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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1294/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marangoni ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Responsabile Controparte_1
Gestione Contenzioso Lombardia, a ciò autorizzato in forza di atto a rogito del dott. , Notaio in Roma, in data 25.07.2024, rep. 181515, Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorenza Solaini e domiciliata in Ravenna, via
Bovini, n. 35, per procura in atti resistente
e contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per
1 procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_2
in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti terza chiamata
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente , con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il Parte_1
3.10.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068
2024 9031153365/000, notificatagli il 2.08.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 368 2016 0014110654/000, emesso da , con indicata notifica al CP_2
27.08.2016, per contributi previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, per la somma di € 7.730,57.
Ha eccepito l'invalidità della notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in quanto già maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Ha chiamato, pertanto, in giudizio l' (in seguito, Controparte_1
per brevità, ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“contrariis reiectis, previ gli incombenti e le declaratorie di legge, piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, per le causali dedotte dal ricorrente, per quelle di legge e per quelle ritenute giuste: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (doc.001) ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c; in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della resistente a procedere esecutivamente nei confronti del ricorrente con riferimento all'intimazione di pagamento n. 06820249031153365000 (doc.001) per intervenuta prescrizione del credito sotteso, dichiarando altresì l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in questione con annullamento dell'avviso di addebito n. 36820160014110654000 nella stessa indicato. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre
2 Iva e Cpa di legge con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Con decreto del 07.10.2024, è stata sospesa inaudita altera parte l'esecutorietà dell'atto di intimazione opposto e fissata udienza di discussione della causa.
In data 15.04.2025, si è costituita in giudizio e ha, preliminarmente, eccepito CP_3
la carenza di legittimazione passiva ai sensi della sentenza n. 7514/2022 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione e, nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate, dando atto della notifica dell'avviso di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione allegata, e ha chiesto, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, concesso inaudita altera parte, In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso con riferimento all'eccepita mancata notifica dell' avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, in quanto intentato nei confronti del solo concessionario, carente di legittimazione passiva, e non dell'ente titolare del credito;
In via preliminare subordinata: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
per tutta la fase amministrativa riguardante la formazione e la Controparte_1
notifica dell' avviso di addebito;
Ancora in via preliminare subordinata: autorizzare la chiamata in causa di sede di Legnano quale unico soggetto legittimato a CP_2
contrastare le contestazioni avversarie afferenti la fase amministrativa e di merito antecedente l'intimazione di pagamento;
In via subordinata e nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In estremo Controparte_1 subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, voglia condannare
l'Ente impositore a tenere indenne e manlevare l'Agente della dagli CP_1 effetti pregiudizievoli della sentenza;
In via istruttoria: in caso di mancata
3 costituzione e/o produzione, Voglia ordinare ad - sede di Legnano, il deposito CP_2
in giudizio, ai sensi dell'art. 210 cpc, dell' avviso di addebito e del relativo referto di notifica. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.”
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato disposto un rinvio alla successiva udienza del 19.05.2025 al termine della quale è stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è CP_2
costituito in giudizio e ha chiesto ”dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e condannare per l'effetto controparte al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito sotteso all'opposta intimazione di pagamento. - In via subordinata, dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento della minor somma risultante all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e di onorari”.
All'esito della discussione odierna, svoltasi con collegamento da remoto, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso, ammissibile in quanto verte sulla contestazione della pretesa esecutiva per il quale il ricorrente ha interesse ad impugnare l'atto di intimazione di pagamento che assume non essergli stato notificato nei termini di legge e del quale eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti, è fondato.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso del termine di cinque anni.
Con la costituzione in giudizio, l' ha provato la notifica dell'avviso di addebito CP_2
n. 368 2016 0014110654 in data 27.08.2016 a mezzo PEC. La notifica va ritenuta valida ed efficace, risultando conforme al decreto del 2.11.2005 del
[...]
con cui sono state emanate le “Regole tecniche per la Controparte_4
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
4 elettronica certificata, operando una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, in mancanza di prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. n. 10630/2015).
L'ente previdenziale, quale titolare della pretesa, ha poi affidato all'agente della riscossione ( ) il recupero del credito, il quale, a sua volta, ha proceduto alla CP_3
notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, primo tra tutti, la notifica dell'intimazione di pagamento (AVI) n. 068 2018 9027346341/000 in data
23.10.2018. Tale notifica, tuttavia, non può ritenersi valida in quanto effettuata presso un indirizzo nel quale, secondo quanto emerge dal certificato storico di residenza prodotto agli atti da parte ricorrente, questi non era residente al tempo della notifica.
