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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 241/2024 promossa da:
nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marra Parte_1 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente, legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Graziella Spadaccini, legale dell'Ente, CP_2 ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, nonché ufficio del difensore, sito in Corso XI
Settembre n. 116
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Ciò premesso, e con ogni e più ampia riserva anche all'esito della eventuale difesa avversaria, per i predetti motivi si chiede l'annullamento e\o la revoca dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alle spese.”.
Per parte resistente:
“PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione depositato il 9 maggio 2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza della dell'11 aprile 2024, notificata il 19 Controparte_1 aprile 2024, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di €5.186,33 e la confisca degli
“attrezzi di lavoro rinvenuti all'interno di un garage intestato al medesimo per riparazioni di ciclomotori e velocipedi privo di prescritta autorizzazione” di cui al verbale di sequestro effettuato dalla Polizia Stradale di Urbino in data 17 novembre 2023. ha riferito che nel pomeriggio del 17 novembre 2023, una pattuglia della Polizia Parte_1
Stradale si è recata presso la legnaia del ricorrente, sita in Urbania, piazzale Pellipario n. 7 e, verificata la presenza di un ciclomotore e di un motore appartenenti a terzi, ha contestato la violazione dell'art. 10, c. 2 L. 122/1992 – che punisce l'attività di autoriparazione senza l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 L. 122/1992 – e, conseguentemente, ha redatto verbale di contestazione e di sequestro finalizzato alla confisca di tutta l'attrezzatura ivi rinvenuta. Nonostante la pronta contestazione del verbale di sequestro ai sensi dell'art. 19 L. 689/1981, la Camera di Commercio ha respinto l'opposizione, recependo interamente l'impostazione della Polizia Stradale. Premessa la posizione di attore sostanziale dell'amministrazione, che deve quindi provare in giudizio i fatti costitutivi della sanzione nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
[...] ha rilevato la totale assenza del presupposto, citato dall'art. 10 L. 122/1992, dell'attività di Pt_1 autoriparazione svolta in modo imprenditoriale, attesa la natura sporadica, gratuita ed occasionale dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria compiuti dal ricorrente a favore di parenti ed amici. In secondo luogo, l'attività compiuta da deve ritenersi del tutto lecita, rientrando nel Parte_1 perimetro dell'art. 6 L. 122/1992 e trattandosi di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, peraltro ritenuti dall'art. 1, c. 2 L. 122/1992 non rientranti nel concetto di autoriparazione: a riprova di ciò, si leggano le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da e si valuti l'attività Controparte_3 di pulizia e lavaggio – e non, come si legge nel verbale di sequestro, di riparazione – del motore della
Vespa Piaggio 50 di Interventi eccedenti l'ordinaria e la minuta manutenzione, invece, Persona_1 sono sempre stati rifiutati dal ricorrente, data l'assenza di una apposita abilitazione in tal senso e di idonea attrezzatura. Del resto, mancherebbe anche un adeguata officina meccanica in cui svolgere attività di autoriparazione, posto che la legnaia di misura 13 mq ed è dunque compatibile solo Pt_1 con attività di bricolage, tanto che l'attrezzatura sequestrata non è idonea ad alcuna attività professionale. Per tali motivi, ha domandato l'annullamento o la revoca dell'ordinanza Parte_1 impugnata.
Con memoria di costituzione del 2 agosto 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
che, nella ricostruzione dei fatti, ha riferito che, al momento dell'accesso in Controparte_1 via Pellipario, gli operatori di polizia hanno identificato intento ad effettuare riparazioni Parte_1 su di un motore di una Vespa Piaggio ed hanno rinvenuto il ciclomotore MB Booster con delle parti smontate e che, alla richiesta di spiegazioni, il ricorrente ha risposto di stare eseguendo dei lavori meccanici su entrambi i ciclomotori a titolo di cortesia. In punto di diritto, la Camera di Commercio ha affermato che l'esistenza di un'attività imprenditoriale non può essere esclusa per la sola circostanza che l'opponente è un pensionato con la passione dei motori, atteso che le attrezzature sottoposte a sequestro sono indici di un'attività organizzata in modo professionale;
l'assenza di uno scopo di lucro è del tutto irrilevante, posto che l'attività di impresa si caratterizza per una obiettiva economicità della gestione. Che l'attività esercitata dal non rientrasse in quella menzionata dagli artt. 1, c. 2 e 6 L. Pt_1 122/1992 si desume chiaramente dal materiale fotografico relativo all'accesso nella presunta officina abusiva, che ritrae il motore della Vespa bloccato sul banco di lavoro in evidente fase di lavorazione ed il blocco di trasmissione del MB Booster smontato. Da ultimo, l'assenza di un'officina perfettamente attrezzata non assumerebbe alcun rilievo, non essendo questa necessaria per portare avanti l'attività vietata dall'art. 10 L. 122/1992. Per tali motivi, la ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso.
La causa è stata istruita mediante prova documentale e testimoniale. All'udienza del 17 aprile
2025, le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa con la presente sentenza.
---
Il ricorso va rigettato, per i motivi che ci si appresta ad esplicare.
Va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Urbino, dal momento che, nonostante l'art. 6 L. 150/2011 assegni alla competenza al Tribunale (anziché al Giudice di Pace) solo per le opposizioni a sanzioni pecuniare superiore nel massimo ad €15.493,00, la competenza appartiene sempre al Tribunale nei casi in cui sia applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima. Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo opposto ha ingiunto a il pagamento di una sanzione amministrativa per €5.164,33, oltre €22,00 per Parte_1 diritti di notifica e spese di ufficio, ed ha altresì disposto la confisca dell'attrezzatura sequestrata il 17 novembre 2023; tale ultima misura fonda certamente la competenza del Tribunale anziché quella del
Giudice di Pace.
Tanto premesso, giova rammentare in punto di diritto che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere della prova dell'esistenza di tutti i presupposti necessari ad irrogare la sanzione è posto a carico dell'ente pubblico sanzionante. Tale principio non solo emerge dall'art. 6 L. 150/2011
– secondo cui “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” – ma è stato più volte espresso dalla Cassazione, con orientamento ormai consolidato e a cui si intende aderire: “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. 5277/2007 e, più recentemente,
Cass. 1529/2018, Cass. 30148/2024).
Parte resistente ha irrogato le già menzionate sanzioni sulla base dell'art. 10, c. 2 L. 122/1992, secondo cui “L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”. Dunque, l'onere della prova a carico della Camera di Commercio si sostanzia nel fornire la prova di tre distinti elementi, due positivi ed uno negativo: l'esercizio di attività di autoriparazione e la qualifica di impresa dell'esercente (elementi positivi) e la mancata iscrizione di tale impresa nel registro di cui all'art. 2 L. 122/1992 (elemento negativo). L'esame di ciascuno di essi merita separata analisi. Riguardo l'ultimo di essi (la mancata iscrizione nel registro di cui all'art. 2 L. 122/1992), esso deve considerarsi implicitamente accertato, in quanto non contestato dal ricorrente, che anzi ha fondato le sue difese, fra gli altri motivi, anche sul presupposto che non vi fosse alcuna iscrizione nel registro menzionato.
Deve ritenersi integrato anche il primo degli elementi positivi, inerente all'attività di autoriparazione, alla luce dei verbali redatti dalla Polizia di Stato e depositati in giudizio dalla
[...]
. Riguardo l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento dell'infrazione, infatti, la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. 10376/2024, ma in senso conforme si veda anche Cass. 30129/2024, Cass. 31107/2022 e Cass. 23800/2014).
