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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14897/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to n Napoli al Corso Umberto I Parte_1 C.F._1
n. 228presso lo studio dell'Avv. PILATO GAETANO (c.f.: dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E con sede in IA NE (TV) alla via Marocchesa, 14 (C.F. e P. Controparte_1
Iva ) a mezzo della sua Procuratrice speciale P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Trieste alla Via Macchiavelli, 4 (C.F. ) in persona dei suoi legali
[...] P.IVA_2
rappresentanti Dott. Direttore Generale e Dott. , Dirigente, , Controparte_3 Controparte_4
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Melisurgo, 4 presso lo studio dell'avv. dell'Avv. BERTOLINI
IRENE (c.f.: ) che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in C.F._3
atti.
- RESISTENTE
OGGETTO: lesioni personali sinistro stradale ex art. 283 comma 1 lett. a) CdA
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda è infondata.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti della controparte, chiedeva: “ accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per Parte_1
cui è causa è da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida colposa del conducente del veicolo rimasto ignoto e per l'effetto - condannare quale impresa designata per la Controparte_1
Campania alla liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al pagamento in favore del sig. di quella somma complessiva dovutagli a Parte_1 titolo di risarcimento di tutti i danni patiti nell'occorso, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali,
1 biologici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, oltre che per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato) che sarà quantificata in corso di lite, anche a mezzo CTU e, che, comunque, si indica sin d'ora nella somma non inferiore ad € 157.559,25 (totale con massima personalizzazione) come da CTU espletata nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo od a quella diversa somma che dovesse eventualmente essere ritenuta equa o giusta;
c) con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, ivi compresa la fase stragiudiziale, con attribuzione al sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.
A tal fine, deduceva che in data 28.11.2018 alle ore 22,00 circa, nel mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat Punto Tg. BS400TP, di proprietà di , in Ercolano, alla Via Parte_2
Patacca, nel senso di provenienza da San Sebastiano al Vesuvio e diretto verso Ercolano, un'autovettura proveniente dal lato opposto e che procedeva verso di lui a velocità sostenuta, invadeva la sua corsia di marcia e lo colpiva, determinando l'impatto tra i due veicoli mediante collisione del reciproco lato anteriore sinistro, cui sarebbe seguito l'inizio di un testa-coda per il veicolo Fiat che terminava la sua corsa a ridosso di un muretto e di un cancello identificanti il civico
108 della medesima strada percorsa dall'attore.
In seguito al sinistro narrato, accorrevano sul posto una pattuglia di Carabinieri della tenenza di San
Sebastiano al ed un'altra appartenente al Comando di Ercolano, unitamente ai VVFF che si Per_1 occupavano di estrarre in sicurezza l'attore dal proprio veicolo e un'ambulanza del 118 i cui operatori prestavano i primi soccorsi e lo trasportavano al presidio di pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Presso l'indicato nosocomio il veniva ricoverato nel reparto di rianimazione avendogli Pt_1
riscontrato “traumatismo di sedi multiple...con prognosi riservata”, così come da referto medico n.
2018/76848 (doc. 4).
Seguivano diversi periodi di degenza, nel corso dei quali, tra i diversi trattamenti sanitari, il Pt_1
veniva sottoposto ad intervento di osteosintesi con chiodo alesato femorale della frattura scomposta mediodiafisaria di femore (cfr. doc. 5);
L'identificazione del veicolo investitore, per la repentina successione degli eventi, non sarebbe risultata possibile, restando lo stesso, pertanto, assolutamente sconosciuto.
Pertanto, il avviata la procedura stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma Pt_1
1 let. A) CdA, ed essendo essa rimasta senza esito, promuoveva il presente giudizio al fine di ottenere
2 la condanna della in qualità di compagnia designata dal FGVS, al risarcimento di tutti i CP_1 danni patiti in luogo dell'incidente stradale di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio la in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. la quale nel Controparte_1 merito contestava sia l'an che il quantum della richiesta di parte attrice, sostenendo che non vi fossero gli estremi per invocare la responsabilità del Fondo Garanzia e, comunque, che non vi era prova della dinamica del sinistro e del nesso di causalità così come allegata da parte attrice.
Chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda per sua improcedibilità, inammissibilità e infondatezza in fatto ed in diritto.
In assenza delle memorie istruttorie, stante il proponimento del presente giudizio con rito semplificato, la causa veniva istruita con l'escussione di un solo teste di parte attrice, ed espletata, anteriormente al presente giudizio, la procedura di ATP finalizzata all'accertamento del danno biologico, con deposito in atti dell'elaborato redatto dal CTU nominato dal Tribunale.
