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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 6639/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti MORESE ANGELO e Parte_1
FRUGONI CLAUDIO
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR
[...]
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: mansioni
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio la Parte_1 datrice di lavoro ed, ex art. 29 del D.lgs n. Controparte_1
276/2003, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la natura subordinata e a full time del rapporto di lavoro “ulteriore”, ex art. 1 L.n.
142/2001, instaurati tra la ricorrente e GPE società cooperativa;
2. accertare e dichiarare che tra GPE società cooperativa e
[...]
è intercorso un contratto di appalto e/o subappalto Controparte_2
quantomeno a far data dal 1°/08/2018;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico complessivo corrispondente a quello previsto dal CCNL autotrasporto merci e logistica, con riferimento a un rapporto di lavoro a tempo pieno;
4. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a essere inquadrata Pt_1
nel livello 4° del C.C.N.L. autotrasporto merci e logistica o comunque a percepire un trattamento economico non inferiore a quello previsto per tale inquadramento, con decorrenza dal 1°/08/2018, ovvero dalla diversa data che risulterà;
5. conseguentemente ai punti che precedono, accertare e dichiarare che
GPE società cooperativa (...) e GS Gestione Sevizi Logistici S.r.l. (...) in via solidale ex art. 29, c. 2, D.lgs 276/2003, sono tenute al pagamento in favore della sig.ra del complessivo importo lordo di € 18.337,30 o la somma Pt_2
maggiore o minore che si vorrà riconoscere, oltre interessi legali e rivalutazione
2/16 monetaria dalla scadenza al saldo e/o al pagamento della diversa somma che si riterrà di giustizia, e per l'effetto:
6. condannare GPE società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e GS Gestione Sevizi Logistici S.r.l. (...) in via solidale ex art. 29, c. 2, D.lgs 276/2003, alla corresponsione in favore della sig.ra del complessivo importo lordo di € 18.337,30 a titolo di Pt_2
differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo e/o al pagamento della diversa somma che si riterrà di giustizia;
7. in via subordinata al punto n. 4 che precede, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere inquadrata nel 4°J livello del CCNL autotrasporto merci e logistica o comunque a percepire un trattamento economico non inferiore a quello previsto per tale inquadramento, con decorrenza dal
1°/08/2018, ovvero dalla diversa data che risulterà;
8. conseguentemente, accertare e dichiarare che GPE società cooperativa (...) e GS Gestione Sevizi Logistici S.r.l. (...) in via solidale ex art. 29, c. 2, D.lgs 276/2003, sono tenute al pagamento in favore della sig.ra Pt_1 del complessivo importo lordo di € 15.810,36, o la somma maggiore o minore che si vorrà riconoscere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo e/o al pagamento della diversa somma che si riterrà di giustizia, e per l'effetto:
9. condannare GPE società cooperativa (...) e GS Gestione Sevizi
Logistici S.r.l. (...) in via solidale ex art. 29, c. 2, D.lgs 276/2003, alla corresponsione in favore della sig.ra del complessivo importo lordo di € Pt_1
15.810,36 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo e/o al pagamento della diversa somma che si riterrà di giustizia;
Tutte le somme richieste ai punti che precedono con la rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi.
3/16 Si costituivano e Controparte_1 [...]
con il deposito di articolata memoria, con cui Controparte_2
contestavano le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito
1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma che CP_3 risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare GS al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale sua condanna alle sole somme aventi natura retributiva;
3) Disporre in caso di accoglimento anche parziale delle pretese della ricorrente, che o comunque tengano indenne GS, per le somme CP_4 da quest'ultima, eventualmente, corrisposte alla ricorrente in esecuzione dell'emananda sentenza”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, assunta la prova per testimoni, depositati conteggi condivisi solo nel quantum, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto accolto per i seguenti motivi.
Dal 1°/08/2018, veniva ammessa nella compagine Parte_1
sociale, per essere, poi, assunta a tempo indeterminato e full time da
[...]
. Parte ricorrente era addetta presso la piattaforma Controparte_1 logistica di EL (PV), la cd. “città del libro”. Inquadrata nel livello 5° del
CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica, la ricorrente invocava in ricorso il diritto all'inquadramento nel 4° livello o, in via subordinata, nel livello 4J del predetto C.C.N.L.
