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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2771/2022 R.G., avente ad oggetto “Impugnazione
di testamento olografo” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EM OL LI;
AT E
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
IO ET e SA MA;
Convenuta
CI , C.F. ; CP_2 CodiceFiscale_3
Convenuta contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e , all'uopo esponendo che: Controparte_1 Controparte_3 - In data 14/9/1993, si è aperta la successione in morte della sig.ra Persona_1
, vedova del sig. , nonno dell'attore, che era nata a [...] il
[...] Parte_1
16/3/1899 ed era ivi domiciliata in vita al Vico II Duomo.
- Con testamento olografo, datato 30/9/1984 e pubblicato con verbale not. di Corato Pt_2 del 2/11/2021, la de cuius ha nominato l'attore suo erede universale, disponendo: “Nomino erede dei miei beni mio nipote e voglio che a lui sia attribuita l'intera Parte_1 casa di mia proprietà in quanto mia figlia;
in quando mia figlia è stata CP_4 CP_4 già tacitata dei suoi diritti di legittima. Frigento, 30 settembre 1984. Famiglietti M. NA.
- Con altro quì contestato - in quanto apocrifo - testamento olografo, datato 21/1/1991, pubblicato su richiesta della convenuta sig.ra , sua nipote ex filia (sig.ra Controparte_1
), con verbale a rogito per not. di NO Irpino del 7/3/1994, Persona_2 Per_3 la de cuius avrebbe, invece, diversamente disposto quanto infra riportato: “Frigento ventuno gennaio mille noventonovantuno. Oggi ventuno gennaio millenovecento novantuno io nata a [...] il [...] nel pieno delle capacità. Fisiche e Persona_1 mentali dichiaro di lasciare alla mia morte la casa in Frigento al secondo vico Duomo composta di due vani e accessori che risulta di mia proprietà per uso capione perché le mie sorelle mancano da l'Italia dal 1920 a mia figlia nata a [...] il Persona_2
24/1-1923 in quanto mi a sempre assistita nel miglior modo possibile- Con la presente annullo tutte le carte precedenti da me firmate. Frigento 21 gennaio 1991. Famiglietti MA NA.
- La dichiarazione di successione presentata in coerenza con tale secondo contestato testamento è stata registrata ad NO Irpino in data 14/3/1994 al n. 15, vol. 301 e trascritta in Avellino il 19/11/1994 ai nn. 15086/12739, e reca l'individuazione della casa assegnata alla sig.ra come distinta in C.F. al foglio 14, particella 174 sub 2, cat. Persona_2
A/4, vani 3.
- In data 28/10/2006 è deceduta anche la sig.ra , assegnataria Persona_2 testamentaria della casa in Frigento al Vico Secondo di Via Duomo, che ha lasciato a sé superstiti quali uniche eredi legittime, le convenute figlie e Controparte_1 [...]
, giusta dichiarazione di successione registrata ad NO Irpino il 12/11/2019 e CP_3 trascritta in Avellino il 20/11/2019 ai nn. 18024/14792, nel cui asse ereditario è stato riportato la suddetta casa in Frigento distinta in C.F. al foglio 14, particella 174 sub 2, cat. A/4, vani 3.
- L'attore, figlio ex filio (sig. ) della sig.ra , Controparte_5 Persona_1 sin dalla morte della de cuius (che era sua nonna), ha ininterrottamente posseduto, animo domini, l'appartamento in Vico Secondo di Via Duomo n. 1, Frigento - nel quale ha sempre abitato ed ha continuato ad abitare - anche dopo la morte della de cuius sig.ra
[...]
- fino alla sua scomparsa, avvenuta il 6 /10 /2013, la madre Persona_1 Persona_4
, moglie del sig. .
