la facoltà di … prestare fideiussioni a favore di terzi.”
E' chiaro ed evidente che l'Amministratore Unico Sig. , firmatario delle CP_1 fideiussione de quibus, aveva - al momento del rila nzie – ampia e incontestabile facoltà di “prestare fideiussioni a favore di terzi”, senza alcuna necessità di una delibera dell'assemblea dei soci.
Ogni altra questione da intendersi assorbita nella presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice opponente secondo il criterio del disputatum ( valore € € 62.396,93 - scaglione da 52.001 a 260.000) avuto riguardo al DM 55/14 così come modificato dal DM 147/22 secondo valori non superiori a quelli medi, eccezioni fatta per la sola fase istruttoria che nella sostanza non si è svolta e per la quale si riconosce l'importo minimo.
I documenti in originale depositati dalla parte convenuta opposta e conservati in cancelleria vanno restituiti alla stessa, previo processo verbale delle operazioni di restituzione da inserire nel fascicolo telematico.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 907/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 21.11.2023, già munito di provvisoria esecutività e che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ordina alla cancelleria la restituzione alla parte convenuta di tutta la documentazione in originale da questa prodotta e meglio indicata nel verbale del 28.2.25.
Siena, 5 novembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2024 promossa da:
(p.iva: f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rente o eno, loc. Piazzano Via CP_1
Case Sparse n. 33 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Nocentini (C.F.
del foro di Arezzo che ai fini dell'invio delle comunicazioni di rito C.F._1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 tel/fax 0575-350032
ATTORE OPPONENTE contro con Controparte_2 sede in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord nn. 2/4/6, iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Siena al n.ro corrispondente al codice fiscale, partita iva P.IVA_3
, nella R.E.A. al n. 135788 e nell'Albo delle Società Cooperative, sezione P.IVA_4
mutualità prevalente, categoria banche di credito cooperativo, al n.ro A206460, iscritta all'Albo delle banche ed aderente al Controparte_3 iscritto all'Albo dei Gruppi ANri con capogruppo Controparte_4 direzione ed il coordinamento, in persona del Vice Direttore Generale Vicario e procuratore speciale Dott. , giusta procura speciale conferita con atto ai Controparte_5 rogiti del Notaio in data 24 maggio 2018 (repertorio n. 11947- raccolta n. Persona_1
5735 - doc. n. 1), ifesa dall'Avv. Claudio Pini del Foro di Pistoia che ai fini del presente giudizio elegge domicilio pec all'indirizzo di posta elettronica certifica al fine di ricevere tutte le notifiche Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: Premesso - Che con ordinanza resa fuori udienza del 13 marzo 2025, l'Ill.mo Giudice concedeva termini per la fase conclusionale. - In ossequio al disposto del Giudice, la difesa
[...] insiste in tutti i mezzi istruttori non accolti, reitera tutte le proprie eccezioni, ivi compreso Parte_1 di tardività della memoria n. 3 ex adverso spiegata, ed insiste nelle deduzioni, eccezioni e produzioni svolte negli scritti difensivi qui da intendersi trascritti e trasfusi. - Contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto in ogni suo scritto difensivo ed insiste nel rigetto dei mezzi istruttori richiesti dall'opposta.
- Insiste nelle proprie conclusioni come da atto di citazione in opposizione per come precisate nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc e che di seguito reitera “ nel merito: IN VIA PRINCIPALE - Dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a;
- Accertare e dichiarare CP_2 la nullità totale e/o parziale della fideiussione asseritamente rilasciata da ovvero la sua Parte_1 inefficacia ex art. 1256 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o inoper ranzia ovvero la decadenza del creditore dalla garanzia prestata in virtù del contratto medesimo ex art. 1957 c.c.; conseguentemente dichiarare inesistente, illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dal garante a;
- Accertare e dichiarare la CP_2 nullità totale e/o parziale delle fideiussioni asseritamente rilasci e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare l'inefficacia, inoperatività e/o decadenza della garanzia prestata in virtù dei contratti medesimi;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_2
per eventuali debiti maturati dalla obbligata principale;
Il tutto con vittoria di spese,
[...] rari, oltre 15% per il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge Ci si oppone sin d'ora alle conclusioni di parte opposta se ed in quanto modificate”.
PARTE CONVENUTA: - In via istruttoria: Formula istanza di verificazione al fine di provare la genuinità delle sottoscrizioni contenute nei documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio sub. nn. 4 e 6 (cfr. doc. n. 2). 2) Chiede Ctu grafologica al fine di far accertare la genuinità delle sottoscrizioni da attribuire al sig. sui documenti disconosciuti, indicando ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 CP_1
c.p.c. le seguenti scritture di comparazione (doc. n. 7): i) atto di compravendita a rogito Notaio Per_2 rep. 38978/12472 del 22/11/2007, trascritto il 03/01/2008, reg. part. 155, reg.
[...]
ii) atto di compravendita a rogito Notaio rep. 589/464 del 15/01/2016, Persona_3 trascritto il 21/01/2016, reg. part. 11 rascrizione n. 155 reg. part. del 03/01/2008); iii) atto di compravendita trascritto in data 13/02/1973, reg. part. 5283, reg. gen. 6014; iv) atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito Notaio rep. 69174/20533 Persona_4 dell'08/01/2020, trascritto il 14/01/2020, reg. part. 659, reg. gen. 850; v) atto di compravendita trascritto il 15/03/1990, reg. part. 7834, reg. gen. 10033; vi) atto di compravendita a rogito Notaio
[...] del 24/03/2000, rep. 99167, trascritto il 18/04/2020, reg. part. 9086, reg. gen. 13180; atto Per_5 vendita a rogito Notaio rep. 61556/23180 del 27/04/2007, trascritto il Persona_6
18/05/2007, reg. part. 18166, reg. gen. 37027; viii) atto di compravendita a rogito Notaio
[...]
rep. 82841/191630 del 10/07/2009, trascritto il 24/07/2009, reg. part. 33501, Per_7
46176; ix) atto di donazione a rogito Notaio rep. 43119/14588 del Persona_8
15/09/2020, trascritto il 29/09/2009, reg. part ) atto di compravendita a rogito Notaio rep. 80157 del 27/05/1996, trascritto il 18/06/1996, reg. part. 7970, Persona_9
pagina 2 di 17 reg. gen. 11448; xi) atto di compravendita a rogito Notaio rep. 97828 del Persona_10
07/10/1998, trascritto il 09/10/1998, reg. part. 13127, reg. gen. 19502; xii) atto di compravendita a rogito Notaio , rep. 150939/22114 del 04/04/2012, trascritto il 27/04/2012, reg. Persona_11 part. 7177, reg. gen. 9512; xiii) statuto allegato all'atto pubblico rep. n. 92924 e Parte_2 raccolta n. 15372; xiv) verbale di assem atto pubblico a rogito Notaio Parte_1 del 12/12/1994, rep. 3491, racc. 293; xv) Statuto allegato E atto Persona_12 Parte_1 otaio del 12/12/1994, rep. 349 parente chiede, Persona_12 altresì, che il sig. sia chiamato a porre proprie sottoscrizioni e a scrivere sotto dettatura del CP_1
Ctu. 3) Chiede, si prova per testi sui seguenti capitoli: a) DCV che in data 16 gennaio 2018 il sig. si è recato presso Filiale di Arezzo ed ha CP_1 Controparte_2 sottoscritto i la lettera di gara 4 contenuto nel fascicolo monitorio – doc. 2); b) DCV che in data 5 marzo 2018 il sig. si è recato presso CP_1
Filiale di Arezzo ed ha sottoscr enza la lettera di Controparte_2 garanzia specifica che le si esibisce (doc. 6 contenuto nel fascicolo monitorio – doc. 2); c) DCV che in data 25 febbraio 2019 il sig. si è recato presso Filiale di CP_1 Controparte_2
Arezzo ed ha sottoscritto in sua presenza la dichiarazione di rinuncia dei termini ex art. 1957 c.c. e di conferma della garanzia già sottoscritta il 5/3/2018 che le si esibisce (doc. 6 contenuto nel fascicolo monitorio – doc. 2). Si indicano a testi: i) su tutti i capitoli il sig. (domiciliato presso Testimone_1
Filiale di CC in Via Giovanni Paolo II n. 1, , ii) sui capitoli 1 e CP_2
2 il sig. (domiciliato presso Filiale di Castelnuovo Berardenga, in Via Testimone_2 CP_2
Caduti n. 8, Castelnuovo SI)), sul capitolo 3 il sig. Tes_3
(domiciliato presso Filiale di CC in Via Giovanni Paolo II n. 1, Monteriggioni (SI)). CP_2
- Nel merito: come da comparsa di costituzione e risposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo munito di prov . 907/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 21.11.2023, ad istanza di Controparte_2
ingiungendo al medesimo di paga
[...] somma di € Euro 62.396,23 oltre interessi convenzionalmente pattuiti sulla sorte capitale dal 12/10/2023 al saldo. oltre spese della procedura che si liquidano in € 2.242,00 per compensi professionali, € 4,006,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, oltre iva e cap come per legge.
A fondamento della spiegata opposizione, ed in via di estrema sintesi, ha dedotto :
- La mancata conformità delle copie delle lette di garanzia agli originali nonché del disconoscimento delle firme ivi apposte da parte del legale rappresentante;
- la illegittimità della pretesa creditoria per mancata preventiva escussione del CP_6
- La nullità delle stesse per mancanza di preventiva deliberazione da parte dell'organo assembleare;
pagina 3 di 17 - La nullità delle fideiussioni azionate per contrasto con la normativa antitrust trattandosi di pedissequa riproduzione delle intese già vietate con provvedimento n. 55/2005;
- comunque la intervenuta decadenza della ingiungente dal termine di cui all'art. 1957 c.c.
Concludeva quindi affinchè l'adita Curia, in accoglimento delle eccezioni sopra esposte volesse” NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE - revocare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE - Dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a;
- Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione asseritamente CP_2 rilasciata da ovvero la sua inefficacia ex art. 1256 c.c. e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inefficacia e/ ella garanzia ovvero la decadenza del creditore dalla garanzia prestata in virtù del contratto medesimo ex art. 1957 c.c.; conseguentemente dichiarare inesistente, illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dal garante a;
- Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni CP_2 asseritamen a e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, inoperatività e/o Parte_1 decadenza della garanzia prestata in virtù dei contratti medesimi;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da a per eventuali debiti Parte_1 Controparte_2 maturati dalla obbligata principale;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 15% per il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari. Chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi con riserva di indicare i nominativi e di articolare i capitoli di prova. Con riserva di integrare la citazione, di indicare nuovi mezzi istruttori, di essere ammesso a prova contraria, di altro dedurre o produrre, di variare e integrare le conclusioni, anche alla luce delle difese avversarie.”
Si è costituita in giudizio l'opposta che contestando tutto quanto ex adverso dedotto, previa qualificazione giuridica della garanzie de quibus in “ contratti autonomi di garanzia” ha osservato:
- L'assenza nei garanti del potere di sollevare eccezioni;
- La totale infondatezza del disconoscimento delle garanzie prodotte in copia agli originali così come dell'avvenuto disconoscimento di firma, per il quale formulava sin da subito istanza di verificazione, riservando la produzione degli originali in cancelleria;
- La infondatezza delle eccezione di nullità delle garanzie sottoscritte non necessitanti di alcuna preventiva deliberazione dell'assemblea come previsto dallo statuto della società opponente;
- La infondatezza dell'eccezione in ordine al potere di agire per l'intero importo ancorchè vi fosse garanzia prestata dal CONFIDI per il 50% dello stesso.
- Comunque la inapplicabilità dei principi resi dalla Corte di Cassazione in punto di invalidità della fideiussioni omnibus a quelle specifiche;
- La mancanza di prova di una applicazione uniforme delle clausole tacciate di contrarietà alla normativa antitrust;
- La derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 4 di 17 In ragione di quanto sopra ha rassegnato le seguenti conclusioni “ previa reiezione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., disposta la verificazione delle sottoscrizioni contenute nelle lettere di garanzie 16/01/2018 e 5/3/2018 (docc. nn. 4 e 6 fascicolo procedimento monitorio), con ogni conseguenziale provvedimento, e previ gli incombenti di rito anche riguardo al termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, nel merito respinga tutte le domande formulate nell'opposizione ex adverso proposta con totale conferma del decreto ingiuntivo n. 907/2023 Ing. – 2383/2023 rg emesso dal Tribunale di Siena in data 20- 21/11/2023, e, comunque, nel merito, condanni l'opponente come in atti, a pagare in Parte_1 favore della convenuta opposta la somma di € 62.396,93 o la diversa che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi convenzionali sulla sorte capitale dal dì del dovuto all'effettivo saldo, nonché alle spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione. Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria. La comparente chiede che il Giudice Ecc.mo voglia autorizzare il deposito degli originali dei documenti cartacei oggetto di disconoscimento presso la competente cancelleria disponendo in merito alle cautele opportune per la custodia dei citati documenti. In merito al disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. apposte dal sig. sulle lettere di garanzia, la , CP_1 CP_2 come in atti, ribadisce ai sensi e per gli effetti .c. che intende valersi dei d i sottoscrizioni sono state disconosciute e formula istanza di verificazione al fine di provare la genuinità delle sottoscrizioni contenute nei citati documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio subb. nn. 4 e 6 (doc. n. 2). La comparente chiede che il sig. sia chiamato a porre proprie sottoscrizioni e a CP_1 scrivere sotto dettatura del Ctu. Chiede, ino ogica al fine di far accertare la genuinità delle sottoscrizioni da attribuire al sig. e prova per testi indicando a testi i sigg.ri CP_1 Tes_1
e con riserva di indicare i capitoli di prova.
[...] Testimone_2 Tes_3
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 28.2.2025, con ordinanza riservata del 13.3.25, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto e ritenuta matura la causa per la decisione, veniva fissata la udienza cartolare del 3.11.2025 per la sua rimessione in decisione.
All'esito delle note di trattazione scritta e sulla scorta delle conclusioni per come precisate nelle comparse e repliche di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
In via assolutamente preliminare va chiarito come la causa petendi del presente giudizio attenga alla escussione di garanzie fideiussorie e conseguentemente non è soggetta al preventivo esperimento del tentativo di media conciliazione obbligatoria per come descritto dal legislatore agli artt. 5 bis e ss del Dlgs 28/10 e succ. modd., dovendosi intendere le materie elencate in senso restrittivo ( cfr fra le più recenti Corte di Cassazione, Sezione III, Ord. 24 gennaio 2025, n. 1791).
Sulla tardività delle terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di parte convenuta opposta
Sempre in via preliminare va accolta la eccezione di tardività della terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata dalla parte opponente solo in data 29.11.2024 ancorchè per quello che si dirà infra risulti assolutamente irrilevanti ai fini del decidere in ragione della nautura documentale della controversia pagina 5 di 17 La questione controversa attiene alla corretta individuazione del dies a quo dal quale decorrono i termini “a ritroso” per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171- ter c.p.c., nel caso in cui l'udienza di prima comparizione fissata dall'attore nell'atto introduttivo venga in automatico a slittare alla prima udienza utile del giudice designato.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 171 bis c.p.c. nella formulazione anteriore al correttivo inserito dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, ratione temporis applicabile il quale disponeva che « Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter..”.
Tale previsione normativa vincola, dunque, il calcolo dei termini per le memorie integrative alla data della prima udienza di comparizione indicata in citazione, salvo che intervenga un provvedimento del giudice, nell'ambito delle verifiche preliminari, a differire tale udienza.
Ne consegue che, dal momento della pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c., decorrono i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter, calcolati con riferimento all'udienza di prima comparizione;
sicché i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorrono in relazione a tale udienza originaria che come da decreto ex art. 171 bis c.p.c. era fissata al 3.7.24.
Pertanto, irrilevanti ai fini del computo del termine i provvedimenti di rinvio di ufficio adottati in esecuzione della variazioni tabellari succedutesi nel tempo, il dies a quo nel caso in esame, va individuato appunto nel 3.7.2024.
Conclusivamente il termine per il deposito della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., scadeva il 24.6.24; quindi avendo l'opposta depositato la terza memoria solo il 29.11.24 ( erroneamente computando i termini dalla udienza di prima comparizione del 28.2.25 tenuta dalla scrivente ma a seguito di pregresse variazioni tabellari) la stessa va dichiarata tardiva.
Premessa al merito
Preliminarmente, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30
pagina 6 di 17 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Sul disconoscimento di conformità delle copie delle lettere di garanzia agli originali e sul disconoscimento di firma d CP_1
Poste queste premesse in via preliminare al merito occorre confutare le sollevate eccezioni di disconoscimento di conformità delle copie delle garanzie prodotte dalla banca ingiungente sin dalla sede monitoria nonché il disconoscimento di firma apposto sulle stesse e riconducibile alla persona di : “ Si disconoscono, in via preliminare i documenti ex CP_1 adverso prodotti rispettivamente al e la presunta fideiussione specifica prestata in data 16/1/2018 da e come doc. 6 raffigurante la presunta fideiussione specifica prestata in Parte_1 data 5/03/201 in quanto non sussiste alcun originale dei documenti ex adverso Parte_1 depositati con il ricorso monitorio. Con riferimento agli stessi documenti si disconoscono ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le firme ivi contenute in quanto non imputabili al signor ( cfr atto di citazione pag. 4). CP_1
Orbene con riferimento al primo motivo di opposizione col quale la parte opponente ha contestato la conformità all'originale dei documenti prodotti non può che osservarsi la genericità della eccezione, in quanto l'opponente si è limitata a rilevare la presunta non conformità degli atti agli originali, in assenza di alcuna ulteriore allegazione.
Al riguardo è univoco l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. civ. n. 16557 del 20.06.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 14279 del 25.05.2021; Cass. civ. n. 40750 del 20.12.2021).
Stesso è a dirsi anche con riferimento al secondo motivo di opposizione, incentrato sull'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle copie delle fideiussioni depositate dalla banca in sede monitoria da parte di . CP_1
Al netto della estrema genericità che assiste il cennato disconoscimento di cui si è già detto, mette conto osservare che: pagina 7 di 17 a) la banca convenuta all'udienza di trattazione del 28 febbraio 2025 ha prodotto gli originali delle fideiussioni del 16/01/2018 e del 5/03/2018 che corrispondono ai documenti già versati in atti nel fascicolo monitorio acquisito di ufficio al presente e che sono state versate nel fascicolo cartaceo per poi essere custodite dalla cancelleria;
b) l'opponente si è limitata a richiamare il disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni per come articolato nelle memorie 171 ter c.p.c., quando in realtà il disconoscimento delle sottoscrizioni degli originali prodotte alla udienza, pur potendo, doveva essere reiterato e rinnovato alla prima udienza 183 c.p.c.; ( cfr verbale di udienza del 28.2.25)1
Posto che alla luce del nuovo sistema processual- civilistico l'ultima difesa utile è da individuarsi proprio nella prima udienza di comparizione;
che a tale riguardo, va rammentato che, nell'ipotesi di disconoscimento della copia fotostatica di una scrittura privata, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'operare la distinzione tra due ipotesi:
1) se la parte disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, cio' non impedisce al Giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
2) se, invece, la parte disconosce ai sensi degli artt. 214 - 215 c.p.c., il contenuto della scrittura o la sua sottoscrizione, il producente, che intenda ancora avvalersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., non potendo tale procedura espletarsi sulla copia fotografica o fotostatica, e restando inteso che, in difetto del giudizio di verificazione, tale copia fotografica o fotostatica sarà definitivamente inutilizzabile ai fini probatori (cfr., ex multiis, Cass. n. 1831/2000; Cass. n. 2419/2006; Cass. n. 866/2000; Cass. n. 9869/2000).
Riguardo all'ipotesi che qui interessa di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, si suole affermare che la parte che l'ha esibita in giudizio e intende avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacche' solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica - a sua volta, "la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa" (Cass.Civ. n. 16551/2015, Cass.Civ. n. 2095/2014, Cass.Civ. n. 5189/2002). 1 Il Giudice da atto che nessuna delle parti personalmente è comparsa. I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti. Il difensore di parte attrice rileva la tardività della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta e per le ragioni tutte già indicate negli atti chiede che venga sospesa la efficacia esecutiva dell'opposto decreto. Il difensore di parte opposta si riporta ai precedenti scritti difensivi, fa presente che la memoria 171 ter n. 3 ancorchè non tardiva contiene mere allegazioni difensive per le quali non vi è alcuna preclusione e dunque nella ipotesi in cui venga ritenuta tardiva chiede che il contenuto della stessa sia trasfuso come allegazione al presente verbale. Chiede di essere autorizzato al deposito degli originali delle lettere di garanzia 16.1.18 e 5.3.2108 in ragione del disconoscimento operato da parte opponente. Il giudice acquisisce e dispone che gli originali siano custoditi nella cassaforte della cancelleria che provvederà ad ogni attestazione e successivamente ad inserirla in telematica. L'avv. Pini insiste nelle richieste istruttorie, L'avv. Nocentini si oppone così come alla trasfusione del contenuto della memoria ex art. 171 ter c.p.c.n, 3 perché nella sostanza mira ad eludere una decadenza imposta dal codice…( verbale del 28.2.25). pagina 8 di 17 La reiterazione del disconoscimento deve avvenire però "nella prima difesa utile successiva alla produzione dell'originale", come prescritto dall'art. 215 c.p.c. (Cass.Civ. n. 16551/2015); in caso contrario, e cioè laddove non vi sia un tempestivo disconoscimento, la sottoscrizione deve ritenersi legalmente riconosciuta e chi voglia contrastarne l'efficacia dovrà esperire querela di falso (Cass. Civ. 27 dicembre 2004 n. 24022, Cass.Civ. 11 aprile 2002 n. 5189).
Posto che nel caso di specie, la banca convenuta, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussione allegate in copia fotostatica al ricorso monitorio, come sopra evidenziato, ha provveduto a depositare gli originali di tutti i documenti disconosciuti all'udienza del 28.2.25, ne consegue che sarebbe stato onere dell'attrice in quella stessa sede di reiterare il disconoscimento sugli originali, in modo chiaro e specifico, essendo quello il primo ed anche ultimo momento utile.
Non foss'altro perché che la rinnovata struttura del processo civile non prevede necessariamente udienze successive se non deputate all'assunzione di mezzi istruttori ( peraltro non richiesti da alcuna delle parti non essendo tale la CTU grafologica richiesta dalla opposta ai fini del procedimento di cui all'art. 216 c.p.c.).
Sennonché tale onere non è stato adempiuto da parte dell'opponente che né nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nè alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., pur potendo, ha reiterato il disconoscimento delle firme apposte sugli originali prodotti in giudizio.
Conseguentemente le eccezioni di cui sopra debbono essere rigettate.
Il merito: la qualificazione delle garanzie come fideiussioni specifiche e non come contratti autonomi di garanzia.
Ciò posto, e passando al merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Deve essere preliminarmente esaminata la natura delle “lettere di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica )” del 16.1.2018 e del 5.3.18 azionate in sede monitoria (cfr. doc. 4 e 6 fascicolo monitorio, in atti), in relazione alle quali la banca opposta ha ritenuto la configurabilità di contratti autonomi di garanzia, con ogni conseguenza in punto di facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni.
La ricostruzione della banca opposta in ordine alla natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni prestate si basa sul testo dell'art. 7 di entrambe le fideiussioni, laddove reca la seguente previsione “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. fideiussioni in atti).
Ebbene, sul punto deve osservarsi che, alla luce della ormai costante giurisprudenza di legittimità, con il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c., il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad pagina 9 di 17 oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, ord. n. 6177 del 5.03.2020; Cass., sez. 3, sent. n. 30509 del 22.11.2019).
Invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass., Sez. un., sent. n. 3947 del 18.02.2010 e successive conformi).
È stato, altresì, affermato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. la già citata, Cass. SSUU, n. 3947/2010, ma anche ex multis Cass., sez. 3, sent. n. 22233 del 20.10.2014; Cass., sez. 3, ord. n. 22.11.2018; Cass., sez. 6-3, ord. n. 27619 del 3.12.2020).
In definitiva, la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, posto che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base (cfr. in motivazione la citata Cass., SSUU, n. 3947/2010).
Infine, dalla qualificazione della garanzia quale contratto autonomo di garanzia, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, discende che – in difetto di diversa pattuizione delle parti – non possa applicarsi la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, posto che tale disposizione è collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria ed instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, connotando l'accessorietà del vincolo fideiussorio, dunque inapplicabile a un'obbligazione di garanzia autonoma (cfr. la più volte citata Cass., 3947/2010).
Ciò posto, ritiene la giudicante onoraria che la interpretazione offerta dalla opposta non possa essere condivisa.
Anche volendo prescindere dal chiaro dato testuale che indica una fideiussione specifica, comunque evocativa di un legame di stretta accessorietà col rapporto principale, occorre anche dar conto che la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta” non sia tale – autonomamente considerata - da connotare la garanzia prestata in termini di autonomia, tale da non poter essere configurata quale fideiussione, ove la stessa non sia accompagnata altresì dalla formula “senza eccezioni”, formula che invece indica l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale (cfr. nella giurisprudenza di pagina 10 di 17 merito, Tribunale di Milano, sent. n. 971/2023; del resto, si veda la stessa Cass. SSUU 3947/2010 in motivazione: “la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento – cui (anche) il fideiussore “atipico” può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore –, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento”).
Sul punto, si osserva infatti che una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 16825 del 9.08.2016), con la conseguenza che, per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, dovendosi a tal fine esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali (cfr. la più volte richiamata Cass. SSUU 3947/2010; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, sent. n. 141/2023; Trib. Firenze, n. 1722/2020).
Venendo al testo delle garanzie oggetto di causa, all'art. 7 è stabilito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, ma non vi è alcuna previsione che escluda la possibilità per il fideiussore di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1945 c.c. (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Roma, sent. n. 19159/2022; Tribunale di Roma, sent. n. 12013/2022; sulla non configurabilità del contratto autonomo di garanzia a fronte di una garanzia personale che individua l'oggetto della garanzia in relazione al debito del debitore principale limitatamente all'importo massimo garantito, cfr. Tribunale di Napoli, sent. n. 979/2023).
Pertanto, alla luce dell'intero contesto delle pattuizioni contrattuali, la garanzia qualificata dalle parti quale fideiussione omnibus (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio, in atti) deve essere qualificata come tale e non quale contratto autonomo di garanzia.
In ogni caso e ad abundantiam deve altresì osservarsi che l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia con rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale – circostanza che, per quanto anzidetto, non si riscontra nelle garanzie oggetto del presente giudizio – trova un duplice limite nella cd. exceptio doli e, comunque, nel caso in cui le eccezioni di invalidità del contratto siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceitàdella sua causa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 371 del 10.01.2018; Cass., sez. 1, ord. n. 20397 del 25.08.2017; sull'eccezione relativa al tasso usurario sugli interessi passivi, Cass., sez. 1, sent. n. 26262 del 14.12.2008).
pagina 11 di 17 Ad ogni buon conto, non vi è stata alcuna deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la AN convenuta ha agito per il recupero delle proprie ragioni creditorie senza alcun indugio.
Come evidenziato in comparsa di costituzione e risposta, e non specificatamente contestato dalla opponente, la posizione debitoria di e del garante è Parte_3 Parte_1 stata postata a sofferenza in data 11/10/2023 ed in data 16 novembre 2023 (dopo soli 36 giorni) la banca convenuta ha depositato ricorso per ingiunzione in danno dell'opponente (doc. n. 4).
Il decreto ingiuntivo n. 907/2023 ing. (n. 2383/2023 rg) è stato emesso in data 20- 21/11/2023.
Posto che a seguito della messa in mora inviata alla debitrice principale ed ai garanti in data 5/6- 18/7/2023 e del passaggio a sofferenza dell'esposizione debitoria dell'11/10/2023, risulta per tabulas che la comparente ha depositato ricorso per ingiunzione in data 16/11/2023 ed ottenuto il titolo esecutivo il 20-21/11/2023, alcuna deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. risulta nei fatti essere avvenuta.
Dunque, in considerazione di quanto sopra esposto, deve ritenersi non condivisibile la deduzione della banca secondo la quale le garanzie prestate dal avrebbero natura di contratto autonomo di garanzia, dovendosi di contro qualificare le stesse quali fideiussioni specifiche.
Nel merito: sulla garanzia CONFIDI
Relativamente all'ulteriore profilo di doglianza relativa alla illegittima escussione della fideiussione rilasciata da del 5/3/2018 per l'intero ammontare del Parte_1 residuo importo derivante ario assistito da garanzia a prima richiesta di Fidi Toscana per il 50% dell'importo finanziato ed alla dedotta illegittima mancata preventiva escussione del Consorzio garante deve osservarsi che già in astratto la relativa eccezione appare priva di pregio.
La figura dei confidi, è stata di recente approfondita dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8472/22, la quale con riferimento agli artt. 155 T.u.b. e 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326 e al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha precisato che i confidi sono soggetti, costituiti anche in forma di consorzi e società cooperative, che esercitano «l'attività di garanzia collettiva dei fidi», intesa come «utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario» (art. 13, comma 1, cit.)
Le PMI associandosi al “Confidi” versano una quota associativa si da ottenere dal medesimo un intervento di sostegno di natura pubblicistica che, istruendo e stipulando con le banche una garanzia indennitaria, impegna quest'ultimo a tenere indenne l'istituto mutuante di una parte (predeterminata in percentuale) della perdita netta subita nel caso pagina 12 di 17 d'inadempimento – da parte del debitore principale e degli eventuali suoi fideiussori – all'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto.
Dall'analisi del dato normativo la Suprema Corte di Cassazione ne ha inferito con orientamento costante ed uniforme che la garanzia prestata dal CONFIDI non potesse essere sussunta sotto l'alveo della fideiussione tipica ma nel diverso ambito atipico della “ polizza fideiussoria o polizza assicurativa” : “…Tale ricostruzione è affatto coerente con il tipo di garanzia sussidiaria prestata dall'ente predetto di sostegno al credito alle piccole e medie imprese, il CP_7
, società cooperativa esercente l'attività di c.d. garanzia fidi a favore delle imprese associate,
[...]
e tra i c.d. "confidi" iscritti nell'apposita sezione dell'elenco già previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 155, comma 4, all'epoca vigente (e poi abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 12: v. ora artt. 112, 112 bis, nonché la i disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi prevista al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 13, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), i quali svolgevano esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione di garanzie, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed ilcui metodo di operatività consisteva, all'epoca, nell'accantonamento di una data percentuale o dell'intera somma finanziata, che sarebbe stata, tuttavia, corrisposta al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione del debitore, nonché dei suoi garanti, in funzione quindi di copertura totale o parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso;
che in sostanza, tali società operavano tradizionalmente mediante copertura non dell'esposizione creditizia in quanto tale, ma - di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata - delle perdite definitive ed accertate che fossero derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la loro escussione;
che in ragione della peculiarità di tale "garanzia" offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, giurisprudenza e dottrina hanno attualmente sussunto ed avvicinato la loro causa a quella più propriamente "assicurativa del credito".(cfr Sez. 1, Sentenza n. 17731 del 06/08/2014 (Rv. 631996 – 01).
Nello stesso senso, si pongono anche le successive pronunzie del Giudice di Legittimità, che evidenziando la totale autonomia tra la convenzione che intercorre tra ed CP_6 ente di credito, rispetto ai contratti bancari che intercorrono tra mutuante e mutuatario non solo ne ha escluso la riconducibilità alla figura tipica della fideiussione, ma ha precisato come nessun vincolo di solidarietà passiva possa essere individuato fra le società consortili eroganti fidi in favore delle PMI e queste ultime ( Cfr. Cass. Civ, sez. VI^, 25 novembre 2019, n. 30621, Cass., Civ sez. III^, 15 maggio 2020, n. 8882).
A fronte quindi della descritta autonomia, l'ente di credito ben può agire per escutere dal fideiussore l'intero credito.
Nel merito : Sulla applicabilità alle fideiussioni specifiche degli effetti del provvedimento della AN d'IA 55/2005
Venendo agli ultimi aspetti riguardanti le dedotte nullità delle fideiussioni oggi escusse, deve, tuttavia, essere affermata la validità della deroga, contemplata dalla clausola n. 6 delle pagina 13 di 17 relative fideiussioni, al termine di cui all'art. 1957 c.c. (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Simile deroga, difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può essere considerata invalida, in quanto riproduttiva di una intesa anticoncorrenziale e, come tale, vietata ai sensi dell'art. 2, co. 2, Legge n. 287/1990; che sul punto, in particolare, è necessario sottolineare come l'accertamento di anticoncorrenzialità intervenuto con provvedimento della AN di IA n. 55/2005, prodotto in atti dall'opponente, e la correlativa pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021 (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti") abbiano avuto specificamente a oggetto ipotesi di fideiussioni omnibus, e non di fideiussioni specifiche, quali quelle oggetto della presente controversia.
In proposito, questo Tribunale, pronunciatosi in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di aderire all'orientamento della giurisprudenza del tutto maggioritaria che esclude la riferibilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sopra richiamati, alle fideiussioni specifiche come quelle oggi sub iudice.
La giurisprudenza sopra riportata è tuttavia univocamente orientata nel ritenere il provvedimento della AN d'IA 55/2005 riferibile in maniera esplicita ed esclusiva al solo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, non sia estensibile automaticamente alle fideiussioni specifiche: rimangono quindi fuori da quanto affermato dalle Sezioni unite quelle fideiussioni che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specificir apporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, non quindi collegate ad ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia.
In presenza di fideiussione specifica, infatti, l'impegno di garanzia deriva dalla conclusione di una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato.
Ove si sia in presenza di tale tipo di impegno, la parte non può quindi avvalersi dell'accertamento individuato dalla AN di IA , che ha riguardato esclusivamente lo schema c.d. omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
Sotto tale profilo, in particolare, si richiamano il punto 2 e il punto 9 del provvedimento della AN di IA n. 55 del 2005, ove si chiarisce che «l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione garanzia delle operazioni bancarie» che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussione) a beneficio di qualunque pagina 14 di 17 obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca;
che nel caso di specie le fideiussioni assunte dall'opponente nei contratti sottoscritti nel 2018 sono fideiussioni specifiche a garanzia del debito assunto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo chirografario assistito da garanzia a prima richiesta di Fidi Toscana per il 50% dell'importo finanziato.
Conclusivamente ritiene questa giudicante onoraria che le previsioni invocate dall'opponente non possono in alcun caso essere fatte valere, apparendo peraltro priva di adeguato supporto probatorio di la domanda di accertamento della nullità delle fideiussione, basata sulla coincidenza tra il modello predisposto in virtù di intese anticoncorrenziali e la clausole contrattuali effettivamente sottoscritte dall'odierna attrice” (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 11/10/2023, n.2889).
Posto che il provvedimento della AN di IA richiamato costituisce un “provvedimento sanzionatorio che ha accertato una determinata e ben concreta intesa anticoncorrenziale relativa, appunto, allo schema della fideiussione “omnibus”, ma non ha in alcun modo neppure affrontato la questione di pratiche distorsive della concorrenza per l'adozione di
“modelli” relativi ad altri tipi di fideiussione, “modelli” la cui esistenza neppure è nota, non è forse inutile rimarcare che illegittime non sono le singole clausole oggetto del provvedimento sopra cennato (si tratta infatti di clausole in sé legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili), ma il loro inserimento in modelli che hanno dato attuazione a intese (queste sì) illegittime” (cfr. Corte appello Venezia, 22/12/2021, n. 3100).
Negata, quindi, valenza di “prova privilegiata” del provvedimento della AN di IA del 2005 anche avuto riguardo alle fideiussioni specifiche è pur vero come non può in astratto ritenersi inammissibile l'assunto della difesa della opponente allorquando afferma che non si può, in ogni caso, astrattamente escludere la possibilità che anche le fideiussioni specifiche possano essere frutto di un'intesa vietata.
Pur tuttavia, come già osservato in sede di ordinanza cautelare, la parte che assume la nullità di una fideiussione per operazione specifica, prestata contestualmente al contratto di finanziamento, non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato dal provvedimento della AN di IA n. 55/2005(come nelle cc.dd. azioni “follow on”), ma ha l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti di fideiussione per cui è causa (giudizio cd. “stand alone”).
Orbene in ordine all'onere probatorio gravante sull'attore, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “considerata le difficoltà per l'acquisizione di una prova piena una pratica concordata vietata dagli artt. 2 legge 287/90 e 101 TFUE, oltre che in via documentale, può essere provata anche in via indiziaria, purché vi siano indizi gravi, precisi e concordanti, quali: la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti;
l'esistenza di incontri tra le imprese;
gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;
i segnali e le informative reciproche;
il successo pratico dei pagina 15 di 17 comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate” (Consiglio di Stato sez. VI, 15/07/2019, n.4990).
Ciò posto ed avuto riguardo alla copiosa allegazione di contratti di fideiussione ( per vero non tutti omogenei) ad opera di parte attrice, di cui una buona parte irrilevante trattandosi di copie prive delle scritture di riempimento e di data ( cfr. allegati memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice), essa non appare dotata della necessaria gravita, precisione e concordanza quanto alla verosimile rilevazione di un'intesa illecita “a monte” prorogatasi sui contratti “a valle”, poiché concernente diverse tipologie contrattuali riferibili ad orizzonti temporali distinti e frammentari (precisamente in un arco peraltro discontinuo alcune del 2006, altre del 2012, altre ancora del 2014-15 ed una sola dell'anno 2019) rispetto a quello della presente causa, di talchè non risulta possibile verificarne neppure, già in termini ipotetici, la sussistenza di una standardizzazione contrattuale che abbia prodotto effetti anticoncorrenziali.
Conclusivamente la relativa deduzione deve essere respinta.
Sulla nullità della fideiussioni sottoscritte per mancanza di preventiva deliberazione assembleare
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni sottoscritte per mancanza di preventiva deliberazione assembleare, qui da intendersi come mancanza di potere rappresentativo ( ndr rappresentanza organica) in testa all'allora amministratore pro tempore sia bastevole richiamare quanto già documentalmente provato dalla opposta.
Si legge, infatti, all'art. 5 dello statuto della opponente ( cfr doc. 3) “La società è amministrata da un amministratore unico che potrà essere anche non socio. All'amministratore unico vengono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società….. L'amministratore unico avrà quindi anche la facoltà di … prestare fideiussioni a favore di terzi.”
E' chiaro ed evidente che l'Amministratore Unico Sig. , firmatario delle CP_1 fideiussione de quibus, aveva - al momento del rila nzie – ampia e incontestabile facoltà di “prestare fideiussioni a favore di terzi”, senza alcuna necessità di una delibera dell'assemblea dei soci.
Ogni altra questione da intendersi assorbita nella presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice opponente secondo il criterio del disputatum ( valore € € 62.396,93 - scaglione da 52.001 a 260.000) avuto riguardo al DM 55/14 così come modificato dal DM 147/22 secondo valori non superiori a quelli medi, eccezioni fatta per la sola fase istruttoria che nella sostanza non si è svolta e per la quale si riconosce l'importo minimo.
I documenti in originale depositati dalla parte convenuta opposta e conservati in cancelleria vanno restituiti alla stessa, previo processo verbale delle operazioni di restituzione da inserire nel fascicolo telematico.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 907/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 21.11.2023, già munito di provvisoria esecutività e che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ordina alla cancelleria la restituzione alla parte convenuta di tutta la documentazione in originale da questa prodotta e meglio indicata nel verbale del 28.2.25.
Siena, 5 novembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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