In rito, va innanzitutto dichiarata la procedibilità della domanda stante in atti della produzione di parte attrice la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora sia alla compagnia convenuta che alla
Consap e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni Private per l'inizio del giudizio ( cfr. documenti All. n. 22 e 23)
Inoltre, risulta dagli atti di causa depositati nel fascicolo telematico, anche il rituale proponimento dell'istanza di negoziazione assistita da parte di (cfr. documenti All.n. 28), ben Parte_1 prima dell'instaurazione del presente giudizio.
In primis, va ritenuto escluso che la decisione del Giudice di Pace di Barra allegata agli atti ed afferente il medesimo fatto storico ( cfr. doc. n. 21 allegato al ricorso) - e della quale non si conosce il carattere o meno di definitività - possa avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, essendo stata pronunciata tra parti diverse, potendo assurgere unicamente a prova liberamente valutabile dal
Giudice.
Invero, come è noto “L'autorità del giudicato sostanziale si limita agli elementi costitutivi dell'azione
e presuppone l'identità sia di parti che di petitum e di causa petendi. Ciò significa che, affinché gli effetti del giudicato si estendano da un procedimento all'altro, è necessario che vi sia una corrispondenza di soggetti, oggetto e fondamento tra le cause in questione”( Cassazione civile sez.
I, 14/03/2024, n.6917).
Né può essere invocato il cd. “giudicato riflesso”, visto che “I limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato sono solo quelli disciplinati dalle norme (2909 c.c.) e dunque all'infuori dei confini indicati non resta che l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare. Come tale, dunque, la sentenza inter alios acta non si sottrae al potere del giudice della
3 libera valutazione della prova, nel contesto degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”( ex multis Corte appello Palermo sez. II, 23/07/2021, n.1249).
Passando al merito della controversia, va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69 ( ad oggi ex art. 283 Codice delle Assicurazioni Private), il
Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo/motoveicolo/ciclomotore non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, “Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.” (cfr. Tribunale
Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n. 13495).
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile
, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
4 Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
In sintesi, stante la circostanza che nell'azione contro il Fondo di Garanzia quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dal ricorrente, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Trib. Bari n. 3612/2016; n. 917/2018).
Su tale profilo, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non incide – se non unitamente ad altri elementi – il difetto di presentazione della denuncia da parte del richiedente.
Invero, “In caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro. (Nella specie, ha evidenziato la Suprema corte, il giudice di appello, dopo avere espressamente escluso l'obbligo della vittima di compiere indagini volte alla identificazione dell'investitore, e che l'azione civile sia condizionata alla conclusione delle indagini penali, nel conformarsi ai richiamati principi di diritto ha complessivamente orientato le linee argomentative della motivazione elaborata nel senso della ritenuta mancata acquisizione di prove idonee a dare conto, in termini chiari e univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato. In particolare, la tardività nella presentazione della denuncia da parte della danneggiata, l'omessa segnalazione all'atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi, della riconducibilità del fatto a un conducente sconosciuto, hanno assunto il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a convincere dell'effettiva inattendibilità obiettiva della prospettata ipotesi di verificazione dei fatti secondo la versione fornita dalla ricorrente a fondamento della istanza risarcitoria originariamente avanzata)” (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, n. 15659).
Ebbene, dal corredo probatorio portato sostegno della propria pretesa emergono non pochi dubbi in ordine alla modalità di verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore ed alla esclusiva responsabilità di uno veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò posto, fatta questa premessa, dall'istruttoria espletata durante il giudizio sono emerse delle contraddizioni che non hanno permesso a questo Giudice di ritenere sufficientemente provato quanto riportato dal ricorrente nei propri scritti difensivi.
5 Quanto alla dinamica, né dal rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco, né dal verbale dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, né tanto meno da quello redatto dai Carabinieri di Ercolano, giunti sul luogo a seguito dell'incidente, è emersa la presenza della presunta autovettura antagonista rimasta ignota.
Sul punto, l'effettiva presenza del veicolo ignoto è confermata esclusivamente dall'unico teste escusso durante il giudizio, la cui attendibilità lascia nel dubbio, in considerazioni dei diversi punti di contraddizione riscontrati nelle sue dichiarazioni .
In primo luogo, infatti, giova sottolineare che, la presenza dello stesso teste non è in alcun modo segnalata all'interno dei rapporti d'intervento delle citate autorità intervenute tempestivamente sui luoghi di causa eppure lo stesso riferisce di essersi trattenuto sul luogo del sinistro, fino a quando l'attore non è stato estratto fisicamente dal veicolo e trasportato d'urgenza in ambulanza presso il più vicino presidio ospedaliero.