Ebbene, che al momento dell'accertamento compiuto dalla Polizia di Stato, stesse Parte_1 compiendo attività di autoriparazione può ritenersi provato in forza dei verbali redatti dagli operatori, dove si legge che “a seguito del controllo effettuato in data 17/11/2023, alle ore 14:30, a Urbania in via Pellipario n. 7, abbiamo accertato che il Sig. esercitava l'attività di autoriparatore, Parte_1 all'interno del garage sito in corrispondenza della predetta via e numero civico, senza essere iscritto nel registro delle imprese. Al momento del controllo stava effettuando la riparazione di un motore di una Vespa Piaggio di proprietà di e del ciclomotore MB Booster targato X65P6C, Persona_1 telaio 3WW460821, in uso al Sig. (…)”; similmente, anche nel verbale di sequestro si Controparte_3 legge che “Alle ore 14:30, data odierna, gli scriventi entravano nel locale sopra indicato, ove trovavano intento a riparare il motore di una Piaggio Vespa 50 intestata al Sig. in corso Persona_1 di identificazione;
davanti all'ingresso si trovava un ciclomotore MB Booster di colore grigio parzialmente smontato come da foto allegate (…) Al sig. venivano chieste informazioni Parte_1 in merito alle riparazioni in corso dei veicolo sopracitati, lo stesso rispondeva che eseguiva lavori di piccola riparazione. Al Sig. li venivano chieste le l'autorizzazione per eseguire le Pt_1 riparazione ma lo stesso dichiarava di non possedere tale titolo (…)”. Da ultimo, nell'atto di trasmissione della notizia alla Camera di Commercio, si legge che “Effettivamente gli Operatori notavano che all'interno del garage sito in corrispondenza del civico n. 7 di Via Pellipario, vi era un uomo, successivamente identificato per meglio in atti generalizzato, il quale era Parte_1 intento ad effettuare delle riparazioni su di un motore di una Vespa Piaggio, inoltre si rinveniva il ciclomotore MB Booster targato X65P6C, telaio 3WW460821, con alcune parti smontate. Chieste spiegazioni, asseriva che il garage era di sua proprietà e che stava eseguendo dei Parte_1 lavori meccanici sul motore della Vespa e sul ciclomotore MB a titolo di cortesia, per degli amici”.
Tali verbali, come già ricordato, costituiscono atti pubblici (art. 2700 c.c.) e, non essendo stati oggetto di una querela di falso, fanno piena prova e non possono essere oggetto di una valutazione discrezionale dell'organo giudicante.
Del resto, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
– i quali hanno unanimemente sostenuto che ha rifiutato la loro richiesta di Tes_3 Parte_1 intervenire sui veicoli di loro titolarità, stante la complessità del lavoro richiesto, la mancanza dell'attrezzatura necessaria e dell'abilitazione all'intervento – non si pongono necessariamente in contrasto con quanto accertato dagli operatori della Polizia di Stato, dal momento che tali dichiarazioni attengono a ciclomotori diversi da quelli oggetto del già menzionato accertamento. Ne deriva che ben avrebbe potuto il ricorrente opporsi a svolgere lavori di autoriparazione riguardanti i motoveicoli dei testi, a fronte di altra attività di autoriparazione compiuta su altri veicoli e specificamente su quelli menzionati dal verbale di sequestro e di attestazione della violazione ex art. 10, c. 2 L. 122/1992.
Da ultimo, deve ritenersi integrato anche il presupposto dell'attività di impresa, nell'accezione tipica dell'art. 2082 c.c.. L'organizzazione di mezzi si desume in modo palese non solo dalle fotografie allegate da parte resistente, raffiguranti una vasta attrezzatura idonea a compiere l'attività di autoriparazione, ma anche dal verbale di sequestro già citato che elenca i beni oggetto di sequestro, fra cui sono citati dei torni, saldatrici, trapani, flessibile, diverse pistole a becco e ad aria compressa: oggetti questi da cui emerge un'organizzazione non rudimentale dell'attività. Del resto, anche i testi hanno implicitamente avallato tale conclusione, sostenendo di essersi rivolti a per attività Parte_1 di riparazione, revisione e restaurazione, da cui emerge quindi una certa continuità dell'attività svolta dal ricorrente e, conseguentemente, una certa “professionalità” (così come intesa dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, ex multis, Cass. 16612/2008). Né è possibile escludere la qualifica di impresa solo in virtù della presunta gratuità dell'attività svolta: anche sotto tale profilo, la Cassazione ha più volte chiarito che lo scopo di lucro (insito nell'onerosità della prestazione) non è condizione necessaria per la qualifica di cui all'art. 2082 c.c., sostenendo in ogni caso che, affinché possa evocarsi la figura dell'imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., “è sufficiente l'idoneita', almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di valore fra gli €1.101,00 ed €5.200,00 (dato il valore della sanzione, di poco inferiore ad €5.200,00) ed applicati i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.702,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Urbino, 17 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 241/2024 promossa da:
nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marra Parte_1 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente, legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Graziella Spadaccini, legale dell'Ente, CP_2 ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, nonché ufficio del difensore, sito in Corso XI
Settembre n. 116
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Ciò premesso, e con ogni e più ampia riserva anche all'esito della eventuale difesa avversaria, per i predetti motivi si chiede l'annullamento e\o la revoca dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alle spese.”.
Per parte resistente:
“PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione depositato il 9 maggio 2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza della dell'11 aprile 2024, notificata il 19 Controparte_1 aprile 2024, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di €5.186,33 e la confisca degli
“attrezzi di lavoro rinvenuti all'interno di un garage intestato al medesimo per riparazioni di ciclomotori e velocipedi privo di prescritta autorizzazione” di cui al verbale di sequestro effettuato dalla Polizia Stradale di Urbino in data 17 novembre 2023. ha riferito che nel pomeriggio del 17 novembre 2023, una pattuglia della Polizia Parte_1
Stradale si è recata presso la legnaia del ricorrente, sita in Urbania, piazzale Pellipario n. 7 e, verificata la presenza di un ciclomotore e di un motore appartenenti a terzi, ha contestato la violazione dell'art. 10, c. 2 L. 122/1992 – che punisce l'attività di autoriparazione senza l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 L. 122/1992 – e, conseguentemente, ha redatto verbale di contestazione e di sequestro finalizzato alla confisca di tutta l'attrezzatura ivi rinvenuta. Nonostante la pronta contestazione del verbale di sequestro ai sensi dell'art. 19 L. 689/1981, la Camera di Commercio ha respinto l'opposizione, recependo interamente l'impostazione della Polizia Stradale. Premessa la posizione di attore sostanziale dell'amministrazione, che deve quindi provare in giudizio i fatti costitutivi della sanzione nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
[...] ha rilevato la totale assenza del presupposto, citato dall'art. 10 L. 122/1992, dell'attività di Pt_1 autoriparazione svolta in modo imprenditoriale, attesa la natura sporadica, gratuita ed occasionale dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria compiuti dal ricorrente a favore di parenti ed amici. In secondo luogo, l'attività compiuta da deve ritenersi del tutto lecita, rientrando nel Parte_1 perimetro dell'art. 6 L. 122/1992 e trattandosi di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, peraltro ritenuti dall'art. 1, c. 2 L. 122/1992 non rientranti nel concetto di autoriparazione: a riprova di ciò, si leggano le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da e si valuti l'attività Controparte_3 di pulizia e lavaggio – e non, come si legge nel verbale di sequestro, di riparazione – del motore della
Vespa Piaggio 50 di Interventi eccedenti l'ordinaria e la minuta manutenzione, invece, Persona_1 sono sempre stati rifiutati dal ricorrente, data l'assenza di una apposita abilitazione in tal senso e di idonea attrezzatura. Del resto, mancherebbe anche un adeguata officina meccanica in cui svolgere attività di autoriparazione, posto che la legnaia di misura 13 mq ed è dunque compatibile solo Pt_1 con attività di bricolage, tanto che l'attrezzatura sequestrata non è idonea ad alcuna attività professionale. Per tali motivi, ha domandato l'annullamento o la revoca dell'ordinanza Parte_1 impugnata.
Con memoria di costituzione del 2 agosto 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
che, nella ricostruzione dei fatti, ha riferito che, al momento dell'accesso in Controparte_1 via Pellipario, gli operatori di polizia hanno identificato intento ad effettuare riparazioni Parte_1 su di un motore di una Vespa Piaggio ed hanno rinvenuto il ciclomotore MB Booster con delle parti smontate e che, alla richiesta di spiegazioni, il ricorrente ha risposto di stare eseguendo dei lavori meccanici su entrambi i ciclomotori a titolo di cortesia. In punto di diritto, la Camera di Commercio ha affermato che l'esistenza di un'attività imprenditoriale non può essere esclusa per la sola circostanza che l'opponente è un pensionato con la passione dei motori, atteso che le attrezzature sottoposte a sequestro sono indici di un'attività organizzata in modo professionale;
l'assenza di uno scopo di lucro è del tutto irrilevante, posto che l'attività di impresa si caratterizza per una obiettiva economicità della gestione. Che l'attività esercitata dal non rientrasse in quella menzionata dagli artt. 1, c. 2 e 6 L. Pt_1 122/1992 si desume chiaramente dal materiale fotografico relativo all'accesso nella presunta officina abusiva, che ritrae il motore della Vespa bloccato sul banco di lavoro in evidente fase di lavorazione ed il blocco di trasmissione del MB Booster smontato. Da ultimo, l'assenza di un'officina perfettamente attrezzata non assumerebbe alcun rilievo, non essendo questa necessaria per portare avanti l'attività vietata dall'art. 10 L. 122/1992. Per tali motivi, la ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso.
La causa è stata istruita mediante prova documentale e testimoniale. All'udienza del 17 aprile
2025, le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa con la presente sentenza.
---
Il ricorso va rigettato, per i motivi che ci si appresta ad esplicare.
Va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Urbino, dal momento che, nonostante l'art. 6 L. 150/2011 assegni alla competenza al Tribunale (anziché al Giudice di Pace) solo per le opposizioni a sanzioni pecuniare superiore nel massimo ad €15.493,00, la competenza appartiene sempre al Tribunale nei casi in cui sia applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima. Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo opposto ha ingiunto a il pagamento di una sanzione amministrativa per €5.164,33, oltre €22,00 per Parte_1 diritti di notifica e spese di ufficio, ed ha altresì disposto la confisca dell'attrezzatura sequestrata il 17 novembre 2023; tale ultima misura fonda certamente la competenza del Tribunale anziché quella del
Giudice di Pace.
Tanto premesso, giova rammentare in punto di diritto che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere della prova dell'esistenza di tutti i presupposti necessari ad irrogare la sanzione è posto a carico dell'ente pubblico sanzionante. Tale principio non solo emerge dall'art. 6 L. 150/2011
– secondo cui “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” – ma è stato più volte espresso dalla Cassazione, con orientamento ormai consolidato e a cui si intende aderire: “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. 5277/2007 e, più recentemente,
Cass. 1529/2018, Cass. 30148/2024).
Parte resistente ha irrogato le già menzionate sanzioni sulla base dell'art. 10, c. 2 L. 122/1992, secondo cui “L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”. Dunque, l'onere della prova a carico della Camera di Commercio si sostanzia nel fornire la prova di tre distinti elementi, due positivi ed uno negativo: l'esercizio di attività di autoriparazione e la qualifica di impresa dell'esercente (elementi positivi) e la mancata iscrizione di tale impresa nel registro di cui all'art. 2 L. 122/1992 (elemento negativo). L'esame di ciascuno di essi merita separata analisi. Riguardo l'ultimo di essi (la mancata iscrizione nel registro di cui all'art. 2 L. 122/1992), esso deve considerarsi implicitamente accertato, in quanto non contestato dal ricorrente, che anzi ha fondato le sue difese, fra gli altri motivi, anche sul presupposto che non vi fosse alcuna iscrizione nel registro menzionato.
Deve ritenersi integrato anche il primo degli elementi positivi, inerente all'attività di autoriparazione, alla luce dei verbali redatti dalla Polizia di Stato e depositati in giudizio dalla
[...]
. Riguardo l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento dell'infrazione, infatti, la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. 10376/2024, ma in senso conforme si veda anche Cass. 30129/2024, Cass. 31107/2022 e Cass. 23800/2014).
Ebbene, che al momento dell'accertamento compiuto dalla Polizia di Stato, stesse Parte_1 compiendo attività di autoriparazione può ritenersi provato in forza dei verbali redatti dagli operatori, dove si legge che “a seguito del controllo effettuato in data 17/11/2023, alle ore 14:30, a Urbania in via Pellipario n. 7, abbiamo accertato che il Sig. esercitava l'attività di autoriparatore, Parte_1 all'interno del garage sito in corrispondenza della predetta via e numero civico, senza essere iscritto nel registro delle imprese. Al momento del controllo stava effettuando la riparazione di un motore di una Vespa Piaggio di proprietà di e del ciclomotore MB Booster targato X65P6C, Persona_1 telaio 3WW460821, in uso al Sig. (…)”; similmente, anche nel verbale di sequestro si Controparte_3 legge che “Alle ore 14:30, data odierna, gli scriventi entravano nel locale sopra indicato, ove trovavano intento a riparare il motore di una Piaggio Vespa 50 intestata al Sig. in corso Persona_1 di identificazione;
davanti all'ingresso si trovava un ciclomotore MB Booster di colore grigio parzialmente smontato come da foto allegate (…) Al sig. venivano chieste informazioni Parte_1 in merito alle riparazioni in corso dei veicolo sopracitati, lo stesso rispondeva che eseguiva lavori di piccola riparazione. Al Sig. li venivano chieste le l'autorizzazione per eseguire le Pt_1 riparazione ma lo stesso dichiarava di non possedere tale titolo (…)”. Da ultimo, nell'atto di trasmissione della notizia alla Camera di Commercio, si legge che “Effettivamente gli Operatori notavano che all'interno del garage sito in corrispondenza del civico n. 7 di Via Pellipario, vi era un uomo, successivamente identificato per meglio in atti generalizzato, il quale era Parte_1 intento ad effettuare delle riparazioni su di un motore di una Vespa Piaggio, inoltre si rinveniva il ciclomotore MB Booster targato X65P6C, telaio 3WW460821, con alcune parti smontate. Chieste spiegazioni, asseriva che il garage era di sua proprietà e che stava eseguendo dei Parte_1 lavori meccanici sul motore della Vespa e sul ciclomotore MB a titolo di cortesia, per degli amici”.
Tali verbali, come già ricordato, costituiscono atti pubblici (art. 2700 c.c.) e, non essendo stati oggetto di una querela di falso, fanno piena prova e non possono essere oggetto di una valutazione discrezionale dell'organo giudicante.
Del resto, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
– i quali hanno unanimemente sostenuto che ha rifiutato la loro richiesta di Tes_3 Parte_1 intervenire sui veicoli di loro titolarità, stante la complessità del lavoro richiesto, la mancanza dell'attrezzatura necessaria e dell'abilitazione all'intervento – non si pongono necessariamente in contrasto con quanto accertato dagli operatori della Polizia di Stato, dal momento che tali dichiarazioni attengono a ciclomotori diversi da quelli oggetto del già menzionato accertamento. Ne deriva che ben avrebbe potuto il ricorrente opporsi a svolgere lavori di autoriparazione riguardanti i motoveicoli dei testi, a fronte di altra attività di autoriparazione compiuta su altri veicoli e specificamente su quelli menzionati dal verbale di sequestro e di attestazione della violazione ex art. 10, c. 2 L. 122/1992.
Da ultimo, deve ritenersi integrato anche il presupposto dell'attività di impresa, nell'accezione tipica dell'art. 2082 c.c.. L'organizzazione di mezzi si desume in modo palese non solo dalle fotografie allegate da parte resistente, raffiguranti una vasta attrezzatura idonea a compiere l'attività di autoriparazione, ma anche dal verbale di sequestro già citato che elenca i beni oggetto di sequestro, fra cui sono citati dei torni, saldatrici, trapani, flessibile, diverse pistole a becco e ad aria compressa: oggetti questi da cui emerge un'organizzazione non rudimentale dell'attività. Del resto, anche i testi hanno implicitamente avallato tale conclusione, sostenendo di essersi rivolti a per attività Parte_1 di riparazione, revisione e restaurazione, da cui emerge quindi una certa continuità dell'attività svolta dal ricorrente e, conseguentemente, una certa “professionalità” (così come intesa dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, ex multis, Cass. 16612/2008). Né è possibile escludere la qualifica di impresa solo in virtù della presunta gratuità dell'attività svolta: anche sotto tale profilo, la Cassazione ha più volte chiarito che lo scopo di lucro (insito nell'onerosità della prestazione) non è condizione necessaria per la qualifica di cui all'art. 2082 c.c., sostenendo in ogni caso che, affinché possa evocarsi la figura dell'imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., “è sufficiente l'idoneita', almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di valore fra gli €1.101,00 ed €5.200,00 (dato il valore della sanzione, di poco inferiore ad €5.200,00) ed applicati i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.702,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Urbino, 17 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa