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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 555/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BR VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 555/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Passaretti, presso il cui studio in Carano (CE), alla Via Santuario n. 69, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
- (C.F. e P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona di suoi ll.rr.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, presso il cui studio sito in Frosinone, Via F.lli De Filippo n. 5, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1138/2019, con la quale il Giudice di Pace di ES UN ha dichiarato improcedibile la sua domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi in data 22.07.2019, alle ore 14:30 circa, in ES UN, frazione Carano, lungo la Strada Provinciale Carano – Piedimonte.
Precisamente, l'attore riferiva che, in dette circostanze di tempo e di luogo, percorrendo la Strada Provinciale Carano – Piedimonte, con la moto
Aprilia Leonardo, targata BT39176, di proprietà del padre Persona_1
mentre si dirigeva da Piedimonte verso Carano ed effettuava la
[...] curva sinistrosa in prossimità di detta via provinciale con la via Tasso, veniva urtato in zona frontale-laterale da un auto di colore scuro del tipo
Fiat Punto, che proveniva a forte velocità dall'opposto senso di marcia e, nello svoltare sulla sua sinistra in via Tasso, invadeva la corsia di marcia a lui riservata e che in conseguenza dell'urto finiva la corsa schiantandosi sul muro collocato nei pressi.
Il conducente dell'automobile non si fermava a prestare soccorso, dandosi alla fuga.
L'attore, poi, quanto alla ricostruzione degli eventi successivi al sinistro, rappresentava di essere stato traportato con ambulanza del 118 al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di ES UN.
Successivamente, in data 29.12.2009, il si recava presso la Parte_1 stazione dei C.C. di ES UN per sporgere denuncia contro ignoti.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente all'ignoto automobilista, l'istante chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa, nella predetta qualità, al pagamento di € 20.000,00, quale risarcimento delle lesioni subite, ed in subordine della maggiore o minore somma accertata in giudizio, mediante C.T.U.
Nel giudizio di primo grado la compagnia di assicurazione rimaneva contumace. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale di un solo teste, nonché C.T.U. medico-legale.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di ES UN ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendola improcedibile, senza specifica motivazione.
A fondamento del presente appello, ha eccepito: Parte_1
1) la carenza assoluta di motivazione in ordine alla dichiarata improcedibilità della domanda proposta;
2) il corretto assolvimento dell'onere probatorio posto a proprio carico, avendo stata data sufficiente prova della fondatezza della propria domanda.
Ha concluso pertanto chiedendo la riforma della sentenza appellata con conseguente condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in appello la in qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese per il presente giudizio.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata assegnata in decisione all'udienza del 16.10.2025.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve prima di tutto constatarsi, in conformità con quanto dedotto dalla parte appellante, la totale assenza di motivazioni alla base della decisione del Giudice di Pace di ES UN di improcedibilità della domanda. Ciò impone certamente all'odierno giudicante una rivalutazione di tutti i passaggi, in rito ed in merito, che conducono alla decisione.
1. Questioni preliminari
1.1. In via preliminare, occorre riformare la sentenza in punto di decisione. Invero, risulta dimostrata la procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice in primo grado, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla che alla Controparte_1 CP_2 comprovanti la loro corretta costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale. 1.2. Parte attrice ha poi compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva.
Il rapporto redatto dagli agenti della Regione Carabinieri Campania della Stazione di Cellole, accorsi sul luogo dell'incidente, così come la copiosa certificazione medica allegata, senza dubbio indentificano come la vittima del sinistro stradale occorso in data Parte_1
22.11.2009, in ES UN, frazione di Carano.
1.3. Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Parte_2
Regione Campania, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez. III, n. 14468/2008).
Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui l'attore ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati.
Deve quindi ritenersi sussistente anche la legittimazione passiva della
Controparte_1
2. Sul merito.
2.1 Passando adesso all'esame del merito, occorre rammentare che l'onere probatorio a carico del danneggiato, in caso di azione di risarcimento danni contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, comprende la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati,
e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione del veicolo stesso;
non è sufficiente, quindi la semplice dichiarazione di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto (pur supportata da denuncia all'autorità) perché il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui l'altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, al fine di potere agire nei confronti dell'impresa designata del
F.G.V.S., e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini (Cfr.
Cass n. 18532/2007; Cass. n. 4480/11).
In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III,
18.11.2005, n. 24449); fermo restando, comunque, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
In definitiva, l'omessa od incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass., III sezione civile Sentenza n. 4784 del 26 febbraio
2013).
Ad ogni modo, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
E invero, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021). Recentemente, la
Suprema Corte ha confermato che “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”
(Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice ha esposto la seguente dinamica: “in data 22.11.2009 alle ore 14:30 circa in ES UN , frazione Carano, strada provinciale Carano-
Piedimonte, l'istante alla guida della moto Aprilia Parte_1
Leonardo, targata BT39176, di proprietà del padre , Persona_1
mentre si dirigeva da Piedimonte verso Carano ed effettuava la curva sinistrosa in prossimità di detta via provinciale con la via Tasso in Carano veniva urtato in zona fronto laterale da un auto di colore scuro tipo Fiat
Punto, che proveniva a forte velocità dall'opposto senso di marcia e, nello svoltare sulla sua sinistra in via Tasso, invadeva la corsia di marcia riservata all'esponente, che in conseguenza dell'urto finiva la corsa schiantandosi sul muro ivi esistente;
che le modalità dell'incidente rendono evidente la responsabilità esclusiva di esso conducente dell'auto Fiat Punto di colore blue rimasto sconosciuto, il quale nell'effettuare la manovra di immissione sulla strada laterale di Via Tasso, occupava inopinatamente la corsi adi marcia del senso opposto su cui viaggiava l'esponente, senza azionare preventivamente alcun dispositivo di segnalazione della manovra, in piena e palese violazione della norma di cui all'art. 154 c.d.s.”.
Quanto alle circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta, nonché sulla base delle risultanze istruttorie
è possibile ritenere provato l'accadimento storico.
Difatti, conferma di esso si rinviene nell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Cellole, giunti sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi, prodotta in atti, nella quale viene indicato: “Alle ore 15:25 circa di oggi 22.11.2009 nell'intraprendere il suddetto turno di servizio perlustrativi, il militare di servizio alla Caserma Brig. CP_3
ci riferiva che si era verificato un sinistro stradale in Carano di
[...]
ES UN ove rimaneva ferito un ragazzo a bordo di motoveicolo e
l'altra parte coinvolta presumibilmente una Fiat Punto si era allontanata dal luogo del sinistro…Poco dopo percorrendo Via Tasso nei pressi dell'esercizio commerciale Edil Carano si rilevava la presenza di un solo autoveicolo parcato su di un lato che aveva danni sulla parte anteriore…e
i frammenti di tale veicolo erano posizionati nei pressi dell'incrocio (stop) senza rilevare altre tracce di mezzi o segni sul manto stradale…Subito dopo ci portammo presso l'Ospedale di ES UN al fine di acquisire ulteriori informazioni e verificare le condizioni del ragazzo generalizzato in detto pronto soccorso vi erano anche i Persona_2
genitori del ragazzo e precisamente la signora . e il Persona_3 signor , i quali riferivano di aver richiesto alle Parte_1 antecedenti ore 14:28 sia sul 112 che sul 113 l'intervento di una pattuglia sul posto ma nessuno si recava. Predetti familiari riferivano altresì che il proprio ragazzo a bordo del motociclo in questione stava procedendo in direzione Piedimonte verso Carano e per evitare l'impatto con questa Fiat
Punto di colore scuro che procedeva dal senso opposto di marcia andava ad urtare contro la parete ivi esistente nei pressi del segnale di Stop”.
Ulteriore conferma di quanto indicato dall'attore nell'atto introduttivo si rinviene nelle dichiarazioni del testimone oculare di parte attrice Tes_1
, agente di custodia, il quale riferiva: “Ho assistito all'incidente
[...] stradale per cui è causa, avvenuto se non erro circa dieci anni fa, forse era
l'anno 2009 e era di pomeriggio intorno alle 14:00 – 14:30…Mi trovavo a bordo della mia auto Golf, in Via Tasso a Carano di ES e mi dirigevo verso la strada Provinciale ES – Piedimonte, quando prima dell'incrocio tra le due strade, notai che un motociclo condotto da un ragazzo veniva urtato da un'autovettura Fiat Punto di colore scuro, proprio sull'incrocio…Il ragazzo di nome a bordo del Parte_1 motociclo proveniva da Piedimonte di ES e diretto verso ES, mentre la Fiat Punto che lo urtò proveniva da ES A. e diretto verso la via Tasso da cui io provenivo. La Fiat Punto per svoltare in via Tasso invase la corsia di marcia del motociclo in modo repentino e senza preavvertire. In tale manovra urtò il motociclo facendolo rovinare al suolo. In conseguenza dell'urto il motociclo ed il suo conducente rovinarono al suolo e finirono la corsa sul muro di mattoni presenti sul lato dell'incrocio…Riconosco nella foto che mi viene mostrata il luogo dell'incidente. Il motorino che vi è raffigurato si trova nella stessa posizione in cui si trovava il motociclo condotto da l'investimento la Fiat Punto non si Parte_3
fermò e proseguì la marcia dirigendosi verso la frazione di Piedimonte. Io scesi dalla mia autovettura e cercai di prestare soccorso al ragazzo…Immediatamente si fermarono altre autovetture e furono chiamati sia il Pronto Soccorso che i Carabinieri. Ricordo che subito intervennero i sanitari che con l'ambulanza trasportarono il ragazzo ferito all'ospedale di ES, mentre i Carabinieri intervennero molto tempo dopo…Il ragazzo aveva escoriazioni per tutto il corpo e si lamentava per dolori alle gambe…Non ho mai reso testimonianza in altri giudizi.”
Ancora, a conferma dell'accadimento storico del sinistro, troviamo quando indicato nel verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di ES
UN, in cui il dichiarava che le lesioni di cui si doleva erano Parte_4
dovute a “Incidente Stradale”, osservandosi sul punto che: “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”. (Cfr. fra tante Cassazione Civile,
26 Luglio 2024 n. 20879)
2.2 Quanto alla mancata individuazione dell'automobile tipo Fiat
Punto di colore scuro, coinvolta nel presente sinistro, essa trova conferma innanzitutto nell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri della
Stazione di Cellole, giunti sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi, prodotta in atti, nella quale viene indicato: “Gli indizi acquisiti e le ricerche effettuate non hanno portato ad identificare tale Fiat Punto di colore scuro”.
Inoltre, ulteriore elemento di prova si rinviene nell'archiviazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, con decreto allegato in atti, in assenza di elementi utili al fine di identificare i responsabili del reato, sulla base della denuncia querela presentata tempestivamente dal in data 29.12.2009 ai Carabinieri di ES Parte_1
UN.
Ed infine riprova si ritrova nelle condizioni fisiche in cui si è ritrovato l'attore subito dopo il sinistro (impossibilitato a deambulare) e nelle dichiarazioni sul punto rese dal testimone oculare, secondo cui: “Dopo
l'investimento la Fiat Punto non si fermò e proseguì la marcia dirigendosi verso la frazione di Piedimonte. Io scesi dalla mia autovettura e cercai di prestare soccorso al ragazzo…Immediatamente si fermarono altre autovetture e furono chiamati sia il Pronto Soccorso che i Carabinieri.
Ricordo che subito intervennero i sanitari che con l'ambulanza trasportarono il ragazzo ferito all'ospedale di ES”.
2.3 Non ci sono, invece, elementi sufficienti per ritenere provato l'addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo pirata.
È noto, infatti, che in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n.
12524). Nel caso di specie, il si è limitato ad addebitare la Parte_1
responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo pirata, senza tuttavia nulla indicare circa la sua condotta alla guida del motociclo, tanto più che nell'annotazione dei Carabinieri giunti sul luogo si evidenzia che nessun segno di frenata era stato rilevato, potendosi leggere quanto segue: “…i frammenti di tale veicolo erano posizionati nei pressi dell'incrocio (stop) senza rilevare altre tracce di mezzi o segni sul manto stradale…”.
In definitiva, questo Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, ritiene non superata la presunzione di uguale concorso di colpa tra i due soggetti coinvolti nel sinistro.
3. Ciò posto rispetto all'an, può procedersi dunque alla quantificazione dei danni patiti da . Parte_1
In proposito, si rileva che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
Tecnico d'Ufficio, dott.ssa , consentono di ritenere Persona_4 sussistente il nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa e le lesioni riportate da . Parte_1
Difatti, il C.T.U. a pag. 6 della sua relazione indicava: “La documentazione agli atti e la dinamica raccolta in corso di visita istruttoria confermano la compatibilità del nesso di causalità, con le lesioni riportate dal periziando, essendo soddisfatti i criteri cronologico, topografico di efficienza e seriazione”.
Tali lesioni, sulla scorta degli accertamenti strumentali prodotti e della visita diretta, sono constate in una “Frattura completa pluriframmentaria scomposta della rotula dx e contusioni multiple” così quantificata:
- 5% di invalidità permanente;
- 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 100%;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% Le risultanze della CTU medico-legale sono condivisibili, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni micro- permanenti derivanti da sinistri stradali, occorre fare applicazione dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private.
Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità del danno biologico permanente ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (18 anni), nel modo seguente:
Danno biologico
€ 6.936,48 permanente
Invalidità temporanea parziale al
€ 561,80
50%
Invalidità temporanea parziale al
€ 280,90
25%
Invalidità
€ 1.685,40 temporanea totale
TOTALE
€ 9.464,58 GENERALE:
Condividendosi le motivate conclusioni cui è giunto il perito, è possibile decidere in conformità.
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa ex art. 2054, comma 2
c.c., si liquida in favore di , l'importo di € 4.732,29. Parte_1
Essendo stato accertato un credito risarcitorio, vanno poi riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del
24/3/2003).
Conseguentemente, tale importo, devalutato al dì dell'evento
(22.11.2009) diventa pari a € 3.598,70.
Su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 5.642,03.
A detto importo va aggiunto l'ammontare delle spese mediche documentate per € 181,81. Su tali somme devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282 c.c.
In definitiva parte appellata va condannata a pagare in favore di parte appellante l'importo di € 5.642,03 + € 181,81 a titolo di concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, detratto quanto eventualmente già corrisposto in forza del titolo di I grado.
Le spese.
Quanto alle spese l'accoglimento del presente appello comporta la necessità di un nuovo regolamento delle stesse, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
La totale assenza di motivazione della sentenza di I grado e l'accoglimento parziale della domanda, giustificano la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio. Le spese del I grado si pongono a carico della parte soccombente e si liquidano, tenendo conto del valore dell'accolto, ai parametri minimi, stante lo scaglione di riferimento e l'attività in concreto svolta. Le spese di CTU si ripartiscono in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 1138/2019, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di ES UN, condanna la quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, nei confronti di Parte_1
della somma di € 5.642,03 + € 181,81 a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo.
- condanna la quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, nei confronti di
, della somma di € 1046,00 oltre esborsi per € 264,00 Parte_1
per le spese di I grado.
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %.
Santa Maria Capua Vetere, 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa BR VA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BR VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 555/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Passaretti, presso il cui studio in Carano (CE), alla Via Santuario n. 69, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
- (C.F. e P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona di suoi ll.rr.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, presso il cui studio sito in Frosinone, Via F.lli De Filippo n. 5, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1138/2019, con la quale il Giudice di Pace di ES UN ha dichiarato improcedibile la sua domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi in data 22.07.2019, alle ore 14:30 circa, in ES UN, frazione Carano, lungo la Strada Provinciale Carano – Piedimonte.
Precisamente, l'attore riferiva che, in dette circostanze di tempo e di luogo, percorrendo la Strada Provinciale Carano – Piedimonte, con la moto
Aprilia Leonardo, targata BT39176, di proprietà del padre Persona_1
mentre si dirigeva da Piedimonte verso Carano ed effettuava la
[...] curva sinistrosa in prossimità di detta via provinciale con la via Tasso, veniva urtato in zona frontale-laterale da un auto di colore scuro del tipo
Fiat Punto, che proveniva a forte velocità dall'opposto senso di marcia e, nello svoltare sulla sua sinistra in via Tasso, invadeva la corsia di marcia a lui riservata e che in conseguenza dell'urto finiva la corsa schiantandosi sul muro collocato nei pressi.
Il conducente dell'automobile non si fermava a prestare soccorso, dandosi alla fuga.
L'attore, poi, quanto alla ricostruzione degli eventi successivi al sinistro, rappresentava di essere stato traportato con ambulanza del 118 al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di ES UN.
Successivamente, in data 29.12.2009, il si recava presso la Parte_1 stazione dei C.C. di ES UN per sporgere denuncia contro ignoti.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente all'ignoto automobilista, l'istante chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa, nella predetta qualità, al pagamento di € 20.000,00, quale risarcimento delle lesioni subite, ed in subordine della maggiore o minore somma accertata in giudizio, mediante C.T.U.
Nel giudizio di primo grado la compagnia di assicurazione rimaneva contumace. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale di un solo teste, nonché C.T.U. medico-legale.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di ES UN ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendola improcedibile, senza specifica motivazione.
A fondamento del presente appello, ha eccepito: Parte_1
1) la carenza assoluta di motivazione in ordine alla dichiarata improcedibilità della domanda proposta;
2) il corretto assolvimento dell'onere probatorio posto a proprio carico, avendo stata data sufficiente prova della fondatezza della propria domanda.
Ha concluso pertanto chiedendo la riforma della sentenza appellata con conseguente condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in appello la in qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese per il presente giudizio.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata assegnata in decisione all'udienza del 16.10.2025.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve prima di tutto constatarsi, in conformità con quanto dedotto dalla parte appellante, la totale assenza di motivazioni alla base della decisione del Giudice di Pace di ES UN di improcedibilità della domanda. Ciò impone certamente all'odierno giudicante una rivalutazione di tutti i passaggi, in rito ed in merito, che conducono alla decisione.
1. Questioni preliminari
1.1. In via preliminare, occorre riformare la sentenza in punto di decisione. Invero, risulta dimostrata la procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice in primo grado, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla che alla Controparte_1 CP_2 comprovanti la loro corretta costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale. 1.2. Parte attrice ha poi compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva.
Il rapporto redatto dagli agenti della Regione Carabinieri Campania della Stazione di Cellole, accorsi sul luogo dell'incidente, così come la copiosa certificazione medica allegata, senza dubbio indentificano come la vittima del sinistro stradale occorso in data Parte_1
22.11.2009, in ES UN, frazione di Carano.
1.3. Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Parte_2
Regione Campania, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez. III, n. 14468/2008).
Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui l'attore ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati.
Deve quindi ritenersi sussistente anche la legittimazione passiva della
Controparte_1
2. Sul merito.
2.1 Passando adesso all'esame del merito, occorre rammentare che l'onere probatorio a carico del danneggiato, in caso di azione di risarcimento danni contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, comprende la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati,
e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione del veicolo stesso;
non è sufficiente, quindi la semplice dichiarazione di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto (pur supportata da denuncia all'autorità) perché il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui l'altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, al fine di potere agire nei confronti dell'impresa designata del
F.G.V.S., e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini (Cfr.
Cass n. 18532/2007; Cass. n. 4480/11).
In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III,
18.11.2005, n. 24449); fermo restando, comunque, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
In definitiva, l'omessa od incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass., III sezione civile Sentenza n. 4784 del 26 febbraio
2013).
Ad ogni modo, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
E invero, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021). Recentemente, la
Suprema Corte ha confermato che “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”
(Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice ha esposto la seguente dinamica: “in data 22.11.2009 alle ore 14:30 circa in ES UN , frazione Carano, strada provinciale Carano-
Piedimonte, l'istante alla guida della moto Aprilia Parte_1
Leonardo, targata BT39176, di proprietà del padre , Persona_1
mentre si dirigeva da Piedimonte verso Carano ed effettuava la curva sinistrosa in prossimità di detta via provinciale con la via Tasso in Carano veniva urtato in zona fronto laterale da un auto di colore scuro tipo Fiat
Punto, che proveniva a forte velocità dall'opposto senso di marcia e, nello svoltare sulla sua sinistra in via Tasso, invadeva la corsia di marcia riservata all'esponente, che in conseguenza dell'urto finiva la corsa schiantandosi sul muro ivi esistente;
che le modalità dell'incidente rendono evidente la responsabilità esclusiva di esso conducente dell'auto Fiat Punto di colore blue rimasto sconosciuto, il quale nell'effettuare la manovra di immissione sulla strada laterale di Via Tasso, occupava inopinatamente la corsi adi marcia del senso opposto su cui viaggiava l'esponente, senza azionare preventivamente alcun dispositivo di segnalazione della manovra, in piena e palese violazione della norma di cui all'art. 154 c.d.s.”.
Quanto alle circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta, nonché sulla base delle risultanze istruttorie
è possibile ritenere provato l'accadimento storico.
Difatti, conferma di esso si rinviene nell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Cellole, giunti sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi, prodotta in atti, nella quale viene indicato: “Alle ore 15:25 circa di oggi 22.11.2009 nell'intraprendere il suddetto turno di servizio perlustrativi, il militare di servizio alla Caserma Brig. CP_3
ci riferiva che si era verificato un sinistro stradale in Carano di
[...]
ES UN ove rimaneva ferito un ragazzo a bordo di motoveicolo e
l'altra parte coinvolta presumibilmente una Fiat Punto si era allontanata dal luogo del sinistro…Poco dopo percorrendo Via Tasso nei pressi dell'esercizio commerciale Edil Carano si rilevava la presenza di un solo autoveicolo parcato su di un lato che aveva danni sulla parte anteriore…e
i frammenti di tale veicolo erano posizionati nei pressi dell'incrocio (stop) senza rilevare altre tracce di mezzi o segni sul manto stradale…Subito dopo ci portammo presso l'Ospedale di ES UN al fine di acquisire ulteriori informazioni e verificare le condizioni del ragazzo generalizzato in detto pronto soccorso vi erano anche i Persona_2
genitori del ragazzo e precisamente la signora . e il Persona_3 signor , i quali riferivano di aver richiesto alle Parte_1 antecedenti ore 14:28 sia sul 112 che sul 113 l'intervento di una pattuglia sul posto ma nessuno si recava. Predetti familiari riferivano altresì che il proprio ragazzo a bordo del motociclo in questione stava procedendo in direzione Piedimonte verso Carano e per evitare l'impatto con questa Fiat
Punto di colore scuro che procedeva dal senso opposto di marcia andava ad urtare contro la parete ivi esistente nei pressi del segnale di Stop”.
Ulteriore conferma di quanto indicato dall'attore nell'atto introduttivo si rinviene nelle dichiarazioni del testimone oculare di parte attrice Tes_1
, agente di custodia, il quale riferiva: “Ho assistito all'incidente
[...] stradale per cui è causa, avvenuto se non erro circa dieci anni fa, forse era
l'anno 2009 e era di pomeriggio intorno alle 14:00 – 14:30…Mi trovavo a bordo della mia auto Golf, in Via Tasso a Carano di ES e mi dirigevo verso la strada Provinciale ES – Piedimonte, quando prima dell'incrocio tra le due strade, notai che un motociclo condotto da un ragazzo veniva urtato da un'autovettura Fiat Punto di colore scuro, proprio sull'incrocio…Il ragazzo di nome a bordo del Parte_1 motociclo proveniva da Piedimonte di ES e diretto verso ES, mentre la Fiat Punto che lo urtò proveniva da ES A. e diretto verso la via Tasso da cui io provenivo. La Fiat Punto per svoltare in via Tasso invase la corsia di marcia del motociclo in modo repentino e senza preavvertire. In tale manovra urtò il motociclo facendolo rovinare al suolo. In conseguenza dell'urto il motociclo ed il suo conducente rovinarono al suolo e finirono la corsa sul muro di mattoni presenti sul lato dell'incrocio…Riconosco nella foto che mi viene mostrata il luogo dell'incidente. Il motorino che vi è raffigurato si trova nella stessa posizione in cui si trovava il motociclo condotto da l'investimento la Fiat Punto non si Parte_3
fermò e proseguì la marcia dirigendosi verso la frazione di Piedimonte. Io scesi dalla mia autovettura e cercai di prestare soccorso al ragazzo…Immediatamente si fermarono altre autovetture e furono chiamati sia il Pronto Soccorso che i Carabinieri. Ricordo che subito intervennero i sanitari che con l'ambulanza trasportarono il ragazzo ferito all'ospedale di ES, mentre i Carabinieri intervennero molto tempo dopo…Il ragazzo aveva escoriazioni per tutto il corpo e si lamentava per dolori alle gambe…Non ho mai reso testimonianza in altri giudizi.”
Ancora, a conferma dell'accadimento storico del sinistro, troviamo quando indicato nel verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di ES
UN, in cui il dichiarava che le lesioni di cui si doleva erano Parte_4
dovute a “Incidente Stradale”, osservandosi sul punto che: “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”. (Cfr. fra tante Cassazione Civile,
26 Luglio 2024 n. 20879)
2.2 Quanto alla mancata individuazione dell'automobile tipo Fiat
Punto di colore scuro, coinvolta nel presente sinistro, essa trova conferma innanzitutto nell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri della
Stazione di Cellole, giunti sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi, prodotta in atti, nella quale viene indicato: “Gli indizi acquisiti e le ricerche effettuate non hanno portato ad identificare tale Fiat Punto di colore scuro”.
Inoltre, ulteriore elemento di prova si rinviene nell'archiviazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, con decreto allegato in atti, in assenza di elementi utili al fine di identificare i responsabili del reato, sulla base della denuncia querela presentata tempestivamente dal in data 29.12.2009 ai Carabinieri di ES Parte_1
UN.
Ed infine riprova si ritrova nelle condizioni fisiche in cui si è ritrovato l'attore subito dopo il sinistro (impossibilitato a deambulare) e nelle dichiarazioni sul punto rese dal testimone oculare, secondo cui: “Dopo
l'investimento la Fiat Punto non si fermò e proseguì la marcia dirigendosi verso la frazione di Piedimonte. Io scesi dalla mia autovettura e cercai di prestare soccorso al ragazzo…Immediatamente si fermarono altre autovetture e furono chiamati sia il Pronto Soccorso che i Carabinieri.
Ricordo che subito intervennero i sanitari che con l'ambulanza trasportarono il ragazzo ferito all'ospedale di ES”.
2.3 Non ci sono, invece, elementi sufficienti per ritenere provato l'addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo pirata.
È noto, infatti, che in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n.
12524). Nel caso di specie, il si è limitato ad addebitare la Parte_1
responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo pirata, senza tuttavia nulla indicare circa la sua condotta alla guida del motociclo, tanto più che nell'annotazione dei Carabinieri giunti sul luogo si evidenzia che nessun segno di frenata era stato rilevato, potendosi leggere quanto segue: “…i frammenti di tale veicolo erano posizionati nei pressi dell'incrocio (stop) senza rilevare altre tracce di mezzi o segni sul manto stradale…”.
In definitiva, questo Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, ritiene non superata la presunzione di uguale concorso di colpa tra i due soggetti coinvolti nel sinistro.
3. Ciò posto rispetto all'an, può procedersi dunque alla quantificazione dei danni patiti da . Parte_1
In proposito, si rileva che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
Tecnico d'Ufficio, dott.ssa , consentono di ritenere Persona_4 sussistente il nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa e le lesioni riportate da . Parte_1
Difatti, il C.T.U. a pag. 6 della sua relazione indicava: “La documentazione agli atti e la dinamica raccolta in corso di visita istruttoria confermano la compatibilità del nesso di causalità, con le lesioni riportate dal periziando, essendo soddisfatti i criteri cronologico, topografico di efficienza e seriazione”.
Tali lesioni, sulla scorta degli accertamenti strumentali prodotti e della visita diretta, sono constate in una “Frattura completa pluriframmentaria scomposta della rotula dx e contusioni multiple” così quantificata:
- 5% di invalidità permanente;
- 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 100%;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% Le risultanze della CTU medico-legale sono condivisibili, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni micro- permanenti derivanti da sinistri stradali, occorre fare applicazione dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private.
Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità del danno biologico permanente ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (18 anni), nel modo seguente:
Danno biologico
€ 6.936,48 permanente
Invalidità temporanea parziale al
€ 561,80
50%
Invalidità temporanea parziale al
€ 280,90
25%
Invalidità
€ 1.685,40 temporanea totale
TOTALE
€ 9.464,58 GENERALE:
Condividendosi le motivate conclusioni cui è giunto il perito, è possibile decidere in conformità.
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa ex art. 2054, comma 2
c.c., si liquida in favore di , l'importo di € 4.732,29. Parte_1
Essendo stato accertato un credito risarcitorio, vanno poi riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del
24/3/2003).
Conseguentemente, tale importo, devalutato al dì dell'evento
(22.11.2009) diventa pari a € 3.598,70.
Su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 5.642,03.
A detto importo va aggiunto l'ammontare delle spese mediche documentate per € 181,81. Su tali somme devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282 c.c.
In definitiva parte appellata va condannata a pagare in favore di parte appellante l'importo di € 5.642,03 + € 181,81 a titolo di concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, detratto quanto eventualmente già corrisposto in forza del titolo di I grado.
Le spese.
Quanto alle spese l'accoglimento del presente appello comporta la necessità di un nuovo regolamento delle stesse, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
La totale assenza di motivazione della sentenza di I grado e l'accoglimento parziale della domanda, giustificano la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio. Le spese del I grado si pongono a carico della parte soccombente e si liquidano, tenendo conto del valore dell'accolto, ai parametri minimi, stante lo scaglione di riferimento e l'attività in concreto svolta. Le spese di CTU si ripartiscono in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 1138/2019, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di ES UN, condanna la quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, nei confronti di Parte_1
della somma di € 5.642,03 + € 181,81 a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo.
- condanna la quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, nei confronti di
, della somma di € 1046,00 oltre esborsi per € 264,00 Parte_1
per le spese di I grado.
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %.
Santa Maria Capua Vetere, 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa BR VA