Invero, il teste escusso all'udienza del 18.10.2024, riferisce che nelle circostanze Testimone_1
di tempo e di luogo indicate in atti, nel mentre si trovava sul proprio balcone, intento a fumare una sigaretta, assisteva a quanto segue: “ ADR: preciso che il mio balcone si trova all'inizio di una curva di via Patacca. ADR: ricordo che mentre ero fuori al balcone ho sentito un rombo di motore di un'autovettura che percorreva via Patacca con direzione di marcia Ercolano – San Sebastiano al
, allorquando giunto quasi alla fine della curva, impattava con la parte antero-laterale Per_1
sinistra, la Fiat Punto che proveniva dal senso di marcia opposto. ADR: preciso che via Patacca non
è pianeggiante e tende la declinazione verso Ercolano. ADR: ricordo che l'autovettura proveniente da Ercolano, dopo l'impatto con la Fiat Punto non si fermò e continuò la propria marcia verso San
Sebastiano al Vesuvio. ADR: Preciso che l'impatto si è verificato nella corsia di marcia della Fiat
Punto, quest'ultima a seguito dell'urto finiva la marcia contro un muro di recinzione di una proprietà privata posto alla destra della stessa. ADR: ricordo che dopo l'incidente sono sceso da casa per soccorrere l'occupante della Fiat Punto ed ho visto che il conducente della stessa non si moveva e sembrava svenuto ”.
Lo stesso testimone, tra l'altro, veniva escusso anche in un precedente giudizio incardinato presso il
Giudice di Pace di Barra (Rg. 11923/2020, concluso con sentenza 1392/2023) dal Parte_2
nella qualità di proprietario del veicolo Fiat Punto TG. BS400TP, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura nel corso del medesimo sinistro narrato.
Tuttavia, non possono non evidenziarsi diverse contraddizioni tra le dichiarazioni testimoniali rese dal in entrambi i giudizi e i verbali redatti dall'autorità intervenute sul posto. Tes_1
A tacere delle modalità di identificazione del (che innanzi al Giudice di Pace di Barra, Tes_1
udienza del 17.05.2022, avviene per il tramite di patente di guida rilasciata nel 1985 e innanzi al
6 Tribunale di Napoli, udienza del 18.10.2024, avviene per il tramite di patente di guida rinnovata già nel 2020, in entrambi i casi mantenendo l'indirizzo di residenza a San Giorgio a Cremano), val la pena precisare che dai verbali SIT redatti sia dai Carabinieri di San Sebastiano al (cfr. All. Per_1
2) sia dai Carabinieri di Ercolano (cfr. All. 3), nei quali sono convogliate le dichiarazioni dei coniugi e , non solo non si evince la presenza in loco del testimone ma emerge una Persona_2 Parte_3
parziale diversità nella ricostruzione degli eventi.
Ebbene, entrambi i coniugi riferivano in ambedue i verbali di SIT, che nei momenti immediatamente precedenti l'impatto sul proprio muro di cinta della condotta dal , udivano CP_5 Pt_1
prima una forte frenata e subito dopo il rumore dello scontro tra lo stesso veicolo e la costruzione circostante la villetta in loro proprietà.
Gli stessi coniugi pertanto, pur restando all'interno della propria abitazione, riuscivano a distinguere nitidamente, sia il rumore della frenata sia quello dello scontro del veicolo Fiat Punto sul muretto esterno ma non avvertivano né il primo scontro tra lo stesso autoveicolo e il suo antagonista asseritamente proveniente dal lato opposto (e rimasto sconosciuto) né lo stridio di gomme che notoriamente accompagna fenomeni di testa coda.
Inoltre, sempre dai verbali delle autorità intervenute, nelle quali sono state riversate numerose fotografie acquisite negli istanti immediatamente successivi al sinistro in esame, vengono riprodotti i segni di frenata di una sola vettura (frenata piuttosto lunga per essersi poi evoluta in testacoda di intensità tale da determinarne lo schiacciamento completo sul muro di cinta della villetta in proprietà dei coniugi e ), piuttosto che di due vetture come ci si sarebbe atteso in caso di Per_2 Pt_3
improvvisa invasione di corsia della vettura antagonista, cui sarebbe stato ugualmente istintivo attivare i freni.
Tuttavia, nessuna pattuglia dei Carabinieri intervenuti, rileva presenza di detriti sull'asfalto, in nessun punto, né prima né dopo la frenata della Fiat Punto, eppure l'unico teste escusso riferisce con dovizia di particolari il materiale scontro tra entrambi i lati guida anteriori tra il veicolo condotto dall'attore e l'autovettura antagonista rimasta sconosciuta (secondo il teste di grande cilindrata, che andava a forte velocità e che, dunque, avrebbe dovuto arrecare gravi danni proprio al lato sinistro anteriore
CP_ della di fatto poi schiacciato sul muretto circostante la villetta del civico n. 108 di Via Patacca
Ercolano – danni pertanto non individuabili).