Il successivo atto (AVI n. 068 2022 9014642566/0009) veniva notificato in data
01.07.2022 all'indirizzo di residenza dal messo notificatore e ritirato da soggetto terzo, ma non veniva inviata la raccomandata informativa di cui all'art. 60 del d.p.r.
n. 600/1973 e pertanto, non può ritenersi valida.
Il primo atto validamente notificato è la Comunicazione preventiva di Ipoteca n.
06876 2022 00003897/000, notificata in data 17.09.2022 da . CP_3
Ciò comporta che, dalla prima notifica del 27.08.2016, per non incorrente in prescrizione, era necessario effettuare la notifica di un atto interruttivo entro il
27.08.2021; termine che si estende, per effetto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale del periodo Covid, al 04.07.2022, ai sensi della somma del periodo previsto dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 11, comma
9, del d.l. n. 183/2020 (311 giorni).
Non può trovare applicazione al caso in esame l'art. 68 del d.l. n. 18/2021 essendo l'attribuzione dell'azione esecutiva per il recupero del credito all'agente della riscossione collocabile temporalmente in epoca antecedente all'8 marzo
5 2020 e non essendoci alcun termine per il versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per le ragioni esposte il ricorso deve trovare accoglimento, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione sino al 4.7.2022, bensì successivamente il 17.9.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di
, soccombente, come liquidate come nel dispositivo, senza maggiorazione ai CP_3 sensi del DM 55/2014 in mancanza di collegamenti ipertestuali fruibili, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Vanno invece compensate le spese nei confronti dell' , la cui chiamata in CP_2
causa si è comunque resa necessaria al fine di verificare la validità della notifica dell'avviso di addebito - contestata da parte ricorrente - per far decorrere il termine prescrizionale.
P.Q.M.
Cosi provvede tra le parti:
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 068 2024
9031153365000 per intervenuta prescrizione del credito sotteso di cui all'avviso di addebito n. 368 2016 001411065400;
- condanna l' resistente a rimborsare al Controparte_5
ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e contributo unificato di € 118,50 con distrazione in favore del difensore antistatario;
Busto Arsizio, 07 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La RU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1294/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marangoni ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Responsabile Controparte_1
Gestione Contenzioso Lombardia, a ciò autorizzato in forza di atto a rogito del dott. , Notaio in Roma, in data 25.07.2024, rep. 181515, Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorenza Solaini e domiciliata in Ravenna, via
Bovini, n. 35, per procura in atti resistente
e contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per
1 procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_2
in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti terza chiamata
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente , con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il Parte_1
3.10.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068
2024 9031153365/000, notificatagli il 2.08.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 368 2016 0014110654/000, emesso da , con indicata notifica al CP_2
27.08.2016, per contributi previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, per la somma di € 7.730,57.
Ha eccepito l'invalidità della notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in quanto già maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Ha chiamato, pertanto, in giudizio l' (in seguito, Controparte_1
per brevità, ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“contrariis reiectis, previ gli incombenti e le declaratorie di legge, piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, per le causali dedotte dal ricorrente, per quelle di legge e per quelle ritenute giuste: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (doc.001) ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c; in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della resistente a procedere esecutivamente nei confronti del ricorrente con riferimento all'intimazione di pagamento n. 06820249031153365000 (doc.001) per intervenuta prescrizione del credito sotteso, dichiarando altresì l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in questione con annullamento dell'avviso di addebito n. 36820160014110654000 nella stessa indicato. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre
2 Iva e Cpa di legge con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Con decreto del 07.10.2024, è stata sospesa inaudita altera parte l'esecutorietà dell'atto di intimazione opposto e fissata udienza di discussione della causa.
In data 15.04.2025, si è costituita in giudizio e ha, preliminarmente, eccepito CP_3
la carenza di legittimazione passiva ai sensi della sentenza n. 7514/2022 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione e, nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate, dando atto della notifica dell'avviso di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione allegata, e ha chiesto, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, concesso inaudita altera parte, In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso con riferimento all'eccepita mancata notifica dell' avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, in quanto intentato nei confronti del solo concessionario, carente di legittimazione passiva, e non dell'ente titolare del credito;
In via preliminare subordinata: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
per tutta la fase amministrativa riguardante la formazione e la Controparte_1
notifica dell' avviso di addebito;
Ancora in via preliminare subordinata: autorizzare la chiamata in causa di sede di Legnano quale unico soggetto legittimato a CP_2
contrastare le contestazioni avversarie afferenti la fase amministrativa e di merito antecedente l'intimazione di pagamento;
In via subordinata e nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In estremo Controparte_1 subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, voglia condannare
l'Ente impositore a tenere indenne e manlevare l'Agente della dagli CP_1 effetti pregiudizievoli della sentenza;
In via istruttoria: in caso di mancata
3 costituzione e/o produzione, Voglia ordinare ad - sede di Legnano, il deposito CP_2
in giudizio, ai sensi dell'art. 210 cpc, dell' avviso di addebito e del relativo referto di notifica. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.”