[...] Controparte_5
- Dopo la morte della sig.ra , l'attore ha continuato a possedere in via esclusiva Per_4 animo domini, pacificamente e pubblicamente, l'appartamento, soggiornandovi ogni anno, tra l'altro in occasione delle ricorrenze e delle festività di Natale, di Pasqua, del ANto ON AN (13-14 giugno), del periodo a cavallo del Ferragosto (circa 7/14 Per_5 giorni), nei giorni di commemorazione dei defunti ed, ancora, in occasione delle sagre delle castagne dei vicini comuni di Montella/Bagnoli, nei weekend primaverili e nei mesi estivi. - Nell'anno 2014, l'attore ha ristrutturato l'appartamento in economia e, per tutta la durata dei lavori (marzo-aprile), si è recato a Frigento ogni fine settimana per controllarne l'avanzamento e provvedere alle attività ad essi strumentali e propedeutiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, la verifica dei lavori eseguiti, l'acquisto materiali (infissi, sanitari, cucina) e il pagamento delle maestranze ecc.
L'attore esponeva, inoltre, che dal raffronto delle due schede testamentarie emergeva l'apocrifia o difetto di autografia del testamento olografo datato 21/1/1991 e che le convenute avevano abusivamente sostituito, a insaputa dell'attore, le chiavi della porta di accesso, tant'è che l'attore recatosi in Frigento, dopo qualche mese di assenza, constatata l'impossibilità di accedere all'appartamento per l'impossibilità di aprirlo con la chiave in suo possesso, si rivolgeva ad un fabbro ai fini dell'apertura della porta di ingresso, determinando così l'insorgere di una lite con le convenute. Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “…I. In via principale, Parte_1 previo accertamento che il testamento della sig.ra , datato Persona_1
21/1/1991 e pubblicato con verbale per not. del 7/3/1994, è apocrifo e difetta di Per_3 autografia della scrittura e della sottoscrizione, dichiarare la sua nullità e, di conseguenza e per l'effetto, dichiarare che la successione della sig.ra è Persona_1 regolata dal testamento olografo, datato 30/9/1984 e pubblicato con verbale per not.
[...]
del 2/11/2021, che lo indica come unico erede e, di conseguenza, accertare e dichiarare Pt_2 che è proprietario esclusivo dell'appartamento descritto in narrativa. II. In ogni ipotesi gradata e subordinata, dichiarare che l'appartamento, di cui in narrativa, è stato da lui, anche quale erede e successore della sig.ra , acquisito a titolo Persona_4 originario in via di usucapione ai sensi degli artt. 1158 e 1146 c.c. ed ordinare alla Conservatoria dei RR.II di Avellino di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”. Vinte le spese. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 1.10.2022, si costituiva in giudizio la quale a propria volta eccepiva la prescrizione dell'azione Controparte_1 trattandosi di azione di annullamento prescritta per l'intervenuto decorso del termine quinquennale decorrente, ai sensi dell'art. 606 II comma c.c., dal giorno in cui è stata data esecuzione alla disposizione testamentaria. Deduceva inoltre che l'unità immobiliare oggetto di causa era pervenuta alla compianta , in piena ed esclusiva proprietà, Persona_2 in forza di successione in morte della madre e che, infine, il Persona_1 testamento olografo del 21 gennaio 1991 appariva autentico. Concludeva, pertanto, il rigetto integrale della domanda. Vinte le spese. Restava contumace , sebbene ritualmente citata con atto notificato in Controparte_3 data 6 luglio 2022. Disposta ed espletata CTU grafologica, sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte depositate all'udienza del 29.1.2025, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*** La domanda attorea diretta ad accertare la nullità del testamento impugnato è fondata e meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono. 1.- In primo luogo, il Collegio ritiene adeguatamente provata la non autenticità del testamento olografo datato 21/1/1991 e la non riconducibilità dello stesso alla de cuius sig.ra
[...]
. Persona_1
In proposito, vale ricordare che la giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che “..la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso..” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995 e Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307). Vale soggiungere, in punto di diritto, che, come noto, il requisito indispensabile del testamento olografo, previsto a pena di nullità dall'art. 606, comma 1, c.c. è l'autografia del testatore e che l'art. 602 c.c. impone quali requisiti del testamento in esame oltre alla scrittura di mano del testatore anche l'indicazione della data e della sottoscrizione. L'azione di nullità, attesa la gravità del vizio e della forma di invalidità, è imprescrittibile. Orbene, con consulenza tecnica depositata il 27.5.2024, redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici, il perito nominato, dott.ssa , ha concluso che: Persona_6
1) il testamento olografo apparentemente riferibile alla de cuius sig.ra Persona_1
(nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 14/09/1993), pubblicato per
[...]
Notar dott.ssa in data 07/03/1994 al numero di Repertorio n. 19834 e di Persona_7
Raccolta n. 6834, di cui è stata chiesta la verificazione è stato redatto per l'intero, cioè sia nel testo che nella sottoscrizione apposta in calce allo stesso, da un'unica mano;
2) lo scritto del suindicato testamento olografo in verifica e la sottoscrizione ivi apposta in calce, sulla base della documentazione analizzata nel corso della presente indagine peritale ai fini della comparazione, non rientra nella variabilità grafica della de cuius sig.ra e, pertanto, il testamento de quo deve essere ritenuto apocrifo. Persona_1
In particolare, il CTU, nell'analizzare l'originale del testamento in verifica e l'autografia della de cuius sig.ra emergente dalle scritture di comparazione (in Persona_1 particolare cinque firme di certa provenienza), ha riscontrato che: “nel testo e nella firma in verifica il livello grafico generale è molto più evoluto di quello invece presente nella scrittura autografa della de cuius atteso che quest'ultima presenta una forma calligrafica poco elaborata che riproduce forme e modelli insegnati accompagnata da un movimento che procede con difficoltà e stentatezza a partire dall'anno 1981. Nel documento in verifica invece il livello grafico generale è palesemente più evoluto per l'agilità dei collegamenti e la particolarità della forma di alcune lettere, come ad esempio la lettera “t” disegnata sempre con una gestualità energica che slancia la barra verso l'alto o come pure le l'occhiello finale della lettera “o” ugualmente slanciato con energia verso l'alto; il tutto accompagnato ad un movimento agile e spontaneo (Cfr. pag.51 della CTU). Il CTU ha precisato che: - le firme e gli scritti comparativi utilizzati sono tutte di certa provenienza o comunque sono stati riconosciuti da entrambe le parti processuali come provenienti dalla mano della sig.ra e coprono un lasso temporale che va Persona_1 dall'anno 1959 al 1985, ragion per cui alcune di esse sono coeve al testamento in verifica recante la data del 21/01/1991.(…); - le caratteristiche grafologiche presenti nelle firme comparative di certa provenienza si ritrovano corrispondenti anche nel testamento risalente al 1984 indicato dalle parti come scrittura in comparazione della sig.ra ragion Persona_1 per cui tutte provengono dalla medesima mano (…); - a far data dall'anno 1981 la scrittura della sig.ra è stata caratterizzata da una forte ed evidente difficoltà nella Persona_1 conduzione del tratto, da una forte incertezza scrittoria, dalla presenza di gesti e tratti spezzettati dovuti all'impossibilità di realizzare dei tratti perfettamente curvi ed energici con particolare riferimento agli ovali realizzati con gesti tremolanti e poco tonici, etc. (…); - tutte queste caratteristiche NON sono state assolutamente riscontrate nel testamento in verifica nella sua interezza (Cfr. pag.54 della CTU).
Rilievo assumono, infine, le puntuali osservazioni del CTU, la quale, a sostegno delle proprie conclusioni, ha evidenziato che: “…è pacificamente comprensibile a tutti che una scrittura affetta da grafi segni di grafopatologia come quella autografa della sig.ra Persona_1
risalente agli anni 1981-1984 e 1985 (anni in cui la de cuius aveva l'età di 82/85
[...]
e 86 anni) di certo non avrebbe potuto MAI migliorare con l'avanzare dell'età per divenire nell'anno 1991 in cui sarebbe stato scritto il testamento in verifica una scrittura del tutto priva di ogni segno di grafopatologia, contrassegnata da un tratto energico, tonico, scorrevole, privo di segni di grafopatologia e di evidenti difficoltà nella conduzione del tratto. Come pure è impensabile che un soggetto come la sig.ra che presenta nella sua Persona_1 scrittura un livello grafico non particolarmente evoluto proprio per la semplicità della forma costruttiva dei singoli grafemi abbinati ad una lentezza e ad una palese difficoltà di condurre un tratto con scorrevolezza (con incapacità a disegnare perfettamente un tratto curvo, etc.) possa in età più avanzata (e poco prima della sua morte) stravolgere completamente il proprio livello scrittorio e portarlo ad uno ben più alto come quello presente nel documento e nella firma in verifica. È altresì impensabile che un soggetto come la sig.ra che in Persona_1 tarda età ha un appoggio pressorio leggero anche per l'evidente difficoltà manifestata nell'atto scrittorio possa, con l'avanzare dell'età, acquisire una forza ed una sicurezza nell'atto di scrivere un testo oltretutto lungo come quello in verificazione. Le differenze sostanziali che emergono dal confronto tra il documento in verifica e tutte le firme e le scritture autografe della de cuius sono numerosissime e non si esauriscono nelle caratteristiche fondamentali sopra esposte. Quest'ultime però sono già di per sé ampiamente idonee e sufficienti a far concludere senza ombra di dubbio per la NON riconducibilità del testamento in verifica e della firma ivi apposta in calce alla mano della de cuius sig.ra
, ragion per cui non si intende appesantire ulteriormente la Persona_1 presente lettura. (Cfr. pag. 55 e 56 dell'elaborato peritale).
Il CTU ha inoltre dedotto che queste differenze, che possiamo definire tutte “sostanziali”, sono riscontrabili tra il testo in verifica e la firma in calce ad esso, da un lato, e tutte le firme e gli scritti comparativi in comparazione dall'altro, che, come detto, sono molto omogenei e coerenti tra di loro.(…)Per tutto quanto sopra esposto e documentato, è possibile affermare, in base alla documentazione esaminata, che il testamento olografo in verifica datato
“Frigento 21 gennaio 1991”, scritto e sottoscritto da un'unica mano esecutrice, non rientra nella variabilità grafica analizzata della de cuius sig. e Persona_1 pertanto non proviene dalla sua mano risultando con certezza apocrifo (cfr. amplius, pp. 57 e 58 della relazione peritale).
Il Collegio condivide in toto le conclusioni del CTU circa la falsità del testamento esaminato. La relazione grafologica del c.t.u. risulta basata su di una metodica d'indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili. Invero, circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). A fronte delle risultanze della espletata CTU, risultano irrilevanti e superflue le ulteriori istanze di prova orale articolate. Per tutto quanto sopra esposto e documentato, accertata la falsità del testamento olografo in esame, in accoglimento della domanda attorea, ne va dichiarata la nullità. Alla declaratoria di falsità del testamento olografo impugnato consegue l'inefficacia della successione testamentaria aperta in favore delle convenute e Controparte_1 [...]
e la declaratoria di apertura della successione testamentaria secondo le CP_3 disposizioni di cui al testamento olografo, datato 30/9/1984 e pubblicato con verbale per not.
del 2/11/2021, che indica l'odierno attore come erede universale della de cuius Pt_2 [...]
Persona_1
L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda subordinata di usucapione. Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU e quelle della procedura di mediazione, seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato-complessità media) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 Controparte_3 disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del testamento olografo attribuito a (nata a [...]
Frigento il 6/03/1899 ed ivi deceduta in data 14/09/1993), pubblicato per Notar dott.ssa in data 07/03/1994 al numero di Repertorio n. 19834 e di Raccolta n. 6834, Persona_7 in quanto apocrifo e, per l'effetto, dichiara inefficace la relativa successione in favore delle convenute e;
Controparte_1 Controparte_3
2) dichiara aperta la successione testamentaria di secondo le Persona_1 disposizioni di cui al testamento olografo, datato 30/9/1984 e pubblicato con verbale per not.
del 2/11/2021; Pt_2
3) dispone la necessaria annotazione ex art. 2655 c.c. della presente sentenza a cura dell'Ufficio competente;
4) condanna le convenute e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3
, delle spese processuali sostenute, che liquida in complessivi Euro 570,98 Parte_1 per esborsi ed euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di CP_1
e .
[...] Controparte_3
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano