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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7526/ 2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 7526 dell'anno 2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Marco Francione (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio legale dello stesso sito in Matera alla via Gramsci n. 4, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall' Avv. Patrizia Pennese (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._4
lo studio legale della stessa sito in Pescara alla via Marconi n. 375, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 22.05.2024 e per il P.M. con visto del
12.11.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2019 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 24.09.2016, che dalla loro unione era nata una figlia in data Controparte_1 Persona_1
30.09.2015, che la convivenza non era più sostenibile a causa di incompatibilità caratteriali e contrasti addebitabili al resistente e che di fatto era cessata sin dal mese di agosto 2018 quando il CP_1
aveva improvvisamente e senza preavviso abbandonato il tetto coniugale, per trasferirsi a vivere a
Penne presso la sua famiglia di origine, senza più far ritorno. Riferiva altresì che successivamente all'allontanamento dal domicilio coniugale aveva contribuito sporadicamente al mantenimento della figlia minore e che aveva sottratto all'insaputa della ricorrente ingenti somme di denaro dal loro conto cointestato. Domandava quindi pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'affido condiviso della figlia minore con Per_1
collocazione presso di se, disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario, assegnazione a se della casa coniugale, di proprietà esclusiva dei suoi genitori, nonché la previsione di un assegno di mantenimento da porsi in capo al nella misura di euro 350,00 mensili per il CP_1
mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico al 100%, con Per_1
condanna alle spese di lite.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedeva il rigetto della richiesta di addebito, deducendo che la decisione del resistente di allontanarsi dalla casa coniugale era stata presa di comune accordo , in ragione delle emerse insanabili divergenze caratteriali. Domandava altresì l'affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso la madre, la previsione del contributo al mantenimento di nella Per_1
misura di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
All'udienza presidenziale del 08.06.2020 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente Dott. Vladimiro Gloria, invitava le parti ad una definizione bonaria della controversia. Stante il mancato raggiungimento di un accordo con
Ordinanza del 29.07.2020 adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata il godimento la casa familiare. Il Giudice Delegato poneva a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile alla ricorrente di € 275,00 a titolo di CP_1
contribuzione per il mantenimento della figlia con rivalutazione annuale ed oltre al pagamento Per_1 delle spese straordinarie al 50%, rimetteva altresì all'accordo delle parti l'esercizio del diritto di visita del padre in ragione della distanza tra la sua sede di residenza e quella della figlia. Con richiesta di modifica ex art. 709 ultimo comma c.p.c. del 9.02.2021 il domandava la CP_1
riduzione del contributo al mantenimento per la figlia stante il suo stato di disoccupazione , ma con provvedimento del 16.02.2021 l'istanza veniva rigettata.
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale del resistente.
Conclusa la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 28.02.2023 il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente Giudice.
In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente domandava la conferma delle statuizioni economiche adottate in sede di provvedimenti provvisori e che l'assegno unico venisse percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza del 22.05.2024 precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni relative ai mezzi istruttori ammessi adottate dal precedente Giudice Relatore ritenute condivisibili, non sussistendo allo stato motivi per discostarsene.
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Venendo all'esame della richiesta di addebito della separazione formulata da parte ricorrente si ritiene possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
La ricorrente ha motivato la domanda, deducendo che il resistente, nel mese di agosto 2018, ha abbandonato improvvisamente e senza giustificato motivo il tetto coniugale. Assume in particolare la che il resistente non ha dato notizia del suo allontanamento dal domicilio coniugale, Parte_1
destando la sua preoccupazione nonché quella di parenti e amici.
Sul punto la teste unica testimone indifferente, ha così riferito “Fu lo stesso Testimone_1
a telefonare a mio marito….e a riferirci di essersi allontanato da casa. Non ricordo il CP_1 giorno esatto in cui ciò avvenne era il mese di agosto 2018….”, “Quella stessa sera di cui sopra il
raggiunse casa nostra e si fermò a dormire per due giorni. Ci chiese di non chiamare CP_1
in quello stesso momento. Non so se dell'allontanamento avesse dato comunicazione o Pt_1
preavviso alla moglie. Preciso che il ci disse di non aver avvisato la moglie del suo CP_1 allontanamento..”. Si è difeso il resistente, deducendo che il suo allontanamento dal tetto coniugale fosse il risultato di un accordo con la moglie. Tale circostanza pur confermata sia dal teste e Testimone_2
rispettivamente madre e fratello del resistente, soggetti evidentemente non del Testimone_3
tutto disinteressati rispetto all'esito della lite, non appare utile ad escludere l'addebitabilità della separazione al resistente.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020).
Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr. Cass. civ. n. 2059/2012).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal resistente, che nulla ha dedotto circa l'intollerabilità ed incompatibilità della vita coniugale, giustificativa dell' abbandono del tetto coniugale nell'agosto 2018, in quanto semplicemente conseguenza di una convivenza formale e priva del carattere di comunione spirituale e materiale della coppia.
Per quanto esposto, la domanda attorea di addebito della separazione al marito va accolta, essendo indimostrato che l' allontanamento dalla casa coniugale nell'agosto 2018, da parte del resistente, sia stato dipeso dal comportamento della moglie o di una conclamata impossibilità di prosecuzione del progetto di vita matrimoniale.
Quanto all'affido della minore , il Collegio ritiene opportuno confermare il regime di affido Per_1 condiviso, stante l'accordo delle parti, con collocazione della minore presso il domicilio materno sito in Palagiano.
Con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, stante la residenza del in Città S. Angelo, provincia di Pescara, ritiene il Collegio necessario CP_1
disciplinare i tempi di permanenza del padre con la minore nella seguente modalità: il padre potrà vedere ed intrattenersi con la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, il primo ed il terzo week end del mese dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva, recandosi in Palagiano, luogo di residenza della minore. Non è dato infatti sapere, nulla avendo le parti dedotto a riguardo se nelle more del giudizio la figlia minore abbia avuto rapporti continuativi e constanti con il genitore collocatario e possa quindi incontrarlo anche presso il suo luogo di residenza, pernottando presso di lui.
Inoltre, la minore trascorrerà con il genitore non affidatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre (ore
15,00) al 30 dicembre successivo (ore 20,00) negli anni pari, dal 30 dicembre (ore 15,00) al 6 Gennaio
(ore 20,00) negli anni dispari;
dalle ore 15,00 del giovedì santo alle ore 20,00 del martedì successivo negli anni dispari. Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi in agosto da comunicare alla madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi , diversi accordi tra le parti a riguardo anche con riferimento alla possibilità di eseguire videochiamate quotidiane tra il padre e la minore.
In merito alla misura di contribuzione del al mantenimento della figlia , dall'esame CP_1 Per_1
della situazione reddituale, economica delle parti, alquanto datata nel tempo, è emerso che CP_1
era dipendente della D'AG SAS di D'AG NN & C. ed ha percepito un reddito
[...]
annuo pari ad euro 11.607,00 (730/2019), successivamente veniva assunto dalla NI SRLS in data 01.07.2021 con contratto a tempo indeterminato. E' altresì onerato dal canone di locazione afferente l'immobile dove abita.
La svolge attività di bracciante agricola ed ha percepito redditi pari ad euro 11.473,00 Parte_1
(730/2018). Pertanto, alla luce degli elementi di giudizio acquisiti, valutata altresì la circostanza che le esigenze di vita della figlia attualmente di anni nove debbano ritenersi accresciute rispetto Per_1 all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori, nonché tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza della minore con la madre stante l'ingente distanza di chilometri dal luogo di residenza del padre, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento della stessa in capo al padre, nella misura di euro 300,00 mensili, a far data dal presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico al 50% tra le parti, salvo diverso accordo.
Deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con la quale la minore convive, di proprietà dei genitori della stessa.
Alla pronunzia di addebito consegue la condanna del convenuto alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Castellaneta il Controparte_1
24.09.2016 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palagiano dell'anno 2016 al n.20, parte II, S. B, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- affida la minore nata a Castellaneta il [...] in [...] condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione presso la madre in Palagiano, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
- dispone che gli incontri tra il padre e la minore si svolgano come da calendario riportato in motivazione;
- pone a carico , nato a [...] il [...] l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...] Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal presente provvedimento, oltre assegno unico al 50% tra le parti ove percepito, salvo diverso accordo e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone altresì a carico di l'obbligo di concorrere nella misura del 50% delle spese Controparte_1
sanitarie, scolastiche e straordinarie, così come individuate dal protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale;
- condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_1
2.698,00 (di cui € 98,00 per esborsi), oltre rfsg al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso il 28.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 7526 dell'anno 2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Marco Francione (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio legale dello stesso sito in Matera alla via Gramsci n. 4, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall' Avv. Patrizia Pennese (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._4
lo studio legale della stessa sito in Pescara alla via Marconi n. 375, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale di udienza del 22.05.2024 e per il P.M. con visto del
12.11.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2019 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 24.09.2016, che dalla loro unione era nata una figlia in data Controparte_1 Persona_1
30.09.2015, che la convivenza non era più sostenibile a causa di incompatibilità caratteriali e contrasti addebitabili al resistente e che di fatto era cessata sin dal mese di agosto 2018 quando il CP_1
aveva improvvisamente e senza preavviso abbandonato il tetto coniugale, per trasferirsi a vivere a
Penne presso la sua famiglia di origine, senza più far ritorno. Riferiva altresì che successivamente all'allontanamento dal domicilio coniugale aveva contribuito sporadicamente al mantenimento della figlia minore e che aveva sottratto all'insaputa della ricorrente ingenti somme di denaro dal loro conto cointestato. Domandava quindi pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'affido condiviso della figlia minore con Per_1
collocazione presso di se, disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario, assegnazione a se della casa coniugale, di proprietà esclusiva dei suoi genitori, nonché la previsione di un assegno di mantenimento da porsi in capo al nella misura di euro 350,00 mensili per il CP_1
mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico al 100%, con Per_1
condanna alle spese di lite.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedeva il rigetto della richiesta di addebito, deducendo che la decisione del resistente di allontanarsi dalla casa coniugale era stata presa di comune accordo , in ragione delle emerse insanabili divergenze caratteriali. Domandava altresì l'affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso la madre, la previsione del contributo al mantenimento di nella Per_1
misura di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
All'udienza presidenziale del 08.06.2020 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente Dott. Vladimiro Gloria, invitava le parti ad una definizione bonaria della controversia. Stante il mancato raggiungimento di un accordo con
Ordinanza del 29.07.2020 adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata il godimento la casa familiare. Il Giudice Delegato poneva a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile alla ricorrente di € 275,00 a titolo di CP_1
contribuzione per il mantenimento della figlia con rivalutazione annuale ed oltre al pagamento Per_1 delle spese straordinarie al 50%, rimetteva altresì all'accordo delle parti l'esercizio del diritto di visita del padre in ragione della distanza tra la sua sede di residenza e quella della figlia. Con richiesta di modifica ex art. 709 ultimo comma c.p.c. del 9.02.2021 il domandava la CP_1
riduzione del contributo al mantenimento per la figlia stante il suo stato di disoccupazione , ma con provvedimento del 16.02.2021 l'istanza veniva rigettata.
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale del resistente.
Conclusa la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 28.02.2023 il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente Giudice.
In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente domandava la conferma delle statuizioni economiche adottate in sede di provvedimenti provvisori e che l'assegno unico venisse percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza del 22.05.2024 precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni relative ai mezzi istruttori ammessi adottate dal precedente Giudice Relatore ritenute condivisibili, non sussistendo allo stato motivi per discostarsene.
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Venendo all'esame della richiesta di addebito della separazione formulata da parte ricorrente si ritiene possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
La ricorrente ha motivato la domanda, deducendo che il resistente, nel mese di agosto 2018, ha abbandonato improvvisamente e senza giustificato motivo il tetto coniugale. Assume in particolare la che il resistente non ha dato notizia del suo allontanamento dal domicilio coniugale, Parte_1
destando la sua preoccupazione nonché quella di parenti e amici.
Sul punto la teste unica testimone indifferente, ha così riferito “Fu lo stesso Testimone_1
a telefonare a mio marito….e a riferirci di essersi allontanato da casa. Non ricordo il CP_1 giorno esatto in cui ciò avvenne era il mese di agosto 2018….”, “Quella stessa sera di cui sopra il
raggiunse casa nostra e si fermò a dormire per due giorni. Ci chiese di non chiamare CP_1
in quello stesso momento. Non so se dell'allontanamento avesse dato comunicazione o Pt_1
preavviso alla moglie. Preciso che il ci disse di non aver avvisato la moglie del suo CP_1 allontanamento..”. Si è difeso il resistente, deducendo che il suo allontanamento dal tetto coniugale fosse il risultato di un accordo con la moglie. Tale circostanza pur confermata sia dal teste e Testimone_2
rispettivamente madre e fratello del resistente, soggetti evidentemente non del Testimone_3
tutto disinteressati rispetto all'esito della lite, non appare utile ad escludere l'addebitabilità della separazione al resistente.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020).
Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr. Cass. civ. n. 2059/2012).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal resistente, che nulla ha dedotto circa l'intollerabilità ed incompatibilità della vita coniugale, giustificativa dell' abbandono del tetto coniugale nell'agosto 2018, in quanto semplicemente conseguenza di una convivenza formale e priva del carattere di comunione spirituale e materiale della coppia.
Per quanto esposto, la domanda attorea di addebito della separazione al marito va accolta, essendo indimostrato che l' allontanamento dalla casa coniugale nell'agosto 2018, da parte del resistente, sia stato dipeso dal comportamento della moglie o di una conclamata impossibilità di prosecuzione del progetto di vita matrimoniale.
Quanto all'affido della minore , il Collegio ritiene opportuno confermare il regime di affido Per_1 condiviso, stante l'accordo delle parti, con collocazione della minore presso il domicilio materno sito in Palagiano.
Con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, stante la residenza del in Città S. Angelo, provincia di Pescara, ritiene il Collegio necessario CP_1
disciplinare i tempi di permanenza del padre con la minore nella seguente modalità: il padre potrà vedere ed intrattenersi con la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, il primo ed il terzo week end del mese dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva, recandosi in Palagiano, luogo di residenza della minore. Non è dato infatti sapere, nulla avendo le parti dedotto a riguardo se nelle more del giudizio la figlia minore abbia avuto rapporti continuativi e constanti con il genitore collocatario e possa quindi incontrarlo anche presso il suo luogo di residenza, pernottando presso di lui.
Inoltre, la minore trascorrerà con il genitore non affidatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre (ore
15,00) al 30 dicembre successivo (ore 20,00) negli anni pari, dal 30 dicembre (ore 15,00) al 6 Gennaio
(ore 20,00) negli anni dispari;
dalle ore 15,00 del giovedì santo alle ore 20,00 del martedì successivo negli anni dispari. Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi in agosto da comunicare alla madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi , diversi accordi tra le parti a riguardo anche con riferimento alla possibilità di eseguire videochiamate quotidiane tra il padre e la minore.
In merito alla misura di contribuzione del al mantenimento della figlia , dall'esame CP_1 Per_1
della situazione reddituale, economica delle parti, alquanto datata nel tempo, è emerso che CP_1
era dipendente della D'AG SAS di D'AG NN & C. ed ha percepito un reddito
[...]
annuo pari ad euro 11.607,00 (730/2019), successivamente veniva assunto dalla NI SRLS in data 01.07.2021 con contratto a tempo indeterminato. E' altresì onerato dal canone di locazione afferente l'immobile dove abita.
La svolge attività di bracciante agricola ed ha percepito redditi pari ad euro 11.473,00 Parte_1
(730/2018). Pertanto, alla luce degli elementi di giudizio acquisiti, valutata altresì la circostanza che le esigenze di vita della figlia attualmente di anni nove debbano ritenersi accresciute rispetto Per_1 all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori, nonché tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza della minore con la madre stante l'ingente distanza di chilometri dal luogo di residenza del padre, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento della stessa in capo al padre, nella misura di euro 300,00 mensili, a far data dal presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico al 50% tra le parti, salvo diverso accordo.
Deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con la quale la minore convive, di proprietà dei genitori della stessa.
Alla pronunzia di addebito consegue la condanna del convenuto alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Castellaneta il Controparte_1
24.09.2016 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palagiano dell'anno 2016 al n.20, parte II, S. B, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- affida la minore nata a Castellaneta il [...] in [...] condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione presso la madre in Palagiano, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
- dispone che gli incontri tra il padre e la minore si svolgano come da calendario riportato in motivazione;
- pone a carico , nato a [...] il [...] l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...] Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal presente provvedimento, oltre assegno unico al 50% tra le parti ove percepito, salvo diverso accordo e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone altresì a carico di l'obbligo di concorrere nella misura del 50% delle spese Controparte_1
sanitarie, scolastiche e straordinarie, così come individuate dal protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale;
- condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_1
2.698,00 (di cui € 98,00 per esborsi), oltre rfsg al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso il 28.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente