TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 8139/2022, promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Dario De Vincentis e con la Parte_1 stesso domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa CP_2
e dei funzionari (C.F. ,
[...] CP_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. , C.F._2 Controparte_5 Controparte_6
( ) e ( ), CodiceFiscale_3 Controparte_7 CodiceFiscale_4
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe, asseriva di essere stata docente a tempo determinato di scuola primaria alle dipendenze del
[...] , con diversi contratti per le annualità dal 2017/18 sino al Controparte_8
2021/22.
Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e
64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo
Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui per gli aa.ss. dal 2018/19 al 2021/2022 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015, in subordine al risarcimento del danno. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il , contestando in fatto e in Controparte_8
diritto il ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti e cui va riconosciuto il diritto alla carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso o in forma equivalente nel secondo caso cfr. Corte di Cassazione, n. 29961, 27 ottobre 2003), deve presumersi che la ricorrente non sia uscita dal sistema scolastico, in quanto la sua presenza nelle GPS non è stata contestata dal MIM a fronte di affermazione in tal senso operata in ricorso. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha espletato l'ultimo incarico nell'a.s. 2021/22 (terminato il 20/06/2025, come in atti) e che le GPS hanno durata biennale.
Nel merito, deve precisarsi che il ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità,
“carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa la circostanza che il ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente.
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio
2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_9 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_10 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi CP_1 convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
Tale problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui
è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la
Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”
(punto 46).
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n.
29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione.
Dai contratti prodotti in atti risulta, che la parte ricorrente, ha prestato servizio, su posto di sostegno e su posto comune, mediante la stipulazione di un contratto a tempo determinato su organico di fatto per le annualità 2018/2019 e 2020/2021 e su spezzoni per un periodo superiore a 180gg. per le annualità 2017/18 e 2021/22.
A tal riguardo si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 luglio
2025 emessa nella causa C-268/24 che ha affermato che risulta discriminatorio negare il beneficio economico previsto dalla legge n. 107 del 15 luglio 2015, commi 121 e ss. per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, ai docenti precari assunti con supplenze brevi e saltuarie che svolgono supplenze per brevi periodi, a meno che l'esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
La Corte precisa che “…il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce siffatta ragione oggettiva” (Cfr. Corte di Giustizia,
Causa C-268/2024, cit.).
Ebbene, secondo la Corte non risulta essere una valida ragione oggettiva la circostanza che l'insegnante non concluda l'anno scolastico o non abbia un contratto sino al 30 giugno, poiché la scelta di non prolungare il contratto ricade sull'Amministrazione la quale, comunque, si avvale del lavoro del docente.
I supplenti, peraltro, svolgono le medesime funzioni e le stesse mansioni dei colleghi assunti con contratti a tempo determinato sino al termine della attività didattiche o immessi in ruolo, sicché, anche sotto tale profilo non è ammissibile alcuna differenziazione.
Si ricorda in proposito che la Corte Europea aveva più volte osservato che “…non vi è nulla che indichi” che “il carattere breve e discontinuo” di alcuni incarichi sia tale “da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate”, né sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare che ciò avrebbe “l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata” (Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 30 novembre 2023).
Il principio tracciato dalla Corte di G.U.E. sull'irrilevanza della “quantità di lavoro effettivamente prestata” (venendo posto l'accento sulla durata del rapporto di lavoro) dovrebbe consentire al Giudice nazionale di riconoscere il beneficio economico per la formazione, qualora l'insegnante sia impegnato per una lunga parte dell'anno ed anche in caso di supplenza su uno spezzone orario.
In modo molto efficace la Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio 2025, ha chiarito al punto 73) che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o quando siano chiamati ad insegnare diverse materia in diverse scuole” (Cfr. Corte di Giustizia, Causa C-
268/2024, cit.).
Ed invero, la descrizione tracciata dalla Corte di Giustizia rispecchia in modo coerente la realtà degli insegnanti precari che si trovano a dover affrontare – specialmente agli inizi della loro carriera – dei sacrifici economici per la loro formazione professionale, con l'obiettivo di raggiungere la immissione in ruolo.
Difatti, ancorare il riconoscimento del beneficio alla didattica annua non ha senso, tenuto conto che il beneficio economico di cui si discute ha natura fissa e non “dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato” (Cfr. Corte di Giustizia,
Causa C-268/2024, cit.).
Peraltro, secondo la Corte “la differenza di trattamento sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” (Cfr. Corte di Giustizia, Causa
C-268/2024, cit.).
Pertanto, tutti gli insegnanti che hanno lavorato con contratti di breve durata, ovvero i supplenti brevi e saltuari che abbiamo lavorato per buona parte dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124 – anche sulla stessa classe di concorso o grado di istruzione – hanno diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della Legge 107 del 15 luglio 2015.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, va accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22.
Il convenuto dovrà essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, CP_1
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU
n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare CP_1
in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuale di euro 500,00 per gli anni dall'a.s. 2017/18 sino all'a.s. 2021/22 (per un totale di euro 2.500,00).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dell'esiguo valore della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.130, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni dall'a.s. 2017/18 sino all'a.s. 2021/22;
2) per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_8
alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei Controparte_11 termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 2.500,00;
3) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_8 processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.130,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Santa Maria Capua Vetere, 3 dicembre 2025
La giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 8139/2022, promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Dario De Vincentis e con la Parte_1 stesso domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa CP_2
e dei funzionari (C.F. ,
[...] CP_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. , C.F._2 Controparte_5 Controparte_6
( ) e ( ), CodiceFiscale_3 Controparte_7 CodiceFiscale_4
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe, asseriva di essere stata docente a tempo determinato di scuola primaria alle dipendenze del
[...] , con diversi contratti per le annualità dal 2017/18 sino al Controparte_8
2021/22.
Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e
64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo
Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui per gli aa.ss. dal 2018/19 al 2021/2022 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015, in subordine al risarcimento del danno. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il , contestando in fatto e in Controparte_8
diritto il ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti e cui va riconosciuto il diritto alla carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso o in forma equivalente nel secondo caso cfr. Corte di Cassazione, n. 29961, 27 ottobre 2003), deve presumersi che la ricorrente non sia uscita dal sistema scolastico, in quanto la sua presenza nelle GPS non è stata contestata dal MIM a fronte di affermazione in tal senso operata in ricorso. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha espletato l'ultimo incarico nell'a.s. 2021/22 (terminato il 20/06/2025, come in atti) e che le GPS hanno durata biennale.
Nel merito, deve precisarsi che il ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità,
“carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa la circostanza che il ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente.
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio
2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_9 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_10 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi CP_1 convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
Tale problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui
è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la
Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”
(punto 46).
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n.
29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione.
Dai contratti prodotti in atti risulta, che la parte ricorrente, ha prestato servizio, su posto di sostegno e su posto comune, mediante la stipulazione di un contratto a tempo determinato su organico di fatto per le annualità 2018/2019 e 2020/2021 e su spezzoni per un periodo superiore a 180gg. per le annualità 2017/18 e 2021/22.
A tal riguardo si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 luglio
2025 emessa nella causa C-268/24 che ha affermato che risulta discriminatorio negare il beneficio economico previsto dalla legge n. 107 del 15 luglio 2015, commi 121 e ss. per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, ai docenti precari assunti con supplenze brevi e saltuarie che svolgono supplenze per brevi periodi, a meno che l'esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
La Corte precisa che “…il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce siffatta ragione oggettiva” (Cfr. Corte di Giustizia,
Causa C-268/2024, cit.).
Ebbene, secondo la Corte non risulta essere una valida ragione oggettiva la circostanza che l'insegnante non concluda l'anno scolastico o non abbia un contratto sino al 30 giugno, poiché la scelta di non prolungare il contratto ricade sull'Amministrazione la quale, comunque, si avvale del lavoro del docente.
I supplenti, peraltro, svolgono le medesime funzioni e le stesse mansioni dei colleghi assunti con contratti a tempo determinato sino al termine della attività didattiche o immessi in ruolo, sicché, anche sotto tale profilo non è ammissibile alcuna differenziazione.
Si ricorda in proposito che la Corte Europea aveva più volte osservato che “…non vi è nulla che indichi” che “il carattere breve e discontinuo” di alcuni incarichi sia tale “da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate”, né sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare che ciò avrebbe “l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata” (Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 30 novembre 2023).
Il principio tracciato dalla Corte di G.U.E. sull'irrilevanza della “quantità di lavoro effettivamente prestata” (venendo posto l'accento sulla durata del rapporto di lavoro) dovrebbe consentire al Giudice nazionale di riconoscere il beneficio economico per la formazione, qualora l'insegnante sia impegnato per una lunga parte dell'anno ed anche in caso di supplenza su uno spezzone orario.
In modo molto efficace la Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio 2025, ha chiarito al punto 73) che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o quando siano chiamati ad insegnare diverse materia in diverse scuole” (Cfr. Corte di Giustizia, Causa C-
268/2024, cit.).
Ed invero, la descrizione tracciata dalla Corte di Giustizia rispecchia in modo coerente la realtà degli insegnanti precari che si trovano a dover affrontare – specialmente agli inizi della loro carriera – dei sacrifici economici per la loro formazione professionale, con l'obiettivo di raggiungere la immissione in ruolo.
Difatti, ancorare il riconoscimento del beneficio alla didattica annua non ha senso, tenuto conto che il beneficio economico di cui si discute ha natura fissa e non “dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato” (Cfr. Corte di Giustizia,
Causa C-268/2024, cit.).
Peraltro, secondo la Corte “la differenza di trattamento sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” (Cfr. Corte di Giustizia, Causa
C-268/2024, cit.).
Pertanto, tutti gli insegnanti che hanno lavorato con contratti di breve durata, ovvero i supplenti brevi e saltuari che abbiamo lavorato per buona parte dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124 – anche sulla stessa classe di concorso o grado di istruzione – hanno diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della Legge 107 del 15 luglio 2015.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, va accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22.
Il convenuto dovrà essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, CP_1
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU
n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare CP_1
in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuale di euro 500,00 per gli anni dall'a.s. 2017/18 sino all'a.s. 2021/22 (per un totale di euro 2.500,00).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dell'esiguo valore della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.130, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni dall'a.s. 2017/18 sino all'a.s. 2021/22;
2) per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_8
alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei Controparte_11 termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 2.500,00;
3) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_8 processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.130,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Santa Maria Capua Vetere, 3 dicembre 2025
La giudice
dott.ssa Valentina Paglionico