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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1749/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARRABITO DESIRE'
APPELLANTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 372/21 del 25.11.2021, depositata in pari data, resa dal Giudice di Pace di Modica, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 588/2021 R.G., non notificata ai fini del decorso del termine breve.
CONCLUSIONI
Parte opponente: in accoglimento del proposto gravame disporre la riforma della sentenza n. 372/21 resa e depositata dal Giudice di Pace di Modica in data 25.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 588/2021 R.G., non notificata ai fini del decorso del termine breve, e per l'effetto 1) Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni articolate nella superiore narrativa, fondate le domande attoree ritenendo illegittime le diffide di pagamento n. 3506 del 03.12.2018 per l'anno 2014 e n. 3984 dell'11.12.2020 per gli anni 2015 e 2016, conseguentemente dichiarando non dovuta tanto la somma di €. 1.243,32 quanto l'altra di €. 3.427,88, anche per effetto dell'intervenuta prescrizione biennale, in applicazione del termine ex art. 1, co. 4, Legge n. 205/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la notifica eseguita in data 12.5.2022 all'indirizzo PEC del difensore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. Maria Dorotea Alfano;
va rilevato, al riguardo, che nella procura alle liti del 31.5.2021 il Sindaco p.t. dell'ente locale ha eletto domicilio pagina 1 di 3 presso l'Ufficio dell'avvocatura comunale, ovvero presso l'Avv. Alfano, la quale è andata in quiescenza l'1.9.2022, successivamente alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 09.04.2021, ha Parte_1 citato avanti il Giudice di Pace di Modica il al fine di sentire dichiarare illegittime, Controparte_1 previa sospensione, la diffida di pagamento n. 3506 del 03.12.2018 per l'anno 2014 e la diffida di pagamento n. 3984 dell'11.12.2020 per gli anni 2015 e 2016, con le quali l'Ente locale ha intimato il pagamento, rispettivamente, della somma di €. 1.243,32 e di quella di € 3.427,88, a titolo di canone idrico. Ha contestato, tra l'altro, la pretesa creditoria, in quanto eccessiva rispetto al consumo di acqua di immobile ad uso abitativo, utilizzato solo nel periodo estivo, allegando i consumi registrati nei periodi precedenti e nei periodi successivi al cambio del contatore del 17.5.2019, di cui ha lamentato il malfunzionamento.
Il giudice di pace ha accolto solo in minor parte la domanda, riconoscendo l'illegittima applicazione degli interessi moratori per € 261,93 in ordine alla diffida 3506 e per € 443,43 in ordine alla diffida 3984, compensando integralmente le spese di lite;
non risulta motivata tale decurtazione del credito, anzi sembrerebbe contraddetta da quanto sostenuto dallo stesso giudice, con riguardo alla ritenuta notifica/comunicazione delle fatture poste a base delle diffide contestate (notifica che il ricorrente aveva contestato); in ogni caso, tale statuizione non risulta più posta in discussione.
Con l'atto di appello si duole dell'omessa pronuncia circa la mancata firma Parte_1 autografa del funzionario sulla diffida di pagamento, del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dell'errata valutazione del materiale probatorio circa la prova della pretesa creditoria.
L'appello è fondato e deve essere accolto sotto tale ultimo profilo.
Il primo giudice non ha valorizzato circostanze di fatto pacifiche ed incontestate, allegate con il ricorso introduttivo e documentate, vale a dire: 1) utenza idrica servente unità abitativa sita nel Comune di utilizzata solo nel periodo estivo;
2) consumi storici dal mese di agosto 2008 al luglio 2013, cioè CP_1 prima dell'addebito contestato relativo al consumo idrico per il 2014 e 2015, oscillanti tra mc 284 e mc
484, con una media di 400 mc annui, e per importi non superiori ad € 470,00 l'anno. Nel periodo successivo all'installazione del nuovo contatore, 17.5.2019, fino al 18.1.2021, i consumi registrati ammontano a complessivi mc 1104, con una media annuale di mc 662,40 (considerati due periodi estivi nell'arco di 20 mesi). Va inoltre considerato che il ricorrente ha corrisposto l'importo di € 440,68 per il periodo dal 3.9.2015 al 31.12.2016, per consumi stimati di mc 433 nel periodo 3.9.2015 – 31.12.2016; ne segue che il biennio scoperto dai pagamenti (da luglio 2013 ad agosto 2015), stando ai consumi fatturati o stimati nel periodo antecedente e immediatamente successivo, avrebbe dovuto essere quantificato in circa € 470,00 l'anno (o comunque su un consumo di 470 – 500 mc l'anno).
Ancora, deve rilevarsi che la lettura del contatore al 31.12.2018 segna mc 9868, e la lettura al momento del cambio del contatore al 17.5.2019 (cambio dovuto a fattore rimasto ignoto) segna mc 5117; anche a volere ammettere una ripartenza da zero, come motivato dal giudice di pace, quando il contatore raggiunge la cifra 9999, resterebbe il dato di circa 5.000 mc nell'arco di 5 mesi, non giustificabile per un'utenza adibita ad abitazione ed alla luce dei consumi storici registrati e di quelli successivi registrati dal nuovo contatore, se non con una perdita o altre circostanze specifiche che l'ente creditore non ha dimostrato.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali
pagina 2 di 3 intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 23699/2016).
Non va dunque condivisa l'asserzione del primo giudice secondo la quale il ricorrente, nel corso dell'istruttoria, non ha provato che i contestati consumi erano dovuti al malfunzionamento del contatore. Le altre eccezioni non colgono nel segno, stante la mancata consumazione del termine di prescrizione quinquennale e che la firma a stampa, pur se non riguardante un vero e proprio atto impositivo, un tributo locale, comunque consente ugualmente di riferire all'ente che Controparte_1 in primo grado si è costituito, la pretesa creditoria.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma della sentenza n. 372/21 resa e depositata dal Giudice di Pace di Modica in data 25.11.2021, dichiara non dovuti gli importi come quantificati nelle diffide di pagamento n. 3506 del 03.12.2018 per l'anno 2014 e n. 3984 dell'11.12.2020 per gli anni 2015 e 2016; condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00 per il primo grado ed € 1.147,00 (di cui € 147 per esborsi) per il secondo, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1749/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARRABITO DESIRE'
APPELLANTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 372/21 del 25.11.2021, depositata in pari data, resa dal Giudice di Pace di Modica, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 588/2021 R.G., non notificata ai fini del decorso del termine breve.
CONCLUSIONI
Parte opponente: in accoglimento del proposto gravame disporre la riforma della sentenza n. 372/21 resa e depositata dal Giudice di Pace di Modica in data 25.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 588/2021 R.G., non notificata ai fini del decorso del termine breve, e per l'effetto 1) Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni articolate nella superiore narrativa, fondate le domande attoree ritenendo illegittime le diffide di pagamento n. 3506 del 03.12.2018 per l'anno 2014 e n. 3984 dell'11.12.2020 per gli anni 2015 e 2016, conseguentemente dichiarando non dovuta tanto la somma di €. 1.243,32 quanto l'altra di €. 3.427,88, anche per effetto dell'intervenuta prescrizione biennale, in applicazione del termine ex art. 1, co. 4, Legge n. 205/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la notifica eseguita in data 12.5.2022 all'indirizzo PEC del difensore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. Maria Dorotea Alfano;
va rilevato, al riguardo, che nella procura alle liti del 31.5.2021 il Sindaco p.t. dell'ente locale ha eletto domicilio pagina 1 di 3 presso l'Ufficio dell'avvocatura comunale, ovvero presso l'Avv. Alfano, la quale è andata in quiescenza l'1.9.2022, successivamente alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 09.04.2021, ha Parte_1 citato avanti il Giudice di Pace di Modica il al fine di sentire dichiarare illegittime, Controparte_1 previa sospensione, la diffida di pagamento n. 3506 del 03.12.2018 per l'anno 2014 e la diffida di pagamento n. 3984 dell'11.12.2020 per gli anni 2015 e 2016, con le quali l'Ente locale ha intimato il pagamento, rispettivamente, della somma di €. 1.243,32 e di quella di € 3.427,88, a titolo di canone idrico. Ha contestato, tra l'altro, la pretesa creditoria, in quanto eccessiva rispetto al consumo di acqua di immobile ad uso abitativo, utilizzato solo nel periodo estivo, allegando i consumi registrati nei periodi precedenti e nei periodi successivi al cambio del contatore del 17.5.2019, di cui ha lamentato il malfunzionamento.
Il giudice di pace ha accolto solo in minor parte la domanda, riconoscendo l'illegittima applicazione degli interessi moratori per € 261,93 in ordine alla diffida 3506 e per € 443,43 in ordine alla diffida 3984, compensando integralmente le spese di lite;
non risulta motivata tale decurtazione del credito, anzi sembrerebbe contraddetta da quanto sostenuto dallo stesso giudice, con riguardo alla ritenuta notifica/comunicazione delle fatture poste a base delle diffide contestate (notifica che il ricorrente aveva contestato); in ogni caso, tale statuizione non risulta più posta in discussione.
Con l'atto di appello si duole dell'omessa pronuncia circa la mancata firma Parte_1 autografa del funzionario sulla diffida di pagamento, del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dell'errata valutazione del materiale probatorio circa la prova della pretesa creditoria.
L'appello è fondato e deve essere accolto sotto tale ultimo profilo.
Il primo giudice non ha valorizzato circostanze di fatto pacifiche ed incontestate, allegate con il ricorso introduttivo e documentate, vale a dire: 1) utenza idrica servente unità abitativa sita nel Comune di utilizzata solo nel periodo estivo;
2) consumi storici dal mese di agosto 2008 al luglio 2013, cioè CP_1 prima dell'addebito contestato relativo al consumo idrico per il 2014 e 2015, oscillanti tra mc 284 e mc
484, con una media di 400 mc annui, e per importi non superiori ad € 470,00 l'anno. Nel periodo successivo all'installazione del nuovo contatore, 17.5.2019, fino al 18.1.2021, i consumi registrati ammontano a complessivi mc 1104, con una media annuale di mc 662,40 (considerati due periodi estivi nell'arco di 20 mesi). Va inoltre considerato che il ricorrente ha corrisposto l'importo di € 440,68 per il periodo dal 3.9.2015 al 31.12.2016, per consumi stimati di mc 433 nel periodo 3.9.2015 – 31.12.2016; ne segue che il biennio scoperto dai pagamenti (da luglio 2013 ad agosto 2015), stando ai consumi fatturati o stimati nel periodo antecedente e immediatamente successivo, avrebbe dovuto essere quantificato in circa € 470,00 l'anno (o comunque su un consumo di 470 – 500 mc l'anno).
Ancora, deve rilevarsi che la lettura del contatore al 31.12.2018 segna mc 9868, e la lettura al momento del cambio del contatore al 17.5.2019 (cambio dovuto a fattore rimasto ignoto) segna mc 5117; anche a volere ammettere una ripartenza da zero, come motivato dal giudice di pace, quando il contatore raggiunge la cifra 9999, resterebbe il dato di circa 5.000 mc nell'arco di 5 mesi, non giustificabile per un'utenza adibita ad abitazione ed alla luce dei consumi storici registrati e di quelli successivi registrati dal nuovo contatore, se non con una perdita o altre circostanze specifiche che l'ente creditore non ha dimostrato.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali
pagina 2 di 3 intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 23699/2016).
Non va dunque condivisa l'asserzione del primo giudice secondo la quale il ricorrente, nel corso dell'istruttoria, non ha provato che i contestati consumi erano dovuti al malfunzionamento del contatore. Le altre eccezioni non colgono nel segno, stante la mancata consumazione del termine di prescrizione quinquennale e che la firma a stampa, pur se non riguardante un vero e proprio atto impositivo, un tributo locale, comunque consente ugualmente di riferire all'ente che Controparte_1 in primo grado si è costituito, la pretesa creditoria.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma della sentenza n. 372/21 resa e depositata dal Giudice di Pace di Modica in data 25.11.2021, dichiara non dovuti gli importi come quantificati nelle diffide di pagamento n. 3506 del 03.12.2018 per l'anno 2014 e n. 3984 dell'11.12.2020 per gli anni 2015 e 2016; condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00 per il primo grado ed € 1.147,00 (di cui € 147 per esborsi) per il secondo, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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