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato disposto un rinvio alla successiva udienza del 19.05.2025 al termine della quale è stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è CP_2
costituito in giudizio e ha chiesto ”dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e condannare per l'effetto controparte al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito sotteso all'opposta intimazione di pagamento. - In via subordinata, dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento della minor somma risultante all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e di onorari”.
All'esito della discussione odierna, svoltasi con collegamento da remoto, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso, ammissibile in quanto verte sulla contestazione della pretesa esecutiva per il quale il ricorrente ha interesse ad impugnare l'atto di intimazione di pagamento che assume non essergli stato notificato nei termini di legge e del quale eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti, è fondato.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso del termine di cinque anni.
Con la costituzione in giudizio, l' ha provato la notifica dell'avviso di addebito CP_2
n. 368 2016 0014110654 in data 27.08.2016 a mezzo PEC. La notifica va ritenuta valida ed efficace, risultando conforme al decreto del 2.11.2005 del
[...]
con cui sono state emanate le “Regole tecniche per la Controparte_4
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
4 elettronica certificata, operando una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, in mancanza di prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. n. 10630/2015).
L'ente previdenziale, quale titolare della pretesa, ha poi affidato all'agente della riscossione ( ) il recupero del credito, il quale, a sua volta, ha proceduto alla CP_3
notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, primo tra tutti, la notifica dell'intimazione di pagamento (AVI) n. 068 2018 9027346341/000 in data
23.10.2018. Tale notifica, tuttavia, non può ritenersi valida in quanto effettuata presso un indirizzo nel quale, secondo quanto emerge dal certificato storico di residenza prodotto agli atti da parte ricorrente, questi non era residente al tempo della notifica.
Il successivo atto (AVI n. 068 2022 9014642566/0009) veniva notificato in data
01.07.2022 all'indirizzo di residenza dal messo notificatore e ritirato da soggetto terzo, ma non veniva inviata la raccomandata informativa di cui all'art. 60 del d.p.r.
n. 600/1973 e pertanto, non può ritenersi valida.
Il primo atto validamente notificato è la Comunicazione preventiva di Ipoteca n.
06876 2022 00003897/000, notificata in data 17.09.2022 da . CP_3
Ciò comporta che, dalla prima notifica del 27.08.2016, per non incorrente in prescrizione, era necessario effettuare la notifica di un atto interruttivo entro il
27.08.2021; termine che si estende, per effetto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale del periodo Covid, al 04.07.2022, ai sensi della somma del periodo previsto dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 11, comma
9, del d.l. n. 183/2020 (311 giorni).
Non può trovare applicazione al caso in esame l'art. 68 del d.l. n. 18/2021 essendo l'attribuzione dell'azione esecutiva per il recupero del credito all'agente della riscossione collocabile temporalmente in epoca antecedente all'8 marzo
5 2020 e non essendoci alcun termine per il versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per le ragioni esposte il ricorso deve trovare accoglimento, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione sino al 4.7.2022, bensì successivamente il 17.9.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di
, soccombente, come liquidate come nel dispositivo, senza maggiorazione ai CP_3 sensi del DM 55/2014 in mancanza di collegamenti ipertestuali fruibili, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Vanno invece compensate le spese nei confronti dell' , la cui chiamata in CP_2
causa si è comunque resa necessaria al fine di verificare la validità della notifica dell'avviso di addebito - contestata da parte ricorrente - per far decorrere il termine prescrizionale.
P.Q.M.
Cosi provvede tra le parti:
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 068 2024
9031153365000 per intervenuta prescrizione del credito sotteso di cui all'avviso di addebito n. 368 2016 001411065400;
- condanna l' resistente a rimborsare al Controparte_5
ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e contributo unificato di € 118,50 con distrazione in favore del difensore antistatario;
Busto Arsizio, 07 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La RU
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