Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025 , nella causa iscritta al n. 4477 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avvocato Enrico TEDESCHI presso il cui studio legale sito in Avellino alla Via Circumvallazione n. 24 elettivamente domicilia;
Ricorrente E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rapp. e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11, Resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha esposto:
-di essere rimasto vittima di un agguato di stampo camorristico mentre giocava a bocce in data 25 settembre 2014; che l'azione veniva posta in essere da un individuo che esplose numerosi colpi di arma da fuoco, presumibilmente un fucile, ed aveva come fine l'uccisione del pregiudicato
, affiliato al clan Cava di Quindici;
Persona_1
-che i carabinieri di Avellino, con l'informativa prot.n. 394/17 del 2 febbraio, rappresentavano che gli indizi raccolti collocavano l'agguato, verificatosi in data 24 settembre 2014, negli ambienti della locale criminalità organizzata;
-che tale evento criminoso dovuto al sopravvenire di particolari e straordinarie condizioni, cagionava il ferimento dell'istante procurandogli una menomazione della propria integrità fisica derivata dall'infermità qualificabile come: “ferita da arma da fuoco al braccio sinistro a seguito della quale si aveva una frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio-prossimale diafisi omero con schegge metalliche ritenute nei tessuti molli” ;
- di avere richiesto i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo;
-che il ha rigettato la domanda ritenuto che la presenza, nel contesto CP_1 familiare della vittima, di soggetti quali la e lo CP_2 CP_3 legati a clan camorristici, non può far ritenere il richiedente del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali (artt. 1 e 9-bis della legge n. 302/1990).
23.12.2000, n.388 del sig. nato a [...] il 01 Parte_1 novembre 1944 e residente a d IA RP (AV) alla C.da Cupamorte n. 2, dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei Controparte_1 benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 l.266/2005, ex. 1904 D.Lgs. 66/2010.conseguentemente, condannare il al Controparte_1 riconoscimento in favore di dei benefici assistenziali medesimi e specificamente:a) l'elargizione ex art. 5 comma 1 1egge 206/04, come estesa dall'art. 34 1. 222/07, da calcolarsi sulla percentuale all'uopo certificatale del 6% b) al riconoscimento dell'assegno vitalizio, ex art. 2 L. 407/98, così come elevato dall'art. 4, comma 238, L.
350/2003 (legge finanziaria 2004), con la decorrenza indicata dall'art. 4 DPR 243 del
2006, nonché ex lege dal 01.01.2006, da valere a vita;
d)al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4 L. 206/04, con decorrenza ex lege dalla data dell'evento e da valere a vita;
e)la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04;f)beneficio dell'esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 1. 244/07;g)IL diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;h)IL diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2
1. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n.
2;i)IL diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232. Il , regolarmente citato, ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Nel merito la domanda va respinta.
I fatti posti a fondamento della domanda non sono in contestazione.
In data 24 settembre 2014 parte ricorrente mentre praticava il gioco delle bocce con , e altre persone rimase Persona_2 Persona_1 ferito, come pure e , storico Persona_2 Persona_1 affiliato al clan CAVA,nel corso dell'agguato a quest'ultimo ( rapporto prot.n.
394/17 del 2 febbraio 2015 dei Carabinieri di Avellino).
E' incontestato che il fatto delittuoso sia riconducibile alle finalità perseguite dalle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., . Infatti i Carabinieri di Avellino, con la citata informativa del 2015, hanno rappresentato che gli indizi raccolti collocavano l'agguato, verificatosi in data 24 settembre 2014, negli ambienti della locale criminalità organizzata.
Il procedimento penale n. 563794/14 RG avviato sull'evento criminoso, si è poi concluso con la richiesta di archiviazione del 23 febbraio 2016 della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli/D. con l'emissione del relativo CP_4 decreto del 27 marzo 2016: dalla predetta richiesta di archiviazione, è emerso che i colpi di arma da fuoco all'indirizzo di e di due altre Per_1 persone incensurate in sua compagnia erano stati esplosi da ignoti e l'attività investigativa espletata non aveva permesso di accertare responsabilità ed elementi probatori a carico di alcuno
Su tali presupposti parte ricorrente in data 18.3.2015 inoltrava domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata.
Il Ministero rigettava la domanda per carenza dei requisiti soggettivi in ragione del rapporto di affinità di terzo grado accertato tra il sig. e Parte_1 una sua nipote, affiliata all'associazione camorristica “Cava”, CP_2 coniugata con elemento apicale dell'omonimo clan Persona_3 camorristico;
in ragione, altresì, del rapporto di parentela di terzo grado con l. 54 (nipote, figlio del fratello ). CP_3 Pt_2
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Per quanto attiene la legittimità della pretesa del ricorrente è necessario analizzare le norme disciplinanti la fattispecie concreta. L' art 1 della legge 302/90 prevede “ A chiunque subisca un'invalidita' permanente ((. .
.)), per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente ((. . .)) , per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. ….” . L'art.
9-bis Condizioni per la fruizione dei benefici, prescrive, : 1. Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.
Con il DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151 Entrato in vigore del provvedimento il 2/10/2008. Convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 è poi stato previsto:
Art. 2-quinquies Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalita' organizzata Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle nel testo in vigore dal: 8-8-2009
Art.
2-quinquies (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalita' organizzata)
1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte”. Dall'insieme della normativa così delineata deve ritenersi vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
La richiesta può essere presentata da chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, o dai parenti del soggetto deceduto in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono anche il coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento, come nel caso di specie.
Tra i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici è, però, previsto che i richiedenti devono essere del tutto estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Tale articolo prevede che, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, i benefìci previsti per i superstiti sono concessi a condizione che il beneficiario non sia coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575, che il beneficiario risulti estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero si sia, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. La ratio della legge 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa, secondo una finalità solidaristica, di riservare uno speciale trattamento di tipo assistenziale alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai suindicati fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi di tipo eccezionale fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni nel regime anteriore alle ultime innovazioni di cui al sopravvenuto art.
2-quinquies, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, - nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - che ha previsto, per i legami di parentela o familiari, una «presunzione assoluta di non estraneità» all'ambiente criminale (cfr. Cass. 31136/2019, in motivazione ). Infatti, il legislatore, con la I. 20 ottobre 1990, n. 302, ha inteso attribuire il beneficio a chiunque si fosse trovato inconsapevolmente coinvolto in episodi malavitosi rispetto ai quali fosse totalmente estraneo ovvero ai familiari di chi avesse perso la vita nelle medesime circostanze, nell' obiettivo di introdurre una forma di partecipazione della collettività ai pregiudizi subiti da soggetti accidentalmente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, la cui lotta e repressione costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato (Cons. st.
Sez. IV, 14 maggio 1999, n. 845; cfr. Cass. 31136/2019, secondo cui la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni). fosse trovato inconsapevolmente coinvolto in episodi malavitosi rispetto ai quali fosse totalmente estraneo ovvero ai familiari di chi avesse perso la vita nelle medesime circostanze, nell' obiettivo di introdurre una forma di partecipazione della collettività ai pregiudizi subiti da soggetti accidentalmente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, la cui lotta e repressione costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato (Cons. st. Sez. IV, 14 maggio 1999, n. 845; cfr. Cass. 31136/2019, secondo cui la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni).
In conclusione quindi, la ratio e la lettera della legge stabiliscono non sufficiente che il beneficiario sia incensurato (dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma si richiede che vi sia la «completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi», intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali.
* Nella specie per quanto concerne i requisiti soggettivi della vittima, dall'istruttoria espletata dalla , in particolare dall'informativa n. 501/16 P.G. Controparte_5 datata 28 aprile 2016 del Commissariato P.S. di LA (all.8), è emerso che il richiedente è affine di terzo grado di (figlia di CP_2 [...]
sorella di coniuge di . Detta Parte_3 Persona_4 Parte_1 è affiliata all'associazione camorristica “Cava”, scarcerata per CP_2 espiazione pena detentiva, già sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. per anni 3; dal certificato del Casellario Giudiziale n. 16270/2016/R datato 30 agosto 2016, condannata con sentenza irrevocabile il 23 gennaio 2013 per associazione di tipo mafioso art. 416-bis c.p.; è, inoltre, coniugata con Persona_3 alias ”, elemento apicale dell'omonimo clan camorristico, alla data Per_5 dell'informativa detenuto, impegnato in una sanguinosa e cruenta faida nel territorio del
“VA di LA” tra i due gruppi camorristici locali CAVA e per il CP_6 predominio delle attività illecite, destinatario di numerose misure di prevenzione. Dalla medesima informativa del 28 aprile 2016 risulta anche che il sig. è Parte_1 parente di terzo grado di cl. 54 (nipote, figlio del fratello ) CP_3 Pt_2 alias “gigino da Fiat”, il quale, pur non annoverando gravi pregiudizi, è ritenuto
“vicino” a elementi apicali del clan CAVA ed è cognato di (fiduciario Persona_6 del boss affiliato alla organizzazione camorristica CAVA;
inoltre, Persona_7 risultano numerosi altri pregiudizi in capo ad altri componenti il contesto familiare del ricorrente:
- cl. 66 (figlio di annovera pregiudizi Persona_8 Parte_3 per favoreggiamento personale e simulazione di reato risalenti al 7/6/1989, denunziato altresì per truffa in data 30/11/2012
- cl. 73 (nipote, figlio del fratello ) deferito in data 22/9/2014 Persona_9 Per_7 per abuso d'ufficio aggravato
- cl. 72 (nipote, figlio del fratello ) deferito in data 28/9/2009 CP_3 Per_7 per abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio, falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici
- cl. 64 (nipote, figlio del fratello ) deferita in data Controparte_7 Persona_10
9/28/2013 per truffa
- cl. 57 (nipote, figlio del fratello deferito in data CP_3 CP_8 22/9/2014 per abuso d'ufficio aggravato
- cl. 52 (nipote, figlio del fratello ) deferita in data Controparte_9 CP_10
26/3/2010 per falsità ideologica del provato in atto pubblico
- cl. 50 (nipote, figlio del fratello ) deferita in data 1/02/2011 CP_7 CP_10 per lesioni colpose
- cl. 26 (fratello, deceduto) per porto e detenzione abusiva di armi Persona_11
L'attuale ricorrente nulla ha dedotto né contestato sul punto , non avendo allegato fornito alcuna prova della propria dissociazione rispetto ai parenti che hanno aderito alla criminalità organizzata.
Invero il ricorrente a fronte delle informative dei Carabinieri si limita a rilevare che “In nessun atto si adombrano sospetti di vicinanza dell'attuale ricorrente agli ambienti mafiosi, né si indicano elementi concreti, o rapporti, che possano minimamente offuscare la limpidezza e la significatività del comportamento della vittima (genitore di due Ufficiali della guardia di finanza) prima, durante e dopo i fatti.” In realtà sono stati accertati legami di parentela con affiliati alle associazioni criminali e nulla il ricorrente deduce su tale aspetto. Tanto premesso il diniego di cui al provvedimento impugnato appare legittimo in ragione del rapporto di affinità di quarto grado così come accertato dal Commissariato
P.S. di LA ) e poiché, a prescindere dai rapporti di affinità-parentela , l' istante non ha ragionevolmente dimostrato di essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti criminali . D'altronde lo stesso ricorrente annovera precedenti penali per porto abusivo e detenzione armi e atti osceni, nonché lo stesso è detentore di armi
*
La novità delle questioni trattate nonché la natura interpretativa delle stesse impongono la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge il ricorso.
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Benevento, il 24.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Adriana Mari