4/16 4. In diritto, occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalla motivata valutazione di tre fasi tra di loro ordinate in successione, consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione delle qualifiche o gradi previsti dalla normativa applicabile nel singolo caso (contratto collettivo ovvero regolamento del personale ad esso equiparabile); c) nel raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cassazione Sez.
L, Sentenza n. 11037 del 12/05/2006).
Inoltre, come stabilito dalla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro,
“Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente (superiore) qualifica, mentre resta irrilevante la qualificazione che il datore di lavoro attribuisca all'attività affidata al dipendente, come pure la mancanza di una investitura formale, implicito dovendo ritenersi il giudizio di idoneità del lavoratore allo svolgimento di compiti di più elevato livello professionale nel fatto stesso della sua concreta utilizzazione nell'esercizio di essa” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro
Sentenza n. 146/2021 pubbl. il 10/02/2021 RG n. 780/2020, Presidente Dott.
Giovanni Picciau Presidente, Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella).
Con riguardo, poi, al riparto dell'onere della prova, deve essere richiamato quanto stabilito dalla Cassazione, secondo cui “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte
5/16 dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1012 del 23/01/2003).
5. Richiamati i predetti principi di diritto, il compendio probatorio in atti è costituito dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, le cui deposizioni devono essere integralmente trascritte, stante la loro rilevanza ai fini del decidere.
Il primo teste di parte resistente, dichiarava: “(...) Controparte_5
indifferente, non parente.
Contr Attualmente faccio il capo area per la cooperativa Ho iniziato a
Contr lavorare per la cooperativa dal gennaio 2022
Conosco la ricorrente perché lavora nei magazzini che gestisco dal settembre del 2016. Nel periodo dal 2016 prima di diventare il capo area ero responsabile prima di una parte del reparto di e poi CP_6
successivamente e fino al 2022 di tutta la commessa ero preposto CP_6
Contr per la Cooperativa Uranio dove ero assunto poi quando sono passato in ho preso come responsabilità tutto l' impianto
Io non ho un orario di lavoro fisso però in linea di massima dal 2016 lavoro dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì , all'occorrenza anche il sabato.
Il lavoro sull'impianto di stradella è su turni settimanali e, più precisamente su tre turni 6.00-14.00; 14.00- 22.00; 22.00-6.00; ma ci sono alcuni dipendenti che lavorano dalle 8.00 alle 17.00 perché hanno delle mansioni particolari . Mi ricordo che la ricorrente lavorava su turni ,
L'orario di lavoro dalle ore 8.00 alle 17.00 viene svolto dai dipendenti della ribalta entrate, dai dipendenti delle lavorazioni manuali e da alcuni coordinatori ed uffici.
Nel 2018 la ricorrente era nel reparto GH il quale prevede che si serializzano le copie in entrata e gli editori che non hanno magazzino editoriale quindi la ricorrente davanti ad una postazione fissa sparava con la pistola il barcode , faceva i controlli del prezzo nel senso che controllava se
6/16 corrispondeva il prezzo indicato sulla copertina con quello indicato nel monitor ed anche il titolo .
Nel caso in cui non c'erano inserite le misure del libro nel sistema la ricorrente posizionava il libro su una bilancia pondovolumetrica che in automatico inserisce le misure del libro nel sistema . Una volta fatta questa operazione la ricorrente posizionava i libri o su dei roller container o su pallet e poi con un transpallet elettrico spostava il bancale sul quale aveva posizionato la merce lavorata in attesa poi di essere lavorato in altro reparto.
Il transpallet che utilizzava la ricorrente non era quello con uomo a bordo
, poteva trasportare fino a 1000 kg ed alzare fino a 2 metri. La ricorrente non ha seguito corsi di formazione per guidare questo mezzo in quanto trattasi di mezzo semplice. Non ricordo di aver visto la ricorrente guidare altri mezzi.
In caso di problemi che non rientravano nell' ordinario la ricorrente doveva chiamare il responsabile che era e dopo erano in due Persona_1
con il sig. . Controparte_7
Alle ribalte c'erano i responsabili e Persona_2 Controparte_7
, la sig.ra che si occupava della parte dei bancali in
[...] Parte_3 entrata poi c'era la ricorrente che però ricordo lavorava alla ribalta soltanto per sostituire lavoratori assenti o nel caso di picco di lavoro. Non era la mansione prevalente della ricorrente ma posso dire che almeno una volta alla settimana la ricorrente lavorava alle ribalte .
L'apposizione del timbro “Ceva” lo fanno gli scaricatori stessa cosa i
DDT; poi se l'abbia fatto la ricorrente non lo so non era una mansione che spettava a lei. il reparto GH è stato inglobato nel reparto “rese” la ricorrente ha lavorato in tale reparto con le stesse mansioni che ho innanzi detto . Nell'agosto del 2022 il reparto rese è stato chiuso ed è stato aperto il reparto Decanthing e la ricorrente è passata a tale reparto dove non si usa più nemmeno il transpallet.
7/16 La ricorrente è dotata di un computer con una utenza affidata dall'azienda ed una sua password personale .
A domanda del giudice se vedeva la ricorrente anche nel turno serale il teste risponde “ Ho sbagliato la ricorrente lavorava nel reparto GH dove non si lavorava di notte ma c'erano solo i turni dalle 6.00 alle 14.00 e dalle
14.00 alle 22.00” .
La ricorrente si occupava anche di verificare l'integrità del libro”.
Il primo teste di parte ricorrente, , così rispondeva alle Parte_3
domande:
“(...) indifferente, non parente. Contr Sono dipendente della con le mansioni di addetta alla ribalta , controllo la merce in entrata e ciò dal 2014. Lavoro dalle ore 8.00 alle 17.00 in quanto lavoro in un reparto dove si scarica durante il giorno. All'interno della Contr si lavora anche su turni dalle 6.00 alle 14.00 ; dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00 e tali turni vengono svolti dalla maggior parte dei lavoratori.
Conosco la ricorrente dal 2015 da quando ha iniziato.
Per un periodo cioè dal 2015 al 2020 io e la ricorrente abbiamo lavorato a stretto contatto io facevo la ribalta e lei lavorava nel reparto cd GH che si occupa sempre delle entrate della merce per di rifornimento nel senso che arrivano bancali con più codici messi insieme e quindi la ricorrente e le altre ragazze che lavoravano insieme prendevano dall'ufficio un precarico, che non è un documento originale della merce ma è un documento nel quale viene indicato dall'ufficio tutta la merce in arrivo quindi la ricorrente con questo documento e con il numero indicato sul precarico entrava nel sistema ed iniziava a lavorare il bancale cioè , apriva il bancale prendeva libro per libro lo sparava con la pistola scanner controllava il titolo ed il prezzo che doveva corrispondere a quello indicato sul libro fisicamente;
in caso di non corrispondenza si faceva un foglio di anomalia non lo si caricava e si avvisava l'ufficio. Se i libri non erano buoni li dovevano mettere a “guasti”
Quando non c'era tanto lavoro veniva spostata nella linea picking e qui con la pistola sparava la scatola dell'ordine e sulla pistola veniva fuori il numero,
8/16 la posizione, il titolo e la quantità poi la ricorrente metteva i libri nella scatola e risparava sulla scatola con la pistola ed usciva un nuovo numero ed una nuova posizione. .
Veniva anche in ribalta più o meno una volta alla settimana e qui si facevano le entrate del monotitolo quindi qui si controllava con il DDT nel quale era segnata tutta la merce relativa al carico si contava ogni bancale, si scriveva il numero dei pezzi che aveva su ogni bancale, si prendevano le misure dei libri
, attività che la ricorrente in realtà svolge anche quando lavora nel reparto
NOmaghedi , e dopo aver fatto queste operazioni si portavano tutti i documenti in ufficio .
La ricorrente utilizzava tutti i giorni il sollevatore elettrico non era seduta quando lo guidava poteva alzare fino due metri ma non conosco la portata.
La ricorrente aveva un computer con una password personale e pistola scanner attaccata al computer .
