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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 6012/2023 promosso con ricorso da
Parte_1
nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CI CPF , P.IVA_1 C.F._1
residente in [...], VL Oliva 1470, Santa Lucia do Piai, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
Brasile, CEP 95.130-000, cod. fisc. italiano C.F._2
Parte_2
nato il [...] a [...], Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, CI CPF P.IVA_2
, residente in Via Lin, Scopel, 1470, Santa Lúcia do Piaí, Caxias Do Sul, Rio Grande do C.F._3
Sul, Brasile, CEP 95.130-000, cod. fisc. italiano C.F._4
Parte_3
nata il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CI , CPF , P.IVA_3 C.F._5
residente in [...], 480, Quartiere PIO X, CEP 95 034.190, Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul, Brasile, cod. fisc. italiano C.F._6
Parte_4
nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CI , CPF , P.IVA_4 C.F._7
residente in [...], 112/502, Bairro Panazzolo, CEP 95.080-160, Caxias do Sul, Rio Grande
do Sul, Brasile, cod. fisc. italiano C.F._8
, Parte_5
1 nata il [...] a [...], Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, CI CPF P.IVA_5
, residente in [...]de Castilhos, 925, CEP 95.260.000, cod. fisc. italiano C.F._9
, che agisce per sè e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sulla C.F._10
figlia minorenne
, Persona_1
nata il [...] a [...]í, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, CI CPF P.IVA_6
, cod. fisc. italiano C.F._11 C.F._12
, Controparte_1
nato il [...] a [...]í, Caxias do Sul, Rio Grande Do Sul, Brasile, CI CPF P.IVA_7
, residente a [...]do Piai, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, s/n, CEP C.F._13
95.130-000, cod. fisc. italiano C.F._14
Parte_6
nato il [...] a [...] Lúcia do Piaí, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, CI CPF C.F._15
, residente in [...], 1200, CEP 95.130-000, Santa Lúcia do Piaí, Caxias do C.F._16
Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, cod. fisc. italiano che agisce per sé e quale padre C.F._17
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
, Persona_2
nata il [...] a [...]í, Rio Grande do Sul, Brasile, cod. fisc. italiano C.F._18
, Parte_7
nato il [...] a [...], Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, CI CPF P.IVA_8
, residente in [...], 1200, CEP , Santa Lucia do Piai, Caxias Do C.F._19 C.F._20
Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, cod. fisc. italiano C.F._21
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. ALDO MARIA FILLINICH del foro di Milano e
dall'Avv. DARIO MASINI, del foro di Roma
contro
2 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 26
novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 29 aprile 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
esponendo di essere discendenti, in linea retta, di nato a [...]- Fraz di Borgo Persona_3
Valbelluna (BL) in data 7 giugno 1875, figlio di e di , ed emigrato in Persona_4 Persona_5
Brasile ove rimase tutta la vita fino al decesso avvenuto il 26 gennaio 1948. I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che si univa in matrimonio con la connazionale Persona_3 [...]
(figlia di e di ) in data 23 ottobre 1895 nella città di Controparte_3 Per_6 Persona_7
Farroupilha – Rio Grande Do Sul e che da tale unione, il giorno 24 luglio 1896, in località Villa Bento
Gonçalves - RS, veniva alla luce il figlio , il quale, a sua volta, generava dei figli, dando Persona_4
luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso e risultante dalla documentazione anagrafica.
Deducevano, infine, i ricorrenti che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana e Persona_3
mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente Consolato di Porto Alegre, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3 Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato CP_2
contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021
prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello
stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della
madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei
commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal
Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre
italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge
555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero,
che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita
4 della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, comprovante che i ricorrenti sono discendenti di Persona_3
Risulta, inoltre, dal doc. 8, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana Persona_3
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, al figlio
ON, che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, anche se i predetti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. CP_2
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente,
parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile Parte_8
versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dalla ricorrente. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare,
comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
5 Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2
conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme Controparte_2
quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino Persona_3
italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 23 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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