Eppure, sebbene, di scarsa visibilità, dalla foto n. 4 (fascicolo Carabinieri San Sebastiano al ), Per_1
gli agenti intenderebbero evidenziare danni anche al lato destro del veicolo Fiat (ma il teste non riferisce nulla a riguardo), mentre dalla foto n. 6 si intravedrebbe il faro lato sinistro ancora funzionante (e non distrutto dall'impatto sul medesimo lato avvenuto con il lato sinistro del veicolo sconosciuto proveniente dal senso opposto di marcia).
7 In ultimo, resta da esaminare la condotta del testimone nei momenti successivi al sinistro e alla presenza delle autorità intervenute sul posto: ebbene il teste testualmente sul Testimone_1 punto riferisce: “ADR: non ho reso dichiarazioni ai carabinieri perché gli stessi ci hanno allontanato.
ADR: preciso ho dato disponibilità a rendere dichiarazioni del sinistro non ricordo dopo quanto tempo, mi sembra circa cinque/sei mesi a mio nipote, titolare di CAF, che conosceva la famiglia del lesionato. ADR: Preciso dopo aver saputo il nominativo del ragazzo e l'appartenenza familiare, posso confermare che conosco personalmente il padre del ragazzo”.
Le medesime dichiarazioni vengono rese innanzi al Giudice di Pace di Barra nel corso dell'udienza istruttoria resa nel maggio 2022 (cfr. all. 20 pag. 11).
Tuttavia, perplime che il teste anzicchè dichiararsi immediatamente disponibile e rendere la propria testimonianza oculare nell'immediatezza del fatto, non solo se ne sia disinteressato, con inequivoco atteggiamento omissivo da lui stesso confessato, ma ha accolto serenamente l'invito degli agenti ad allontanarsi per consentire lo svolgimento delle attività di pronto intervento. Eppure è verosimile che i Carabinieri presenti prima di allontanare la folla dei curiosi intervenuti sul posto abbiano preventivamente chiesto se qualcuno dei presenti avesse assistito alla dinamica del sinistro.
Invece, per un asserito e mero caso assolutamente fortuito, lo stesso teste riferisce che nell'intrattenere una conversazione con un nipote – peraltro in un centro abitato diverso e distante dal sinistro - abbia poi appreso di conoscere il padre del e solo per questo motivo di essersi poi reso disponibile Pt_1
a rendere testimonianza. La descritta condotta non risponde a criteri di verisimiglianza ed è caratterizzata da una serie di coincidenze poco credibili.
Per tutto quanto sin qui evidenziato, è invece verosimile che, il , nel giorno e nell'ora indicati, Pt_1
abbia perso il controllo del proprio mezzo a prescindere da autoveicoli terzi e sia finito a causa della propria condotta, contro il muretto di cinta del civico n. 108 di Via Patacca Ercolano, che ne arrestava la marcia.
In conclusione, non essendo stata provata la dinamica del sinistro così come descritta in ricorso e rilevato come neppure si possa, a fronte delle criticità legate alla ricostruzione operata dal teste, affermare l'effettiva presenza e fuga del veicolo antagonista sul luogo dell'incidente in assenza di altro riscontro e neppure risultando in altro modo provate le ragioni che hanno reso impossibile l'individuazione del veicolo antagonista – necessarie ed imprescindibili per poter invocare la responsabilità del FGVS –, il cui onere incombeva su parte ricorrente, la domanda risarcitoria formulata in questa sede non può trovare accoglimento.
Sono diversi e gravi, pertanto, gli elementi che inducono a ritenere non veritiere le dichiarazioni del teste e concludono per l'inattendibilità dello stesso. Testimone_1
8 Recentemente si è espressa sul punto Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n.35814, secondo la quale l'attendibilità di un teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (come già Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29613).
Pertanto, accertata l'inattendibilità del teste oltre che l'assenza di veridicità delle dichiarazioni volte alla ricostruzione del sinistro di cui alla già pronunciata sentenza del Giudice di Pace di Barra qui più volte richiamata, ancorchè con natura di sola prova atipica, la domanda proposta dal va Pt_1
integralmente rigettata.
Visto l'esito dell'accertamento, manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati all'accertamento delle responsabilità penali evincibili dalla presente vicenda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- QUALE IMPRESA DESIGNATA PER IL F.G.V.S. , così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda poiché infondata e non provata;
2) condanna alla refusione delle spese del presente giudizio nei Parte_1
confronti di DESIGNATA PER IL F.G.V.S., in Controparte_6
persona del legale rapp.te pro tempore, che liquida in complessivi € 4.925,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) Manda alla cancelleria per la trasmissione di tutti gli atti processuali alla competente
Procura della Repubblica per l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati all'accertamento delle responsabilità penali evincibili dalla presente vicenda.
Così deciso in Napoli, il 16/04/2025
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14897/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to n Napoli al Corso Umberto I Parte_1 C.F._1
n. 228presso lo studio dell'Avv. PILATO GAETANO (c.f.: dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E con sede in IA NE (TV) alla via Marocchesa, 14 (C.F. e P. Controparte_1
Iva ) a mezzo della sua Procuratrice speciale P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Trieste alla Via Macchiavelli, 4 (C.F. ) in persona dei suoi legali
[...] P.IVA_2
rappresentanti Dott. Direttore Generale e Dott. , Dirigente, , Controparte_3 Controparte_4
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Melisurgo, 4 presso lo studio dell'avv. dell'Avv. BERTOLINI
IRENE (c.f.: ) che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in C.F._3
atti.
- RESISTENTE
OGGETTO: lesioni personali sinistro stradale ex art. 283 comma 1 lett. a) CdA
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda è infondata.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti della controparte, chiedeva: “ accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per Parte_1
cui è causa è da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida colposa del conducente del veicolo rimasto ignoto e per l'effetto - condannare quale impresa designata per la Controparte_1
Campania alla liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al pagamento in favore del sig. di quella somma complessiva dovutagli a Parte_1 titolo di risarcimento di tutti i danni patiti nell'occorso, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali,
1 biologici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, oltre che per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato) che sarà quantificata in corso di lite, anche a mezzo CTU e, che, comunque, si indica sin d'ora nella somma non inferiore ad € 157.559,25 (totale con massima personalizzazione) come da CTU espletata nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo od a quella diversa somma che dovesse eventualmente essere ritenuta equa o giusta;
c) con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, ivi compresa la fase stragiudiziale, con attribuzione al sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.
A tal fine, deduceva che in data 28.11.2018 alle ore 22,00 circa, nel mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat Punto Tg. BS400TP, di proprietà di , in Ercolano, alla Via Parte_2
Patacca, nel senso di provenienza da San Sebastiano al Vesuvio e diretto verso Ercolano, un'autovettura proveniente dal lato opposto e che procedeva verso di lui a velocità sostenuta, invadeva la sua corsia di marcia e lo colpiva, determinando l'impatto tra i due veicoli mediante collisione del reciproco lato anteriore sinistro, cui sarebbe seguito l'inizio di un testa-coda per il veicolo Fiat che terminava la sua corsa a ridosso di un muretto e di un cancello identificanti il civico
108 della medesima strada percorsa dall'attore.
In seguito al sinistro narrato, accorrevano sul posto una pattuglia di Carabinieri della tenenza di San
Sebastiano al ed un'altra appartenente al Comando di Ercolano, unitamente ai VVFF che si Per_1 occupavano di estrarre in sicurezza l'attore dal proprio veicolo e un'ambulanza del 118 i cui operatori prestavano i primi soccorsi e lo trasportavano al presidio di pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Presso l'indicato nosocomio il veniva ricoverato nel reparto di rianimazione avendogli Pt_1
riscontrato “traumatismo di sedi multiple...con prognosi riservata”, così come da referto medico n.
2018/76848 (doc. 4).
Seguivano diversi periodi di degenza, nel corso dei quali, tra i diversi trattamenti sanitari, il Pt_1
veniva sottoposto ad intervento di osteosintesi con chiodo alesato femorale della frattura scomposta mediodiafisaria di femore (cfr. doc. 5);
L'identificazione del veicolo investitore, per la repentina successione degli eventi, non sarebbe risultata possibile, restando lo stesso, pertanto, assolutamente sconosciuto.
Pertanto, il avviata la procedura stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma Pt_1
1 let. A) CdA, ed essendo essa rimasta senza esito, promuoveva il presente giudizio al fine di ottenere
2 la condanna della in qualità di compagnia designata dal FGVS, al risarcimento di tutti i CP_1 danni patiti in luogo dell'incidente stradale di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio la in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. la quale nel Controparte_1 merito contestava sia l'an che il quantum della richiesta di parte attrice, sostenendo che non vi fossero gli estremi per invocare la responsabilità del Fondo Garanzia e, comunque, che non vi era prova della dinamica del sinistro e del nesso di causalità così come allegata da parte attrice.
Chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda per sua improcedibilità, inammissibilità e infondatezza in fatto ed in diritto.
In assenza delle memorie istruttorie, stante il proponimento del presente giudizio con rito semplificato, la causa veniva istruita con l'escussione di un solo teste di parte attrice, ed espletata, anteriormente al presente giudizio, la procedura di ATP finalizzata all'accertamento del danno biologico, con deposito in atti dell'elaborato redatto dal CTU nominato dal Tribunale.
In rito, va innanzitutto dichiarata la procedibilità della domanda stante in atti della produzione di parte attrice la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora sia alla compagnia convenuta che alla
Consap e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni Private per l'inizio del giudizio ( cfr. documenti All. n. 22 e 23)
Inoltre, risulta dagli atti di causa depositati nel fascicolo telematico, anche il rituale proponimento dell'istanza di negoziazione assistita da parte di (cfr. documenti All.n. 28), ben Parte_1 prima dell'instaurazione del presente giudizio.
In primis, va ritenuto escluso che la decisione del Giudice di Pace di Barra allegata agli atti ed afferente il medesimo fatto storico ( cfr. doc. n. 21 allegato al ricorso) - e della quale non si conosce il carattere o meno di definitività - possa avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, essendo stata pronunciata tra parti diverse, potendo assurgere unicamente a prova liberamente valutabile dal
Giudice.
Invero, come è noto “L'autorità del giudicato sostanziale si limita agli elementi costitutivi dell'azione
e presuppone l'identità sia di parti che di petitum e di causa petendi. Ciò significa che, affinché gli effetti del giudicato si estendano da un procedimento all'altro, è necessario che vi sia una corrispondenza di soggetti, oggetto e fondamento tra le cause in questione”( Cassazione civile sez.
I, 14/03/2024, n.6917).
Né può essere invocato il cd. “giudicato riflesso”, visto che “I limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato sono solo quelli disciplinati dalle norme (2909 c.c.) e dunque all'infuori dei confini indicati non resta che l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare. Come tale, dunque, la sentenza inter alios acta non si sottrae al potere del giudice della
3 libera valutazione della prova, nel contesto degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”( ex multis Corte appello Palermo sez. II, 23/07/2021, n.1249).
Passando al merito della controversia, va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69 ( ad oggi ex art. 283 Codice delle Assicurazioni Private), il
Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo/motoveicolo/ciclomotore non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, “Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.” (cfr. Tribunale
Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n. 13495).
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile
, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
4 Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
In sintesi, stante la circostanza che nell'azione contro il Fondo di Garanzia quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dal ricorrente, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Trib. Bari n. 3612/2016; n. 917/2018).
Su tale profilo, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non incide – se non unitamente ad altri elementi – il difetto di presentazione della denuncia da parte del richiedente.
Invero, “In caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro. (Nella specie, ha evidenziato la Suprema corte, il giudice di appello, dopo avere espressamente escluso l'obbligo della vittima di compiere indagini volte alla identificazione dell'investitore, e che l'azione civile sia condizionata alla conclusione delle indagini penali, nel conformarsi ai richiamati principi di diritto ha complessivamente orientato le linee argomentative della motivazione elaborata nel senso della ritenuta mancata acquisizione di prove idonee a dare conto, in termini chiari e univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro denunciato al fatto di un veicolo rimasto non identificato. In particolare, la tardività nella presentazione della denuncia da parte della danneggiata, l'omessa segnalazione all'atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi, della riconducibilità del fatto a un conducente sconosciuto, hanno assunto il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a convincere dell'effettiva inattendibilità obiettiva della prospettata ipotesi di verificazione dei fatti secondo la versione fornita dalla ricorrente a fondamento della istanza risarcitoria originariamente avanzata)” (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, n. 15659).
Ebbene, dal corredo probatorio portato sostegno della propria pretesa emergono non pochi dubbi in ordine alla modalità di verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore ed alla esclusiva responsabilità di uno veicolo rimasto sconosciuto.
Ciò posto, fatta questa premessa, dall'istruttoria espletata durante il giudizio sono emerse delle contraddizioni che non hanno permesso a questo Giudice di ritenere sufficientemente provato quanto riportato dal ricorrente nei propri scritti difensivi.
5 Quanto alla dinamica, né dal rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco, né dal verbale dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, né tanto meno da quello redatto dai Carabinieri di Ercolano, giunti sul luogo a seguito dell'incidente, è emersa la presenza della presunta autovettura antagonista rimasta ignota.
Sul punto, l'effettiva presenza del veicolo ignoto è confermata esclusivamente dall'unico teste escusso durante il giudizio, la cui attendibilità lascia nel dubbio, in considerazioni dei diversi punti di contraddizione riscontrati nelle sue dichiarazioni .
In primo luogo, infatti, giova sottolineare che, la presenza dello stesso teste non è in alcun modo segnalata all'interno dei rapporti d'intervento delle citate autorità intervenute tempestivamente sui luoghi di causa eppure lo stesso riferisce di essersi trattenuto sul luogo del sinistro, fino a quando l'attore non è stato estratto fisicamente dal veicolo e trasportato d'urgenza in ambulanza presso il più vicino presidio ospedaliero.
Invero, il teste escusso all'udienza del 18.10.2024, riferisce che nelle circostanze Testimone_1
di tempo e di luogo indicate in atti, nel mentre si trovava sul proprio balcone, intento a fumare una sigaretta, assisteva a quanto segue: “ ADR: preciso che il mio balcone si trova all'inizio di una curva di via Patacca. ADR: ricordo che mentre ero fuori al balcone ho sentito un rombo di motore di un'autovettura che percorreva via Patacca con direzione di marcia Ercolano – San Sebastiano al
, allorquando giunto quasi alla fine della curva, impattava con la parte antero-laterale Per_1
sinistra, la Fiat Punto che proveniva dal senso di marcia opposto. ADR: preciso che via Patacca non
è pianeggiante e tende la declinazione verso Ercolano. ADR: ricordo che l'autovettura proveniente da Ercolano, dopo l'impatto con la Fiat Punto non si fermò e continuò la propria marcia verso San
Sebastiano al Vesuvio. ADR: Preciso che l'impatto si è verificato nella corsia di marcia della Fiat
Punto, quest'ultima a seguito dell'urto finiva la marcia contro un muro di recinzione di una proprietà privata posto alla destra della stessa. ADR: ricordo che dopo l'incidente sono sceso da casa per soccorrere l'occupante della Fiat Punto ed ho visto che il conducente della stessa non si moveva e sembrava svenuto ”.
Lo stesso testimone, tra l'altro, veniva escusso anche in un precedente giudizio incardinato presso il
Giudice di Pace di Barra (Rg. 11923/2020, concluso con sentenza 1392/2023) dal Parte_2
nella qualità di proprietario del veicolo Fiat Punto TG. BS400TP, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura nel corso del medesimo sinistro narrato.
Tuttavia, non possono non evidenziarsi diverse contraddizioni tra le dichiarazioni testimoniali rese dal in entrambi i giudizi e i verbali redatti dall'autorità intervenute sul posto. Tes_1
A tacere delle modalità di identificazione del (che innanzi al Giudice di Pace di Barra, Tes_1
udienza del 17.05.2022, avviene per il tramite di patente di guida rilasciata nel 1985 e innanzi al
6 Tribunale di Napoli, udienza del 18.10.2024, avviene per il tramite di patente di guida rinnovata già nel 2020, in entrambi i casi mantenendo l'indirizzo di residenza a San Giorgio a Cremano), val la pena precisare che dai verbali SIT redatti sia dai Carabinieri di San Sebastiano al (cfr. All. Per_1
2) sia dai Carabinieri di Ercolano (cfr. All. 3), nei quali sono convogliate le dichiarazioni dei coniugi e , non solo non si evince la presenza in loco del testimone ma emerge una Persona_2 Parte_3
parziale diversità nella ricostruzione degli eventi.
Ebbene, entrambi i coniugi riferivano in ambedue i verbali di SIT, che nei momenti immediatamente precedenti l'impatto sul proprio muro di cinta della condotta dal , udivano CP_5 Pt_1
prima una forte frenata e subito dopo il rumore dello scontro tra lo stesso veicolo e la costruzione circostante la villetta in loro proprietà.
Gli stessi coniugi pertanto, pur restando all'interno della propria abitazione, riuscivano a distinguere nitidamente, sia il rumore della frenata sia quello dello scontro del veicolo Fiat Punto sul muretto esterno ma non avvertivano né il primo scontro tra lo stesso autoveicolo e il suo antagonista asseritamente proveniente dal lato opposto (e rimasto sconosciuto) né lo stridio di gomme che notoriamente accompagna fenomeni di testa coda.
Inoltre, sempre dai verbali delle autorità intervenute, nelle quali sono state riversate numerose fotografie acquisite negli istanti immediatamente successivi al sinistro in esame, vengono riprodotti i segni di frenata di una sola vettura (frenata piuttosto lunga per essersi poi evoluta in testacoda di intensità tale da determinarne lo schiacciamento completo sul muro di cinta della villetta in proprietà dei coniugi e ), piuttosto che di due vetture come ci si sarebbe atteso in caso di Per_2 Pt_3
improvvisa invasione di corsia della vettura antagonista, cui sarebbe stato ugualmente istintivo attivare i freni.
Tuttavia, nessuna pattuglia dei Carabinieri intervenuti, rileva presenza di detriti sull'asfalto, in nessun punto, né prima né dopo la frenata della Fiat Punto, eppure l'unico teste escusso riferisce con dovizia di particolari il materiale scontro tra entrambi i lati guida anteriori tra il veicolo condotto dall'attore e l'autovettura antagonista rimasta sconosciuta (secondo il teste di grande cilindrata, che andava a forte velocità e che, dunque, avrebbe dovuto arrecare gravi danni proprio al lato sinistro anteriore
CP_ della di fatto poi schiacciato sul muretto circostante la villetta del civico n. 108 di Via Patacca
Ercolano – danni pertanto non individuabili).
Eppure, sebbene, di scarsa visibilità, dalla foto n. 4 (fascicolo Carabinieri San Sebastiano al ), Per_1
gli agenti intenderebbero evidenziare danni anche al lato destro del veicolo Fiat (ma il teste non riferisce nulla a riguardo), mentre dalla foto n. 6 si intravedrebbe il faro lato sinistro ancora funzionante (e non distrutto dall'impatto sul medesimo lato avvenuto con il lato sinistro del veicolo sconosciuto proveniente dal senso opposto di marcia).
7 In ultimo, resta da esaminare la condotta del testimone nei momenti successivi al sinistro e alla presenza delle autorità intervenute sul posto: ebbene il teste testualmente sul Testimone_1 punto riferisce: “ADR: non ho reso dichiarazioni ai carabinieri perché gli stessi ci hanno allontanato.
ADR: preciso ho dato disponibilità a rendere dichiarazioni del sinistro non ricordo dopo quanto tempo, mi sembra circa cinque/sei mesi a mio nipote, titolare di CAF, che conosceva la famiglia del lesionato. ADR: Preciso dopo aver saputo il nominativo del ragazzo e l'appartenenza familiare, posso confermare che conosco personalmente il padre del ragazzo”.
Le medesime dichiarazioni vengono rese innanzi al Giudice di Pace di Barra nel corso dell'udienza istruttoria resa nel maggio 2022 (cfr. all. 20 pag. 11).
Tuttavia, perplime che il teste anzicchè dichiararsi immediatamente disponibile e rendere la propria testimonianza oculare nell'immediatezza del fatto, non solo se ne sia disinteressato, con inequivoco atteggiamento omissivo da lui stesso confessato, ma ha accolto serenamente l'invito degli agenti ad allontanarsi per consentire lo svolgimento delle attività di pronto intervento. Eppure è verosimile che i Carabinieri presenti prima di allontanare la folla dei curiosi intervenuti sul posto abbiano preventivamente chiesto se qualcuno dei presenti avesse assistito alla dinamica del sinistro.
Invece, per un asserito e mero caso assolutamente fortuito, lo stesso teste riferisce che nell'intrattenere una conversazione con un nipote – peraltro in un centro abitato diverso e distante dal sinistro - abbia poi appreso di conoscere il padre del e solo per questo motivo di essersi poi reso disponibile Pt_1
a rendere testimonianza. La descritta condotta non risponde a criteri di verisimiglianza ed è caratterizzata da una serie di coincidenze poco credibili.
Per tutto quanto sin qui evidenziato, è invece verosimile che, il , nel giorno e nell'ora indicati, Pt_1
abbia perso il controllo del proprio mezzo a prescindere da autoveicoli terzi e sia finito a causa della propria condotta, contro il muretto di cinta del civico n. 108 di Via Patacca Ercolano, che ne arrestava la marcia.
In conclusione, non essendo stata provata la dinamica del sinistro così come descritta in ricorso e rilevato come neppure si possa, a fronte delle criticità legate alla ricostruzione operata dal teste, affermare l'effettiva presenza e fuga del veicolo antagonista sul luogo dell'incidente in assenza di altro riscontro e neppure risultando in altro modo provate le ragioni che hanno reso impossibile l'individuazione del veicolo antagonista – necessarie ed imprescindibili per poter invocare la responsabilità del FGVS –, il cui onere incombeva su parte ricorrente, la domanda risarcitoria formulata in questa sede non può trovare accoglimento.
Sono diversi e gravi, pertanto, gli elementi che inducono a ritenere non veritiere le dichiarazioni del teste e concludono per l'inattendibilità dello stesso. Testimone_1
8 Recentemente si è espressa sul punto Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n.35814, secondo la quale l'attendibilità di un teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (come già Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29613).
Pertanto, accertata l'inattendibilità del teste oltre che l'assenza di veridicità delle dichiarazioni volte alla ricostruzione del sinistro di cui alla già pronunciata sentenza del Giudice di Pace di Barra qui più volte richiamata, ancorchè con natura di sola prova atipica, la domanda proposta dal va Pt_1
integralmente rigettata.
Visto l'esito dell'accertamento, manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati all'accertamento delle responsabilità penali evincibili dalla presente vicenda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- QUALE IMPRESA DESIGNATA PER IL F.G.V.S. , così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda poiché infondata e non provata;
2) condanna alla refusione delle spese del presente giudizio nei Parte_1
confronti di DESIGNATA PER IL F.G.V.S., in Controparte_6
persona del legale rapp.te pro tempore, che liquida in complessivi € 4.925,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) Manda alla cancelleria per la trasmissione di tutti gli atti processuali alla competente
Procura della Repubblica per l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati all'accertamento delle responsabilità penali evincibili dalla presente vicenda.
Così deciso in Napoli, il 16/04/2025
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
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