Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 492/2025
Tribunale Ordinario di Alessandria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 20/05/2025 riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 492/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BAVAZZANO SIMONA ANNA MARIA
E
ata il 24/04/1983 a KIAMBAA (KENYA) Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MASUELLI NICOLETTA LAURA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2. Si dà atto che la sig.ra Parte_2 ha rilasciato l'appartamento locato dalla sig.ra , trasferendo la propria residenza Parte_3
Ovada, Via Gilardini 2, interno 11, ritirando tutti i propri effetti personali. Contemporaneamente anche le figlie della sig.ra e (quest'ultima Pt_2 Persona_1 Persona_2
maggiorenne e indipendente), hanno trasferito la loro residenza a seguito della madre e ritirato i propri effetti personali;
3. Si dà atto che le parti non posseggono alcun bene mobile e/o immobile di proprietà né sul suolo italiano né sul suolo keniota;
non possiedono alcun mezzo di trasporto;
4.si dà atto che il sig. CO è stato dichiarato invalido al lavoro al 75% e percepisce una pensione di € 343,66. La sig.ra ha reperito un'occupazione abbastanza stabile come factotum al Pt_2
ristorante La Pignatta di Ovada.
5. i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
6. In presenza di prole, le parti rispetteranno la seguente concordata pattuizione di affidamento del figlio minore
: verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_3
genitori: le decisioni che potranno incidere sullo sviluppo della personalità, del bagaglio culturale e delle inclinazioni del minore, verranno prese dai genitori congiuntamente, nel rispetto dei desiderata del figlio. Il minore verrà collocato presso i genitori per eguale periodo, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre. _ A fronte delle differenti impostazioni di vita di entrambi i genitori, le parti si coadiuveranno/alterneranno nelle cure del figlio per equivalente, come tutt'ora già accade. In linea di massima, il padre terrà presso di sé il figlio nell'attuale appartamento famigliare la prima settimana dal giovedì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, la seconda settimana dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina co riaccompagnamento a scuola, e così a rotazione settimanale. Il restante periodo verrà trascorso presso l'appartamento della madre. I coniugi interpretano con massima elasticità la su elencata alternanza, dandosi ampia necessità nell'accudimento del ragazzino. In particolare, in caso di necessità di aiuto per i compiti scolastici da svolgere a casa o di problemi di salute di Per_3
previa assenza scolastica, i coniugi si impegnano a coadiuvarsi. _ In relazione alle vacanze scolastiche estive, i genitori programmeranno i periodi ferie anticipatamente riscontrandosene avviso in modo tale da garantirsi reciprocamente un'equa ripartizione dei rispettivi tempi da trascorrere in via esclusiva con , e comunque coordinando Per_3
almeno 30 giorni anche non continuativi di pertoccanza per ciascuno, salvo differente accordo. In ogni caso dovrà essere assicurato il continuativo contatto telefonico genitore-figlio e l'indirizzo di sicura reperibilità per l'eventuale periodo di vacanza fuori città, oltre la possibilità per il genitore che non ha con sé il figlio minore di fare visita allo stesso, previo accordo con l'altro genitore.
Le ricorrenze potranno essere trascorse dal figlio con ciascun genitore a rotazione annuale, salvo diverso accordo tra i genitori o differente desiderata dello stesso figlio;
I coniugi concorderanno la trascorrenza esclusiva di ciascuno con il minore per i periodi di vacanza scolastica natalizi e pasquali e comunque per i 'ponti' compatibilmente con le necessità lavorative della madre;
tutti gli accordi dovranno essere presi anticipatamente e quindi in tempo utile per la programmazione degli impegni di ciascun membro della famiglia. _ L'AUU per è percepito Per_3
da entrambi i genitori al 50% cadauno;
considerato che
la domanda potrà essere effettuata unicamente con l'emissione della sentenza e che allo stato l'AUU viene percepito dal sig. CO, le parti convengono che lo stesso provvederà da febbraio 2025 a bonificare alla moglie la somma pari al 50% dell'AUU percepito, fino a quando entrambi i coniugi percepiranno la quota del 50% ciascuno;
i coniugi si impegnano a recarsi congiuntamente presso un patronato entro 15 giorni dall'emissione della sentenza._ Le spese necessarie, mediche e scolastiche, verranno affrontate dai genitori congiuntamente al 50%, rivolgendosi ai Servizi assistenziali per compilare il modello Isee e richiedere le idonee agevolazioni. Tutte le spese straordinarie devono essere concordate tra i genitori prima di essere effettuate. In particolare: _I genitori provvederanno al 50% alle spese straordinarie necessarie, scolastiche e mediche, per il figlio;
Per le spese più esose (es. pc e collegamento internet con programmi richiesti dal programma scolastico, protesi dentistiche, oculistiche, visite specialistiche private e relative prescrizioni terapeutiche siano esse farmacologiche o fisioterapiche, acquisto alimenti dietetici prescritti, ecc.) i genitori si confronteranno, decidendo congiuntamente la miglior scelta dello specialista o fornitore del materiale a cui rivolgersi in rapporto alla condizione qualità/prezzo. Nel momento in cui uno dei genitori ignora la necessaria esigenza una volta comunicata, anche a mezzo whatsapp, l'altro genitore entro 15 giorni avrà diritto a procedere singolarmente alla scelta anticipare l'onere e richiederne il rimborso all'altro del 50% presentando pezza giustificativa. _Ogni altra spesa straordinaria da evadere nell'interesse del figlio (spese per frequenze ricreative, sportive, ripetizioni, corsi parascolastici, hobbistica, ciclomotori, ecc.) dovrà essere concordata e preventivata tra i genitori di volta in volta ed affrontata al 50%. Le spese voluttuarie in mancanza di accordo saranno sopportate dal genitore che ritiene di poter affrontare anche singolarmente l'impegno di spesa. In tutti i casi di cui sopra, gli eventuali impegni di spesa sottesi a scelte straordinarie, che potrebbero incidere anche indirettamente sulla linea educativa e sulla formazione del figlio, dovranno non solo tenere conto delle inclinazioni di , Persona_3
ma dovranno essere concordate dai coniugi nella prospettiva del compromesso sull'impronta sensibile e culturale-educativa e della sostenibilità dell'impegno stesso;
_le fatturazioni delle spese straordinarie affrontate per il figlio, debitamente corredate da codice fiscale dello stesso, saranno deducibili-detraibili fiscalmente al 50% da ciascun genitore, come di legge;
_i genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o dei documenti di identificazione utili per sé stessi e per il figlio, autorizzandosi alla richiesta ed al ritiro di essi anche singolarmente senza necessità di firma congiunta né rinnovo del benestare di entrambi.” la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di Nairobi (Kenya)
[...]
in data 11 febbraio 2016, come risulta da atto n. 1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Belforte Monferrato (AL) per l'anno 2016, nella parte II, serie C, rimettendosi i coniugi al regime della comunione dei beni, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n.
1, Parte 2^, Serie C, Anno 2016
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 20/05/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.