Articolo 5 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 giugno 1990
Art. 5. Divieto di conservazione
e tipicita' delle fasi di produzione 1. Le cosce dei suini impiegati per la produzione del prosciutto di Parma non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione, e devono essere muniti di un timbro indelebile impresso a cura del macellatore.
2. All'atto della salagione sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo attestante la data di inizio della lavorazione.
3. Le fasi di produzione devono essere effettuate, dalla salagione alla fine della stagionatura, nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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