La ricorrente all'inizio ha lavorato dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedi al venerdì con sabato facoltativo;
per un periodo , se non erro nel 2020, e per meno di un anno la ricorrente ha lavorato su due turni cioè dalle 6 alle 14 e dalle 14.00 alle 22.00 e dopo di tale periodo nulla so dire perché si è spostato il reparto e non ho più visto la ricorrente lavorare.
ADR Il foglio anomalie era un semplice foglio bianco dove venivano scritte tutte le anomalie relative al libro;
per i libri che invece erano rovinati la procedura di invio al settore “guasto”si faceva tramite computer seguendo una procedura .
Adr. Tutti abbiamo fatto dei corsi di formazione per guidare macchinari cioè il paperino , transpallet con uomo a bordo .
La ricorrente ogni tanto guidava anche il transpallet con uomo al bordo per ogni tanto intendo più o meno tre/quattro volte al mese.
La ricorrente non vidimava i DDT in quanto attività di competenza dell'addetto allo scarico”.
Il secondo teste di parte ricorrente, , dichiarava: “(...) non Testimone_1
parente.
9/16 Contr Ho un giudizio in corso nei confronti della identico a quello proposto dalla ricorrente.
Lavoro per GS in stradella con mansioni di operario dal 2010.
In passato ho lavorato dalle 8.00 alle 17.00 e poi su turni;
dal 2016 lavoro nel reparto delle entrate della GS chiamato GH e tale mansione la svolgo tutt'ora.
Conosco la ricorrente in quanto ci siamo conosciute nel reparto
GH .
Nel reparto GH ci viene dato un documento cd precarico nel quale è indicata la merce in entrata quindi noi a questo punto prendiamo il documento cd precarico ed in base al numero indicato sul documento andiamo a cercare il bancale corrispondente nel senso che se sul documento di precarico che ci viene dato ad esempio è indicato il numero 3 noi dobbiamo cercare il bancale con il numero 3 ; poi prendiamo il sollevatore elettrico e portiamo il bancale al tavolo di lavoro;
può capitare che sullo stesso bancale ci sono più editori e quindi noi dobbiamo essere attenti di avere la scatola che corrisponde all'editore.
Poi si va sul computer sul programma si cerca il numero del documento cd “precarico” si prende il libro si sparava con la pistola e si controlla che il titolo ed il prezzo indicati nel computer sono quelli indicati fisicamente sul libro poi se ci sono più pezzi con lo stesso titolo si contano e si inserisce la quantità . Dopo di ciò il sistema ci indica dove posizionare i libri abbiamo più opzioni ovvero
“SCA “ che è una gabbia di ferro ed è diretta al picking poi avevamo la “gravità” cioè delle scatole apposite che erano sempre su un carrello . Noi non facciamo l'attività di movimentazione della merce se non raramente. Oltre a ciò dobbiamo anche controllare se il libro è in condizioni ottimali in caso negativo lo spariamo e lo mettiamo noi come “guasto”.
Se non c'era lavoro da noi la ricorrente andava in linea picking e prelevava ordini con la pistola nel senso che sparava la scatola e poi sulla pistola venivano indicati i libri che dovevano essere messi in quella scatola e la
10/16 posizione dei libri. La ricorrente andava a prendere i libri e li metteva nella scatola e ciò lo faceva manualmente.
Lavorava anche alle ribalte quando c'era tanto lavoro e ciò poteva capitare anche una volta a settimana. Se invece doveva sostituire qualcuno addetto alla ribalta ad esempio assente per ferie poteva rimanerci anche una settimana / due settimane .
La ricorrente utilizzava il sollevatore elettrico con uomo a bordo e quello con uomo a piedi.
Il sollevatore elettrico con uomo a bordo la ricorrente lo utilizzava anche due /tre volte a settimana e lo utilizzava per prendere il bancale che doveva lavorare e questo macchinario lo utilizzava quando non era disponibile quello con uomo a piedi.
Quindi la regola era che la ricorrente utilizzasse il transpallet con uomo a piedi ma siccome molto spesso capitava che non c'era la ricorrente utilizzava quello con uomo seduto e le volte che lo utilizzava lo guidava anche per tre/quattro ore alla volta.
Tutti ,compreso la ricorrente, abbiamo fatto dei corsi di formazione per guidare il macchinario sia con uomo a bordo sia con uomo a piedi.
La ricorrente nel primo periodo e fino al 2019 ha lavorato dalle 8.00 alle
17.00 dal lunedi al venerdi sabato facoltativo;
poi , me compresa, abbiamo iniziato a fare i turni dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00 e tutt'ora lavoriamo su turni.
La ricorrente solo quando era addetta alle ribalte vidimava i DDT e ciò lo so perché io ero li.
Dal 2020 siamo state trasferite in altro reparto cd “resi” ed io e la ricorrente abbiamo spiegato il nostro lavoro ai dipendenti ed anche ai responsabili .
I responsabili dei resi erano la sig.ra e e Parte_4 Parte_5
e erano i responsabili fino Controparte_8 Controparte_7
al 2020.
11/16 Se avevamo un problema all'inizio andavamo in ufficio e segnalavamo l'anomalia dopo il 2020 parliamo con i responsabili.
La ricorrente aveva un computer con password personale.
Preciso che sono stata assunta da EA GS è il . CP_9
La ricorrente lavorava sull'applicazione GENERO e lo utilizzava per tutta l'attività che ho innanzi descritto e lo utilizzava anche per il peso e le misure.
Il pc era ad utilizzo comune ed ognuno aveva la password di accesso ma nella pratica vi erano sei computer a disposizione ossia pari al numero dei dipendenti addetti a quel reparto ed ognuno di noi utilizzava sempre lo stesso computer”.
La secondo testimone di parte convenuta, , così Testimone_2 rispondeva alle domande: “(...) indifferente, non parente.
Sono responsabile dei reparto Decanting a EL e lavoro per la
Contr società dal 2018 . Il reparto decanting prima si chiamava resa ed io ero responsabile anche di questo reparto. Nel 2020 il reparto GH, come già ho detto, si è trasferito nel reparto “Resa” prima di tale periodo non ho mai lavorato nel reparto GH. Conosco la ricorrente in quanto lavora nel mio reparto nel senso che lavora nel reparto dove sono la responsabile e la conosco dal 2018. Nel periodo dal 2018 al 2020 la ricorrente lavorava nel reparto GH ed io la vedevo lavorare;
la vedevo con una pistola che serviva per leggere il codice a barra dei libri e poi li posizionava o sul rollet o sul bancale . Il mio reparto non era vicino a quello della ricorrente però ci passavo davanti durante la giornata e quindi quando ci passavo vedevo che svolgeva queste mansioni. Fatta eccezioni l'ipotesi in cui, come già ho detto, passavo davanti al suo reparto non la vedevo lavorare quindi oltre quello che ho già detto null'altro so dire in merito alle mansioni svolte dalla ricorrente e relative a questo periodo.
Successivamente come già ho detto hanno trasferito il reparto GH nel reparto resi dove io ero la responsabile e quindi qui vedevo la ricorrente lavorare.
12/16 La mansione della ricorrente era quella di prendere il bancale con il transpallet elettrico non uomo a bordo, lo posizionava davanti la sua postazione di lavoro dove c'era un pc con una pistola oppure un lettore ottico quindi passava il libro o con la pistola o con il lettore ottico ed a seconda di quello che diceva il computer posizionava il libro o sul roller o sul bancale. A volte il sistema le chiedeva le misure ed a fianco aveva una pesa volumetrica che utilizzava appunto per la pesatura che poi, passava in automatico sul sistema .
Oltre ciò non faceva altre mansioni.
La ricorrente doveva controllare il prezzo ed anche che il libro era in buone condizioni e che il titolo era corretto rispetto all'anagrafica nel sistema. In caso di mancata corrispondenza del titolo la ricorrente compilava un foglio indicando questa anomalia e lo consegnava a noi responsabili. Invece in mancanza di corrispondenza del prezzo la ricorrente aveva una prezzatrice e provvedeva autonomamente all'inserimento del corretto prezzo mediante la stampa del bollino.
Se il libro non era integro veniva messo nei guasti .
Io non ho mai visto la ricorrente guidare un transpallett con uomo a bordo.
Noi avevamo solo quelli manuali anzi preciso avevamo quelli elettrici no uomo a bordo. A volte capitava che se era assente quella della ribalta la ricorrente la andava a sostituire. Qui la ricorrente prendeva in carico i bancali in entrata provvedendo a controllare i pezzi che ci sono sul bancale
; io non ho mai visto la ricorrente verificare i DDT ed appore il timbro CEVa
; di solito è una mansione che fa il carrelòlista che scarica il camion.
In un anno posso dire che sia capitato una 30 di volte che la ricorrente abbia lavorato alla ribalta;
dico trenta magari erano anche 40.
Non mi risulta che la ricorrente abbia mai guidato il in quanto è Per_3
un mezzo che usa il carrellista per scaricare i camion.
ADR dell'avv. di parte resistente: La mansione della verifica del buono stato del libro è una mansione che compete a tutti gli operatori addetti alla linea
GH e Decanting”.
13/16 6. Individuate le concrete mansioni svolte da , alla Parte_1
luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, occorre procedere al raffronto con le declaratorie contrattuali. Infatti, accertate le mansioni di fatto svolte da parte ricorrente, occorre procedere alla disamina delle declaratorie contrattuali.
L'art. 6 del CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione (documento n. 5 fascicolo parte ricorrente) prevede che debbano essere inquadrati nel livello 5°, formalmente assegnato a Parte_1
, i lavoratori che: “[…] Appartengono a questo livello i lavoratori che
[...]
svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”. Tra i profili esemplificativi sono compresi i facchini comunque specializzati rispetto al mero carico e scarico di merci che utilizzano mezzi semplici: i.e. “Operai: […] - attività di addetto al magazzino;
- facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del VI livello;
- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici […]”.
In forza di quanto stabilito dal C.C.N.L., devono essere inquadrati nel 4° livello ambito da parte ricorrente, i lavoratori che: “[…] svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi Operai: -
14/16 Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); - Facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello […] - carrellisti (C.C.N.L. Assologistica)” (documento n. 5 fascicolo parte ricorrente). lnfine, secondo il livello 4°J, “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”.
Ebbene, i testimoni escussi sono stati sostanzialmente concordi nell'escludere che fosse addetta all'utilizzo di mezzi Parte_1 complessi, venendo adibita con prevalenza all'uso del mero sollevatore elettrico da condurre senza persona a bordo e, quindi, di mezzo non complesso, per la cui guida non è necessaria patente alcuna. Da quanto precede, deve essere respinta la pretesa di parte ricorrente di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 4J.
Inoltre, le mansioni di parte ricorrente erano prevalentemente di mero carico e scarico della merce, con la conseguente necessità di escludere, nel caso di specie, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni multiple, come richiesto dal quarto livello. Infatti, le mansioni ulteriori che vengono in parte riferite dai testimoni, sono residuali, correlate a mere ragioni di sostituzione, con la loro conseguente inidoneità a condurre all'accertamento dello svolgimento di mansioni multiple. Peraltro, deve osservarsi che l'operaio con mansioni multiple di magazzino è una delle esemplificazioni della declataroria del quarto livello, i cui presupposto sono del tutto carenti nelle mansioni svolte da Parte_1
. Infatti, non vi è prova che abbia svolto “periodi di
[...] Parte_1
15/16 tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse”.
In definitiva, l'inquadramento di parte ricorrente nel quinto livello risulta essere corretto, in quanto rispondente alle mansioni comprovate dall'istruttoria come prevalenti di mero carico e scarico merce. Le mansioni di Parte_1
sono, pertanto, pienamente riconducibili all'esemplificazione del
[...]
C.C.N.L. di “carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
8. Dichiarate compensate per un mezzo in considerazione della complessità della causa, parte ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite residue in favore di parte resistente, come da dispositivo. In particolare, le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'attività istruttoria svolta.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Dichiarate compensate per un mezzo le spese di lite, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese residue liquidate in favore di parte resistente nella misura di euro 900,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, già operata la compensazione predetta. Sentenza esecutiva.
Milano, 27/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
16/16